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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E BILANCI
Articolo 7

(Programma dell'attività amministrativa e programmi settoriali di intervento)

  1. Il programma dell'attività amministrativa si riferisce a un periodo triennale ed è aggiornato annualmente. Esso definisce, in relazione all'attività dei Servizi e in coerenza con i criteri di cui all'articolo 2, comma 2:
    1. gli obiettivi da conseguire mediante l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi nel triennio di riferimento, espressi per settore amministrativo o con il livello di aggregazione opportuno, allorché l'obiettivo coinvolga la competenza di più settori;
    2. le misure da adottare ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
    3. l'elenco dei programmi settoriali di cui al comma 2;
    4. l'entità delle risorse finanziarie da assegnare a ciascun programma settoriale e le ulteriori risorse finanziarie da destinare alle spese per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi non incluse nei programmi settoriali, ai sensi del comma 3.
  2. L'attività amministrativa che comporta l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di beni o servizi a carico del bilancio della Camera dei deputati è svolta secondo i programmi settoriali elencati nel programma dell'attività amministrativa. I programmi sono predisposti dai Servizi competenti per materia e si articolano in progetti e interventi di spesa aventi carattere omogeneo, per ciascuno dei quali sono indicati i tempi e le modalità di realizzazione ed è definita l'entità dei relativi oneri finanziari. I programmi sono sottoposti al Collegio dei Questori all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 23.
  3. Il Collegio dei Questori, con proprie deliberazioni, individua le spese che non sono inserite nei programmi settoriali, perché straordinarie o preventivabili solo nel loro ammontare massimo. Non sono ricomprese nei programmi settoriali le spese deliberate dal Comitato per la Sicurezza ai sensi dell'articolo 24, comma 4.
  4. Alla realizzazione degli interventi previsti nei programmi settoriali si procede sulla base di autorizzazioni di spesa deliberate a norma dell'articolo 24 oppure sulla base di un'autorizzazione contestuale alla approvazione dei programmi stessi da parte del Collegio dei Questori.