COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE
Martedì 8 marzo 2022.
Il Comitato, che si è riunito dalle 14.25 alle 14.30, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.
GIUNTA PLENARIA
Martedì 8 marzo 2022. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.
La seduta comincia alle 14.30.
Verifica dei poteri relativa alla elezione suppletiva svoltasi nel collegio uninominale 1 – Roma-quartiere Trionfale della XV Circoscrizione (Lazio 1).
Roberto GIACHETTI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame della relazione sull'elezione suppletiva svoltasi il 16 gennaio 2022 nel collegio uninominale 1 Roma-Quartiere Trionfale della XV Circoscrizione Lazio 1.
La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione del relatore Cristian Invernizzi, la approva confermando i valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi a tutti i candidati del collegio.
In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alla posizione della deputata proclamata nel suddetto collegio uninominale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletta le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre conseguentemente all'Assemblea la convalida della deputata Cecilia D'Elia, proclamata eletta nel citato collegio uninominale.
Esame delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte da deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità.
Roberto GIACHETTI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca quindi la verifica della eleggibilità di due deputate subentrate ai fini della proposta di convalidaPag. 4 dell'elezione all'Assemblea. Dà la parola al coordinatore del Comitato competente per i profili concernenti le ineleggibilità, on. Maggioni.
Marco MAGGIONI (LEGA), coordinatore del Comitato permanente per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, propone che la Giunta, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, prenda atto dell'eleggibilità delle deputate Cecilia D'Elia e Rossella Sessa.
Sulle cariche o funzioni delle predette deputate il Comitato ha completato l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità; per esse non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo.
Roberto GIACHETTI, presidente, propone che la Giunta prenda atto della proposta del Comitato e dichiari l'eleggibilità delle deputate indicate.
La Giunta prende atto.
Deliberazioni in materia di convalida delle elezioni di deputate.
Roberto GIACHETTI, presidente, propone di conseguenza alla Giunta di deliberare per proporre all'Assemblea la convalida delle seguenti deputate:
per la XX Circoscrizione Campania 2, collegio plurinominale 03, Rossella SESSA;
per la XV Circoscrizione Lazio 1, collegio uninominale 01, Cecilia D'ELIA.
La Giunta approva.
Esame di un ricorso nella Circoscrizione Estero.
Roberto GIACHETTI, presidente, ricorda che nella seduta del 15 dicembre 2021 aveva incaricato il deputato Umberto Del Basso De Caro, quale relatore per la Circoscrizione Estero, di svolgere un'istruttoria sul ricorso presentato dal candidato Alberto Emilio Becchi avverso l'elezione del deputato Fausto Longo nella ripartizione America meridionale della Circoscrizione Estero, pervenuto in data 30 novembre 2021, e di riferire quindi alla Giunta.
Dà la parola al deputato Del Basso De Caro affinché riferisca alla Giunta, che sarà poi chiamata a deliberare nella prossima seduta.
Umberto DEL BASSO DE CARO, relatore, riferisce che, in data 30 novembre 2021, è stato presentato un ricorso da parte di Alberto Emilio Becchi, candidato nelle liste del Partito Democratico nella Circoscrizione Estero (ripartizione America Meridionale). Nel suo ricorso il Becchi chiede di non convalidare e/o annullare la proclamazione del deputato Fausto Longo, unico eletto della lista del Partito Democratico nella medesima Circoscrizione, nonché la proclamazione e convalida del ricorrente e/o la dichiarazione dell'ordine di procedere al rinnovo dello scrutinio nella Circoscrizione stessa con proclamazione e successiva convalida dell'elezione come deputato del ricorrente Becchi. Ricorda che in America meridionale è prevista l'assegnazione di quattro seggi, che sono stati attribuiti ai seguenti partiti e relativi candidati: il primo seggio è stato attribuito al Partito MAIE che ha ottenuto 99.724 voti, nella persona di Mario Borghese, risultato primo eletto con 26.645 preferenze; il secondo seggio è stato attribuito al partito USEI che ha ottenuto 68.470 voti, nella persona di Eugenio Sangregorio, risultato primo eletto con 38.303 preferenze; il terzo seggio è stato attribuito al Partito Democratico che ha ottenuto 58.273 voti nella persona di Fausto Longo con 9.431 preferenze; il quarto seggio è stato attributo alla lista Lega-Fi-FdI che ha ottenuto 42.648 voti nella persona di Louis Roberto Lorenzato con 11.947 preferenze.
Con specifico riferimento al PD, il soggetto che ha avuto più preferenze è stato Fausto Longo con 9.431 voti; segue il ricorrente Becchi che ha ottenuto 7.150 voti. La differenza fra i due è pertanto di 2.281 voti in più per l'onorevole Longo. Sottolinea come, con il presente ricorso, il candidato Becchi intenda contestare le operazioniPag. 5 elettorali della Circoscrizione Estero – Ripartizione America Meridionale in relazione a molte sezioni del consolato di Buenos Aires. In particolare, il ricorrente lamenta che in 47 sezioni di Buenos Aires vi sarebbero state delle anomalie rilevanti relative ai voti conseguiti dal candidato Sangregorio, che è risultato, con 22.168 preferenze, il candidato più votato del Partito USEI nelle predette sezioni. Infatti nelle predette 47 sezioni il Sangregorio avrebbe ottenuto una percentuale, a detta del ricorrente, abnorme di voti di preferenza, che si differenzierebbe in maniera anomala dalla percentuale di voti conseguiti nelle altre sezioni di Buenos Aires e dell'Argentina.
Riferisce che, in 47 sezioni di Buenos Aires il Sangregorio ha ottenuto 22.168 voti di preferenza su 32.697 voti totali della lista USEI in tali seggi, per una percentuale del 67,79 e che, secondo il ricorrente, nelle predette sezioni le operazioni elettorali sarebbero state completamente inficiate da irregolarità determinate dal fatto che i voti non sarebbero stati espressi dagli elettori che ne avevano diritto. In termini pratici, come asseverato con l'ausilio di consulenze rese nell'ambito di un procedimento penale pendente, sarebbe avvenuto che buona parte dei voti espressi in favore del Sangregorio presenterebbe una calligrafia che appartiene a «gruppi di mani» ovvero sarebbero stati espressi da collettori di voti che si sarebbero sostituiti ai singoli elettori.
Secondo il ricorrente le irregolarità di cui si discute, impedendo la corretta espressione dei singoli elettori che ne avevano diritto, avrebbero determinato la completa espropriazione del diritto di voto da parte di singoli elettori con delle evidenti conseguenze: non solo in relazione ai voti illegittimamente assegnati al Sangregorio e al suo partito, ma anche in relazione ai minori voti attribuiti agli altri partiti e ai loro candidati, ivi compreso il ricorrente, che sarebbe stato pregiudicato in relazione alla possibilità di vedersi assegnati i voti illegittimamente assegnati a Sangregorio.
Riferisce inoltre che, secondo il ricorrente, se il voto fosse stato espresso liberamente dai soggetti che ne avevano diritto, il risultato complessivo delle operazioni elettorali delle sezioni di Buenos Aires di cui si discute sarebbe stato certamente diverso, non solo in relazione ai minori voti relativi a Sangregorio e al relativo partito ma anche in relazione ai maggiori voti che gli elettori, ingiustamente espropriati del loro diritto di voto, avrebbero potuto esprimere liberamente nei confronti di altri partiti e candidati, ivi compreso il Partito Democratico e, in seno a tale lista, il ricorrente stesso.
Nel ricorso è illustrato quanto sarebbe oggetto di accertamenti da parte della Magistratura penale che, a seguito di relativo esposto, starebbe indagando su gravi e massive alterazioni del voto in relazione a cinque sezioni estratte tra le predette sezioni del Consolato di Buenos Aires.
Fa presente che il ricorrente, pur riconoscendo che il ricorso è intempestivo, chiede alla Giunta di avviare l'istruttoria anche d'ufficio ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento (per nuovi elementi sopravvenuti o riconosciuti falsi, e quindi non rigettando il ricorso per decorrenza dei termini) e di richiedere sollecitamente al Tribunale Penale di Roma di estendere le consulenze già effettuate sulle 5 sezioni di Buenos Aires alle altre sezioni tra le 47 indicate, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento.
Riferisce che nel ricorso è effettuato un calcolo di tipo probabilistico basato sulla comparazione tra la percentuale, a dire del ricorrente abnorme, di voti ottenuti da Sangregorio nelle 47 sezioni di Buenos Aires oggetto del ricorso e la percentuale di voti ottenuta dal medesimo candidato nelle altre sezioni dell'Argentina. Nelle sezioni elettorali di tutti i consolati dell'intera Argentina, escluso quello di Buenos Aires, Eugenio Sangregorio ha ottenuto 10.948 voti di preferenza su 142.077 voti totali, ovvero una percentuale del 7,7 (a fronte del sopra menzionato 67,79 per cento di voti di preferenza sul totale dei voti espressi nelle sezioni i cui voti sono contestati dal ricorrente). Il ricorrente osserva quindi che la differenza, a suo dire abnorme, che intercorre tra le predette due percentuali confermerebbe che allo stato, e salva una verifica completa di tutti i relativi voti, i Pag. 6risultati elettorali relativi alle 47 sezioni oggetto del ricorso non sarebbero credibili. Osserva che la percentuale del 7,7 nelle sezioni diverse da Buenos Aires è calcolata nel ricorso in proporzione ai voti validi di tutte le liste, mentre quella del 67,79 nelle sezioni di Buenos Aires contestate dal candidato Becchi è calcolata in proporzione ai voti validi della sola lista USEI.
Riferisce che secondo il ricorrente, per la loro invalidità, i 32.697 voti espressi nelle suddette 47 sezioni dovrebbero essere sottratti al totale complessivo dei voti espressi a favore di Sangregorio e del suo partito. Sempre secondo il ricorrente, procedendo secondo un ordine di priorità logica sarebbe necessario dapprima ipotizzare una redistribuzione prognostica dei predetti 32.697 voti invalidi innanzitutto in relazione ai vari partiti che hanno partecipato alla competizione elettorale. Si procederebbe quindi ad ipotizzare in quale misura percentuale il PD, partito nelle cui liste è inserito il ricorrente, avrebbe potuto beneficiare della redistribuzione di 32.697 voti invalidi. Anche in questo caso con riferimento al PD si utilizzerebbe la percentuale relativa agli altri consolati dell'Argentina, escluso Buenos Aires, come criterio oggettivo rappresentativo della percentuale di consenso elettorale in tutte le sezioni del consolato di Buenos Aires, ivi comprese le 47 di cui si discute; sarebbe infatti evidente – a giudizio del ricorrente – che la percentuale di consenso che il PD ha ottenuto nelle 47 sezioni in oggetto non è assolutamente credibile, laddove il consenso del PD in queste sezioni sarebbe inquinato, stavolta in negativo, da una truffa elettorale di carattere seriale che avrebbe agevolato il Sangregorio e il suo partito e danneggiato il PD. Il PD negli altri consolati dell'Argentina, escluso Buenos Aires, ha ottenuto 18.953 voti su totali 142.077 voti, per una percentuale del 13,34. Quindi, applicando la predetta percentuale del 13,34 ai 32.697 voti asseritamente invalidi relativi nelle 47 sezioni di Buenos Aires, le cui operazioni, secondo il ricorrente, sarebbero state completamente inquinate da brogli a favore di Sangregorio, il PD otterrebbe 4.362 voti in più. Sarebbe necessario quindi verificare in quale misura incida a favore dell'on. Longo e del ricorrente la distribuzione tra i candidati dei predetti 4.362 voti. Sottolinea come, anche in questo caso, con riferimento ai due candidati, il ricorrente utilizzi la percentuale relativa agli altri consolati dell'Argentina, escluso Buenos Aires, come criterio a suo dire oggettivo e rappresentativo della percentuale di consenso elettorale dei due candidati in tutte le sezioni del consolato di Buenos Aires, ivi comprese le 47 di cui si discute; secondo il ricorrente sarebbe evidente infatti che la percentuale di consenso che i due hanno ottenuto nelle 47 sezioni in oggetto non sarebbe assolutamente credibile, laddove il loro consenso in queste sezioni sarebbe inquinato, anche stavolta, in modo negativo, da una truffa elettorale. Il candidato Longo, negli altri consolati dell'Argentina, escluso Buenos Aires, ha ottenuto 153 preferenze su 13.519 voti totali di preferenza, per una percentuale dell'1,13. Quindi, applicando la predetta percentuale dell'1,13 ai voti riassegnati al PD egli otterrebbe 65 voti, superiori ai suoi 43 voti, conteggiati nell'ambito di uno scrutinio asseritamente irregolare. Il ricorrente, negli altri consolati dell'Argentina, escluso Buenos Aires, ha ottenuto 6.183 preferenze su 13.519 voti totali di preferenza, per una percentuale del 46. Quindi, applicando la predetta percentuale del 46 ai voti riassegnati al PD egli otterrebbe 2.663 voti, superiori ai suoi 1.002 voti conteggiati. La differenza tra i 65 voti in più, attribuibili a Longo, e i 2.663 voti, attribuibili al ricorrente, è pari a 2.598 voti, che dovrebbero – a dire del ricorrente – gli dovrebbero essere assegnati. Osserva che il candidato Becchi fa rilevare che si tratterebbe di un numero di voti di preferenza superiore ai 2.281 voti che Longo ha conseguito in più del ricorrente. Ad avviso del ricorrente ne conseguirebbe che, se le operazioni elettorali si fossero svolte regolarmente nelle 47 sezioni di cui si discute, egli risulterebbe il candidato del PD che avrebbe ottenuto il maggior numero di preferenze e, quindi, avrebbe meritato l'attribuzione del seggio assegnato al PD. Segnala peraltro che, nel ricorso, la percentuale di voti di preferenza dei candidati Longo e Becchi Pag. 7nei consolati argentini diversi da Buenos Aires appare calcolata non in proporzione ai voti totali della lista PD ma al totale (che è minore) di quelli di preferenza della lista stessa, mentre la percentuale così calcolata sembrerebbe poi essere stata applicata a tutti i voti che, secondo il ricorrente, andrebbero riassegnati al PD e non ai soli voti di preferenza.
Fa presente che non si può non riconoscere che esistono delle serie problematiche legate al voto degli italiani residenti all'estero, come già osservato nel documento di riepilogo dei profili critici emersi dalla verifica dei poteri esaminato dalla Giunta il 4 agosto 2020. Ricorda inoltre che la Giunta ha costituito un comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla Circoscrizione estero, ripartizione Europa, istruttoria aperta a seguito del ricorso presentato dal candidato Alessio Tacconi nei confronti dell'on. Angela Schirò. È emersa, tra le più importanti, la questione della modalità di espressione del voto degli italiani all'estero, che non garantisce la personalità del voto, oltre a varie altre problematiche sulla costituzione dei seggi e sullo scrutinio. Osserva che, per far fronte a tali criticità, occorre svolgere una non più procrastinabile riflessione nelle opportune sedi legislative e amministrative – dopo circa 20 anni dall'entrata in vigore della cd. legge Tremaglia (legge n. 459 del 2001) e l'applicazione in quattro tornate elettorali – ai fini dell'introduzione di modifiche normative sul voto degli italiani all'estero, sulle cui modalità occorrerà comunque vigilare attentamente al fine di evitare il ripetersi di situazioni foriere di irregolarità o quanto meno di opacità, segnalate nel tempo da molti osservatori, tra cui, in modo condivisibile su questo aspetto, lo stesso ricorrente Becchi.
Tanto premesso, osserva che, sul piano procedurale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Regolamento della Giunta, in caso di ricorsi tempestivamente presentati, il relatore propone alla Giunta la loro archiviazione con la convalida dell'elezione o l'apertura di un'istruttoria. Nel caso in esame, il ricorrente, pur manifestando la propria consapevolezza circa il mancato rispetto del summenzionato termine per la presentazione del ricorso, si richiama alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo Regolamento, ove è disciplinata l'ipotesi della riapertura della verifica dei risultati successivamente alla convalida definitiva. Tale ipotesi è contemplata nel Regolamento della Giunta «soltanto a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea» e nei casi elencati dallo stesso articolo. In particolare, la Giunta può proporre di riaprire la verifica dei risultati, tra l'altro, ove risulti che la convalida sia avvenuta sulla base di elementi riconosciuti come falsi dalla Giunta o dichiarati falsi dall'Autorità giudiziaria con «sentenza anche non definitiva» (articolo 4, comma 2, lettera b), del Regolamento). Inoltre, la riapertura della verifica è possibile laddove siano assunti agli atti uno o più documenti decisivi che «dimostrino in maniera inequivoca la mancanza dei presupposti necessari per la convalida» (articolo 4, comma 2, lettera c), del Regolamento).
Osserva, in tal senso, che le disposizioni regolamentari citate configurino una facoltà della Giunta in presenza dei relativi presupposti e che, in assenza di una sentenza, anche non definitiva, allo stato non si può che attendere gli esiti del procedimento pendente presso l'Autorità giudiziaria. Rileva inoltre che, sul profilo di merito, si deve tenere conto del fatto che la valutazione del caso non può in nessun modo dare luogo all'attribuzione di voti sulla base di proiezioni statistiche artificiose e che qualsiasi metodo proposto a tal fine rischierebbe di risultare improprio, per l'evidente impossibilità di ripetere le elezioni ed ipotizzare esiti elettorali differenti da quelli conseguiti. Allo stesso modo, non appare ammissibile elaborare calcoli per eventuali redistribuzioni di voti sulla base di criteri arbitrari. Sottolinea quindi che, laddove la Giunta accogliesse richieste fondate sulla base di procedimenti ancora in corso, rischierebbe di esporsi a critiche di manipolazione dei risultati del voto, andando ben oltre l'ambito della verifica dei poteri.
Conclusivamente, rileva che il ricorso appare carente non solo sotto il profilo della tempestività ma anche del requisito Pag. 8previsto dall'articolo 9 del regolamento della Giunta delle elezioni, per il quale «sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e qualificato». Il candidato Becchi, infatti, non ha alcun interesse personale, diretto e qualificato nel ricorso, se non aderendo alla sopra esposta tesi, invero alquanto fantasiosa, per la quale la Giunta avrebbe la facoltà di assegnare alle liste e ai candidati, semplicemente sulla base di giudizi prognostici basati su calcoli percentuali, voti e preferenze dagli stessi mai effettivamente conseguiti perché mai espressi dagli elettori. Non rileva, in proposito, richiamare il recente caso in cui il Senato della Repubblica, su proposta della Giunta per le elezioni e le immunità, ha annullato l'elezione del senatore Cario, anch'egli della lista USEI come il Sangregorio, e ha proclamato eletto, in suo luogo, il candidato Porta della lista PD. Il Senato, infatti, partendo dall'irregolarità di numerose schede riportanti voti per l'USEI e per il candidato Cario (irregolari perché votate da «gruppi di mani» e non da singoli elettori, come sarebbe accaduto anche per la Camera secondo il Becchi) ha proceduto a sottrarre alla lista USEI un numero di voti calcolato sulla base di una valutazione percentuale; in tal modo la cifra elettorale della lista USEI è risultata inferiore a quella della lista PD, che si è vista quindi assegnare il seggio originariamente attribuito all'USEI. Non è stata accolta l'istanza di essere proclamato senatore presentata dal primo dei non eletti dell'USEI perché, dopo la sottrazione dei voti effettuata, la cifra elettorale di questa lista è risultata inferiore a quella della lista del PD, alla quale però non è stato assegnato alcun voto in base a calcoli o proiezioni, come del resto a nessun'altra lista. Osserva che nel caso in esame, invece, il candidato Becchi pretenderebbe che i voti sottratti all'USEI fossero assegnati a tutte le altre liste in proporzione alla percentuale di voti da loro conseguiti nei consolati di cui non contesta i risultati, cosa che pretenderebbe avvenisse anche per i voti di preferenza dei candidati.
Fa notare che, se si sottraessero alla lista USEI tutti i 32.697 voti espressi nelle 47 sezioni contestate dal Becchi, la cifra elettorale di tale lista passerebbe dall'essere la seconda a essere la quarta della ripartizione America meridionale; in ogni caso, il quarto seggio della ripartizione le spetterebbe comunque. Pertanto, anche sulla base di prove di resistenza, non vi è alcun interesse del Becchi nel ricorso, perché in nessun modo potrebbe scattare un secondo seggio per la lista PD e solo attraverso l'impossibile attribuzione, ad opera della Giunta, di voti di lista e di preferenza mai espressi dagli elettori egli potrebbe astrattamente ambire a ottenere l'unico seggio spettante alla lista del PD.
Per quanto dedotto fin qui sotto il profilo procedurale e quello di merito, ritiene quindi che il ricorso del candidato Becchi debba essere dichiarato inammissibile.
Roberto GIACHETTI, presidente, nel sottolineare la delicatezza della questione, osserva che emergono ancora una volta le criticità della legge elettorale per la circoscrizione Estero, già segnalate dalla Giunta anche nel documento approvato il 4 agosto 2020, al termine della verifica dei poteri. Ritiene che nella prossima seduta, oltre a deliberare sulla proposta del deputato Del Basso De Caro, la Giunta debba discutere sulle opportune iniziative istituzionali da intraprendere per la revisione delle disposizioni di legge sull'elezione dei parlamentari nella circoscrizione Estero e sulle relative modalità applicative.
Marco MAGGIONI (LEGA) osserva che, in prospettiva, le criticità derivanti dalla vigente legge sul voto degli italiani all'estero potrebbero manifestarsi in modo ancor più problematico nella prossima legislatura o in seguito, in particolare nell'ipotesi in cui il voto degli eletti all'estero dovesse rivelarsi determinante per conseguire la maggioranza parlamentare e per la formazione del Governo. Condivide pertanto la necessità di intervenire sulla legge elettorale per offrire garanzie maggiori in tema di libertà, segretezza e personalità del voto degli italiani all'estero; a tal fine ritiene necessario, Pag. 9anche se forse non sufficiente, l'abolizione del voto per corrispondenza.
Maria Soave ALEMANNO (M5S) condivide le considerazioni svolte sulla inadeguatezza della legge elettorale per la circoscrizione Estero, in relazione alla quale sono emersi elementi problematici già a inizio della legislatura in corso, in occasione del sopralluogo svolto dalla Giunta nei locali del centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto dove abitualmente avviene lo scrutinio. Ricorda che tali elementi, ulteriormente circostanziati a seguito delle attività svolte nell'ambito della verifica dei poteri, comprese le risultanze del Comitato di verifica per la circoscrizione Estero, sono confluiti nel documento sulle criticità della legge elettorale approvato dalla Giunta il 4 agosto 2020.
Roberto GIACHETTI, presidente, a conclusione del dibattito, esprime apprezzamento per l'orientamento concordemente emerso e si riserva di fissare il prosieguo della discussione all'ordine del giorno di altra seduta.
Comunicazioni del Presidente.
Roberto GIACHETTI, presidente, informa che presso la sede di Castelnuovo di Porto sono state avviate le operazioni di scarto del materiale elettorale della XVII legislatura nonché di residui di legislature precedenti. La documentazione è relativa alle sezioni elettorali delle circoscrizioni nazionali e della circoscrizione Estero (verbali e tabelle di scrutinio, schede bianche, nulle e contestate). Lo scarto è stato avviato dopo aver acquisito il nulla osta da parte dei competenti uffici giudiziari.
La Giunta prende atto.
La seduta termina alle 14.55.