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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA
Capo I - Decisioni di spesa
Articolo 29

(Comunicazione delle deliberazioni)

  1. Il Capo del Servizio Amministrazione e il Capo del Servizio per la Sicurezza danno tempestiva comunicazione ai Servizi interessati delle deliberazioni adottate, rispettivamente, dal Collegio dei Questori e dal Comitato per la Sicurezza. La comunicazione sostituisce ad ogni effetto il verbale fino alla sottoscrizione del medesimo.