Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2022
757.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 37

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Testo unificato C. 243 Fiano e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2022.

  Rossana BOLDI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Noja, ha svolto la relazione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere.

  Lisa NOJA (IV), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).

Pag. 38

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Rossana BOLDI, presidente, dà la parola al relatore per lo svolgimento della relazione.

  Nicola PROVENZA (M5S), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame (A.C. 491-B), approvata in prima lettura alla Camera dei deputati il 4 aprile 2019, e trasmessa dal Senato – che ne ha svolto l'esame in sede redigente – il 24 febbraio scorso, è volta a promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti i rapporti intercorrenti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
  Ricorda che la XII Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in prima lettura all'inizio della presente legislatura, nel mese di settembre 2018, e ha svolto un lavoro approfondito, anche attraverso lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni e l'accoglimento di proposte emendative provenienti da diversi gruppi parlamentari.
  Il provvedimento in esame si compone di nove articoli. Comunica che procederà a un'illustrazione sintetica del contenuto del testo, evidenziando le limitate modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame al Senato. Segnala preliminarmente che tali modifiche appaiono assai contenute e motivate in molti casi da esigenze di coordinamento formale o di copertura degli oneri.
  L'articolo 1, non modificato nel corso dell'esame al Senato, qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera, m), della Costituzione, in attuazione dei princìpi contenuti negli articoli 32 (Tutela della salute) e 97 della Costituzione (efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione). Più precisamente, per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, le disposizioni del provvedimento in esame intendono garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.
  L'articolo 2, sostanzialmente non modificato nel corso dell'esame al Senato, reca le definizioni, utilizzate nel provvedimento, di «impresa produttrice», «soggetti che operano nel settore della salute» e «organizzazione sanitaria».
  L'articolo 3 disciplina la pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi.
  Segnala che vengono assoggettate a pubblicità le convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi ed altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore: di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario sopra i 100 euro (50 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o complessivo annuo maggiore di 1.000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera); di un'organizzazione sanitaria quando abbiano un valore unitario sopra i 1.000 euro (500 euro nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) o un valore complessivo annuo superiore a 2.500 euro. Vengono poi sottoposti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza.
  La pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante della stessa in Italia. Ricorda che il testo approvato dalla Camera faceva riferimento al rappresentante locale definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 219 del 2006.Pag. 39
  L'articolo 4 reca le disposizioni relative alla comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale.
  L'articolo 5 prevede l'istituzione, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente». Nel registro citato sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7. Il registro è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettono la ricerca e l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2 secondo – in base a una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato – gli standard degli Open Data. Quanto agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 5 viene stabilito – con le modificazioni approvate nel corso dell'esame al Senato – che essi sono pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  L'articolo 6, in tema di vigilanza e sanzioni, rende le imprese produttrici responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4. L'unica modifica introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento riguarda il comma 12. In base a tale disposizione, i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte.
  L'articolo 7, non modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge in esame.
  L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5 relative all'istituzione del registro pubblico telematico, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 9, non modificato nel corso dell'esame al Senato, reca le disposizioni finali.
  Anche in considerazione delle limitatissime modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento al Senato e del fatto che i lavori presso l'altro ramo del Parlamento si sono protratti per quasi tre anni, auspica fin da ora una rapida conclusione dell'iter del provvedimento, che, ove i gruppi concordino, potrebbe essere approvato definitivamente dalla Commissione in sede legislativa.

  Rossana BOLDI, presidente, non essendoci richieste di intervenire ed essendo l'esame del provvedimento in terza lettura alla Camera, propone, se non vi sono obiezioni, di ritenere concluso l'esame preliminare con la seduta odierna e di procedere alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative. Ove i gruppi concordino, tale termine può essere fissato alle ore 16 di mercoledì 16 marzo.

  La Commissione concorda.

  Rossana BOLDI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.25.