AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 26 ottobre 2021.
Audizione informale, in videoconferenza, di Daniela Giraudo, consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF), di Antonio de Notaristefani e Barbara Romanini, Presidente e Vicepresidente dell'Unione Nazionale Camere Civili (UNCC), di Elisabetta Rampelli, Presidente dell'Unione italiana forense (UIF), di Iuri Maria Prado, Presidente della Camera avvocati industrialisti, di rappresentanti del Tavolo nazionale affido, di Natale Polimeni, avvocato specializzato in diritto civile e commerciale, di Alessandra Capuano Branca, avvocato civilista familiarista, e di Michele Nardelli, Giudice civile del Tribunale di Foggia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3289 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.50, dalle 11.35 alle 12 e dalle 12.30 alle 13.35.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.
La seduta comincia alle 14.
Sui lavori della Commissione.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nelle sedute odierne non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 4 novembre 2020.
DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
C. 3298 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere nella seduta di mercoledì 27 ottobre.
Giulia SARTI (M5S), relatrice, intervenendo da remoto, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla I Commissione, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (C. 3298). Nell'illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di sei articoli, oltre all'articolo relativo all'entrata in vigore, fa presente di soffermarsi sui profili di interesse della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una disamina più approfondita della restante parte del provvedimento. In particolare, evidenzia che l'articolo 1, che reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale, modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo a fronte di gravi o specifici reati e richiedendo sempre, a fronte di una richiesta del pubblico ministero, la convalida da parte del giudice.
Rammenta che il citato articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali disciplina la data retention, ovvero l'obbligo dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare per 24 mesi i dati relativi al traffico telefonico, per 12 mesi i dati relativi al traffico telematico e per 30 giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta, per finalità di accertamento e repressione di reati (commi 1 e 1-bis). In deroga a questa disciplina, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei più gravi reati di associazione a delinquere e di terrorismo (di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a, del codice di procedura penale), il termine di conservazione dei suddetti dati è stabilito in 72 mesi dall'articolo 24 della legge n. 167 del 2017. Premesso che l'obbligo di conservazione riguarda i dati di traffico (cosiddetti tabulati) e non il contenuto delle comunicazioni, sottolinea che il comma 3 dell'articolo 132 prevede che l'acquisizione dei suddetti dati presso il fornitore possa essere effettuato con decreto motivato del pubblico ministero, anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'indagato può anche richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito; la richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive. In tutti gli altri casi, l'interessato può esercitare Pag. 34 i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) tramite il Garante (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali).
Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituisce il comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale). Fa notare che si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Rammenta, infatti, che l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni». Evidenzia, inoltre, che la novella in esame consente l'accesso ai dati di traffico anche per i reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi». Sottolinea che il nuovo comma 3 del citato articolo 132, inoltre, individua ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini.
Per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei dati, osserva che l'articolo 1 del decreto-legge, prevede che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o delle altre parti private. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017) (nuovo comma 3 dell'articolo 132 del citato codice). La lettera a) del comma 1 del decreto-legge, sostituendo il citato comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice. L'articolo 1 del decreto-legge prevede inoltre che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis dell'articolo 132 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge). La formulazione di questa disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni, prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati. Sottolinea che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce il comma 3-ter del citato articolo 132, riproponendo una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del comma, volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali).
Evidenzia che l'articolo 2 novella l'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del Pag. 352010 concernente i presupposti per la nomina a Capo di stato maggiore della difesa e che gli articoli 3 e 4 recano una proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 rispettivamente in materia di referendum e di un termine per le domande di assegno temporaneo per i figli minori.
Rammenta che l'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Infine, fa presente che l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e che l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore.
Ciò premesso, dichiara la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni sul provvedimento da parte dei colleghi.
Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta comincia alle 14.05.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Atto n. 313.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 1° novembre prossimo. Avverte che – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – la Commissione procederà alla discussione generale nella seduta di domani e alla votazione del prescritto parere nella seduta di giovedì 28 ottobre prossimo.
Angela SALAFIA (M5S), relatrice, fa presente che lo schema di regolamento in esame dà attuazione alla legge n. 31 del 2019, recante disposizioni in materia di azione di classe, ed in particolare agli articoli 1 e 2 della medesima legge. Con riferimento all'articolo 1 della legge n. 31 del 2019, rammenta che lo stesso introduce nel codice di procedura civile l'articolo 840-bis, ai sensi del quale la legittimazione ad agire a tutela dei diritti individuali omogenei, oltre che a ciascun componente della classe, è attribuita anche alle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti; la medesima previsione stabilisce tuttavia che possano proporre l'azione di classe «esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia». Analoga previsione è contenuta nel nuovo articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile in tema di azione inibitoria collettiva, in quanto detta disposizione riconosce alle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro «i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati» la legittimazione a proporre l'azione inibitoria collettiva «qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma».
Relativamente all'articolo 2 della legge n. 31 del 2019, ricorda che lo stesso introduce, nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, l'articolo 196-ter, secondo il quale, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Pag. 36Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della medesima legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa, nonché le modalità di aggiornamento dell'elenco.
In proposito, rammenta che la citata legge n. 31 del 2019 ha significativamente modificato l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, riconducendo tale azione nell'ambito del codice di rito, tramite l'inserimento di un nuovo titolo (il titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies) relativo ai «procedimenti collettivi», e sottraendo la disciplina al codice del consumo.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una sintesi della riforma dell'azione di classe, fa presente che in questa sede si soffermerà ad illustrare il contenuto dello schema di regolamento in esame che definisce il necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano – mediante l'iscrizione nell'istituendo elenco – la necessaria legittimazione per attivare i meccanismi di tutela previsti dalla stessa legge n. 31 del 2019.
Rileva che il testo dello schema di decreto ministeriale in esame, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021. L'articolo 1 indica l'oggetto del regolamento – costituito dall'istituzione dell'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l'azione di classe e l'azione inibitoria collettiva – e detta le definizioni essenziali. In ossequio a quanto stabilito dalla norma primaria si prevede che il regolamento disciplini: i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco; i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni dall'elenco; le modalità di aggiornamento dell'elenco; il contributo dovuto dalle organizzazioni o associazioni ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione. Nel medesimo articolo si specifica che con le espressioni «organizzazioni» e «associazioni» si intendono gli enti del terzo settore – individuati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, i cui obiettivi statutari comprendono la tutela di diritti individuali omogenei. In proposito, evidenzia che nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, si sottolinea che la definizione delle «organizzazioni e associazioni» contenuta nello schema di regolamento conterrebbe «un univoco dato della norma primaria, riprendendo dalla medesima anche il presupposto dell'assenza di finalità di lucro dettato dalla legge n. 31 del 2019». Tale presupposto varrebbe ad evidenziare come il riferimento del legislatore sia, in particolare, agli enti del «terzo settore» che possono perseguire attività di interesse generale, come individuati dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con esclusione, quindi, delle «imprese sociali incluse le cooperative sociali». La definizione contenuta nel regolamento, quindi, secondo la relazione «mutua fedelmente le direttive del legislatore, consentendo l'iscrizione nell'elenco ai soli enti del “terzo settore” diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali».
Osserva che l'articolo 2, al comma 1, istituisce presso il Ministero della giustizia l'elenco e ne disciplina la tenuta ai commi successivi. Viene al riguardo previsto che: l'elenco sia tenuto presso il Ministero della giustizia, individuando come responsabile il Direttore generale degli affari interni ovvero persona da lui delegata, purché la medesima abbia qualifica dirigenziale o qualifica di magistrato. Al Direttore vengono, quindi, riconosciuti i necessari poteri di vigilanza, previsti dal medesimo regolamento, stabilendo che gli stessi vengano esercitati sentito il Ministero dello sviluppo economico; viene poi stabilito che il Direttore generale possa avvalersi dell'attività Pag. 37dell'Ispettorato generale del Ministero (comma 2); l'elenco venga pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e contenga i dati identificativi dell'associazione o organizzazione e dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, nonché l'eventuale stato di cancellazione, o sospensione, senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate (comma 3); ai fini della prima costituzione, siano incluse nell'elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che al momento dell'entrata in vigore del decreto risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico (comma 4); l'accesso all'elenco avvenga esclusivamente con modalità telematiche (comma 5); il Ministero della giustizia sia titolare del trattamento dei dati personali, e che il suddetto trattamento sia effettuato soltanto per finalità correlate alla tenuta dell'elenco (comma 6). In proposito, evidenzia che in merito allo specifico punto della titolarità dei dati personali il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso parere sul testo del provvedimento il 14 gennaio 2021, ha sottolineato l'opportunità che la titolarità del trattamento dei dati personali contenuti nell'elenco fosse attribuita al Ministero della giustizia e non al Direttore generale della competente Direzione, come inizialmente previsto. Il testo del regolamento è stato quindi modificato recependo le osservazioni del Garante.
Rammenta che l'articolo 3 disciplina i requisiti per l'iscrizione, attuando le espresse previsioni di cui all'articolo 196-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – introdotto dalla legge n. 31 del 2019 – ai sensi delle quali i requisiti devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. Al riguardo, ai sensi del comma 1, tra i requisiti necessari sono individuati: la costituzione almeno due anni prima della presentazione della domanda di iscrizione (lettera a); la sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea (lettera b); l'avere come obiettivo statutario, anche se non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro (lettera c); l'avere un ordinamento a base democratica, con convocazione degli iscritti con cadenza almeno annuale (lettera d); lo svolgimento in modo continuativo, adeguato e stabile delle attività statutarie, con individuazione degli indici da cui desumere tale continuità e stabilità (lettera e); la raccolta delle fonti di finanziamento operata con le modalità stabilite dal codice del Terzo settore di cui al decreto 3 luglio 2017, n. 117 (lettera f); il rispetto di requisiti di onorabilità degli associati, degli amministratori o rappresentanti (lettera g); la previsione a livello statutario di vincoli di trasparenza e amministrativa e contabile mediante pubblicazione annuale del bilancio e della revisione dello stesso ad opera di terzi (lettera h). Segnala che si prevedono, inoltre, espresse regole relative alla fusione delle associazioni ed organizzazioni, nonché alla comunicazione del possesso dei requisiti tra associazioni federate e riguardo al venir meno dei requisiti medesimi al responsabile.
Evidenzia che l'articolo 4 disciplina il contenuto della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità per la sua presentazione. Viene in primo luogo previsto che la domanda debba essere redatta adottando una specifica modulistica pubblicata sul sito internet del Ministero (comma 1). Il contenuto della domanda mira a consentire una completa identificazione dell'organizzazione o associazione, nonché ad acquisire la dichiarazione – resa dal legale rappresentante – in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti. La presenza di tali requisiti dovrà poi essere supportata dalla documentazione allegata alla domanda, ed oggetto di dettagliata disciplina al comma 4. Il comma 5 affida al responsabile della tenuta dell'elenco il compito di verificare la sussistenza dei requisiti nonché di procedere agli accertamenti ritenuti opportuni sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno chiesto l'iscrizione. Viene, Pag. 38infine, previsto l'obbligo in capo alle organizzazioni o associazioni di comunicare entro il termine di venti giorni – tramite il canale della posta elettronica certificata – ogni variazione dei dati contenuti nella domanda (comma 6), e quindi ogni evento che possa venire ad incidere sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. L'articolo 5, in ottemperanza di quanto prescritto nel nuovo articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, stabilisce che all'atto dell'iscrizione nell'elenco, le organizzazioni o associazioni siano tenute al versamento di un contributo iniziale di 200 euro (comma 1) e di 100 euro quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco (comma 2). La disposizione specifica che il contributo dovrà essere versato con le modalità telematiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (comma 3) e indica il capitolo di entrata del bilancio dello Stato su cui il contributo deve essere versato, ferma la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero (comma 4). Il comma 5 – come si evince dalla relazione illustrativa –, allo scopo di adeguare l'entità dei contributi per iscrizione e mantenimento, prevede un meccanismo di aggiornamento triennale con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia.
Ricorda che l'articolo 6 disciplina il procedimento di iscrizione, con particolare riguardo: al modello di domanda che deve essere approvato dal responsabile della tenuta dell'elenco e della vigilanza (comma 1); ai tempi di conclusione del procedimento, che deve essere concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda (comma 2); alla fase istruttoria (comma 3); alla fase decisoria (comma 4). Il comma 5 prevede che l'omessa adozione del provvedimento entro i termini previsti dai commi 2 e 4 determini l'obbligo di procedere comunque all'iscrizione. L'articolo 7 disciplina il profilo del mantenimento dell'iscrizione come previsto dal nuovo articolo 196-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, subordinando il medesimo all'invio da parte delle singole organizzazioni o associazioni entro il 30 giugno di ogni anno di una serie di documenti atti a dimostrare la conservazione dei requisiti per l'iscrizione nonché il versamento del contributo annuale (comma 1). Viene rimesso al responsabile il potere di effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione nonché di richiedere la trasmissione di ulteriore documentazione nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, e dunque con esclusione della possibilità di richiedere la trasmissione dell'elenco degli iscritti all'associazione o all'organizzazione (comma 2). In proposito evidenzio che l'inopportunità relativa alla richiesta della trasmissione dell'elenco degli iscritti all'associazione o all'organizzazione era oggetto di specifica osservazione contenuta nel parere del Garante per la protezione dei dati personali reso sul provvedimento in data 14 gennaio 2021.
Evidenzia che l'articolo 8 disciplina l'aggiornamento dell'elenco, prevedendo che lo stesso sia effettuato con cadenza annuale – entro il 31 maggio – con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale (comma 1). L'aggiornamento deve essere preceduto dalla verifica del mantenimento da parte di singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati. Al riguardo si prevede che il responsabile dell'elenco eserciti i necessari poteri di controllo, eventualmente avvalendosi dell'attività dell'Ispettorato generale del Ministero (comma 2).
Segnala che l'articolo 9 detta la disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco. Si prevede, al riguardo: l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di cancellazione da parte del responsabile con decreto motivato, da comunicarsi all'organizzazione o associazione interessata a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) o, nel solo caso di disattivazione del medesimo, con altro mezzo idoneo (comma 1); la necessaria comunicazione mediante PEC, prima dell'adozione dei provvedimenti di sospensione o cancellazione, da parte del responsabile all'organizzazione o associazione interessata i motivi che comportano Pag. 39l'adozione del provvedimento, contestuale all'invito all'organizzazione o associazione interessata a presentare entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a mezzo PEC, eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti (comma 2); l'adozione di decreto motivato da parte del responsabile, sia qualora ritenga di non accogliere le osservazioni sia nel caso in cui l'organizzazione o associazione interessata non faccia pervenire osservazioni nel termine assegnato (comma 3); l'archiviazione nel caso in cui il responsabile all'esito dell'istruttoria decida di non adottare alcun provvedimento di sospensione o cancellazione; in tal caso del relativo decreto è data comunicazione all'organizzazione o associazione a mezzo PEC. Recependo l'indicazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato viene specificato che l'adozione di un eventuale atto di archiviazione non incide sul potere dell'amministrazione di avviare un nuovo procedimento di cancellazione o sospensione in presenza di nuovi elementi di valutazione (comma 4).
Rammenta che l'articolo 10 disciplina la sospensione dell'iscrizione – da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi – stabilendo che la stessa sia disposta nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione, dichiari per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito (comma 1). Al riguardo si specifica che per carenze lievi si intendono quelle temporanee e parziali di un singolo requisito, fornendo una serie di esemplificazioni non tassative (comma 2). In caso di recupero del requisito da parte dell'organizzazione o associazione viene previsto che l'organizzazione o associazione informi a mezzo PEC il responsabile, allegando alla stessa ogni idonea documentazione. Ricevuta la comunicazione, il responsabile, entro quindici giorni dalla comunicazione, deve adottare il provvedimento con cui dispone la revoca o la sospensione o, alternativamente la conferma della sospensione (comma 3). Disposizioni specifiche concernono l'ipotesi di sospensione connessa al ritardo nel versamento del contributo (comma 4). Si prevede infine che, in caso di mancata revoca della sospensione entro un anno dalla sua adozione, la Direzione generale disponga la cancellazione dell'organizzazione o associazione dall'elenco (comma 5).
Rileva che l'articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dall'elenco, ricollegando la stessa alle ipotesi di: accertamento della mancanza di uno dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione, fatte salve le sanzioni penali per i casi di falsa dichiarazione (comma 1); sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco non qualificabile come carenza lieve e mancato deposito dei documenti più rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione (comma 2); mancato svolgimento per un biennio di quelle che possono considerarsi le attività più qualificanti ai fini del riconoscimento all'organizzazione o associazione della adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei (comma 3). L'effetto della cancellazione decorre dalla data della notifica del provvedimento (comma 4). Si dispone infine che l'organismo o associazione nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco non possa chiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione (comma 5).
Fa presente, in fine, che l'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.