Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2021
700.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 28

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 12.35.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
C. 3366 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3366, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 12.40.

Pag. 29

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato del Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte, anzitutto, che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Ricorda quindi che l'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 definisce il contenuto della legge europea che, in linea generale, ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a un'interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.
  Per quanto riguarda l'esame del disegno di legge C. 2670-B, la Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.
  Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Segnala, peraltro, che gli emendamenti possono comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.
  Ricorda quindi che, sulla base di quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per gli ambiti di competenza della I Commissione, relativamente alle parti modificate dal Senato rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, è fissato alle ore 14 di oggi.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, ricorda preliminarmente come la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea sia uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Pag. 30
  In particolare, l'articolo 29, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012 vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge dal titolo «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento. Non è stabilito un termine preciso per la presentazione del disegno di legge europea. Al contrario l'articolo 29, comma 4, prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato entro il 28 febbraio di ogni anno.
  L'articolo 30, comma 3, della medesima legge n. 234 descrive dettagliatamente il contenuto della legge europea che, in linea generale, ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a un'interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.
  La legge di delegazione europea contiene invece disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative per il recepimento o attuazione degli atti dell'Unione europea che richiedono trasposizione negli ordinamenti nazionali.
  Evidenzia quindi come la legge europea e la legge di delegazione europea non siano gli unici strumenti per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE. L'articolo 37 della legge n. 234 del 2012 specifica, infatti, che «il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento». Qualora si rilevi necessario ricorrere a tali ulteriori provvedimenti, «il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare» (articolo 37, comma 2). Infine, l'articolo 38 della legge n. 234 del 2012, in tema di «Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea», prevede che «in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale».
  Passando a illustrare il provvedimento in esame rileva come esso sia stato trasmesso in terza lettura alla Camera dei deputati il 4 novembre 2021. Esso è stato già approvato, con modificazioni rispetto al testo del Governo, dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021 e in seconda lettura dal Senato, con ulteriori modificazioni, il 3 novembre 2021.
  In tale contesto, ricorda che la I Commissione, nell'ambito della prima lettura alla Camera, deliberò di riferire favorevolmente sul provvedimento nella seduta del 18 novembre 2020.
  Passando a illustrare le solo modifiche apportate al Senato, che costituiscono l'oggetto esclusivo del presente esame, essendo le uniche parti suscettibili di essere modificate in tale lettura, rileva come il provvedimento, quale risultante dalle modifiche apportate dai due rami del Parlamento, consta di 48 articoli, suddivisi in VIII capi, recanti disposizioni di natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori:

   libera circolazione di persone, beni e servizi (capo I, articoli da 1 a 13);

   spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli da 14 a 20);

Pag. 31

   fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli da 21 a 23);

   affari economici e monetari (capo IV, articoli da 24 a 28);

   sanità (capo V, articoli da 29 a 33);

   protezione dei consumatori (capo VI, articoli da 34 a 37);

   energia (capo VII, articolo 38).

  Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo VIII, riguardano:

   il Comitato interministeriale per gli affari europei (articolo 39);

   la legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea (articoli 40 e 41);

   il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 42);

   il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR (articolo 43);

   il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 44);

   l'assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC (articolo 45);

   disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva, in attuazione del regolamento (UE)2021/241 e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 (articolo 46);

   il versamento delle risorse proprie dell'Unione europea (articolo 47).

  Completa il disegno di legge l'articolo 48, che reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della I Commissione, relativamente alle modifiche apportare dal Senato, segnala innanzitutto le modifiche apportate all'articolo 1, che reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva.
  In particolare, le disposizioni attribuiscono espressamente all'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti che conseguentemente gli restano ascritti.
  A tale fine l'articolo, al comma 1, prevede una serie di modifiche al decreto legislativo n. 16 del 2003, di «attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», nonché, al comma 2, modifiche alla legge n. 300 del 1970 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori), nonché, al comma 3, la integrazione di ulteriori 3 unità del contingente di personale di UNAR.
  In tale contesto, nell'ambito dell'articolo 1, quanto alle modifiche apportate al Senato, è stato specificato un riferimento normativo inerente alla necessità di tenere conto, in sede di revisione del regolamento dell'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR), dei nuovi compiti attribuiti a tale ufficio dall'articolo 5-bis del predetto decreto legislativo n. 216 del 2003, introdotto dal medesimo articolo 1 del disegno di legge. Pag. 32
  Rileva, quindi, come l'articolo 3 (ex articolo 2), modificato al Senato esclusivamente per quanto concerne alcuni profili legati agli oneri finanziari, contenga un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 – relativo all'assistenza sociale – del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – decreto legislativo n. 286 del 1998 –, nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali.
  Ricorda che tale articolata rivisitazione normativa trae impulso da una procedura d'infrazione – 2019/2100, ancora nella fase di messa in mora – avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento di una disposizione della direttiva 2011/98/UE relativa a:

   una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro;

   un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

  Di quella richiamata direttiva, rileva qui l'articolo 12, relativo al «Diritto alla parità di trattamento» per i cittadini di Paesi terzi ammessi in uno Stato membro o per fini lavorativi o per fini diversi (in tale secondo caso, che siano titolari di un permesso di soggiorno e sia loro consentito di lavorare). Più in particolare, rileva l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), concernente i settori della sicurezza sociale (come definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004).
  In tale contesto, le modifiche apportate al Senato riguardano i commi 5 e 6 dell'articolo 3.
  Il comma 5 reca l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, relativamente al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Tale incremento è stabilito in 8,5 milioni per l'anno 2021 e 12,8 milioni annui a decorrere dal 2022 (il testo originario contemplava una copertura anche per l'anno 2020, espunta in considerazione dell'entrata in vigore del testo in esame; la quantificazione è stata rimodulata con modifiche approvate nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura presso la Camera dei deputati, indi in sede referente presso il Senato).
  Il comma 6 quantifica i maggiori oneri derivanti dall'articolo, come rideterminati nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge in esame, nei seguenti termini:

   8,5 milioni per l'anno 2021 e 12,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 sono configurati in termini di limite massimo di spesa, secondo quanto previsto dal comma 5;

   i restanti oneri previsti dall'articolo 2 sono valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Tale modulazione è quale risulta da modificazione approvata in sede referente presso il Senato.

  Alla copertura di tali oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  Al Senato è stato inoltre inserito un nuovo articolo 13, che detta disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Viene a tal fine modificato il decreto legislativo n. 133 del 2009, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del Pag. 33precedente regolamento europeo (CE n. 1907/2006) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, introducendo alcune disposizioni restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali, perciò definite «precursori di esplosivi».
  Il Senato non ha apportato modifiche né all'articolo 14 (ex articolo 11), relativo ai casi di inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi, né all'articolo 15 (ex articolo 12) concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  Nessuna modifica è altresì stata apportata agli articoli 16 (ex 13) e 17 (ex 14), in tema di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata e di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
  Segnala invece le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 18 – ex articolo 15 – di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69 della Commissione, che incidono sul settore degli armamenti (su cui insistono le procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212). Il recepimento delle citate direttive è realizzato mediante novellazione della legge n. 110 del 1975, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».
  Ricorda che la prima delle due direttive sopra citate, la n. 68 del 2019, stabilisce le specifiche tecniche della marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (non si applica invece alle unità elementari di imballaggio di munizioni complete). La seconda delle due direttive sopra citate, la n. 69 del 2019, stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione. Ai sensi della direttiva, gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi con camera di cartuccia che siano destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione, debbano rispettare in ogni momento le specifiche tecniche di cui all'allegato della medesima direttiva (per non essere considerati armi da fuoco a norma della direttiva 91/477/CEE).
  In particolare, con una modifica introdotta in sede referente nel corso dell'esame al Senato, si incide sull'articolo 1, comma 3, della richiamata legge n. 110 del 1975, la quale reca «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».
  Il predetto articolo 1 della legge n. 110 reca la definizione normativa delle armi da guerra, delle armi tipo guerra, delle munizioni da guerra. In tale contesto la novella inserisce la previsione secondo cui le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, debbano recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione.
  A tale novella si affianca la modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 110 del 1975, introdotta anch'essa al Senato, là dove viene espunta la previsione che non sia consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, «camerate» (ovvero predisposte, in relazione alla camera di cartuccia) per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum.
  Segnala quindi come al Senato sia stato inserito un nuovo articolo 28, che apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio laddove in particolare modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
  Inoltre, all'articolo 29 (ex articolo 24), recante «disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica», in materia di vendita on line di medicinali veterinari, il Senato ha aggiunto la previsione – analoga a quelle introdotte ai successivi articoli 31 e 32 relativamente alla sicurezza dei prodotti cosmetici e biocidi Pag. 34 offerti a distanza al pubblico – in base alla quale i provvedimenti emanati dal Ministero della Salute, al fine di impedire la vendita on line di prodotti non conformi ai requisiti previsti, sono «pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
  L'articolo 40, inserito dal Senato, modifica la legge n. 234 del 2012, riguardante la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea.
  Le modifiche interessano gli articoli 4 e 7 della legge e riguardano, in particolare, il rapporto fra il Parlamento e il Governo nel processo decisionale europeo.
  L'articolo 41, inserito anch'esso dal Senato, modifica invece l'articolo 29, comma 8, della succitata legge n. 234 del 2012, al fine di consentire al Governo di presentare alle Camere entro il 31 luglio di ogni anno un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura «secondo semestre», rispetto a quello previsto dal comma 4 del medesimo articolo (da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno).
  In tale contesto rileva come l'articolo 42 (ex articolo 35), non modificato al Senato, novelli l'articolo 43 della medesima legge n. 234 del 2012, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa.
  L'articolo 43, introdotto al Senato, disciplina le modalità di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che, su base semestrale, il Governo trasmetta relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti.
  Tali relazioni, ai sensi del comma 2, vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono – secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti – ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata ai seguenti obiettivi:

   1) monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia;

   2) verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate con il citato regolamento (UE) 2021/241;

   3) valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.

  Il comma 3 dettaglia le attività conoscitive che possono essere poste in essere, facendo riferimento in particolare a «audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del Piano aventi ricadute sui territori».
  Ai sensi del comma 4, «al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti».
  In tale contesto rileva come la materia del monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR sia già regolata dal decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».
  L'articolo 2 del richiamato decreto– legge n. 77 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia che, ai sensi del comma 2, lettera e), ha anche compiti informativi. Essa trasmette Pag. 35infatti alle Camere, con cadenza semestrale (per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento):

   1) una relazione sullo stato attuazione del Piano, che contenga le informazioni indicate nell'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023): i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, nonché l'indicazione delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una loro migliore efficacia; tali prospetti devono essere approvati dal Consiglio dei ministri e trasmessi alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027;

   2) anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, «ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti», con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

  Al Senato è stato altresì inserito un nuovo articolo 45, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato nel numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
  In particolare, il comma 1 è teso a rafforzare l'ANAC nel perseguimento dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A tali fini la medesima Autorità è autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionari e tre con la qualifica di impiegati, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento.
  Rileva al riguardo come la dotazione di personale dell'ANAC al 31 dicembre 2020 ammonta a 302 unità, di cui 35 dirigenti, 186 funzionari e 81 operativi. Il personale effettivamente in servizio è invece pari a 310 unità, considerando che 11 risorse sono distaccate presso ANAC da altre amministrazioni e, viceversa, 3 lavoratori di ANAC risultano distaccati o fuori ruolo.
  Il comma 2 provvede a quantificare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica dell'ANAC.
  Rileva inoltre come al Senato sia stato inserito un nuovo articolo 46, che amplia la funzione consultiva della Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere pareri relativamente a funzioni e attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR.
  In particolare, il comma 1 contestualizza lo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti riferendola all'attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Si specifica inoltre che tale funzione è finalizzata a un «efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027».
  Il comma 2 incarica la Corte dei conti:

   1) a livello centrale – tramite le Sezioni riunite in sede consultiva e su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali – di:

    rendere pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro;

    assicurare la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo (si definisce «funzione nomofilattica» quella attribuita alla Corte di cassazione dall'articolo 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – «Ordinamento giudiziario» –, ovvero di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale);

Pag. 36

   2) a livello locale – tramite le Sezioni regionali di controllo e su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni – di rendere pareri sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR; tali competenze sono attribuite «limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR».

  In termini di responsabilità amministrativa, l'ultimo periodo del comma 2 specifica che «è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai Pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva (...) nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi».
  Il comma 3 contiene una clausola di equivalenza finanziaria, specificando che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate dovranno quindi provvedere all'attuazione dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  All'articolo 48, è stata altresì aggiornata la clausola di invarianza finanziaria, tenendo conto delle modifiche apportate dal Senato al provvedimento, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di relazione sul provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 12.45.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 3353, di iniziativa popolare, recante modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, e, successivamente, all'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, recante disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.
C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, nel riassumere il contenuto della proposta di legge costituzionale in esame rileva come essa sia diretta ad introdurre, dopo il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, un comma aggiuntivo, ai sensi del quale Pag. 37«La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità».
  Ricorda preliminarmente che l'articolo 119 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca la disciplina dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni); essa prevede, al terzo comma, la possibilità di istituire con legge dello Stato un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, e, al quinto comma, la possibilità di destinare, da parte dello Stato, risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.
  Sottolinea come il terzo comma dell'articolo 119, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 presentava una formulazione per alcuni aspetti analoga a quella della proposta di legge costituzionale in esame: il testo previgente prevedeva che per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegnasse per legge a singole regioni contributi speciali.
  Venendo al contenuto del provvedimento in esame, rileva come il testo approvato dal Senato sia stato in più parti modificato rispetto alla formulazione originaria della proposta di legge costituzionale, nella quale si prevedeva che lo Stato fosse tenuto a riconoscere «il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità» e a disporre «le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili».
  Secondo quanto precisato nella relazione all'Assemblea del Senato, nel corso dell'esame in sede referente si è tenuto conto delle indicazioni emerse nell'ambito dell'articolato ciclo di audizioni informali di costituzionalisti, rappresentanti di enti territoriali insulari ed esponenti di associazioni e comitati.
  I principali elementi di novità rispetto al testo iniziale possono essere individuati come segue:

   è la Repubblica, e non soltanto lo Stato, a farsi carico dell'intervento pubblico in favore delle Isole;

   il riconoscimento riguarda le peculiarità delle Isole (e non più il «grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità»);

   la Repubblica promuove (nel precedente testo lo Stato disponeva) misure per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;

   viene meno il riferimento alla finalità di effettiva parità e di un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili.

  Alla luce del dibattito svoltosi al Senato, le modifiche parrebbero volte ad evitare che il termine «insularità» in Costituzione sia considerato esclusivamente come fonte di svantaggio e di conseguenti ristori di tipo economico e finanziario. Per tale ragione, è stato inserito il riferimento al riconoscimento delle peculiarità delle isole, espressione che – se intesa in un'accezione ampia, inclusiva della promozione delle specificità, e non limitata ad una mera presa d'atto – sottende una valorizzazione delle specificità di carattere culturale, storico e naturalistico di tali territori.
  È stato inoltre evidenziato – riguardo alla sostituzione del riferimento allo Stato con quello alla Repubblica – come sarebbe stato limitativo circoscrivere allo Stato, e non anche agli altri enti costituenti la Repubblica (vale a dire Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ex articolo 114, primo comma, della Costituzione) il Pag. 38compito di riconoscere le peculiarità delle isole.
  Al riguardo, rileva peraltro come il già citato quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione attribuisca allo Stato il compito – per molti aspetti analogo a quello previsto dalla proposta in esame – di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.
  Ricorda inoltre che nella formulazione originaria della proposta di legge era presente il riferimento ai «diritti individuali ed inalienabili».
  Tale richiamo presentava un carattere innovativo rispetto sia all'articolo 119 della Costituzione sia alla Costituzione nel suo complesso, nella quale si fa riferimento ai «diritti fondamentali» o ai «diritti inviolabili». Inoltre si registrava un disallineamento con quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 119, in cui si fa riferimento, fra l'altro, all'effettivo esercizio dei «diritti della persona» come finalità degli interventi speciali ivi contemplati.
  Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale osserva come all'esigenza di tenere conto delle specifiche realtà territoriali, anche in relazione all'insularità, si faccia riferimento in talune disposizioni contenute nella legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», e come il riconoscimento dell'esigenza di un intervento pubblico in relazione ai disagi connessi all'insularità sia posto alla base di interventi previsti da diverse disposizioni di leggi ordinarie.
  Fa presente al riguardo che alcuni interventi normativi dispongono finanziamenti ad hoc al fine di assicurare la continuità territoriale.
  La continuità territoriale è strettamente connessa al diritto alla libera circolazione e al diritto di uguaglianza dei cittadini (diritti sanciti, rispettivamente, all'articolo 16 e all'articolo 3 della Costituzione italiana).
  L'insularità costituisce la condizione tipica in cui gli svantaggi ad essa connessi rendono necessarie misure per la continuità territoriale.
  Nell'ordinamento dell'Unione europea, le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'UE, e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno.
  Al fine di assicurare la continuità territoriale possono essere previsti sia agevolazioni tariffarie in favore coloro che usufruiscono di servizi di collegamento da e per regioni sfavorite sia oneri di servizio pubblico a carico del vettore di trasporto.
  In tale contesto, si registrano, dunque, diversi interventi con legge ordinaria recanti misure volte ad assicurare la continuità territoriale, con particolare riferimento ai collegamenti aerei, e, più in generale, a compensare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.
  Al riguardo segnala, a titolo di esempio, ex multis:

   l'articolo 10 del decreto – legge n. 185 del 2015, recante «Misure urgenti per interventi nel territorio», che attribuisce alla regione Sardegna 30 milioni di euro per il 2015 al fine di «garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti»;

   l'articolo 1, comma 486, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che destina 20 milioni di euro per il 2016 alla Regione siciliana per la continuità territoriale;

   l'articolo 1, comma 837, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), che prevede l'istituzione di un Comitato istruttore paritetico Stato-regione Pag. 39«in considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale» e, tenuto conto dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2017, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea, con l'obiettivo di promuovere l'attivazione di un processo volto a modificare l'ordinamento vigente dell'Unione europea al fine di includere la Regione Sardegna fra le realtà territoriali ultra-periferiche, specificamente individuate nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cui sono riservate condizioni speciali nell'applicazione dei trattati (analoga iniziativa è stata assunta dalla Regione siciliana con l'articolo 70 delle legge regionale n. 8 del 2018);

   l'articolo 1, comma 867, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che, nell'ambito del recepimento dell'accordo in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 tra il Governo nazionale e la regione Sardegna, rinvia ad una sede ad hoc la definizione della questione della compensazione dei costi dell'insularità;

   l'articolo 1, commi 688 e 689, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2020), che reca disposizioni in materia di collegamenti aerei da e per la Sicilia;

   l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 146 del 2021, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che attribuisce alla regione Sardegna per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità, in attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.
  Ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, tutti i gruppi hanno convenuto di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti: pertanto il testo sarà trasmesso alla V Commissione, competente in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
  Sospende quindi brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 13.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame era stato rinviato l'avvio dell'esame dei 76 emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge in esame, in quanto non si erano ancora definito i pareri su di essi.
  Chiede quindi alla rappresentante del Governo e alla relatrice se siano in grado di esprimere il parere sugli emendamenti.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, rileva come sia in corso un'interlocuzione informale al fine di pervenire alla formulazione dei pareri su tutte le proposte emendative presentate e ringrazia la Sottosegretaria Bergamini per la sua disponibilità.
  Alla luce di ciò, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla giornata di giovedì 25 novembre prossimo.

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI, condividendo le considerazioni svolte dalla relatrice, fa presente che, considerata Pag. 40la complessità dell'intervento in oggetto, che coinvolge la competenza di diversi Ministeri, occorre attendere di conoscere l'orientamento delle diverse amministrazioni interessate, facendo presente che, nelle prossime ore, il Governo sarà così in grado di esprimere il suo orientamento complessivo sulle proposte emendative presentate al testo unificato in esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, tenuto conto di quanto testé segnalato dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento, facendo presente che, anche alla luce del probabile andamento dei lavori d'Assemblea, la Commissione presumibilmente potrà essere riconvocata nella mattinata di giovedì 25 novembre, quantomeno per consentire l'espressione dei pareri della relatrice e del Governo sulle proposte emendative in oggetto e valutare le modalità di prosecuzione dell'iter.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.