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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO IV - GESTIONE PATRIMONIALE
Articolo 38

(Ammortamenti e manutenzioni straordinarie)

  1. Per i beni ad uso pluriennale il valore ammortizzabile deve essere incrementato dell'importo delle spese di manuten- zione straordinaria. Per detti beni deve essere annualmente determinata la relativa quota di ammortamento. Per i beni mobili di terzi dei quali la Camera dei deputati abbia la disponibilità sono iscritti in una sezione speciale dell'inventario i valori corrispondenti alle eventuali migliorie apportate.
  2. Con riferimento ai beni di cui al primo periodo del comma 1, il Segretario generale, su proposta dei Servizi competenti, definisce, per ogni tipologia di cespiti, le percentuali di ammortamento cui attenersi durante il periodo di riferimento.