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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 aprile 2022
782.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 33

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
Atto n. 362.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 aprile 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta e ricordando di aver già depositato agli atti della Commissione una nota contenente taluni elementi di risposta, fa presente che gli adempimenti relativi all'elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali sull'accessibilità, di cui all'articolo 3, comma 4, risultano pienamente sostenibili a valere sulle risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.
  Segnala che la disposizione di cui all'articolo 13, che esclude gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici per migliorare l'accessibilità dalla possibilità di non applicare i requisiti nel caso in cui ciò comporti un onere sproporzionato, risulta pienamente conforme a quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, della direttiva UE (2019/882) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019.
  Con riferimento alle competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico, designato quale Autorità competente per la vigilanza sui requisiti di accessibilità dei prodotti, evidenzia che gli articoli da 17 a 20 prevedono per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami per i controlli sui prodotti indicati l'attribuzione di nuove risorse, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e ad euro 2.150.158 a decorrere dall'anno 2025, giacché le competenze ad oggi attribuite al citato Ministero in materia di vigilanza sui prodotti, attengono al profilo della sicurezza e interferenza elettromagnetica, ma non a quello dell'accessibilità.
  Precisa che tali nuove incombenze non possono essere, quindi, svolte con le risorse Pag. 34umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, ma richiedono nuove risorse, quantificate secondo la stima risultante dalla citata nota depositata nella seduta del 13 aprile 2022.
  Chiarisce che l'autorizzazione di spesa prevista in favore del Ministero dello sviluppo economico dal comma 8 dell'articolo 18 è limitata alle sole annualità 2023 e 2024, giacché essa si riferisce a spese in conto capitale che non necessitano di ulteriori finanziamenti nelle annualità successive.
  Assicura che l'articolo 21, comma 6, concernente le funzioni di vigilanza dei soggetti che hanno affidato o autorizzato il servizio di trasporto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tali soggetti applicheranno le procedure già previste dalle relative discipline di settore.
  Fa presente che gli oneri complessivi a decorrere dal 2025, quantificati in relazione alle nuove assunzioni di personale non dirigenziale dell'area terza F1 presso il Ministero dello sviluppo economico (nel numero di 50 unità) e presso l'Agenzia per l'Italia digitale (nel numero di 15 unità), di cui all'articolo 26, sono stati stimati secondo criteri prudenziali.
  Sottolinea che per entrambe le citate amministrazioni, i reclutamenti in parola risultano compatibili con gli atti della programmazione triennale dei fabbisogni di personale relativi al periodo 2022-2024 in corso di aggiornamento, che saranno pertanto opportunamente rimodulati, fermo restando che le predette assunzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, avranno luogo nei limiti delle rispettive dotazioni organiche vigenti.
  Assicura che il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012 n. 234, a carico del quale l'articolo 27 del presente provvedimento pone gli oneri derivanti dal provvedimento stesso, reca le necessarie disponibilità nonché adeguate risorse a fronte delle esigenze di spesa già programmate in relazione al recepimento della normativa europea.

  Roberto PELLA (FI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Atto n. 362);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli adempimenti relativi all'elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali sull'accessibilità, di cui all'articolo 3, comma 4, risultano pienamente sostenibili a valere sulle risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente;

    la disposizione di cui all'articolo 13, che esclude gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici per migliorare l'accessibilità dalla possibilità di non applicare i requisiti nel caso in cui ciò comporti un onere sproporzionato, risulta pienamente conforme a quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, della direttiva UE (2019/882) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;

    con riferimento alle competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico, designato quale Autorità competente per la vigilanza sui requisiti di accessibilità dei prodotti, gli articoli da 17 a 20 prevedono per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami per i controlli sui prodotti indicati l'attribuzione di nuove risorse, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e ad euro 2.150.158 a decorrere dall'anno 2025, giacché le competenze ad oggi attribuite al citato Ministero in materia di vigilanza sui prodotti attengono al profilo della sicurezza e interferenza elettromagnetica, ma non a quello dell'accessibilità;

    tali nuove incombenze non possono essere, quindi, svolte con le risorse umane Pag. 35e strumentali disponibili a legislazione vigente, ma richiedono nuove risorse, quantificate secondo la stima risultante dalla Nota depositata dalla rappresentante del Governo nella seduta del 13 aprile 2022;

    l'autorizzazione di spesa prevista in favore del Ministero dello sviluppo economico dal comma 8 dell'articolo 18 è limitata alle sole annualità 2023 e 2024, giacché essa si riferisce a spese in conto capitale che non necessitano di ulteriori finanziamenti nelle annualità successive;

    l'articolo 21, comma 6, concernente le funzioni di vigilanza dei soggetti che hanno affidato o autorizzato il servizio di trasporto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tali soggetti applicheranno le procedure già previste dalle relative discipline di settore;

    gli oneri complessivi a decorrere dal 2025, quantificati in relazione alle nuove assunzioni di personale non dirigenziale dell'area terza F1 presso il Ministero dello sviluppo economico (nel numero di 50 unità) e presso l'Agenzia per l'Italia digitale (nel numero di 15 unità), di cui all'articolo 26, sono stati stimati secondo criteri prudenziali;

    per entrambe le citate amministrazioni, i reclutamenti in parola risultano compatibili con gli atti della programmazione triennale dei fabbisogni di personale relativi al periodo 2022-2024 in corso di aggiornamento, che saranno pertanto opportunamente rimodulati, fermo restando che le predette assunzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, avranno luogo nei limiti delle rispettive dotazioni organiche vigenti;

    il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012 n. 234, a carico del quale l'articolo 27 del presente provvedimento pone gli oneri derivanti dal provvedimento stesso, reca le necessarie disponibilità nonché adeguate risorse a fronte delle esigenze di spesa già programmate in relazione al recepimento della normativa europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).
Atto n. 374.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 aprile 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, segnala che le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto, integralmente abrogato dall'articolo 45 del presente provvedimento, sono state riprodotte quasi integralmente nell'articolo 6, capoverso articolo 13, dello schema di decreto legislativo in esame.
  Fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dal citato articolo 6, capoverso articolo 13, corrisponde a quella già effettuata prudenzialmente in occasione dell'adozione delle disposizioni contenute nel citato articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021.Pag. 36
  Evidenzia che l'estensione, operata dall'articolo 6, capoverso articolo 25-novies, anche all'INAIL degli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti, già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché gli stessi possono essere configurati quali attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto istituto.
  Segnala che le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), e 19, comma 6, che prevedono, tra l'altro, la possibilità per il tribunale di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, anche in mancanza di adesione da parte della amministrazione finanziaria, riproducono, rispettivamente, le disposizioni già vigenti di cui agli articoli 182-bis, quarto comma, e 180, quarto comma, della legge fallimentare.
  Chiarisce che esse pertanto non comportano effetti negativi sulla finanza pubblica giacché l'omologazione degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo ivi previsti è subordinata alla presenza di una relazione redatta da un professionista terzo ed indipendente che attesta che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa fallimentare o liquidatoria.
  Evidenzia che l'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio, disposta dall'articolo 19, comma 4, trova applicazione anche con riguardo ai crediti tributari.
  Fa presente che la predetta eliminazione garantirà la prosecuzione dell'attività aziendale e quindi il recupero, seppur non integrale, dei crediti tributari, con un impatto sulla finanza pubblica inferiore a quello che si verificherebbe in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione.
  Conferma che i risparmi rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, risultano integralmente disponibili ed utilizzabili ai sensi dell'articolo 50, comma 1, per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 6, capoverso articolo 13.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene opportuno segnalare al relatore alcuni aspetti del provvedimento che possono essere migliorati, auspicando che le proprie osservazioni possano essere prese in considerazione nell'elaborazione della proposta di parere. In particolare, in merito ai meccanismi di allerta preventiva, che consentono di far emergere tempestivamente la situazione di difficoltà aziendale, pur condividendo l'impianto generale, esprime perplessità rispetto agli importi fissati ai fini dei debiti IVA, contributivi e per premi assicurativi a cui sono correlate le segnalazioni di allerta. A suo avviso, infatti, i relativi importi, pari, rispettivamente, a 5.000, 15.000 e 5.000 euro, appaiono eccessivamente ridotti, tenuto conto, soprattutto per quanto riguarda il debito IVA, della specificità dell'attività resa dalle imprese nei diversi settori produttivi. Al riguardo, auspica che il Governo e il relatore valutino l'opportunità di innalzare i citati limiti almeno fino a 35.000 euro, in conformità a quanto già previsto per la soglia di gravità minima della violazione di tipo fiscale come causa di esclusione facoltativa dalle gare di appalto.
  Ritiene, inoltre, che, nell'aggiungere l'INAIL tra i creditori pubblici qualificati tenuti ad effettuare le segnalazioni di allerta, il provvedimento in esame prevede l'applicabilità della relativa disciplina con la medesima decorrenza delle disposizioni riguardanti l'INPS, ossia in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022. A suo avviso, per evitare l'applicazione retroattiva di tale disposizione, andrebbe previsto che con riferimento all'INAIL essa si applichi in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Accenna, poi, a due ulteriori questioni più propriamente relative al merito del provvedimento, alle quali comunque ritiene siano correlati aspetti di tipo finanziario. In particolare richiama le modalità Pag. 37operative della nuova composizione negoziata della crisi di impresa, che non prevedono il supporto che le associazioni di categoria possono fornire all'esperto nell'espletamento del proprio compito. A suo avviso, infatti, andrebbe valutata l'opportunità di integrare le modalità di esercizio delle funzioni dell'esperto nell'ambito del nuovo sistema di definizione della crisi, prevedendo che i soggetti con specifiche competenze nel settore economico dell'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nella procedura, siano indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.
  In secondo luogo, ritiene prioritario che il provvedimento proceda a introdurre una definizione normativa di «insolvenza incolpevole», dovuta a una situazione economica generale straordinaria, da distinguere rispetto a quella prodotta per negligenza nell'attività degli amministratori.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire se la piattaforma telematica nazionale disciplinata dal Titolo II della parte prima del decreto legislativo n. 14 del 2019, come sostituito dal provvedimento in esame, sarà gestita dalla Sogei.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Trano, chiarisce che, come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come sostituito dal provvedimento in esame, la piattaforma telematica nazionale sarà gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.20.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 243 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato, poiché è tuttora in corso di verifica la relazione tecnica presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
C. 1870 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento,Pag. 38 poiché è tuttora in corso di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze la nuova relazione predisposta dal competente Ministero.

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA), in qualità di relatore presso la Commissione di merito, fa presente che, nonostante il provvedimento abbia avuto un iter tormentato, la nuova relazione tecnica predisposta dal Ministero della difesa d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze è stata trasmessa alla Ragioneria generale dello Stato ai fini della verifica già il 30 marzo scorso. Sospetta, pertanto, che i continui ritardi siano dovuti a problemi di natura politica piuttosto che tecnica, nonostante il provvedimento sia stato largamente condiviso dalle forze politiche durante l'esame in sede referente. Al riguardo sottolinea che gli oneri previsti dal provvedimento, relativi all'integrazione dell'indennità dei volontari in ferma prefissata, che, tra l'altro, hanno svolto preziosi compiti di supporto civile durante l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, sono finanziati tramite i risparmi di spesa derivanti dalla revisione dello strumento militare.

  Salvatore DEIDDA (FDI), nel ricordare che il provvedimento, di iniziativa del suo gruppo parlamentare, è stato largamente condiviso dalle forze politiche nella Commissione di merito, non comprende il motivo delle criticità finanziarie riscontrate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sospetta, infatti, che i continui ritardi siano dovuti piuttosto a problemi di natura politica all'interno della maggioranza. Rammenta in proposito che le risorse utilizzate a copertura degli oneri previsti dal provvedimento ricadono nell'ambito di quelle già destinate al Ministero della difesa. Chiede quindi al Governo di fare chiarezza sui tempi di esame del provvedimento.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel ricordare che le posizioni espresse in Commissione bilancio dal rappresentante del Governo hanno natura essenzialmente tecnica e prescindono da considerazioni di carattere politico, ribadisce che i ritardi sono dovuti esclusivamente al fatto che sono ancora in corso le necessarie verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato. Chiarisce, inoltre, che, seppure le risorse utilizzate dal provvedimento fanno capo al Ministero della difesa, la loro riallocazione richiede la necessaria verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  Daniela TORTO (M5S), nel chiarire che la posizione politica favorevole del suo gruppo sul provvedimento è già stata espressa presso la Commissione di merito, rinvia la valutazione degli aspetti di carattere finanziario al momento in cui sarà disponibile la relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), nel notare che anche in occasione dell'esame del provvedimento in oggetto si stanno manifestando difficoltà politiche all'interno della maggioranza, auspica maggiore chiarezza e trasparenza da parte del Governo rispetto alle reali ragioni dei continui rinvii dell'esame del provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'evidenziare che le posizioni politiche del MoVimento 5 Stelle sul punto non sono univoche, ritiene che i continui ritardi e rinvii dimostrino che all'interno della maggioranza vi sia un problema politico sul tema oggetto del provvedimento in esame. Al riguardo osserva che il Governo dovrebbe chiarire con quali tempistiche intende proseguire l'iter legislativo della proposta di legge.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, chiede al presidente Melilli e alla Viceministra Castelli un impegno a sollecitare le amministrazioni competenti a fornire gli elementi necessari affinché la Commissione bilancio possa esprimere il proprio parere sul provvedimento in esame entro la prossima settimana.

  Fabio MELILLI, presidente, nell'accogliere la proposta della relatrice, si impegna a farsi parte diligente affinché il GovernoPag. 39 definisca una data certa entro cui inviare alla Commissione la relazione tecnica sul provvedimento.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
C. 2681 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, nel testo elaborato dalla Commissione di merito in sede referente, reca deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, evidenziando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 42 una clausola di invarianza finanziaria, con rinvio all'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Passando all'esame delle norme considerate dalle relazioni tecniche nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante Oggetto e procedimento, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale della norma.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante Criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e degli uffici giudicanti e conferimento delle funzioni di legittimità, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale e precettiva della norma, nonché la sua neutralità finanziaria, confermate anche dalla relazione tecnica.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni e preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla modifica della disciplina della partecipazione dei cosiddetti membri laici – avvocati e professori universitari – ai lavori dei consigli giudiziari in sede di valutazione di professionalità dei magistrati.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura, prende atto delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica volte a dimostrare la possibilità di far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente alle modifiche disposte alla disciplina di accesso al concorso in magistratura, che delineano, come confermato dalla stessa relazione tecnica, una platea di partecipanti potenzialmente più vasta rispetto a quella valutabile a normativa vigente. Peraltro, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati e i parametri sottostanti la stima dei costi di organizzazione e gestione del concorso per l'accesso alla magistratura, indicati in euro 1.291.000, né la correlazione tra tale importo e la platea di partecipanti attesi in ragione della norma in esame. Osserva che la relazione tecnica si limita, infatti, ad indicare l'incidenza delle singole voci che contribuiscono alla determinazione dell'importo stimato. Tanto premesso, reputa opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione volti ad integrare i dati forniti dalla relazione tecnica al fine di verificare le stime fornite. Con riguardo al comma 1, lettera b), andrebbero a suo parere forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la neutralità finanziaria della norma, riferita dalla relazione tecnica. Rileva che questa, infatti, si limita ad affermare che l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle complessive Pag. 40esigenze di finanziamento delle borse di studio, attivabili in ragione della norma, sarebbero rinvenibili a legislazione vigente, senza tuttavia esplicitare la stima dell'onere derivante dalla disposizione né l'ammontare effettivo delle risorse utilizzabili a copertura. In merito al comma 1, lettera c), non formula osservazioni posto che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, il criterio di delega prevede che i costi di organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario gravino sui partecipanti secondo la capacità reddituale degli stessi o del loro nucleo familiare.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, recante Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, non formula osservazioni, tenuto conto della natura ordinamentale della norma e di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la sua neutralità finanziaria.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante Coordinamento con le disposizioni vigenti, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, dell'articolo 8, recante Ulteriori modifiche all'Ordinamento giudiziario, e dell'articolo 9, recante Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa di magistrati per infermità, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale e la neutralità delle norme, confermate dalla relazione tecnica.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante Corsi di formazione per funzioni direttive e semidirettive, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che le modifiche alla disciplina delle attività di formazione esercitate dalla Scuola superiore della magistratura potranno essere attuate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, che vengono indicati in euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, ritiene opportuno che vengano comunque forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la congruità di tali risorse: ciò con particolare riguardo a specifiche novelle introdotte alla suddetta disciplina. Trattasi, in particolare, delle modifiche che prevedono l'organizzazione anche dei corsi di formazione finalizzati al conferimento di incarichi semidirettivi, la finalizzazione di tali corsi anche all'acquisizione di competenze di tipo statistico, gestionale e informatico, nonché la durata minima di tre settimane dei corsi e la previsione di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite. Con riferimento a tali nuovi adempimenti, infatti, andrebbero a suo parere forniti sia una stima dei corrispondenti oneri sia dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che le disponibilità derivanti da rimodulazione delle risorse stanziate siano idonee a compensare gli oneri medesimi.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante Modifiche in materia di illeciti disciplinari dei magistrati, non formula osservazioni, considerate la natura ordinamentale delle norme e la conseguente neutralità finanziaria delle stesse, evidenziate dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 12, recante Modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006, con riferimento al comma 1, lettera b), andrebbe a suo avviso acquista la valutazione del Governo al fine di verificare che l'approntamento e lo svolgimento dei corsi di qualificazione professionale previsti dalla norma ai fini del perfezionamento del passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti possano essere disposti in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 13, recante Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006, non formula osservazioni, considerate la natura ordinamentale delle norme e la loro neutralità finanziaria, evidenziate dalla relazione e tecnica. Con riferimento specifico ai gruppi di lavoro interni all'ufficio, la cui costituzione è espressamente subordinata dalla norma alla disponibilità di risorse umane, non formula osservazioni, consideratoPag. 41 quanto affermato dalla relazione tecnica. Osserva che tale relazione, al riguardo, riferisce che la costituzione di tali gruppi di lavoro non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non prevedendosi la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati ai relativi componenti. In proposito ritiene che andrebbe chiarito se tale esclusione sia espressamente disposta anche in via normativa.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 14, recante Disposizioni in materia di programmi di gestione e interventi per garantire l'efficienza degli uffici giudiziari, considerato il tenore essenzialmente ordinamentale delle novelle apportate dalla norma in esame alle disposizioni vigenti per la velocizzazione dei procedimenti giudiziari, non formula osservazioni. Prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle norme.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 15, recante Eleggibilità dei magistrati, e dell'articolo 16, recante Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme, riferite anche dalla relazione tecnica.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 17, recante Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che il collocamento fuori ruolo del magistrato incaricato di funzioni politiche di governo comporta l'indisponibilità del posto in organico per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico, evidenzia che tale condizione di «indisponibilità» non si evince dalla formulazione letterale dell'art. 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 – cui la norma in esame rinvia – che si limita a disporre che sia lasciato «scoperto» un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Riguardo a tale profilo, andrebbe quindi a suo parere acquisita la valutazione del Governo, al fine di escludere eventuali spese connesse alla disponibilità dei posti in questione ai fini di eventuali assunzioni.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 18, recante Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, confermate dalla relazione tecnica.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 19, recante Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi politici di governo di enti territoriali, evidenzia che la norma prevede espressamente che il ricollocamento dei magistrati al termine dello svolgimento di mandati elettivi presso organi di rappresentanza politica nazionale, regionale o europea o incarichi politici di governo in enti territoriali, sia effettuato, tra l'altro, in posizione di fuori ruolo presso specifici organi amministrativi e che tale ricollocamento non debba determinare l'emergere di posizioni soprannumerarie presso le suddette amministrazioni. Segnala che in tal caso, inoltre, nella dotazione organica della magistratura di appartenenza viene disposto il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Tanto premesso, tenuto conto della possibilità riconosciuta dalla norma di «ricollocazione» fuori ruolo, sarebbero utili, a suo giudizio, elementi di valutazione volti ad escludere problemi di carattere organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dal ricollocamento, suscettibili di tradursi in eventuali effetti finanziari, sia pur indiretti.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 20, recante Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi, evidenzia che la norma prevede espressamente che i magistrati, al termine dello svolgimento di incarichi di alta amministrazione ministeriale o di incarichi politici di governo nazionali, regionali o comunali, siano collocati fuori ruolo presso specifiche pubblichePag. 42 amministrazioni indicate dalla norma ovvero siano ricollocati in ruolo e destinati allo svolgimento di attività non giurisdizionali. Osserva che il collocamento in posizione di fuori ruolo non deve determinare l'emergere di posizioni soprannumerarie presso le amministrazioni destinatarie del relativo personale di magistratura. Tanto premesso, evidenzia che, con riguardo all'ipotesi di collocamento fuori ruolo, l'indisponibilità nella dotazione organica della magistratura di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego, viene espressamente prevista con esclusivo riferimento ai magistrati già svolgenti incarichi di governo. Al fine di verificare la neutralità finanziaria della norma, andrebbero a suo parere forniti elementi di valutazione volti a confermare la predetta indisponibilità anche con riferimento all'ipotesi dei magistrati già svolgenti incarichi di alta amministrazione anziché incarichi di governo. In ogni caso, come già evidenziato con riguardo all'articolo 19, tenuto conto della possibilità riconosciuta dalla norma di ricollocazione fuori ruolo, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere problemi di carattere organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dal ricollocamento, suscettibili di tradursi in eventuali effetti finanziari, sia pur indiretti.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 21, recante Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, rileva preliminarmente che le norme recano effetti onerosi che, in virtù di quanto indicato dalla relazione tecnica, risulterebbero ampiamente inferiori ai risparmi derivanti da altre norme del provvedimento, in particolare dall'articolo 37. Più specificamente, osserva che l'onere è quantificato dalla relazione tecnica in 874.549,72 euro, presumibilmente a decorrere nel corso del 2022, qualora l'iter del provvedimento in esame si concluda, appunto, nel corrente anno, a causa dell'incremento di 6 unità del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. Rileva, inoltre, che tale onere – puntualmente quantificato sulla base di parametri esplicitati dalla relazione tecnica riferita all'articolo 37 – viene indicato nella relazione tecnica, ma non dalle disposizioni in esame, che non esplicitano la predetta spesa e il relativo sviluppo temporale né la relativa modalità di copertura. Sul punto reputa necessario acquisire la valutazione del Governo.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 23, recante Sezione disciplinare del CSM, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme incrementano il numero dei soli componenti supplenti della sezione disciplinare del CSM.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 25 e 26, recanti Selezione dei magistrati addetti alla segreteria del CSM, rileva che la norma stabilisce, fra l'altro, che alla segreteria del CSM siano assegnati 18 componenti esterni, alcuni dei quali potrebbero essere magistrati in posizione di fuori ruolo, in luogo dei 14 dirigenti attualmente previsti ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 195 del 1958. Rileva, inoltre, che le norme in esame ampliano la facoltà del CSM di stipulare contratti di collaborazione e il numero dei pubblici dipendenti, eventualmente titolari di tali contratti, da collocare fuori ruolo. Osserva che, a fronte di tali facoltà assunzionali, la relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri, richiamando, da un lato, risorse già stanziate in bilancio e assumendo, per altro verso, che gli incarichi «potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle predette collaborazioni esterne, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione». Tanto premesso, ritiene necessari ulteriori elementi di valutazione, volti a confermare l'effettiva possibilità di esercitare le predette facoltà ad invarianza di risorse. Ciò in considerazione, tra l'altro, della natura pluriennale dei contratti in questione (fino a sei anni), per far fronte ai quali occorrerebbe garantire una disponibilità di risorse di equivalente estensione temporale mediante rimodulazione della spesa corrente. Allo stesso modo, andrebberoPag. 43 a suo parere acquisiti chiarimenti riguardo agli effetti finanziari derivanti dal riconoscimento ai magistrati – segretario, vice e collaboratori – di indennità previste dal testo in esame, in relazione alle quali la relazione tecnica sottolinea la vigenza del limite alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014: poiché peraltro tale norma non fissa un limite per la spesa dell'amministrazione pubblica bensì un limite alla percezione di retribuzioni, ritiene che andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione volti ad escludere effetti onerosi.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 27, recante Ufficio studi e documentazione del CSM, rileva che la norma in esame, fra l'altro, stabilisce che all'Ufficio studi e documentazione possano essere assegnati fino a 12 componenti esterni, alcuni dei quali potrebbero essere magistrati in posizione di fuori ruolo, mentre la legislazione vigente non contemplava questa possibilità. Osserva che, a fronte di tali facoltà assunzionali, la relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri richiamando, per un verso, il limite di risorse già stanziate nel bilancio del CSM e assumendo, per altro verso, che gli incarichi «potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle predette collaborazioni esterne, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione». Tanto premesso, ritiene necessari ulteriori elementi di valutazione, volti a confermare l'effettiva possibilità di esercitare le predette facoltà ad invarianza di risorse. Ciò in considerazione, tra l'altro, della natura pluriennale dei contratti in questione, fino a sei anni, per far fronte ai quali occorrerebbe garantire una disponibilità di risorse di equivalente estensione temporale mediante rimodulazione della spesa corrente. Allo stesso modo, andrebbero a suo avviso acquisiti chiarimenti riguardo agli effetti finanziari derivanti dalla facoltà di riconoscere ai magistrati assegnati all'Ufficio studi e documentazione eventuali indennità, in relazione alle quali la relazione tecnica sottolinea la vigenza del limite alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014: poiché peraltro tale norma non fissa un limite per la spesa dell'amministrazione pubblica bensì un limite alla percezione di retribuzioni, ritiene che andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione volti ad escludere effetti onerosi.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 31, recante Componenti del CSM eletti dai magistrati, non ha osservazioni da formulare.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 33, recante Modifiche in materia di convocazione delle elezioni per i membri togati del CSM, rileva che, con riguardo al riconoscimento del trattamento di missione ai candidati estratti a sorte, la relazione tecnica stima che, stante la limitatezza della casistica, l'onere sarà fronteggiabile con il ricorso a risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Come già rilevato per analoghe disposizioni, evidenzia che l'entità di tale possibile onere non viene indicato né dalla norma né dalla relazione tecnica mentre, per quanto riguarda le risorse adoperabili a copertura, la relazione tecnica si limita ad indicare il capitolo a tal fine utilizzabile. In proposito, pur considerando la probabile esiguità di tali effetti finanziari, ritiene utile acquisire più puntuali elementi di valutazione.
  In merito all'articolo 37, recante Modifiche in materia di indennità dei componenti del CSM, con riferimento ai profili di quantificazione, rileva che la valutazione degli effetti finanziari effettuata dalla relazione tecnica e derivante dall'incremento del numero dei membri del CSM (articolo 21) e dal limite poste alla loro remunerazione (articolo in esame) risulta coerente con i dati ed i parametri indicati dalla stessa relazione tecnica. Quest'ultima evidenzia che tale risparmio garantisce la sostenibilità dell'onere recato dall'articolo 21, alla cui scheda rinvia.
  Per quanto concerne l'articolo 40, recante Delega al Governo in materia di Ordinamento giudiziario militare, in meritoPag. 44 ai profili di quantificazione, al fine di verificare la neutralità finanziaria della norma, anche con riguardo alle modifiche approvate dalla Commissione di merito, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo con specifico riguardo alla portata finanziaria della disposizione di cui al comma 2, lettera e), che prevede l'aumento del numero dei componenti eletti del Consiglio della magistratura militare, nella misura di quattro unità.
  Con riferimento all'articolo 42, recante Disposizioni finanziarie, in merito ai profili di quantificazione, rinvia a quanto osservato in relazione alle disposizioni in precedenza esaminate. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 42 prevede una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 2, invece, in riferimento ai decreti legislativi che saranno adottati in attuazione delle disposizioni di delega, prevede che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nel prendere atto di quanto testé rappresentato dalla Viceministra Castelli, avverte che la Commissione bilancio potrebbe pertanto essere nuovamente convocata ai fini dell'espressione del parere di propria competenza già al termine delle votazioni odierne in Assemblea, essendosi sul provvedimento in titolo già svolta la discussione sulle linee generali.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nell'evidenziare preliminarmente la delicatezza delle materie affrontate dal presente disegno di legge e la numerosità delle richieste di chiarimento formulate dal relatore in ordine ai profili di carattere finanziario, auspica che gli approfondimenti istruttori cui è ora chiamato il Governo alla luce delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito siano svolti nel modo più accurato e rigoroso possibile, onde evitare che – come peraltro già avvenuto in occasioni precedenti nel corso di questa legislatura – la semplice verifica positiva da parte della Ragioneria generale dello Stato possa di per sé sola costituire una sorta di sanatoria anche riguardo a disposizioni che ad ogni evidenza appaiono chiaramente problematiche dal punto di vista della loro effettiva sostenibilità finanziaria. A mero titolo di esempio, segnala infatti come la riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura di cui all'articolo 4, cui è correlato lo svolgimento di procedure concorsuali verosimilmente destinate ad una platea di partecipanti potenzialmente assai più ampia di quella a legislazione vigente, al pari della disposizione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 4, concernente il finanziamento delle borse di studio, rappresentano misure che all'evidenza richiedono lo stanziamento di risorse aggiuntive, non potendo essere realizzate ad invarianza di oneri, come invece lascerebbe intendere il testo licenziato dalla Commissione giustizia in sede referente. A tale proposito, rammenta peraltro che, proprio nel corso della discussione presso la Commissione di merito, le relazioni tecniche concernenti i diversi emendamenti presentati dal Governo ed in quella sede approvati, risultano decisamente carenti quanto ai dati, alle informazioni e agli elementi di valutazione volti a suffragarne l'asserita neutralità finanziaria. Alla luce delle predette considerazioni, ritiene dunque che la Commissione bilancio possa essere riconvocata sul testo in esame anche direttamentePag. 45 nella giornata di domani, al fine di consentire agli uffici governativi l'effettuazione delle necessarie verifiche tecniche.

  Fabio MELILLI, presidente, ribadisce che, laddove naturalmente le condizioni dovessero consentirlo, la Commissione bilancio potrebbe essere preferibilmente convocata già al termine delle votazioni odierne in Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in replica alle osservazioni manifestate dall'onorevole Bartolozzi, assicura che è ferma intenzione del Governo svolgere nella maniera più approfondita le attività istruttorie sul testo all'esame dell'Assemblea, all'uopo utilizzando il tempo strettamente necessario, essendo stati i diversi Ministeri interessati già sollecitati al riguardo.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni.
C. 3144, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che la proposta di legge in titolo reca modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e alla legge n. 81 del 1993, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. Rammenta che il provvedimento, trasmesso dal Senato (AS 1196), si compone di due articoli e non è corredato di relazione tecnica.
  Segnala, in particolare, che l'articolo 1 è volto a ridurre il quorum strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, mentre l'articolo 2 introduce l'obbligo di sottoscrizione delle liste anche per i comuni con meno di 1.000 abitanti.
  Ricorda inoltre che, nel corso dell'esame presso il Senato, la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ha espresso parere non ostativo nella seduta del 25 maggio 2021.
  Ciò posto, poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sul medesimo un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, dal momento che la relazione tecnica richiesta sul testo in oggetto è ancora in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno Pag. 46e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, dal momento che non risulta ancora trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la relazione tecnica richiesta sul testo in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.
Nuovo testo C. 2531.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI, alla luce delle criticità sotto il profilo finanziario del testo all'esame della Commissione, ritiene necessario acquisire sullo stesso una apposita relazione tecnica.

  Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di dieci giorni.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.
C. 3437 Melilli.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2022.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha esaurito l'esame delle proposte emendative presentate. Avverte, quindi, che in data odierna è pervenuto il parere della I Commissione Affari costituzionali, che è in distribuzione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
C. 3157 approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 47

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2022.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato), contenente elementi di risposta utili ai fini del prosieguo dell'iter del provvedimento, da cui si ricava, in particolare, la necessità di differire la decorrenza dell'applicazione della disciplina in oggetto dall'anno 2023, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 19.35.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
C. 2681 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nell'odierna seduta pomeridiana.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. L'articolo 4, comma 1, lettera a), che reca una nuova disciplina per l'accesso al concorso in magistratura, comporterà una platea di partecipanti più vasta rispetto alla media dei partecipanti rilevata negli ultimi anni, con un aggravio di oneri nell'ordine del 5 per cento rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente (escluse le misure speciali adottate nel periodo emergenziale), pari a circa 1.291.000 euro, che sarà fronteggiato utilizzando le risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente, come integrate dalle maggiori entrate derivanti dal versamento della quota di partecipazione al concorso nella misura pro capite di 50 euro.
  L'articolo 4, comma 1, lettera b), che reca una nuova disciplina per l'accesso al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, comporterà l'erogazione di borse di studio ai tirocinanti, da determinare annualmente con apposito decreto interministeriale dei Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, ai cui oneri si farà fronte nell'ambito del capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 9.275.840 per l'anno 2022 e di euro 14.679.518 a decorrere dall'anno 2023, nonché nell'ambito della quota di risorse del Fondo unico giustizia assegnata al Ministero della giustizia in applicazione dell'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008.
  Le attività formative derivanti dall'articolo 10, che reca una specifica disciplina dei corsi di formazione finalizzati, tra l'altro, al conferimento degli incarichi semidirettivi per magistrati giudicanti e requirenti organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, potranno essere svolte avvalendosiPag. 48 delle risorse previste a legislazione vigente, assegnate annualmente alla Scuola, iscritte sul capitolo 1478, nell'ambito del programma di spesa 1.2 «Giustizia civile e penale» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, giacché le stesse, pari a 13.335.928 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, consentono ampi margini di flessibilità dell'offerta formativa continua erogata dalla predetta Scuola in funzione delle esigenze prioritarie, di aggiornamento professionale e di specializzazione dei magistrati, rappresentate dal Consiglio superiore della magistratura e recepite nella riprogrammazione annuale dell'attività didattica, nonché dei moduli formativi organizzati dalla Scuola medesima.
  Le specifiche iniziative derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, concernente l'approntamento e lo svolgimento delle attività formative collegate al passaggio delle funzioni da magistrato requirente a magistrato giudicante, potranno essere espletate dalla Scuola superiore della magistratura avvalendosi degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia iscritti sul citato capitolo 1478, che risulta adeguato per far fronte alle spese per il funzionamento della Scuola medesima sia in termini di strutture che di personale, anche per le attività connesse alla formazione specifica di cui trattasi, analogamente a quanto rilevato con riferimento all'articolo 10.
  I gruppi di lavoro interni all'ufficio previsti dall'articolo 13, ai fini della valorizzazione del buon funzionamento dell'ufficio medesimo e delle attitudini dei magistrati che ne fanno parte, non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché, da un lato, la loro costituzione è subordinata alla disponibilità delle risorse umane disponibili, dall'altro, ai suoi componenti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle proprie funzioni.
  L'articolo 17 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per possibili nuove assunzioni, posto che la disciplina applicata è quella dell'articolo 58, secondo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957 e che la scopertura di un posto in organico per ogni magistrato collocato fuori ruolo ivi prevista corrisponde in senso tecnico alla indisponibilità del posto.
  L'articolo 19, che prevede il ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi politici di governo di enti territoriali, non appare suscettibile di determinare criticità sul piano organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dal ricollocamento del personale di magistratura, o effetti negativi sulla finanza pubblica, neppure indiretti, potendosi fronteggiare i relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 20, che prevede il ricollocamento dei magistrati al termine dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi, analogamente a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 19, non appare suscettibile di determinare né profili di criticità organizzative o funzionali né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento agli articoli 19 e 20, concernenti il ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione – rispettivamente – di mandati elettivi e di incarichi apicali e di governo non elettivi, appare tuttavia necessario sopprimere il riferimento ad un apposito «ruolo separato» ai fini dell'eventuale collocamento fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato, posto che tale ultima previsione non consentirebbe di assicurare l'invarianza finanziaria delle disposizioni medesime.
  Gli oneri derivanti dalle modifiche al numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 21 sono stati quantificati a soli fini conoscitivi e non sono stati riportati nel testo del medesimo articolo 21, giacché ad essi si provvederà utilizzando le risorse iscritte nel bilancio del Consiglio superiore della magistratura.
  Agli ulteriori componenti esterni addetti alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura, di cui agli articoli 25 e 26, si Pag. 49potrà provvedere mediante riprogrammazione delle spese correnti senza utilizzazione delle risorse dell'avanzo di amministrazione, garantendo, altresì, l'invarianza delle risorse finanziarie anche in presenza di contratti con durata pluriennale, essendo già stati adottati tali istituti contrattuali nel corso degli anni dal medesimo Consiglio.
  In tale contesto, le indennità ai magistrati (segretario, vice e collaboratori) saranno erogate nel rispetto del limite retributivo previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 e nel rispetto del principio di invarianza della spesa prevista per l'erogazione di compensi di natura accessoria da attribuire al suddetto personale, escludendo in tal modo effetti onerosi per la finanza pubblica.
  L'articolo 27, che consente all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura di avvalersi fino ad un massimo di 12 componenti esterni, potrà essere attuato, analogamente a quanto rilevato con riferimento agli articoli 25 e 26, mediante una riprogrammazione delle spese correnti.
  L'articolo 33, recante Modifiche alla disciplina in materia di convocazione delle elezioni per i membri togati del Consiglio superiore della magistratura, che prevede il riconoscimento delle spese di missione ai candidati estratti a sorte, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché si potrà provvedere a tale riconoscimento con le risorse iscritte sul capitolo 1461, piano di gestione 4 «Missioni all'interno», che reca uno stanziamento pari ad euro 806.223 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.
  Si tratta infatti di effetti finanziari assai limitati considerato l'esiguo numero di candidati estratti a sorte, il cui spostamento è riferito a circoscrizioni contigue, con trattamento di missione relativo al solo trasferimento del viaggio che potrà effettuarsi nell'arco della giornata senza necessità di pernottamenti.
  La disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, lettera d), che prevede l'incremento di quattro unità dei componenti eletti del Consiglio della magistratura militare, risulta coerente con la clausola di neutralità finanziaria poiché, da un lato, i membri eletti sono tratti da magistrati già in servizio regolarmente retribuiti e, dall'altro, non si prevede alcun incremento di organico.
  Il citato incremento dei componenti sarà effettuato, pertanto, nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa.
  In questo contesto, l'equiparazione del trattamento economico fra magistrati militari e ordinari, ancorché componenti dei rispettivi organi di autogoverno, avverrà nel rispetto del limite massimale omnicomprensivo recato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo e rilevata la necessità di specificare all'articolo 13, comma 1, capoverso comma 6, lettera g), che la costituzione dei gruppi di lavoro ivi prevista – conformemente a quanto rappresentato nella relazione tecnica riferita all'emendamento governativo 10.24, approvato dalla Commissione giustizia – non comporta la corresponsione ai relativi componenti di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2681 e abb.-A, recante Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo 4, comma 1, lettera a), che reca una nuova disciplina per l'accesso al Pag. 50concorso in magistratura, comporterà una platea di partecipanti più vasta rispetto alla media dei partecipanti rilevata negli ultimi anni, con un aggravio di oneri nell'ordine del 5 per cento rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente (escluse le misure speciali adottate nel periodo emergenziale), pari a circa 1.291.000 euro, che sarà fronteggiato utilizzando le risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente, come integrate dalle maggiori entrate derivanti dal versamento della quota di partecipazione al concorso nella misura pro capite di 50 euro;

    l'articolo 4, comma 1, lettera b), che reca una nuova disciplina per l'accesso al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, comporterà l'erogazione di borse di studio ai tirocinanti, da determinare annualmente con apposito decreto interministeriale dei Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, ai cui oneri si farà fronte nell'ambito del capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 9.275.840 per l'anno 2022 e di euro 14.679.518 a decorrere dall'anno 2023, nonché nell'ambito della quota di risorse del Fondo unico giustizia assegnata al Ministero della giustizia in applicazione dell'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008;

    le attività formative derivanti dall'articolo 10, che reca una specifica disciplina dei corsi di formazione finalizzati, tra l'altro, al conferimento degli incarichi semidirettivi per magistrati giudicanti e requirenti organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, potranno essere svolte avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente, assegnate annualmente alla Scuola, iscritte sul capitolo 1478, nell'ambito del programma di spesa 1.2 “Giustizia civile e penale” dello stato di previsione del Ministero della giustizia, giacché le stesse, pari a 13.335.928 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, consentono ampi margini di flessibilità dell'offerta formativa continua erogata dalla predetta Scuola in funzione delle esigenze prioritarie, di aggiornamento professionale e di specializzazione dei magistrati, rappresentate dal Consiglio superiore della magistratura e recepite nella riprogrammazione annuale dell'attività didattica, nonché dei moduli formativi organizzati dalla Scuola medesima;

    le specifiche iniziative derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, concernente l'approntamento e lo svolgimento delle attività formative collegate al passaggio delle funzioni da magistrato requirente a magistrato giudicante, potranno essere espletate dalla Scuola superiore della magistratura avvalendosi degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia iscritti sul citato capitolo 1478, che risulta adeguato per far fronte alle spese per il funzionamento della Scuola medesima sia in termini di strutture che di personale, anche per le attività connesse alla formazione specifica di cui trattasi, analogamente a quanto rilevato con riferimento all'articolo 10;

    i gruppi di lavoro interni all'ufficio previsti dall'articolo 13, ai fini della valorizzazione del buon funzionamento dell'ufficio medesimo e delle attitudini dei magistrati che ne fanno parte, non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché, da un lato, la loro costituzione è subordinata alla disponibilità delle risorse umane disponibili, dall'altro, ai suoi componenti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle proprie funzioni;

    l'articolo 17 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per possibili nuove assunzioni, posto che la disciplina applicata è quella dell'articolo 58, secondo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957 e che la scopertura di un posto in organico per ogni magistrato collocato fuori ruolo ivi prevista corrisponde in senso tecnico alla indisponibilità del posto;

    l'articolo 19, che prevede il ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazionePag. 51 di mandati elettivi e incarichi politici di governo di enti territoriali, non appare suscettibile di determinare criticità sul piano organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dal ricollocamento del personale di magistratura, o effetti negativi sulla finanza pubblica, neppure indiretti, potendosi fronteggiare i relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

    l'articolo 20, che prevede il ricollocamento dei magistrati al termine dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi, analogamente a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 19, non appare suscettibile di determinare né profili di criticità organizzative o funzionali né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    con riferimento agli articoli 19 e 20, concernenti il ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione – rispettivamente – di mandati elettivi e di incarichi apicali e di governo non elettivi, appare tuttavia necessario sopprimere il riferimento ad un apposito “ruolo separato” ai fini dell'eventuale collocamento fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato, posto che tale ultima previsione non consentirebbe di assicurare l'invarianza finanziaria delle disposizioni medesime;

    gli oneri derivanti dalle modifiche al numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 21 sono stati quantificati a soli fini conoscitivi e non sono stati riportati nel testo del medesimo articolo 21, giacché ad essi si provvederà utilizzando le risorse iscritte nel bilancio del Consiglio superiore della magistratura;

    agli ulteriori componenti esterni addetti alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura, di cui agli articoli 25 e 26, si potrà provvedere mediante riprogrammazione delle spese correnti senza utilizzazione delle risorse dell'avanzo di amministrazione, garantendo, altresì, l'invarianza delle risorse finanziarie anche in presenza di contratti con durata pluriennale, essendo già stati adottati tali istituti contrattuali nel corso degli anni dal medesimo Consiglio;

    in tale contesto, le indennità ai magistrati (segretario, vice e collaboratori) saranno erogate nel rispetto del limite retributivo previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 e nel rispetto del principio di invarianza della spesa prevista per l'erogazione di compensi di natura accessoria da attribuire al suddetto personale, escludendo in tal modo effetti onerosi per la finanza pubblica;

    l'articolo 27, che consente all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura di avvalersi fino ad un massimo di 12 componenti esterni, potrà essere attuato, analogamente a quanto rilevato con riferimento agli articoli 25 e 26, mediante una riprogrammazione delle spese correnti;

    l'articolo 33, recante Modifiche alla disciplina in materia di convocazione delle elezioni per i membri togati del Consiglio superiore della magistratura, che prevede il riconoscimento delle spese di missione ai candidati estratti a sorte, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché si potrà provvedere a tale riconoscimento con le risorse iscritte sul capitolo 1461, piano di gestione 4 “Missioni all'interno”, che reca uno stanziamento pari ad euro 806.223 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024;

    si tratta infatti di effetti finanziari assai limitati considerato l'esiguo numero di candidati estratti a sorte, il cui spostamento è riferito a circoscrizioni contigue, con trattamento di missione relativo al solo trasferimento del viaggio che potrà effettuarsi nell'arco della giornata senza necessità di pernottamenti;

    la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, lettera d), che prevede l'incremento di quattro unità dei componenti Pag. 52eletti del Consiglio della magistratura militare, risulta coerente con la clausola di neutralità finanziaria poiché, da un lato, i membri eletti sono tratti da magistrati già in servizio regolarmente retribuiti e, dall'altro, non si prevede alcun incremento di organico;

    il citato incremento dei componenti sarà effettuato, pertanto, nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa;

    in questo contesto, l'equiparazione del trattamento economico fra magistrati militari e ordinari, ancorché componenti dei rispettivi organi di autogoverno, avverrà nel rispetto del limite massimale omnicomprensivo recato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

    rilevata la necessità di specificare all'articolo 13, comma 1, capoverso comma 6, lettera g), che la costituzione dei gruppi di lavoro ivi prevista – conformemente a quanto rappresentato nella relazione tecnica riferita all'emendamento governativo 10.24, approvato dalla Commissione giustizia – non comporta la corresponsione ai relativi componenti di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 13, comma 1, capoverso comma 6, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

   All'articolo 19, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    al primo periodo, dopo le parole: fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo inserire le seguenti: presso l'Avvocatura dello Stato o;

    sopprimere il secondo periodo;

    al quarto periodo, sostituire le parole: di cui al terzo periodo con le seguenti: di cui al secondo periodo.

   All'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , in un ruolo separato,;

    al comma 2:

   al primo periodo, dopo le parole: fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo aggiungere le seguenti: presso l'Avvocatura dello Stato o;

   sopprimere il secondo periodo;

   al quarto periodo, sostituire le parole: di cui al terzo periodo con le seguenti: di cui al secondo periodo.».

  La Viceministra dell'economia e delle finanze Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede al Governo di chiarire gli effetti di alcune disposizioni contenute nel provvedimento che, pur essendo di natura ordinamentale, appaiono avere evidenti conseguenze onerose per la finanza pubblica.
  Passando ad analizzare le singole norme, in riferimento all'articolo 4 riguardante l'accesso alla magistratura, nel sottolineare che la relazione tecnica stima un aumento del 10 per cento del numero dei candidati al concorso dovuta alle modifiche previste nel provvedimento in relazione ai requisiti richiesti, evidenzia che tale stima, invece, come si evince dalla medesima relazione tecnica, è basata sul numero di presenze registrate ai concorsi svolti negli ultimi anni e, pertanto, non può costituire una valutazione attendibile. Nell'aggiungere inoltre che il Governo non ha chiarito quali Pag. 53siano i parametri utilizzati per stimare i costi relativi all'organizzazione e gestione del concorso nelle nuove modalità previste, afferma che non appare fondato ritenere che agli oneri che ne derivano si provveda a legislazione vigente e con gli introiti derivanti dal contributo di 50 euro richiesto ai candidati.
  Rileva che, allo stesso modo, anche gli oneri derivanti dalla previsione di borse di studio attivabili in base al medesimo articolo 4 non è quantificata nell'esatto ammontare e che la relazione tecnica si limita ad affermare che ad esse si provvede mediante le risorse finanziarie rinvenibili a legislazione vigente, senza che siano indicati i parametri di riferimento che consentono di elaborare una stima.
  Nel ricordare che tutte le modifiche di discipline ordinamentali che incidono sul capitale umano comportano inevitabilmente effetti finanziari, evidenzia che anche in riferimento all'articolo 12, concernente le attività formative relative al passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, il Governo non ha chiarito quali modalità di svolgimento consentono di garantire la neutralità finanziaria.
  Con riguardo all'articolo 13, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, afferma che non è possibile sostenere che dal distacco dei magistrati presso il gruppo di lavoro, come presso l'ufficio del massimario di cui all'articolo 7, non derivino oneri a causa della necessità di sostituire i magistrati distaccati.
  Con riguardo all'articolo 17, concernente i magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo, sostiene che la disposizione, nel prevedere l'indisponibilità dei posti lasciati in tal modo scoperti, non chiarisce se tali posti possano essere reintegrati con inevitabili oneri.
  In merito all'articolo 21, che prevede l'aumento dei componenti del CSM, dubita che tale disposizione non comporti effetti finanziari. In proposito, rileva che ciò comporterà anche ulteriori spese relative ai collaboratori dei nuovi membri del CSM. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca maggiori elementi di dettaglio sulla quantificazione del relativo onere.
  Relativamente all'articolo 27, in materia di ufficio studi e documentazione del CSM, ribadisce le considerazioni effettuate in merito all'impossibilità di garantire l'invarianza finanziaria nel momento in cui si trasferiscono i magistrati da una funzione ad un'altra senza che questi vengano sostituiti.
  Con riferimento all'articolo 33, in materia di convocazione delle elezioni per i membri togati del CSM, contesta l'utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 1461, che, a suo avviso, non dovrebbero essere utilizzate per tali finalità. Inoltre, ritiene che i chiarimenti del Governo non forniscano soddisfacenti elementi per valutare l'adeguatezza delle risorse del citato capitolo.
  Concludendo, ritiene prioritario avere ulteriori elementi che permettano alla Commissione di valutare i reali effetti finanziari delle norme testé richiamate.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO) critica i gruppi di maggioranza che, a suo avviso, dovranno assumersi la piena responsabilità per aver accolto passivamente le risposte assertive che il Governo ha fornito relativamente a disposizioni particolarmente critiche dal punto di vista finanziario contenute nel provvedimento. A titolo esemplificativo, cita l'articolo 4 in materia di accesso al concorso in magistratura. Al riguardo, nel sostenere che l'aumento delle domande di accesso sarà ben più consistente del 10 per cento previsto dal Governo, ritiene palesemente irrealistica la stima dello stesso Governo in base alla quale l'aumento dei relativi costi sarà pari al 5 per cento.
  Anche in merito alla disposizione in materia di erogazione di borse di studio ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari ritiene che l'affermazione del Governo secondo cui le risorse stanziate sul capitolo 1536 sono sufficienti a far fronte ai relativi oneri sia assertiva. A suo avviso, infatti, andrebbero forniti ulteriori elementi relativi alla modalità di quantificazione dei citati oneri. Ribadisce la medesima valutazione in merito all'articolo 10, in materia di corsi di formazione finalizzati al conferimento di incarichi semidirettivi.Pag. 54
  Contesta, inoltre, l'affermazione del Governo secondo cui l'articolo 17 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per possibili nuove assunzioni, posto che la disciplina applicata è quella dell'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e che la scopertura di un posto in organico per ogni magistrato collocato fuori ruolo ivi prevista corrisponde in senso tecnico alla indisponibilità del posto. Al riguardo richiama quanto esposto nel dossier predisposto dai competenti uffici della Camera dei deputati, che evidenzia che tale condizione di «indisponibilità» non si evince dalla formulazione letterale citato articolo 58 – cui la norma in esame rinvia –, che si limita a disporre che sia lasciato «scoperto» un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
  Infine, relativamente all'articolo 20 in materia di ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi sottolinea che il collocamento in posizione di fuori ruolo determinerà inevitabilmente maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Concludendo, quindi, ritiene che le risposte del Governo non abbiano fornito sufficienti elementi per valutare positivamente il provvedimento. Auspica, pertanto, che si possa svolgere un'ulteriore riflessione per permettere alla Commissione bilancio di esprimere un parere frutto di maggiori approfondimenti sul testo in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alle onorevoli Lucaselli e Bartolozzi, rileva come per l'attuazione di talune norme, come ad esempio quella relativa alle borse di studio, sia difficile determinare preventivamente le risorse necessarie. Fa presente che in questi casi si applica una tecnica contabile per cui si prevede un limite di spesa all'interno del quale successivi decreti daranno attuazione alla norma di cui trattasi.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO), replicando alla Viceministra Castelli, fa presente che la tecnica contabile richiamata è poco applicabile nel caso dei maggiori oneri connessi all'aumento dei componenti del CSM. Pertanto, ribadisce il proprio giudizio in merito all'assertività delle risposte fornite dal Governo.

  Cosimo Maria FERRI (IV), nell'auspicare che la politica riacquisti il proprio ruolo di valorizzazione delle risorse finanziarie disponibili e considerando ancora attuale il tema della spending review, anche alla luce della recente riforma in materia di riduzione del numero dei parlamentari, ritiene che non bisogna avere timore di segnalare sprechi di risorse come quelli relativi all'ordinamento del CSM. Infatti, richiamando la sua esperienza di membro di tale organismo, afferma che i componenti del CSM guadagnano più dei parlamentari e che, al momento, non ci sarebbero neanche gli spazi fisici per accogliere i nuovi componenti.
  Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sul tema del divieto di cumulo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di optare tra una di essi, oggetto peraltro dell'emendamento a sua prima firma 5.208, sul quale auspica pertanto possa esservi un orientamento favorevole da parte del Governo e del relatore, ritenendo che quest'ultima sia una decisiva battaglia contro gli sprechi nell'utilizzo delle risorse pubbliche, che tuttavia, a suo avviso, non sembra interessare né alle altre forze politiche di maggioranza né allo stesso Governo.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) esprime profondo disagio e fastidio per l'atteggiamento quasi di insofferenza dapprima mostrato dalla Viceministra Castelli rispetto ai rilievi sempre pertinenti e documentati formulati dai colleghi che lo hanno preceduto in merito a questioni problematiche dal punto di vista finanziario del testo in esame, che invece necessitano a suo avviso una discussione ampia ed approfondita, stante la rilevanza dei temi implicati. Nell'evidenziare Pag. 55come, peraltro, i predetti rilievi fossero intrinsecamente conseguenti alle richieste di chiarimento formulate dallo stesso relatore, invita la Viceministra Castelli ad assumere per il futuro un comportamento di maggiore urbanità e rispetto nei confronti delle posizioni sostenute dai singoli gruppi parlamentari, specialmente di opposizione, che risultano viceversa sempre improntate ad un atteggiamento costruttivo e responsabile.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, in ordine alle diverse questioni sollevate nel corso della discussione, fa presente che l'aggravio di oneri, nell'ordine del 5 per cento rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, stimato in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), che reca una nuova disciplina per l'accesso al concorso in magistratura, è il risultato prudenziale, da un lato, di costi variabili connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, che potrà eventualmente risentire del presumibile aumento del numero dei partecipanti, dall'altro, di costi fissi indipendenti dalla predetta variabile. Rinvia, inoltre, alle precise rassicurazioni fornite dalla Viceministra Castelli in merito all'invarianza finanziaria associata alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), che reca una nuova disciplina per l'accesso al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, rilevando come la previsione di un apposito decreto interministeriale volto a determinare annualmente le risorse da destinare all'erogazione delle borse di studio ai tirocinanti e l'indicazione puntuale degli stanziamenti di bilancio a ciò finalizzati costituiscano entrambi inconfutabili elementi di garanzia a conforto della predetta neutralità finanziaria delle misure in commento. Ribadisce, inoltre, l'assenza di oneri aggiuntivi derivanti dallo svolgimento da parte della Scuola superiore della magistratura delle attività formative indicate agli articoli 10 e 12, in considerazione della possibilità, da parte della citata scuola, di riprogrammare annualmente la propria attività anche in funzione delle esigenze prioritarie manifestate dal Consiglio superiore della magistratura, confermando altresì che l'incremento del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura potrà essere fronteggiato nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio dello stesso CSM, che, in virtù dell'autonomia contabile di cui gode, potrà conseguentemente rimodulare le dotazioni finanziarie ad esso assegnate. Conferma altresì che, all'articolo 33, il riconoscimento delle spese di missione ai candidati estratti a sorte non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi peraltro di ipotesi destinate a verificarsi sporadicamente. Contesta, infine, le affermazioni della deputata Bartolozzi circa la presunta assenza di una puntale indicazione delle risorse già disponibili a legislazione vigente a valere sulle quali potranno attuarsi i diversi interventi previsti dal provvedimento in esame, avendo il Governo invece analiticamente evidenziato i singoli capitoli di spesa del bilancio dello Stato oggetto di utilizzo. Tutto ciò considerato, pur prescindendo dal merito dei contenuti della riforma recata dal presente disegno di legge, rivendica la correttezza della proposta di parere in precedenza formulata, che risulta supportata dalle necessarie verifiche istruttorie svolte dai competenti uffici governativi.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) considera per lo meno peregrina l'affermazione del relatore Ubaldo Pagano, secondo cui l'incremento del numero dei componenti del CSM non comporterà spese aggiuntive a carico della finanza pubblica, dal momento che tale organo godrebbe di autonomia di bilancio, giacché ad ogni evidenza la dotazione destinata al funzionamento del predetto ente è naturalmente alimentata dal trasferimento di risorse pubbliche.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli emendamenti «fuori sacco» VarchiPag. 56 3.130, Maschio 10.130, Vitiello 12.310 e 31.500 della Commissione.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Delmastro Delle Vedove 4.05 e 4.06, che sono volte a prevedere la stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa, rispettivamente, per legge e per pubblico concorso per soli titoli, provvedendo ai relativi oneri, stimati in 151 milioni di euro annui, mediante riduzione e rimodulazione delle missioni di spesa del Ministero della giustizia, senza individuare i programmi di spesa oggetto di riduzione;

   Delmastro Delle Vedove 11.03, che prevede l'istituzione presso ogni sede centrale di tribunale ed ogni corte d'appello di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, che potranno altresì avvalersi della collaborazione delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di persone o organismi privati idonei a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle sezioni medesime, aumentando la pianta organica dei magistrati di 140 unità, provvedendo alla copertura dei relativi oneri – privi di quantificazione – mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero della giustizia, peraltro riferito al passato triennio 2019-2021;

   Ferri 31.205 e Vitiello 33.200, che estendono il trattamento di missione riconosciuto ai candidati a componente del CSM estratti a sorte previsto dal comma 11 dell'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, come sostituito dall'articolo 33 del presente provvedimento, a tutti i candidati a tale ruolo, senza quantificare il relativo onere né prevedere una corrispondente copertura finanziaria.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Varchi 1.10, che è volta a prevedere quale criterio di delega l'obbligo per i magistrati di scegliere le funzioni giudicanti o requirenti previo concorso per titoli ed esami. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Annibali 1.0200, che è volta a prevedere quale criterio di delega la modifica della disciplina della Scuola superiore della magistratura al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e quella giudicante. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Vitiello 2.221, che è volta a prevedere quale criterio di delega l'introduzione di un concorso per esami a cadenza quadriennale per conseguire l'idoneità ad assumere incarichi direttivi o semidirettivi. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Colletti 2.201, che è volta a prevedere quale criterio di delega meccanismi premiali di natura non solo economica per i magistrati assegnati a sedi disagiate nelle procedure di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi nonché per attribuzione di priorità nelle assegnazioni di sedi in caso di richiesta di trasferimento. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, Pag. 57senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Delmastro Delle Vedove 2.01, che è volta a prevedere una delega al Governo per la riorganizzazione della giustizia tributaria, basata su percorsi di selezione mediante concorso e sul criterio di incompatibilità con le funzioni amministrative e giurisdizionali, indicando come principio da seguire la soppressione dei meccanismi di premialità fondati sugli accertamenti e l'introduzione di meccanismi di premialità a seguito di sentenza passata in giudicato. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Maschio 3.131, che è volta a prevedere quale criterio di delega che, ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, il consiglio giudiziario acquisisca sempre, anziché a campione come previsto nel testo, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Vitiello 3.215, che è volta a prevedere quale criterio di delega che, ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, le statistiche sull'attività svolta siano individuali e pubbliche. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Delmastro Delle Vedove 4.04, che è volta a prevedere concorsi distinti per l'accesso alla magistratura per la funzione inquirente e la funzione giudicante dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Ferri 5.208, che mira ad inserire un ulteriore principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega volto, tra l'altro, a prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori luogo la possibilità di scegliere tra lo stipendio da lavoro e ogni altra indennità percepita nonché la possibilità di richiedere il riconoscimento, ove dovuta, dell'indennità di trasferta. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Delmastro Delle Vedove 6.06, che è volto a prevedere che, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia disponga, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012 riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. La proposta emendativa prevede, altresì, che rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria, specificando che dall'attuazione delle predette misure non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad essa provvedendosi nell'ambito delle risorse umane, strumentaliPag. 58 e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Annibali 10.202, che è volta a estendere da tre settimane a tre mesi la durata dei corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado dei magistrati. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Maschio 10.130, che è volta a estendere da tre ad otto settimane la durata dei corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado dei magistrati. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Ferri 11.202 e 11.204, che, nell'apportare modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006 in materia di illeciti disciplinari dei magistrati, prevedono, tra l'altro, l'istituzione di una sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura, composta da due magistrati e da due componenti nominati dal Parlamento, nonché l'istituzione dell'ufficio della predetta sezione filtro, costituito da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Ferri 11.203, che, nell'apportare modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006 in materia di illeciti disciplinari dei magistrati, è volta ad attribuire al riguardo specifiche funzioni alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura, della quale non viene tuttavia precisata la composizione. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Delmastro Delle Vedove 11.01, che differisce dal 1° gennaio al 14 settembre 2024 l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate, previste dal decreto legislativo n. 155 del 2012, provvedendo alla copertura dei maggiori oneri pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, peraltro riferito al passato triennio 2021-2023, che allo stato reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dei maggiori oneri derivanti, per l'anno 2024, dalla citata misura di proroga;

   Annibali 18.5, che prevede che i magistrati candidati ma non eletti alla carica di parlamentare europeo o nazionale, di consigliere regionale, provinciale o comunale, nonché di sindaco, siano inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri e che tale inquadramento determini la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito Pag. 59agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

   Vitiello 19.200, che prevede che i magistrati candidati alle cariche politiche ivi puntualmente indicate, anche qualora non eletti, possano tra l'altro optare, alla cessazione dell'incarico, per l'inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

   Annibali 19.123 e 19.121, che sono volte ad escludere la possibilità, per i magistrati eletti alle cariche di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale, di presidente di giunta, nonché di sindaco o consigliere comunale, di essere ricollocati, al termine del mandato, in ruolo. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento;

   Annibali 20.203, 20.202 e 20.201, che sono volte a prevedere che i magistrati che hanno assunto incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi siano collocati, per un determinato periodo di tempo dalla data di cessazione dell'incarico medesimo, in posizione di studio di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento;

   Annibali 20.200, che è volta ad escludere la possibilità, per i magistrati che hanno assunto incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi, di essere ricollocati in ruolo, al termine dell'incarico medesimo. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

   Varchi 31.8 e 31.109, che modificano le modalità di nomina dei componenti del CSM eletti dai magistrati, prevedendo, tra l'altro, un doppio turno di scelta. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

   Colletti 31.101, che prevede che l'elezione dei componenti togati del CSM avvenga nell'ambito di un gruppo di candidati individuati tramite sorteggio, da effettuare con l'utilizzo di un sistema elettronico certificato. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

   Ferri 40.8, che, nel sopprimere la Procura generale militare presso la Corte di cassazione, prevede, conseguentemente, la modifica della composizione del Consiglio della magistratura militare sostituendo il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione con un terzo membro togato elettivo. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

   Bartolozzi 1.0150, che, nel procedere alla separazione delle funzioni requirente e giudicante, prevede, tra l'altro, che la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati sia modificata in modo da istituire due distinti corsi per la funzione requirente e per quella giudicante. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

   Bartolozzi 2.165, che mira ad inserire un ulteriore principio e criterio direttivo Pag. 60per l'esercizio della delega volto a prevedere meccanismi premiali di natura non solo economica per i magistrati che abbiano ricoperto incarichi presso sedi disagiate. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 42, comma 1, del presente provvedimento;

   Bartolozzi 2.148, che modifica un principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega prevedendo la creazione della figura di coordinatori per le sezioni, nominati con procedura tabellare. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'istituzione della figura del coordinatore;

   Bartolozzi 3.160, che modifica un principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega prevedendo che ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 160 del 2006 il consiglio giudiziario acquisisca tutta la documentazione dell'intera attività del magistrato nel triennio precedente la valutazione, nonché i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio, escludendo, a quest'ultimo riguardo, controlli a campione. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, conseguenti agli ulteriori adempimenti necessari ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 160 del 2006;

   Bartolozzi 7.07, che è volta ad istituire presso la Corte di cassazione la sezione suprema del Tribunale superiore dei conflitti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella proposta emendativa, giacché la stessa proposta emendativa prevede che i magistrati assegnati al predetto Tribunale superiore dei conflitti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

    Bartolozzi 9.03, che è volta ad eliminare alcune cause di esclusione dal percepimento da parte dei magistrati ordinari dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

    Bartolozzi 19.114, che include tra le prestazioni che rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza in caso di collocamento fuori ruolo dei magistrati anche la relativa progressione economica e previdenziale. Tale regola troverebbe applicazione anche in caso di nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame senza nuovi o maggiori oneri, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo del provvedimento in esame.

  Comunica, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, giacché sulla base degli elementi al momento a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze non è possibile escludere che dalla loro attuazione discenda la necessità di predisporre stanziamenti aggiuntivi di bilancio. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) stigmatizza il ripetersi di una prassi deteriore dal suo Pag. 61gruppo più volte criticata anche di recente, in base alla quale il Governo argomenta il parere contrario sulle proposte emendative presentate appellandosi alla asserita mancanza di elementi istruttori in grado di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, evidenziando come tale ultima attività rientra invece proprio nella competenza e nella responsabilità del Governo e dunque l'eventuale mancanza dei predetti elementi informativi non può certamente essere addebitata ai proponenti delle medesime proposte emendative, i quali hanno piuttosto il pieno diritto di ricevere spiegazioni chiare e argomentate a fronte di un parere contrario sulle esse espresso. Ritiene, in conclusione, profondamente irrispettoso delle forze politiche, soprattutto se di opposizione, una simile valutazione generica e superficiale da parte del rappresentante del Governo addotta a sostegno del parere contrario sulle proposte emendative di volta in volta all'esame della Commissione bilancio.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.10, 2.148, 2.165, 2.201, 2.221, 3.131, 3.160, 3.215, 5.208, 10.130, 10.202, 11.202, 11.203, 11.204, 18.5, 19.114, 19.121, 19.123, 19.200, 20.200, 20.201, 20.202, 20.203, 31.8, 31.101, 31.109, 31.205, 33.200 e 40.8 e sugli articoli aggiuntivi 1.0150, 1.0200, 2.01, 4.04, 4.05, 4.06, 6.06, 7.07, 9.03, 11.01 e 11.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 20.55.