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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 178

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
C. 2361 Ferro e abbinate C. 3069 Cancelleri e C. 3081 Alessandro Pagano.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio scorso.

Pag. 179

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Attività produttive, che sono a disposizione dei colleghi.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla proposta di legge C. 2361 Ferro, adottata come testo base e come risultante dalla proposta emendativa approvata. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
Atto n. 274.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, rileva che l'Unione europea attraverso la direttiva oggetto di recepimento, recante disposizioni di carattere molto tecnico, intende armonizzare la disciplina delle emissioni e dei tassi di copertura delle obbligazioni garantite da sottostanti collaterali fisici, quali mutui e immobili, che sono meno rischiose delle obbligazioni non garantite. In ragione di tale minore rischiosità, il legislatore europeo si propone di incentivare il mercato secondario di queste obbligazioni, che nel nostro Paese è già molto attivo. Ritiene pertanto il provvedimento importante e utile.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con quattro osservazioni (vedi allegato 1). Al riguardo segnala che le osservazioni di cui alle lettere b), c) e d) si riferiscono a modifiche di coordinamento del testo, mentre l'osservazione di cui alla lettera a) è volta chiedere al Governo che nella quantificazione del rischio delle obbligazioni siano compresi, ai fini del calcolo dei tassi di copertura, anche gli interessi ed altri proventi di eventuali derivati di copertura.

  La viceministra Laura CASTELLI rileva come il Governo non abbia osservazioni sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio Pag. 1801998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Atto n. 287.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore Zennaro, ricorda che nella seduta dello scorso 14 settembre, era stato proposto di svolgere un breve ciclo di audizioni o quanto meno l'acquisizione di contributi scritti sul provvedimento. Al riguardo segnala che né la Banca d'Italia né la CONSOB, che sono state interpellate in proposito, hanno inviato contributi e che la CONSOB ha evidenziato di essere stata coinvolta nella predisposizione dello schema in esame.
  Formula quindi, a nome del relatore, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.
Atto n. 283.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 9 settembre scorso.

  Giulio CENTEMERO (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione).
Atto n. 276.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 9 settembre scorso.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sull'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore, chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo.

  La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso di una prossima seduta.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore, chiede se sia possibile rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricordando che il termine per l'espressione del parere è già scaduto lo scorso 14 settembre e che il Governo si era dichiarato disponibile ad attendere la conclusione dell'esame da parte della Commissione sino alla settimana in corso, chiede se sia possibile un ulteriore rinvio per l'espressione del parere.

  La Viceministra Laura CASTELLI sottolinea come la posizione del Governo sia Pag. 181chiara sul punto, e non rilevi la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti; si rimette in ogni caso alle valutazioni della Commissione, circa la possibilità di un ulteriore rinvio alla giornata di domani.

  Alessandro CATTANEO (FI), relatore, a seguito di un breve approfondimento, prende atto del parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo, pur in assenza di motivazioni, che avrebbe gradito poter conoscere anche in considerazione della portata limitata e circoscritta dell'osservazione che aveva proposto di inserire nel parere.
  Avverte in ogni caso che, per spirito di responsabilità, rinuncia ad inserire nel parere l'osservazione in precedenza formulata. Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole, senza osservazioni.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/878 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 272.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, segnala che sono in corso interlocuzioni con i gruppi parlamentari per la formulazione di eventuali osservazioni sul provvedimento e chiede pertanto la possibilità di rinviare ad altra seduta l'approvazione del parere.

  Luigi MARATTIN, presidente, rivolgendosi alla rappresentante del Governo, chiede se sia possibile posticipare alla prima settimana di ottobre l'espressione del parere sul provvedimento. Ricorda infatti che la prossima settimana non sono previste convocazioni delle Commissioni parlamentari.

  La viceministra Laura CASTELLI dichiara la disponibilità del Governo ad attendere sino alla prima settimana di ottobre l'espressione del parere sul provvedimento in oggetto.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.
Atto n. 273.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda che nella seduta del 15 settembre scorso il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento ed ha chiesto al Governo alcuni ulteriori elementi di valutazione, nonché di poter disporre di ulteriore tempo per l'esame dell'Atto, posticipando alla prima settimana di ottobre l'espressione del parere.

Pag. 182

  Umberto BURATTI (PD), relatore, ricorda di aver segnalato nella scorsa seduta la necessità di valutare con attenzione le soglie dei tagli minimi, fissate dallo Schema di decreto in esame in 200.000 euro per le obbligazioni subordinate e in 150.000 euro per le obbligazioni rappresentative di debito chirografario di secondo livello. Evidenzia al riguardo che nel corso della consultazione pubblica svolta nel mese di maggio 2021 concernente il recepimento dell'articolo 44-bis della citata Direttiva 2014/59/UE relativo alla commercializzazione a clienti al dettaglio di strumenti finanziari soggetti a bail-in, in riferimento agli ambiti discrezionali rimessi al legislatore nazionale, ci si era orientati su livelli più bassi. Sebbene le soglie adottate nello Schema di decreto rispondano all'esigenza di evitare che queste tipologie di obbligazioni, considerate strumenti a rischio, possano essere acquistate da clienti retail e piccoli risparmiatori, evidenzia che tali limiti appaiono considerevolmente superiori a quelli fissati da altri Stati membri dell'Unione europea. In particolare, Francia e Germania hanno fissato il valore-soglia a 50.000 euro – limite che corrisponde alla soglia minima fissata dalla Direttiva – mentre Portogallo, Belgio e Grecia lo hanno fissato a 100.000 euro.
  Ritiene che in Italia si potrebbe prevedere un limite di 150.000 euro per le obbligazioni subordinate e di 100.000 euro per quelle chirografarie di secondo livello. Ritiene in ogni caso opportuno sottolineare nel parere l'esigenza che la rischiosità di tali prodotti sia chiaramente evidenziata nella documentazione informativa da consegnare alla clientela all'atto dell'acquisto.
  Si riserva comunque di effettuare ulteriori approfondimenti in vista della predisposizione di una proposta di parere da sottoporre alle valutazioni della Commissione.

  Luigi MARATTIN, presidente, in considerazione della delicatezza dei temi affrontati, e della necessità di un bilanciamento tra le diverse esigenze in gioco, concorda sulla necessità di approfondire ulteriormente la questione, per evitare che si diffondano tra la clientela retail obbligazioni con un grado di rischio eccessivamente elevato.

  Vita MARTINCIGLIO (M5S) condivide l'esigenza di poter disporre di un ulteriore lasso di tempo per un approfondimento delle questioni in discussione e per svolgere le necessarie interlocuzioni politiche, anche tenuto conto del fatto che il suo gruppo rileva alcune criticità nella posizione testé illustrata dal relatore.

  La Viceministra Laura CASTELLI si dichiara favorevole ad un approfondimento delle questioni emerse, ai fini di una loro attenta valutazione. In tale prospettiva, e anche onde favorire la massima convergenza tra le forze politiche, assicura la disponibilità del Governo ad attendere sino alla prima settimana di ottobre il parere della Commissione sull'atto.

  Luigi MARATTIN, presidente, preso atto della disponibilità manifestata dalla rappresentante del Governo e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

Pag. 183

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per il presente punto all'ordine del giorno, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.
  Ricorda quindi che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  La relazione approvata è trasmessa alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  L'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano inoltre esaminare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Rammenta poi che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.
  In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
  In particolare, segnala che sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.
  In tale contesto, qualora i gruppi ritengano di presentare emendamenti presso la VI Commissione occorrerebbe fissare un termine, che potremo definire nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza.
  Al riguardo, avverte che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha avviato l'esame congiunto dei provvedimenti nella seduta di martedì 14 settembre scorso e non ha ancora fissato il termine per la presentazione di emendamenti.

  Filippo SCERRA (M5S), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia, ai fini del parere da rendere alla Commissione Politiche dell'Unione europea, l'esame del disegno di legge di delegazione europea per Pag. 184l'anno 2021, che rappresenta lo strumento legislativo principale con il quale l'Italia assicura, annualmente, l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
  Come disposto dalla legge n. 234 del 2012, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee, e alle decisioni quadro in scadenza, nonché ai regolamenti europei.
  Il provvedimento in esame consta di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 3 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.
  Passando all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge, avverte che si soffermerà esclusivamente sugli articoli 1 e 2, di portata generale, nonché sugli articoli 3 e 5 e sulle direttive dell'allegato A di competenza della Commissione Finanze, rinviando al dossier predisposto dai Servizi di documentazione per un'analisi dettagliata dell'intero contenuto del provvedimento.
  L'articolo 1, comma 1, reca la disposizione di delega al Governo per l'attuazione degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 1 a 13 e all'allegato A del disegno di legge. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, viene fatto rinvio agli articoli 31 e 32 della citata legge n. 234 del 2012, nonché ai principi e criteri direttivi previsti dal presente disegno di legge.
  Il comma 2 prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3, infine, rinvia per la copertura degli eventuali oneri o minori entrate derivanti dagli emanandi decreti legislativi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, al Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in legge nazionali, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012.
  Con riferimento alle disposizioni di competenza della Commissione Finanze segnala quindi che l'articolo 3, comma 1, detta i princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, che è volta a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, al fine di assicurare una maggiore mobilità delle aziende dell'Unione europea, eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico. La direttiva stabilisce quindi la procedura applicabile alle suddette operazioni transfrontaliere e i controlli che dovranno essere effettuati sulle medesime operazioni. La disciplina mira inoltre ad assicurare continuità nel patrimonio, nella composizione societaria e nei diritti e obblighi contratti dalla società oggetto dell'operazione.
  Nella relazione illustrativa il Governo evidenzia che lo scopo che intende perseguire non è il mero recepimento delle disposizioni e dei princìpi non derogabili dettati dal legislatore europeo, ma anche l'introduzione di norme che, nello stesso spirito della direttiva, siano applicabili oltre i confini in essa individuati. In particolare si prevede l'estensione della disciplina dell'Unione europea alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente, e agli altri enti che, in forme diverse da quelle societarie, esercitano un'attività di impresa.
  L'articolo 3, comma 2, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 31 gennaio 2023.
  Come sopra accennato con il decreto legislativo di recepimento si prevede di operare un'estensione, rispetto a quanto previsto dalla direttiva, dei soggetti ai quali si applica la normativa nazionale di recepimento. L'estensione si riferisce alle trasformazioni, Pag. 185 fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano:

   a) società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente, e società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;

   b) società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

   c) società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;

   d) altri enti non societari aventi ad oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di un'attività di impresa, purché regolati da una legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea.

  La normativa di recepimento dovrà poi disciplinare:

   e) le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;

   f) il trasferimento all'estero della sede sociale da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, se ritenuto ammissibile, controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo un regime transitorio;

   g) i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio o mancato rilascio del certificato preliminare e in materia di controllo di legalità.

  La suddetta normativa dovrà anche:

   h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di operazione transfrontaliera, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo n. 108 del 2008, di attuazione della direttiva 2005/56/CE;

   i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici;

   l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;

   m) individuare i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

   n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;

   o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni nazionali che definiscono la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g), nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera h);

   p) prevedere la facoltà per la società di avvalersi, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160-vicies della direttiva, e stabilire che le partecipazioni sono assegnate alla società scorporante;

Pag. 186

   q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora trasposto la direttiva in oggetto;

   r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate. In particolare per le sanzioni penali dovrà essere fissata una pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

  L'articolo 5, comma 1, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, cosiddetta MiFID II, al solo fine di escludere dal relativo ambito applicativo e dal regime autorizzatorio i fornitori dei servizi di crowdfunding, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503, che disciplina i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.
  Rammenta che il crowdfunding (finanziamento collettivo) è una modalità di finanziamento basata sull'applicazione alla finanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (fintech) che offre a chi intende realizzare un progetto e, quindi anche alle piccole e medie imprese e, in particolare, alle start-up e alle scale-up, la possibilità di proporlo su un portale on-line, consentendo ai soggetti interessati di finanziarlo. È un metodo alternativo al credito bancario che è nato sulla base dell'interazione diretta fra imprese e investitori.
  Il regolamento (UE) 2020/1503 stabilisce requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la fornitura di servizi di crowdfunding, per l'organizzazione, l'autorizzazione e la supervisione dei fornitori di detti servizi, per il funzionamento delle piattaforme, nonché per la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura dei suddetti servizi. Esso si applica sia al crowdfunding basato sul prestito, sia a quello basato sull'investimento. Il regolamento è entrato in vigore il 9 novembre 2020, ma si applica dal 10 novembre 2021.
  L'articolo 5, comma 2, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 10 maggio 2021, con applicazione della normativa a decorrere dal 10 novembre 2021.
  La lettera a) dell'articolo 5, comma 1, delega il Governo ad apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 e della direttiva (UE) 2020/1504, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni di settore vigenti e assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.
  La lettera b) autorizza il Governo a esentare i fornitori di servizi di crowdfunding dalla disciplina degli intermediari contenuta nella Parte II del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza – TUF), in attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504.
  Le lettere c) e d) stabiliscono criteri specifici per attuare il regime di responsabilità applicabile nei casi in cui vengano fornite informazioni fuorvianti o imprecise, ovvero vengano omesse informazioni fondamentali sugli investimenti proposti rispettivamente dal titolare del progetto o dal fornitore del servizio (qualora la piattaforma offra il servizio di gestione individuale di portafogli di prestiti).
  La lettera e) delega il Governo ad individuare la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna secondo le relative funzioni, quali autorità competenti per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503, anche prevedendo forme di coordinamento.
  La lettera f) delega il Governo a individuare la CONSOB quale punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA. Pag. 187
  La lettera g) autorizza a prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento.
  La lettera h) autorizza il Governo a prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti.
  La lettera i) autorizza il Governo ad attuare le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 relative alle sanzioni amministrative coordinandole con le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB.
  Nell'allegato A sono inoltre contenute quattro direttive di competenza della Commissione Finanze, per le quali non sono previsti specifici criteri di delega oltre quelli di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
  La direttiva (UE) 2019/2177 introduce norme volte a rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari, incrementando la qualità dei dati delle negoziazioni, del trattamento e della fornitura degli stessi, in particolare a livello transfrontaliero.
  Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 30 giugno 2021.
  Per rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari la direttiva prevede il trasferimento all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA degli attuali poteri attribuiti alle autorità nazionali competenti. L'Autorità è così resa responsabile dell'autorizzazione delle imprese che intendono fornire servizi di comunicazione dati e della vigilanza sulle stesse (articolo 1).
  L'articolo 2 rafforza anche il ruolo dell'Autorità di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali – EIOPA al fine di garantire una maggiore convergenza in materia di vigilanza nel settore assicurativo, in particolare per i gruppi assicurativi presenti in diversi Stati membri dell'UE.
  L'articolo 3 introduce norme volte a favorire lo scambio di informazioni tra l'Autorità Bancaria Europea – ABE, le autorità nazionali, gli Stati membri e la Commissione in merito ai rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  La direttiva (UE) 2020/1151 modifica la direttiva 92/23/CEE, che contiene la disciplina armonizzata della struttura delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche (cd. direttiva accise).
  Ricorda che il regime generale delle accise, comprese quindi anche quelle relative all'alcol e alle bevande alcoliche, è contenuto nella direttiva (UE) 2020/262, che è oggetto di recepimento attraverso l'Atto del Governo n. 276, attualmente all'esame della Commissione Finanze ai fini dell'espressione del parere al Governo.
  Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2021.
  Segnala i principali punti della direttiva (UE) 2020/1151:

   con riferimento all'imposizione sulla birra, si innalza la gradazione alcolica della birra a bassa gradazione, cui possono essere applicate aliquote ridotte, per incoraggiare la creazione di nuovi prodotti a bassa gradazione alcolica;

   ai fini della misurazione della gradazione alcolica sono presi in considerazione tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione;

   viene modificata la nomenclatura dei prodotti considerati come vino spumante e come altre bevande fermentate gasate;

   si consente agli Stati membri di applicare aliquote di accise ridotte al vino prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti, in analogia a quanto già previsto per la birra;

   si consente agli Stati membri di applicare aliquote di accisa ridotte alle altre bevande fermentate e ai prodotti intermedi prodotti da piccoli produttori indipendenti;

   viene dunque fornita la definizione di «piccolo produttore indipendente»;

Pag. 188

   si consente agli Stati membri di esentare dall'accisa i prodotti fabbricati da un privato a fini non commerciali.

  La direttiva (UE) 2021/338 modifica la direttiva 2014/65/UE (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.
  Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 28 novembre 2021.
  La direttiva introduce, tra l'altro, un'esenzione dai requisiti in materia di governance del prodotto, ovvero le regole e procedure che gli intermediari sono tenuti ad applicare nel processo di definizione dei prodotti da offrire alla clientela, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate. Viene inoltre modificata la disciplina degli obblighi informativi prevedendo che tutte le informazioni alla clientela siano fornite in formato elettronico, fatta salva l'espressa richiesta del cliente.
  Infine, la direttiva (UE) 2021/514 (DAC-7) interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (Directive on Administrative Cooperation – DAC), costituita da un complesso di disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva volta a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, attraverso la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali.
  La direttiva (UE) 2021/514 estende, a decorrere dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell'economia digitale, prevedendo che l'obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale si applichi anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.
  Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2022.
  Quanto alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020, rammenta che l'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, disciplina il contenuto proprio della relazione consuntiva e la sua presentazione da parte del Governo.
  La relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è articolata in cinque parti e in cinque allegati. Nel rinviare per una disamina dei principali contenuti della relazione alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnala che, a differenza delle precedenti relazioni, l'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021. Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche, determinati dalla pandemia.
  Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala che, con riguardo all'Unione bancaria, la relazione sottolinea che, anche nel corso del 2020, non è stato possibile trovare un'intesa comune sul sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS).
  La relazione reputa poi di primaria importanza il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, anche alla luce della sua complementarietà con l'Unione bancaria, nonché come risposta alla crisi pandemica, nell'ottica di favorire un'adeguata ripresa economica dei mercati dell'UE.
  Segnala in particolare che il 24 settembre 2020 la Commissione ha emanato un nuovo Piano d'azione: «A Capital Markets Union for people and businesses», che individua alcune motivazioni di fondo della necessità di procedere lungo il percorso dell'Unione dei mercati di capitali: sostenere la ripresa economica dell'area UE; promuovere la transizione green e la trasformazione digitale; sviluppare un'economia più inclusiva e resiliente e rafforzare la competitività e il posizionamento strategico dell'UE a livello globale. Pag. 189
  In materia di fiscalità e unione doganale, la relazione segnala che l'obiettivo di una maggiore integrazione fiscale a livello unionale è legato alla discussione in corso, in sede OCSE/G20, sulla riforma delle regole di tassazione internazionale. Ricorda in proposito che il 1° luglio 2021 è stato raggiunto un accordo attraverso la sottoscrizione di una «Dichiarazione su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia».
  La soluzione prospettata mira a garantire che le grandi imprese multinazionali – nei confronti delle quali vi è difficoltà ad applicare i principi ordinari della tassazione su base territoriale – paghino le tasse dove operano e realizzano profitti, in modo da evitare effetti distorsivi e perdita di gettito.
  L'impegno sottoscritto prevede in particolare la creazione di un'imposta minima globale sulle società multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro pari ad almeno il 15 per cento. L'accordo è stato confermato in occasione della riunione del 9-10 luglio 2021 a Venezia dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20 e deve ora ottenere l'approvazione definitiva al G20 che si terrà a Roma il prossimo ottobre.
  Il Governo riferisce inoltre di aver preso parte al lavoro preparatorio per la revisione della direttiva CE 2003/96, sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, avviato dalla Commissione europea per dare attuazione al Green Deal.
  La proposta di revisione della direttiva CE 2003/96 (COM(2021)563), volta a introdurre incentivi fiscali adeguati a promuovere le tecnologie pulite eliminando le esenzioni e le aliquote ridotte che promuovono l'uso di combustibili fossili, è stata presentata il 14 luglio 2021 nel cosiddetto pacchetto «Fit for 55», predisposto per adeguare la normativa in materia di clima ed energia dell'Unione ai nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-06700 Osnato: Chiarimenti in merito all'ipotesi della riforma del catasto.

  Marco OSNATO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

  La viceministra Laura CASTELLI rammenta che con provvedimento del 26 gennaio 2021 il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'attivazione progressiva su tutto il territorio nazionale del Sistema Integrato del Territorio – SIT, la nuova piattaforma digitale dell'Agenzia delle Entrate nella quale saranno conservati gli atti e gli elaborati catastali. Si tratta dell'unico Pag. 190 intervento in corso in tale ambito. Conferma quindi che ad oggi, sebbene diversamente riportato dalle Agenzie di stampa, non vi sia alcun altro provvedimento avente ad oggetto la disciplina del catasto.

  Marco OSNATO (FdI), ringraziando, si dichiara soddisfatto e rassicurato della conferma ricevuta dalla rappresentante del Governo circa il fatto che non sia attualmente in corso alcun intervento di riforma del catasto. In tal modo il Governo non fa che rispettare la posizione di contrarietà del Parlamento ad una revisione in tal senso, emersa chiaramente nel corso dell'indagine conoscitiva sulla riforma del sistema fiscale svolta dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato.
  Sottolinea quindi l'elevato livello già raggiunto dalla tassazione immobiliare in Italia e l'importanza del settore edile come volano per la ripresa dell'economia. Auspica infine che le voci di una riforma vengano smentite in ogni occasione per evitare di creare sconcerto tra i cittadini.

5-06697 Giacometto: Chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alle prestazioni sociosanitarie.

  Carlo GIACOMETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  La viceministra Laura CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Carlo GIACOMETTO (FI), ringrazia per la risposta, che si riserva di valutare. Giudica positivamente la possibilità di applicare l'IVA in misura agevolata all'intera prestazione resa dalle cooperative e dai loro consorzi sulla base di apposite istanze di interpello, anche se ritiene che sarebbe opportuno emanare una disposizione legislativa di immediata applicazione, senza che sia necessario svolgere valutazioni su ogni singolo caso.

5-06699 Centemero: Cessione dell'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena e salvaguardia dei livelli occupazionali.

  Giulio CENTEMERO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

  La viceministra Laura CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Giulio CENTEMERO (Lega), evidenziando che avrebbe preferito una risposta più dettagliata, prende comunque atto della necessità di attendere l'esito della due diligence. In proposito osserva peraltro che una due diligence lato buyers avrebbe dovuto essere già stata svolta dagli eventuali acquirenti e vorrebbe conoscere quale soggetto sia attualmente incaricato di svolgere tale procedura.

5-06701 Sani: Semplificazione della disciplina per l'accesso al Superbonus 110 per cento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  La viceministra Laura CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Luca SANI (PD) ringrazia per la risposta e si dichiara soddisfatto. Osserva infatti che il chiarimento fornito, risolvendo un dubbio sollevato dagli operatori, contribuisce a un'ulteriore semplificazione nell'applicazione del Superbonus.

5-06698 Martinciglio: Chiarimenti sull'applicazione del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico volte all'erogazione di pubblici servizi.

  Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  La viceministra Laura CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Pag. 191

  Luca SUT (M5S) si dichiara soddisfatto per la risposta della rappresentante del Governo, che si riserva di approfondire.

  Giovanni CURRÒ, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giovanni CURRÒ, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-06627 Fragomeli: Iniziative a tutela delle società immobiliari di piccole e medie dimensioni.

  La viceministra Laura CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), osservando come avrebbe auspicato una risposta più risolutiva, si dichiara comunque soddisfatto.

5-06676 Galizia: Proroga dei termini dei versamenti dei contributi interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

  La viceministra Laura CASTELLI segnala come la questione evidenziata nell'interrogazione in titolo sia stata superata con l'entrata in vigore dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, che ha prorogato i termini dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

  Francesca GALIZIA (M5S), ringraziando per la risposta, riconosce che la questione è attualmente superata dall'entrata in vigore della disposizione segnalata dalla rappresentante del Governo. Ritiene peraltro opportuno evidenziare che gli imprenditori chiedono di prorogare i termini di versamento in maniera più consolidata e una maggiore armonizzazione delle scadenze fiscali, in modo da poter programmare con adeguato anticipo i versamenti a loro carico, in particolare in questo periodo di crisi economica conseguente alla pandemia.

  Giovanni CURRÒ, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.15.