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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo III - Disposizioni particolari per i lavori
Sezione I Disciplina dei lavori di importo complessivo superiore a euro 200.000
Articolo 62

(Direttore, coordinatore per l'esecuzione e responsabile dei lavori)

  1. Il direttore dei lavori è scelto fra i soggetti e con le modalità di cui all'articolo 58.
  2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali, della puntuale esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità ai patti contrattuali, ai progetti e alle direttive del Capo del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal presente regolamento e dalle norme dell'ordinamento generale. Per l'esercizio di tali attività e compiti il direttore dei lavori, ove lo ritenga necessario, si avvale della consulenza del referente del progetto.
  3. Il direttore dei lavori svolge, di norma, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri. Nei casi in cui il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa o nei casi in cui il Capo del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento lo ritenga opportuno, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è scelto, con le modalità di cui all'articolo 58, tra i soggetti ivi indicati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  4. Di norma, il ruolo di responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è assunto dal referente del progetto. Nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori il referente del progetto:
    1. si attiene ai princìpi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
    2. fornisce al Servizio Amministrazione il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza, affinché siano messi a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto;
    3. determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
    4. valuta il piano di sicurezza e di coordinamento, potendo apportare le modifiche necessarie, e l'eventuale piano generale di sicurezza;
    5. trasmette le notifiche preliminari alle autorità competenti e acquisisce i documenti attestanti la regolarità contributiva dell'appaltatore;
    6. riferisce al Capo del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento in merito all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, da parte del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
  5. Le disposizioni del referente del progetto in qualità di responsabile dei lavori, del direttore e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, reciprocamente firmate per visto, debbono essere inoltrate per il visto al Capo del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento, salvo i casi di urgenza, nei quali le suddette disposizioni, anche verbali, riportate in atto scritto, devono essere comunicate nel più breve tempo possibile al Capo del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento. Nel caso di contestazioni, deve essere immediatamente informato il Capo del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento ai fini delle conseguenti decisioni da comunicare all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di uniformarvisi.
  6. Le comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, sono effettuate dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
  7. Nel caso in cui i piani di sicurezza di più cantieri temporanei o mobili interferiscano, il responsabile o i responsabili dei lavori curano il coordinamento di tali piani.
  8. Tutti gli atti che incidono sulla disciplina contrattuale sono comunicati dal direttore dei lavori al Capo del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento, che ne invia copia al Servizio Amministrazione e al referente del progetto. Sono comunque inviati al Capo del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento, che li trasmette al Servizio Amministrazione, ogni altro atto relativo alla consegna dei lavori, nonché relativo alla sospensione e ripresa degli stessi, le proposte di varianti al progetto di cui all'articolo 63, le eventuali contestazioni, gli stati di avanzamento ed il certificato di ultimazione dei lavori. Il Capo del Servizio competente allo svolgimento dell'intervento, previa acquisizione dal direttore dei lavori di parere motivato di congruità, trasmette le proposte di proroga al Servizio Amministrazione per il seguito di competenza.