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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO VIII - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Articolo 85

(Lavoratori)

  1. Ciascun lavoratore, in relazione alle istruzioni e ai mezzi forniti nonché alle informazioni e alla formazione professionale ricevute ed inerenti alle sue mansioni, contribuisce alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
  2. Ciascun lavoratore ha l'obbligo di: osservare le misure di prevenzione e di protezione adottate; eseguire le disposizioni e le istruzioni ricevute; utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro, i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione in dotazione; segnalare immediatamente al preposto o al dirigente le eventuali carenze relative ai suddetti strumenti e dispositivi o alla formazione sul relativo utilizzo; segnalare immediatamente alle strutture interne preposte alla gestione delle emergenze qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro o dai Servizi competenti; sottoporsi ai controlli sanitari prescritti.