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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 45

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.10.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
C. 2115, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, del nuovo testo del disegno di legge C. 2115 Vallardi approvato dal Senato, recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Prima di dare la parola al relatore, onorevole Bordo, per la relazione illustrativa del provvedimento, rammenta che, a seguito di colloqui intercorsi per le vie brevi tra i gruppi, oggi si procederà anche all'espressione del prescritto parere.

Pag. 46

  Michele BORDO, (PD), relatore, fa presente che il testo all'esame della Commissione è composto da 14 articoli ed è volto a valorizzare le piccole produzioni agroalimentari di origine locale. In particolare, l'articolo 1, precisa che, fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la legge è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei princìpi di salubrità dell'alimento prodotto, di localizzazione, di limitatezza e di specificità, definiti al medesimo comma 1. Il comma 2 chiarisce che per «Piccole produzioni locali» (PPL) si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, che si applicherà, ai sensi del comma 1, a: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile; gli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313; gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012; le aziende agricole o ittiche che si associano per le finalità della legge o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente; gli istituti tecnici e professionali a indirizzo a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, purché dotati dei necessari requisiti, nello svolgimento della propria attività didattica, producono e trasformano piccoli quantitativi di prodotti agroalimentari. Il comma 4 fa salva in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  Rileva che l'articolo 3 detta norme in materia di etichettatura dei prodotti derivanti da piccole produzioni locali. In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni contenute in ambito europeo e nazionale, rispettivamente, dal Regolamento n. 1169/2011 e dal decreto legislativo n. 231 del 2017. Il comma in esame, inoltre, prevede, che i PPL possono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura «PPL - piccole produzioni locali» seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di un sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità indicate nel decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento. Il comma 2 fa salve alcune norme specifiche in materia di indicazione obbligatoria, e, più precisamente, quelle contenute nel decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, relativo all'indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento; regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo all'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita; regolamento n. 1308/2013, per la parte riguardante i prodotti vitivinicoli; regolamento n. 251/2014 relativo ai prodotti vitivinicoli aromatizzati; regolamento n. 848/2018 relativo ai prodotti biologici; regolamento n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose. Il comma 3 prevede che, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori provvedono a conservare l'opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione.
  Sottolinea che l'articolo 4 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è istituito, con decreto Pag. 47del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, il logo «PPL – piccole produzioni locali» per i prodotti di cui all'articolo 1, da individuarsi mediante concorso di idee. Sottolineo che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo in esame, che, nel testo trasmesso dal Senato, prevedeva l'istituzione del marchio «PPL – piccole produzioni locali». Il comma 1 del nuovo articolo 4, prevede, inoltre, che con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, nonché le modalità di svolgimento del concorso di idee, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo comma. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. Il logo PPL è da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 2 prevede l'esposizione del logo PPL nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, e la sua pubblicazione nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti di cui all'articolo 1. Il comma 3 precisa che il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.
  Ricorda, quindi, che l'articolo 5 detta norme in materia di consumo immediato e di vendita diretta, mentre gli articoli 6 e 7 prevedono, rispettivamente, che gli imprenditori agricoli o ittici che producono e commercializzano PPL devono rispettare i requisiti igienici previsti dal reg. (CE) n. 852/2004 (articolo 6) e la semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti in esame (articolo 7). L'articolo 8 istituisce una sezione internet del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la raccolta delle informazioni utili alla valorizzazione dei prodotti PPL mentre l'articolo 9 prevede la possibilità di istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti PPL. L'articolo 10 dispone che le regioni esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni del provvedimento, ferme restando le competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF). A tal fine le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento. L'articolo 11 reca talune disposizioni applicative.
  Sottolinea che l'articolo 12, di particolare interesse per la Commissione Giustizia, modificato nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce le sanzioni. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1. Il comma 2 dispone che, fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di uso del logo in assenza dei requisiti richiesti dal provvedimento, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del logo. Il comma 3 designa il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche Pag. 48agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo. L'articolo 13 reca disposizioni di carattere finanziario e l'articolo 14, in fine, dispone l'entrata in vigore del provvedimento.
  Ciò premesso, non rilevando profili rilevanti per la Commissione Giustizia sul provvedimento in esame, conferma la disponibilità a che si proceda all'espressione del parere già nella seduta odierna. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'apprezzare la relazione svolta dal relatore, non concorda tuttavia sulla assenza di profili rilevanti per la Commissione giustizia. Sottolinea, in primo luogo, una questione procedurale rammentando che il provvedimento incide su materie di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Ritiene pertanto che sarebbe stato opportuno acquisire il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Rileva inoltre che gli aspetti di interesse della Commissione Giustizia non si ravvisano soltanto all'articolo 12, in materia di sanzioni, bensì riguardano anche il profilo dell'accertamento delle violazioni, di cui, in particolare, all'articolo 10. A tale proposito, fa presente, infatti, che il provvedimento attribuisce alle regioni e agli enti locali l'esercizio dei controlli e l'accertamento delle eventuali violazioni, demandando invece l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ritiene dunque che sulla questione si dovrebbe effettuare una ulteriore valutazione ribadendo pertanto l'esigenza di acquisire il parere della citata Conferenza. Con riferimento poi alle disposizioni di cui all'articolo 12, si domanda quali siano i criteri che hanno determinato la parametrazione delle sanzioni, sottolineandone l'ampiezza della forbice edittale. Osserva che per una fattispecie analoga, quella di cui all'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, sono previste sanzioni amministrative molti inferiori che vanno da un minimo di 51, 65 euro ad un massimo di 516,65 euro, per arrivare, in casi particolari, fino a 2.065,83 euro. Si chiede, pertanto, se il legislatore, nella predisposizione del testo in esame, abbia provveduto a comparare le sanzioni previste con quelle contenute in altri provvedimenti in vigore. Rileva inoltre che ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, in caso di uso del logo in violazione della legge, è prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso dello stesso per un periodo da uno a tre mesi. Ritiene che tale sanzione accessoria, che determina di fatto la sospensione di tutte le attività di impresa, sia eccessiva, soprattutto nei casi in cui venga irrogata la pena pecuniaria minima. Ciò premesso, chiede al relatore di effettuare una ulteriore riflessione sul provvedimento dopo aver acquisito il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, essenziale per quanto attiene sia ai profili relativi all'accertamento sia a quelli sanzionatori.

  Gianluca VINCI (FDI) preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritiene che la Commissione possa procedere nella seduta odierna all'espressione del parere.

  Michele BORDO (PD), relatore, in primo luogo, fa presente che la questione relativa all'acquisizione del parere espresso dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è stata posta più volte anche in altre circostanze e che la stessa è sempre stata considerata non dirimente ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione. Per quanto attiene alla forbice edittale prevista per le sanzioni, rileva che si tratta di una scelta operata dalla Commissione di merito. Sebbene la Commissione Giustizia sia evidentemente chiamata ad esprimersi sul provvedimento, sottolinea come tale scelta vada al di là della stessa riflessione in sede consultiva. A suo avviso, comunque, le sanzioni Pag. 49 contenute nel provvedimento sono congrue e pertanto non riscontra rilievi tali da indurre al rinvio dell'espressione del parere.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sui lavori della Commissioni.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nelle sedute odierne non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 31 marzo e del 4 novembre 2020.

Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni.
(C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone e C. 3058 Di Sarno).
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2741 Bitonci).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2021.

  Mario PERANTONI (M5S), presidente, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali programmato e che nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale. Prima di procedere alla discussione generale, avverte che è assegnata alla Commissione Giustizia la proposta di legge Bitonci C. 2741, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni e dei servizi professionali». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle altre proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  Ingrid BISA (LEGA) relatrice, anche a fronte dell'abbinamento della proposta di legge Bitonci C. 2741, rileva l'esigenza di disporre di un breve lasso di tempo per le interlocuzioni con i gruppi parlamentari ai fini dell'adozione del testo base per il prosieguo dei lavori. Chiede pertanto che l'adozione del testo base, già prevista per la seduta di domani, venga rinviata alla prossima settimana.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, nel rammentare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 28 giugno prossimo, chiede che la Presidenza, nell'organizzazione dei lavori della Commissione, tenga conto di scadenza.

  Mario PERANTONI (M5S), presidente, in assenza di obiezioni, ritiene che il testo base possa essere adottato nel corso della prossima settimana, al più tardi nella giornata di mercoledì 16 giugno prossimo.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, chiede che la Commissione possa adottare il testo base già nella giornata di martedì 15 giugno.

  Mario PERANTONI (M5S), presidente, si riserva di verificare, compatibilmente con gli altri punti all'esame della Commissione, la possibilità di fissare già nella giornata di martedì 15 giugno prossimo una seduta per l'adozione del testo base. Conferma tuttavia che tale adozione avverrà al più tardi nella giornata di mercoledì 16 giugno.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 50

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
C. 2681 Governo C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2021.

  Mario PERANTONI (M5S), presidente, comunica che sono state presentate circa 400 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.
  Ciò premesso, ritenuto che il disegno di legge C. 2681 Governo contiene disposizioni volte alla riforma dell'assetto ordinamentale della magistratura, nonché in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e di assunzioni di incarichi di governo nazionale, regionale e locale, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e infine disposizioni volte alla modifica dell'ordinamento giudiziario militare, fa presente che la presidenza considera inammissibili le seguenti proposte emendative, che recano disposizioni non inerenti l'oggetto del provvedimento: gli analoghi Delmastro Delle Vedove 6.06 e 11.01, in quanto intervengono in materia di geografia giudiziaria, modificando il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, al fine di consentire, rispettivamente, la riattivazione su richiesta delle regioni interessate dei tribunali soppressi, e il differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti; Delmastro Delle Vedove 8.02, in quanto introduce modifiche all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, recante disposizioni in materia di divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti; gli analoghi Delmastro Delle Vedove 8.01, Costa 9.04, 9.02 e 9.03, Cirielli 9.05, in quanto introducono modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati; Delmastro Delle Vedove 11.03, in quanto è volto ad istituire sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello nonché uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali; Delmastro Delle Vedove 11.02, in quanto introduce modifiche all'articolo 336 del codice civile in materia di procedimento per l'adozione di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale; Costa 28.3, limitatamente alle lettere a) e b), in quanto modifica la disciplina dell'incandidabilità alle elezioni regionali e della sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità, eliminando in entrambi i casi l'ipotesi di condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione.
  Avverte quindi che il termine per la presentazione di ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità è fissato a lunedì 14 giugno, alle ore 15.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 giugno 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.