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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo I - Disposizioni comuni
Articolo 46

(Contenuto dei contratti)

  1. I contratti devono indicare:
    1. il termine di inizio e di conclusione dell'esecuzione contrattuale;
    2. l'importo;
    3. le modalità di pagamento;
    4. i tempi e le modalità per l'accertamento della regolare esecuzione e per l'effettuazione dei collaudi, sia di quelli in corso d'opera sia di quelli finali;
  2. I contratti indicano, salvo esigenze oggettive e comprovate, le penali previste nel caso di inadempienze contrattuali.
  3. I contratti possono prevedere anticipazioni all'atto della stipula in ragione dell'oggetto o degli usi commerciali. L'Amministrazione valuta l'opportunità di prevedere che il privato contraente presenti apposita cauzione.
  4. I contratti possono prevedere che il pagamento avvenga per acconti ragguagliati agli stati di avanzamento presentati dall'appaltatore o dal fornitore, con detrazione delle quote a garanzia dell'esito del collaudo finale.
  5. I contratti possono prevedere che un decimo dell'importo sia trattenuto a garanzia fino al collaudo definitivo favorevole ovvero ad attestazione di regolare esecuzione. In casi eccezionali può essere alternativamente prevista la presentazione di idonea cauzione di identico importo.
  6. Ove previsto dalla normativa vigente, è allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, predisposto congiuntamente dal dipendente responsabile per l'esecuzione del contratto e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i quali lo sottoscrivono unitamente al Capo del Servizio competente per l'attuazione dell'intervento e al Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (11)
  7. Ogni modificazione del contratto deve essere oggetto di atto aggiuntivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 63 in materia di varianti sui lavori. Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei soli casi previsti dall'articolo 114 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  8. L'autorizzazione di spesa può disporre che il contratto preveda l'obbligo per il contraente di sottostare, alle stesse condizioni, all'aumento o alla diminuzione delle forniture o prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale.

(11)Con deliberazione attuativa del 4 aprile 2012, il Collegio ha stabilito che il presente comma si applica anche ai fini della redazione della versione preliminare del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza da allegare alla documentazione di gara.