(Norme applicabili)
(6)Con deliberazione attuativa del 20 giugno 2012, il Collegio dei Questori ha stabilito che le parole "disposizioni di legge" si riferiscono esclusivamente alle disposizioni recate da atti aventi forza e valore di legge, ossia agli atti legislativi ordinari.
(7) Con deliberazione del 30 ottobre 2014, il Collegio dei Questori ha approvato disposizioni attuative del presente articolo.