Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 maggio 2021
582.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 23

SEDE REFERENTE

  Giovedì 6 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 13.15.

Sui lavori della Commissione.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.
C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C.2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C.2937 Giannone.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 22 aprile 2021.

  Franco VAZIO, presidente, rammenta che le proposte di legge in esame erano abbinate alla proposta di legge C. 2047 Ascari sulla quale era stata svolta la relazione illustrativa e che è stata ritirata dalla proponente. Chiede pertanto alla relatrice se intenda illustrare i contenuti delle proposte di legge che sono quindi ora all'esame della Commissione.

  Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, nel rammentare che si avvia nella giornata odierna il previsto ciclo di audizione in materia, fa presente che tutte le proposte di legge in esame, pur con alcune differenze, sono accomunate dall'obiettivo di riformare gli istituti dell'affidamento dei minori, intervenendo sulla disciplina codicistica relativa alla decadenza dalla responsabilità genitoriale nonché sull'inquadramento generale recato dalla legge 4 maggio Pag. 241983, n. 184. Fa presente inoltre che tutte le proposte di legge si muovono nella medesima direzione, con l'obiettivo di contemperare i due principi dell'ordinamento nazionale ed internazionale, sanciti dall'articolo 8 della CEDU e dagli articoli 30 e 31 della nostra Costituzione. Precisa che il primo di essi è relativo all'intangibilità della vita privata e familiare, stabilendo pertanto l'obbligo in negativo per lo Stato di astenersi dall'intervenire in tale ambito. Precisa altresì che il secondo principio introduce invece un obbligo in positivo per lo Stato, che è chiamato ad intervenire laddove rilevi un pregiudizio per il minore con riguardo alla sua incolumità fisica o psicologica. Sottolinea che, nell'alveo di tali principi, tutte le proposte di legge in esame concordano sul fatto che l'interesse preminente da tutelare sia quello del minore e rafforzano il principio di gradualità, in base al quale occorre in prima battuta garantire il reintegro dell'equilibrio familiare, sostenendo le famiglie nel superamento delle situazioni di difficoltà. Fa presente pertanto che, sulla base del richiamato principio di gradualità, soltanto quando non fosse possibile reintegrare l'equilibrio familiare, si potrà ricorrere all'allontanamento del genitore che provoca pregiudizio, consentendo al minore di rimanere presso la sua famiglia, o in seconda battuta al collocamento del minore stesso presso un parente entro il quarto grado. Precisa quindi che, per tutte le proposte di legge in esame, il collocamento dei minori in un ambiente extra familiare o presso una casa famiglia rappresenta l'extrema ratio. Evidenzia inoltre che i provvedimenti in esame sono volti a garantire il giusto processo, coinvolgendo tutte le parti in giudizio, ascoltando il minore, pur con tutte le garanzie del caso, eventualmente affiancandolo con figure professionali esperte, e consentendo ai genitori di difendersi nel contraddittorio. Sottolinea inoltre che un ulteriore elemento comune è rappresentato dall'obbligo per il giudice che dispone il provvedimento di allontanamento del minore di fondare la sua valutazione non su una ipotetica e non oggettivamente verificabile inidoneità del nucleo familiare, ma su fatti concreti che abbiano recato pregiudizio al minore. Ritiene peraltro che tali misure siano destinate ad avere un impatto sociale positivo, volto a ridurre la ritrosia dei genitori in difficoltà a ricorrere all'aiuto dello Stato e dei servizi sociali per paura di veder disposto l'allontanamento del minore. Sottolinea altresì che le proposte in esame stabiliscono il principio generale della temporaneità del provvedimento di allontanamento che può essere prorogato nel caso in cui sussistano ancora pericoli per il minore, evitando di fondare la nuova valutazione su elementi diversi rispetto alla prima decisione. A tale proposito evidenzia la necessità che l'autorità giudiziaria nell'assumere le proprie decisioni non si appiattisca esclusivamente sulle relazioni predisposte dalle case famiglia, che potrebbero presentare un potenziale conflitto di interesse nei confronti della permanenza del minore presso le loro strutture. Segnala inoltre che, pur con alcune differenze, quasi tutte le proposte di legge introducono misure di incompatibilità sia per il giudice sia per gli eventuali consulenti d'ufficio, che non devono avere alcun interesse nei confronti delle case famiglia o delle famiglie affidatarie né direttamente né tramite parenti o affini. Fa presente inoltre che tutte le proposte di legge in esame rilevano l'esigenza di ottimizzare le banche dati in uso e di istituirne di nuove al fine di raccogliere informazioni attendibili sulle case famiglia che accolgono minori, sul numero di minori accolti e sulla durata di tale permanenza nonché sulle famiglie disponibili all'affido, sottolineando la necessità di disporre di tali dati al fine di monitorare adeguatamente il fenomeno. Da ultimo evidenzia che le proposte in esame si prefiggono di sottoporre le case famiglia a controlli più serrati, a sorpresa, al fine di sincerarsi delle condizioni di vita dei minori, e di rivisitare i finanziamenti destinati a tali strutture, che non configureranno più «interventi a pioggia» ma saranno trasformati in rimborsi puntuali.

  Franco VAZIO, presidente nel rammentare che alle 13.30 è previsto l'inizio dei lavori delle Commissioni riunite II e XII, in assenza di obiezioni, ritiene che gli eventuali Pag. 25 interventi in discussione generale possano essere rinviati alla prossima seduta. Sottopone all'attenzione della relatrice e dei presentatori delle proposte di legge in esame il tema della trascrivibilità di un provvedimento giudiziario straniero, posto anche dalla recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2021, in materia di maternità surrogata. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che alle 14.15 sarà avviato il programmato ciclo di audizioni informali.

  La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 6 maggio 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana famiglie minori e dell'Unione nazionale camere minorili, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.