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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 marzo 2022
752.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Giovedì 3 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.50.

Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali.
C. 3387 Baldelli.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione inizi oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3387 Baldelli, recante riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali.

Pag. 4

  Simone BALDELLI (FI), relatore, rileva come la proposta di legge in esame, che si compone di nove articoli, intervenga sulle leggi istitutive delle Commissioni parlamentari bicamerali al fine di ridurne il numero dei componenti, alla luce della riduzione del numero dei parlamentari prevista dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.
  Gli articoli da 1 a 8 intervengono sulle norme che stabiliscono il numero di deputati e senatori componenti le Commissioni parlamentari bicamerali istituite per legge o, nel caso della Commissione parlamentare per le questioni regionali, con norma costituzionale (il funzionamento e la composizione di tale ultima Commissione sono peraltro disciplinati con legge ordinaria).
  La riduzione del numero dei componenti di tali Commissioni risponde all'esigenza – evidenziata nella relazione illustrativa della proposta di legge – di adeguarlo al numero di deputati e senatori in esito all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, che ha portato il numero di deputati da 630 a 400 e il numero di senatori elettivi da 400 a 200 a partire dalla XIX legislatura. Viene altresì ricordato che tali organismi sono composti da un egual numero di deputati e senatori, il cui rapporto proporzionale tra i gruppi «è e resta calcolato sulla considerazione globale dell'organo Parlamento e non della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica distintamente considerati».
  In particolare, le Commissioni parlamentari bicamerali oggetto del provvedimento sono le seguenti:

   la Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

   la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza;

   la Commissione parlamentare per la semplificazione;

   la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

   il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione;

   la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale;

   la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

  Per quanto riguarda il complesso degli organi parlamentari bicamerali istituiti con legge, rileva come la proposta di legge non intervenga sulla composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, istituito dall'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», nonché sulla composizione delle Commissioni cosiddette «miste», che vedono la partecipazione anche di membri non parlamentari, quali la Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e la Commissione consultiva per le ricompense al merito civile.
  Rileva, inoltre, come il tema oggetto della proposta di legge in esame sia stato richiamato nel corso della discussione presso le Giunte per il Regolamento della Camera e del Senato sulle ricadute della riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari. Nel corso della discussione è stata in particolare prospettata l'opportunità di valutare eventuali interventi legislativi di modifica della composizione numerica delle Commissioni e dei Comitati bicamerali previsti dalle leggi vigenti, da accompagnare alle modifiche regolamentari.
  Passando ad illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di legge in esame, sottolinea che l'articolo 1 modifica due leggi che disciplinano la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  In particolare, il comma 1 sopprime l'articolo 32 della legge n. 775 del 1970, che Pag. 5aveva incrementato il numero di componenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali a venti deputati e venti senatori. In questo modo il numero di componenti viene ricondotto a quello originariamente previsto dall'articolo 52, primo comma, della legge n. 62 del 1953, e cioè quindici deputati e quindici senatori.
  Il comma 2 sostituisce infatti proprio il primo comma dell'articolo 52 della legge n. 62 del 1953. Nel nuovo testo si mantiene, come detto, il numero di componenti della Commissione originariamente stabilito da tale disposizione, riformulando le modalità di nomina dei componenti medesimi, i quali non sarebbero più «designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità» (secondo l'attuale testo del primo comma dell'articolo 52), bensì «nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari». La finalità della modifica, prevista anche per altre Commissioni dalla proposta di legge, sembra essere quella di esplicitare maggiormente nel testo quanto già avviene nella prassi in ordine alla costituzione della Commissione.
  Viene, inoltre, introdotta una modifica meramente formale al citato primo comma dell'articolo 52, facendo riferimento non più alla «Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, comma quarto della Costituzione» bensì alla «Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, primo comma della Costituzione» (la modifica si rende necessaria al fine di coordinare la norma legislativa con il testo vigente dell'articolo 126 della Costituzione, quale risultante dalle modificazioni introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999).
  Si prevede, infine, la soppressione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 52, il quale attualmente prevede che i membri della Commissione in questione «rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere».
  L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975 n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», prevedendo la riduzione da quaranta a trenta del numero dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La proposta di legge prevede quindi che essa sia formata da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Il testo attualmente vigente dell'articolo 1 della legge n. 103 del 1975 prevede che la Commissione sia composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. I compiti e le modalità di funzionamento della Commissione, non oggetto di intervento da parte della proposta di legge in esame sono disciplinati, oltre che dalla legge n. 103 del 1975, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», dal decreto legislativo n. 177 del 2005, dalla legge n. 220 del 2015, e, da ultimo, dal decreto legislativo n. 208 del 2021.
  L'articolo 3 modifica la composizione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza riducendone il numero di membri da quaranta a trenta.
  Ricorda al riguardo che la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita dalla legge n. 451 del 1997, con la denominazione di Commissione parlamentare per l'infanzia, per lo svolgimento dei compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. In base alla legge istitutiva, alla Commissione compete chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti Pag. 6ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. La legge n. 112 del 2009 ha stabilito l'attuale denominazione ed esteso l'ambito di operatività della Commissione, affidando ad essa anche il compito di favorire lo scambio di informazioni e di promuovere le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione.
  La proposta di legge in esame mantiene il carattere paritario tra Camera e Senato, per cui si prevede la nomina di quindici deputati e quindici senatori, da parte rispettivamente del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica. Resta inoltre salva la disposizione che prevede la nomina dei componenti in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  L'articolo 4 interviene sul numero di componenti della Commissione parlamentare per la semplificazione, prevedendone la riduzione da quaranta (venti deputati e venti senatori) a trenta (quindici deputati e quindici senatori). Ricorda che la Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione è stata istituita dall'articolo 14, comma 19, della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005). A seguito della novella introdotta dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 69 del 2009, ha assunto la denominazione di «Commissione parlamentare per la semplificazione», a decorrere dal 4 luglio 2009. La Commissione è attualmente composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari. Nell'ambito delle politiche di semplificazione degli ultimi anni, l'articolo 24 del decreto-legge n. 90 del 2014 – che ha dato vita all'Agenda per la semplificazione – ha attribuito alla Commissione il ruolo di interlocuzione con il Governo, chiamato a riferire sullo stato di attuazione dell'Agenda entro il 30 aprile di ciascun anno. Il citato articolo 24 prevede infatti che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustri alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisca sul relativo stato annualmente. È inoltre previsto il parere della Commissione nella procedura di delega legislativa prevista dal disegno di legge sulla concorrenza (A.S. 2469 – articolo 23) e dal disegno di legge recante delega fiscale (A.C. 3343 – articolo 9), in corso di esame parlamentare.
  L'articolo 5 modifica la composizione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale riducendone il numero di membri da trenta (quindici deputati e quindici senatori) a venti (dieci deputati e dieci senatori). Ricorda che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stata istituita dalla legge n. 42 del 2009, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione». In base alla legge istitutiva la Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi parlamentari, in modo che sia rispettato il principio di proporzionalità. La Commissione è chiamata ad esprimere pareri sugli schemi di decreti legislativi di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni. Inoltre, verifica lo stato di attuazione delle misure in materia di federalismo fiscale, riferendo ogni sei mesi alle Camere. Nello svolgimento di tale adempimento, la Commissione può ottenere le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42, o dalla Conferenza permanentePag. 7 per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge stessa.
  L'articolo 6 interviene sulla composizione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, riducendone il numero di membri da venti (dieci senatori e dieci deputati) a sedici (otto senatori e otto deputati), mantenendo ferma la previsione per cui i membri sono nominati dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.
  Ricorda che il Comitato è stato istituito dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 388 del 1993, che ha ratificato l'Accordo di Schengen, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché la Convenzione di applicazione dell'Accordo medesimo. La legge di ratifica ha infatti previsto, accanto alle disposizioni immediatamente attuative dei due trattati, l'istituzione di un Comitato parlamentare incaricato di «esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen», attraverso l'espressione di un parere vincolante sui progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti dinanzi al Comitato esecutivo contemplato dal titolo VII della citata Convenzione. La legge n. 93 del 1998, con la quale è stata ratificata ed eseguita la Convenzione Europol, istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia, ha inoltre attribuito al Comitato funzioni di vigilanza sull'Unità nazionale Europol. La stessa legge n. 93 ha altresì previsto che il Governo trasmetta annualmente al Comitato una relazione sull'attuazione della Convenzione Europol.
  L'articolo 37 della legge n. 189 del 2002, in materia di immigrazione e di asilo, ha infine attribuito al Comitato compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione e asilo. Si prevede, inoltre, che il Governo presenti annualmente una relazione al Comitato e che lo stesso riferisca annualmente alle Camere sulla propria attività.
  L'articolo 7 interviene sul numero di componenti della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, prevedendone la riduzione da diciotto (nove deputati e nove senatori) a quattordici (sette deputati e sette senatori). Ricorda che la Commissione è stata istituita con l'articolo 56, comma 1, della legge n. 88 del 1989, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro». A norma del citato articolo 56, la Commissione esercita il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Ricorda in particolare come la legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), abbia esteso e chiarito l'ambito di vigilanza esercitato da parte della Commissione, la quale ha pertanto ad oggetto sia la gestione della previdenza tradizionale da parte degli enti previdenziali, sia le forme di previdenza complementare – i fondi pensione – e i piani pensionistici individuali, realizzati mediante polizze assicurative, con la finalità di procedere non solo ad un riscontro sull'andamento gestionale degli enti e sull'impiego delle risorse finanziarie gestite nell'interesse contabile degli utenti, ma anche nell'interesse di una gestione che deve risultare macroeconomicamente utile a garantire forme di reperimento ed impiego di ingenti risorse finanziarie per il settore pubblico allargato. Una successiva disposizione, introdotta con la legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), prevede inoltre che nell'ambito delle competenze della Commissione rientrino (ferme restando le attribuzioni della relativa Commissione di vigilanza) anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale. In tale contesto normativo la propostaPag. 8 di legge in esame interviene sul citato articolo 56, comma 1, della legge n. 88 del 1989, al fine di modificare la composizione numerica della Commissione nei termini di cui sopra e di precisare che i componenti non siano più «nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere», bensì «nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari».
  L'articolo 8 interviene sul numero di componenti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, prevedendone la riduzione da undici (per prassi parlamentare, ciascun ramo del Parlamento esprime, in forma alternata per ciascuna legislatura, cinque o sei di tali membri) a otto (quattro deputati e quattro senatori).
  Segnala come, nel procedere alla formazione della Commissione, i Presidenti delle Camere hanno teso ad assicurare, nel rispetto del criterio di proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento. In forza di una consolidata prassi, l'ufficio di presidenza della Commissione è costituito, oltre che dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, invece dei due vicepresidenti e due segretari ordinariamente previsti per le Commissioni parlamentari dai rispettivi Regolamenti. Ricorda che la Commissione è stata istituita dall'articolo 2 della legge n. 60 del 1976, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 1976, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria. La Commissione ha il compito di vigilare sull'anagrafe tributaria, nonché di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1976, come modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 42 del 2009, nonché sulle attività di affidamento a società specializzate dell'esecuzione e della relativa conduzione tecnica di nuove realizzazioni e di integrazioni del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7, commi secondo e quinto, del decreto-legge n. 688 del 1982. La Commissione può inoltre, ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 60 del 1976, aggiunto dal comma 58 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, effettuare indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, dirette a valutare l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni ed esprimere un parere sulle attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria sugli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno. In tale contesto normativo la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 2, secondo comma, della legge n. 60 del 1976, sostituendo l'attuale previsione secondo cui i membri sono «designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento» con la previsione secondo cui «La Commissione è composta da quattro senatori e da quattro deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari».
  L'articolo 9 disciplina la decorrenza dell'efficacia della legge, prevedendo che le disposizioni in essa contenute si applichino a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.
  Ringrazia quindi i gruppi che hanno sottoscritto, quasi unanimemente, la proposta di legge, auspicando un rapido e proficuo esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 194 e C. 2269).

Pag. 9

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 ottobre 2019.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, fa presente innanzitutto che, come anticipato nella precedente seduta di esame del provvedimento, sono state abbinate le proposte di legge C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, in quanto vertenti sulla medesima materia oggetto della proposta di legge C. 105 Boldrini.
  Avverte inoltre che la presentatrice della proposta di legge C. 194 Fitzgerald Nissoli, recante «Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza», ha chiesto l'abbinamento della sua proposta di legge a quelle già in esame: se non vi sono obiezioni anche tale proposta di legge è abbinata alle altre.

  Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) ricorda di aver richiesto, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'abbinamento alla proposta di legge in esame anche della proposta di legge C. 2269 a sua prima firma.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che, se non vi sono obiezioni, anche la proposta di legge C. 2269 Siragusa è abbinata alle altre proposte di legge in esame.
  Informa quindi che, come già anticipato nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha predisposto, in qualità di relatore, una proposta di testo unificato (vedi allegato 1) ai fini dell'adozione del testo base, che passa a illustrare.
  Osserva preliminarmente come, a trent'anni di distanza dall'approvazione della legge n. 91 del 1992, il legislatore debba prendere atto delle profonde trasformazioni avvenute nella società italiana e aggiornare le norme in materia di cittadinanza.
  Ricorda che nelle ultime legislature questa Commissione è stata protagonista di diversi, ampi tentativi di riforma, tutti rimasti incompiuti, con l'unico risultato di illudere e deludere centinaia di migliaia di giovani: sono figli di stranieri che studiavano e studiano con i nostri connazionali e hanno visto le loro vite condizionate dall'assenza di una minima legge di civiltà. Nel frattempo si è però intervenuti sulla materia con decretazione d'urgenza, all'interno di provvedimenti legati alla sicurezza e all'immigrazione. È proprio da questi temi che va sganciato un dibattito razionale su una nuova legge sulla cittadinanza, mettendo al centro invece il ruolo della scuola come potente fattore di integrazione.
  Sottolinea che ogni tentativo di riforma è stato infatti fin qui fortemente influenzato da strumentalizzazioni politiche e distorsioni mediatiche, che hanno solo alzato il volume della propaganda senza portare alcun cambiamento.
  Per raggiungere l'obiettivo bisogna dunque rovesciare il paradigma, evitando inganni ideologici e puntando su un testo semplice, capace di non prestare il fianco a manipolazioni. Afferma, dunque, con chiarezza che nel testo proposto non c'è lo ius soli.
  Sottolinea quindi che il testo proposto punta a introdurre in maniera puntuale una nuova fattispecie orientata al principio dello ius scholae, con una scelta di fiducia non solo negli stranieri che vogliono integrare i loro figli, ma nel lavoro della comunità didattica, nella dedizione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti che in classe costruiscono la nostra Repubblica e insegnano i valori della nostra Costituzione.
  Il testo prevede che possa acquistare su richiesta la cittadinanza italiana il minore straniero nato in Italia che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno 5 anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Tale possibilità è aperta anche al minore straniero che ha fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età.
  La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, resa da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile Pag. 10del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. Qualora non sia stata espressa tale dichiarazione di volontà, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
  Rimette poi al dibattito in Commissione l'opportunità di modificare, sempre in maniera puntuale, le disposizioni in materia di ius sanguinis per i nati all'estero. L'impianto attuale, infatti, non sembra garantire un vero radicamento sociale con il nostro Paese e anzi incoraggia la ricerca di avi, anche lontani nel tempo, senza la verifica di requisiti culturali, invece giustamente richiesti agli stranieri in Italia.
  Rileva quindi come, in conclusione, l'obiettivo sia quello di procedere nella direzione del pragmatismo, con una modifica puntuale che permetta di compiere un importante passo in avanti nel campo dei diritti, dei doveri e dell'integrazione.
  Passando a illustrare il contenuto della proposta di testo unificato, che si compone di due articoli, l'articolo 1 interviene con alcune modifiche sulla legge n. 91 del 1992.
  Il comma 1, alla lettera a), del predetto articolo 1 inserisce, nell'articolo 4 della citata legge n. 91, i commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno 5 anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquisti la cittadinanza italiana.
  La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
  Qualora non sia stata espressa tale dichiarazione di volontà, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
  Il comma 1, lettera b), inserisce nella predetta legge n. 91 del 1992 un nuovo articolo 23-bis. Il primo comma del nuovo articolo 23-bis chiarisce che il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
  Il secondo comma dello stesso articolo 23-bis dispone che gli ufficiali di anagrafe siano tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e del nuovo comma 2-bis, indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
  Tale previsione di semplificazione ricalca, potenziandole e aggiornandole, le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che è abrogato dall'articolo 2, comma 1, della proposta di testo unificato.
  L'articolo 2, comma 2, della proposta di testo unificato autorizza il coordinamento, riordino ed accorpamento in un unico testo delle disposizioni di natura regolamentare in materia di cittadinanza, a cui si provvede mediante regolamento governativo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Sullo schema di regolamento governativo è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, mentre il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.Pag. 11
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.
C. 716 cost. Meloni.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 febbraio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che sono pervenute 42 proposte emendative (vedi allegato 2) alla proposta di legge costituzionale C. 716 Meloni, recante «Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica».
  Al riguardo ricorda in primo luogo che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti–legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi «ad argomenti affatto estranei» all'oggetto della discussione. Come precisato nel paragrafo 5.1 della lettera circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che «non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame».
  Nel caso specifico, il perimetro dell'intervento legislativo è ovviamente definito dal contenuto della proposta di legge C. 716, la quale, innanzitutto, agli articoli da 1 a 7, interviene sulle previsioni costituzionali recate dal Titolo II (Il Presidente della Repubblica) della Costituzione, che comprende gli articoli da 83 a 91, prevedendo innanzitutto l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, modificandone le funzioni e la durata del mandato, nonché intervenendo sul potere presidenziale di scioglimento delle Camere e sull'istituto della controfirma.
  Inoltre, la proposta di legge, agli articoli da 8 a 12, interviene sulle previsioni costituzionali recate dal Titolo III (Il Governo) Sezione I (Il Consiglio dei ministri) della Costituzione, che racchiudono gli articoli da 92 a 96 della Costituzione medesima. A tale riguardo le modifiche previste dalla proposta di legge sono volte, in particolare, a ridefinire il ruolo del Presidente della Repubblica nell'ambito del Governo, attribuendogli in particolare la funzione di presidenza del Consiglio dei ministri, di direzione della politica generale del Governo e di revoca dei ministri.
  L'articolo 13 modifica l'articolo 104 della Costituzione, relativo alla composizione del Consiglio superiore della magistratura, affidando al primo Presidente della Corte di cassazione la Presidenza del CSM, in luogo del Presidente della Repubblica, in ragione del mutato ruolo attribuito a quest'ultimo nel nuovo assetto costituzionale definito dalla proposta di legge.
  Fa quindi presente che la valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative è stata svolta dalla Presidenza in coerenza con tale perimetro materiale, a garanzia dell'ordinato e coerente esame dei progetti di legge.
  Sulla scorta di tali criteri, devono pertanto considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

   Marco Di Maio 1.7, che introduce un nuovo articolo, recante una serie molto ampia ed articolata di modifiche a numerosi articoli della Costituzione, compresi sia nella Parte I sia nella Parte II della Costituzione (segnatamente agli articoli 48, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 94, 99, 100, 116, 121, 122, 136 e 138), tutte complessivamente finalizzate a sostituire l'attuale assetto parlamentare bicamerale con un assetto monocamerale, incidendo quindi su una materia del tutto estranea a quella affrontata dal provvedimento;

   Marco Di Maio 1.9, che introduce un nuovo articolo, volto a modificare l'articolo 72 della Costituzione, relativamente all'esame parlamentare di disegni di legge afferenti a materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni, prevedendo, tra l'altro, la Pag. 12costituzionalizzazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali;

   Frate 1.8, che introduce un nuovo articolo, volto a modificare l'articolo 82 della Costituzione, relativamente all'istituzione di Commissioni di inchiesta da parte di ciascuna Camera.

  Propone che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso tali giudizi di inammissibilità sia fissato alle ore 15 di martedì 8 marzo.
  Informa quindi che il provvedimento è stato inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dal 21 marzo prossimo.

  Emanuele PRISCO (FDI), relatore, esprime perplessità sulla fissazione di un termine insolitamente ampio per la presentazione dei ricorsi, in considerazione del numero esiguo di proposte emendative dichiarate inammissibili, ricordando come, anche in presenza di numeri ben più elevati di proposte emendative dichiarate inammissibili venga di solito concesso un termine molto più breve.
  Propone, quindi, che sia fissato un termine più breve.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene ragionevole la proposta del relatore, avvertendo quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità è fissato alle ore 15 di lunedì 7 marzo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione di ieri, ha stabilito per la seduta di lunedì 14 marzo prossimo l'avvio della discussione in Assemblea delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago, recante «Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista», sulle quali è in corso l'esame delle proposte emendative.
  Al riguardo ricorda che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 11.04 del relatore era stato fissato, nella seduta di ieri, alle ore 13 di martedì 8 marzo prossimo: tuttavia, alla luce della richiamata decisione della Conferenza dei Presidenti di gruppo intervenuta nel frattempo, e in considerazione della conseguente necessità di concludere l'esame degli emendamenti nella seduta dell'8 marzo, al fine di trasmettere tempestivamente il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva, ritengo opportuno anticipare tale termine alle ore 16 di lunedì 7 marzo.
  Avverte inoltre che dalla prossima settimana riprenderà la rilevazione delle presenze dei deputati in Commissione.

  La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 3 marzo 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, di Arno Kompatscher, Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe Busia, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.55.