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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2022
771.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 47

SEDE REFERENTE

  Giovedì 31 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
C. 3475 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2022.

  Rossana BOLDI, presidente, ricorda che nella giornata di ieri ha avuto inizio la discussione sul disegno di legge in oggetto.
  Nessuno chiedendo di intervenire, ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
C. 3533 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2022.

  Rossana BOLDI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Ruggiero, ha svolto la relazione.

  Elena CARNEVALI (PD), precisando di non aver ancora potuto effettuare i necessari approfondimenti sul testo e ringraziando la relatrice per la relazione corposa che è stata predisposta, evidenzia la complessità del provvedimento in esame. Rileva che esso contiene numerose misure di allentamento delle restrizioni introdotte nel corso della pandemia, pur facendoPag. 48 salve le esigenze di tutela sanitaria. Osserva inoltre che il decreto-legge reca la proroga di alcune disposizioni, in particolare per quanto concerne il personale, necessarie per gestire il carico di lavoro che investe le strutture sanitarie, sia come esito diretto della diffusione del COVID-19 sia per gli effetti derivanti dagli interventi relativi ad altre patologie che sono stati rimandati negli ultimi due anni.
  In conclusione, sottolinea che nel corso della fase emendativa sarà possibile apportare le integrazioni e i miglioramenti al testo necessari ad assicurare una sua più compiuta efficacia.

  Marcello GEMMATO (FDI) preannuncia che il gruppo di Fratelli d'Italia illustrerà più dettagliatamente la propria posizione sulle disposizioni contenute nel provvedimento in discussione nel corso della successiva fase emendativa.

  Rossana BOLDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 31 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

  La seduta comincia alle 15.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
C. 3547 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, fa presente che il decreto-legge n. 9 del 2022, approvato dal Senato, di cui la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA).
  La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione ricorda che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della PSA nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, con un numero di casi confermati pari a 34 alla data del 10 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale.
  L'articolo 1, al comma 1 prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali; il piano include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza, l'indicazione e le modalità di attuazione dei metodi ecologici, nonché l'indicazione delle aree di intervento.
  Il comma 2 dispone che i piani siano adottati in conformità ad alcuni specifici regolamenti dell'Unione europea, al Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione della peste suina, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021 dal Ministero della salute e al «Manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di suini selvatici» del Ministero della salute, del 21 aprile 2021, nonché alle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022.
  Il comma 3 prevede che, ai fini della gestione, il piano della regione sia adottato in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste suina africana – ElementiPag. 49 essenziali per la redazione di un piano di gestione».
  Fa presente che, ai sensi del comma 3-bis, le regioni che già dispongono di un piano ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso lo inviano per una valutazione all'ISPRA e al Centro di referenza nazionale per la peste suina e lo adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni.
  Ai sensi del comma 4, il piano è adottato dalla regione o provincia autonoma previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. In considerazione dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, intesi a ridurre i rischi sanitari e l'impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di valutazione ambientale.
  Il comma 5 reca disposizioni relative alle modalità attuative del piano. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'azienda sanitaria locale competente per territorio. Il comma 5-bis prevede il divieto di prelievo di cinghiali, in forma collettiva e in attività di caccia, nelle aree di circolazione attiva del virus in oggetto.
  Ai sensi del comma 6, gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario secondo quanto previsto delle disposizioni regionali in materia. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per quelli morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, i dati epidemiologici nonché quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sui parassiti del genere Trichinella, confluiscono nei sistemi informativi del Ministero della salute.
  Il comma 7 demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli. Si consente, inoltre, che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento dei suini allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi.
  Il comma 1 dell'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.
  Ricorda che i compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, sono i seguenti: coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; verifica la regolarità dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di Pag. 50disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.
  Il comma 2-bis prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, attuino le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. A tale fine viene autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. La norma tesa ad assicurare la copertura finanziaria delle relative spese è disposta dal comma 2-quinquies.
  Il comma 2-ter specifica che l'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327/2001) mentre il comma 2-quater prevede deroghe alle disposizioni dei regolamenti edilizi, sulla valutazione di incidenza ambientale e sui vincoli paesaggistici e regola la procedura e gli indennizzi per le recinzioni che debbano essere installate su terreni di proprietà privata.
  Il comma 3 reca le disposizioni in caso di mancata adozione nel termine previsto dei citati piani regionali, prevedendo, eventualmente, poteri sostitutivi in capo al Commissario straordinario.
  Il comma 4 prevede che il Commissario straordinario si avvalga del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali (istituito presso il Ministero della salute), integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.
  Il comma 5 elenca le amministrazioni di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati dall'articolo in esame. Si prevede, inoltre, che la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicuri il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario.
  A tal fine, la medesima Direzione generale è potenziata con un contingente, non superiore a dieci unità, di personale non dirigenziale.
  Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni al medesimo attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, possa adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite.
  Il comma 7 fissa in dodici mesi la durata in carica del Commissario straordinario. Tale periodo è prorogabile per una sola volta, per ulteriori dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 8 sancisce la gratuità e la compatibilità con altri incarichi pubblici del suddetto incarico di Commissario straordinario.
  Il comma 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro da lui delegato, riferisca periodicamente alle Camere sull'attività del Commissario straordinario.
  Il comma 10 esclude la regione Sardegna dall'ambito di applicazione dell'articolo in commento. In tale regione è stato già intrapreso un percorso specifico di eradicazione della PSA – percorso che, secondo la citata relazione illustrativa, «a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus».
  L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. In caso di inadempimento di tale obbligo, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro (salvo che il fatto costituisca reato).
  Fa presente, infine, che i successivi articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con riferimento Pag. 51alle autonomie territoriali speciali, e le norme finanziarie.
  In conclusione, auspica una rapida conclusione dell'iter del provvedimento, segnalando che la problematica che ha determinato l'adozione di un decreto-legge è particolarmente sentita in alcune regioni, inclusa la Liguria, a causa della rapida diffusione del virus della peste suina.

  Rossana BOLDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi prima della seduta, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative per la giornata di lunedì 4 aprile, alle ore 10.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.