Camera dei deputati

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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI - CONTRATTI - COLLAUDI
Capo III - Disposizioni particolari per i lavori
Sezione I Disciplina dei lavori di importo complessivo superiore a euro 200.000
Articolo 64

(Accertamento della regolare esecuzione)

  1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori della Camera dei deputati ha luogo ai sensi degli articoli da 48 a 50, secondo quanto previsto dal presente articolo.
  2. Il certificato di regolare esecuzione si redige per i lavori di importo pari o inferiore a 200.000 euro, fatto salvo quanto previsto all'articolo 66 comma 1. Il certificato di collaudo si redige per i lavori di importo superiore a 200.000 euro o, in ogni caso, quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno.
  3. Per i lavori di importo superiore a 200.000 euro si procede a collaudo in corso d'opera quando le funzioni di direttore dei lavori sono svolte dal progettista e, in ogni caso, quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno.