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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 78

(Termini del procedimento)

  1. In tutti i casi per i quali disposizioni di legge o dell'ordinamento della Camera non prevedono un termine diverso(22), i procedimenti amministrativi che conseguono ad un'istanza di parte cui corrisponde un obbligo di provvedere devono concludersi entro il termine di trenta giorni, salva l'adozione dell'atto finale. Il termine decorre dal ricevimento dell'istanza e può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione o non direttamente acquisibili presso pubbliche amministrazioni.
  2. Con determinazioni del Segretario generale, che ne informa preventivamente il Collegio dei Questori, sono individuati i procedimenti di cui al comma 1 per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità della materia, sono necessari termini superiori a trenta giorni.
  3. I Capi dei Servizi sono responsabili nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza del rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2.

(22) Con deliberazione attuativa del 27 luglio 2011, il Collegio dei Questori ha stabilito che "i termini previsti dall'ordinamento della Camera dei deputati funzionali allo svolgimento dell'attività contrattuale dell'Amministrazione sono sospesi di diritto nei periodi di aggiornamento estivo e di fine d'anno dei lavori della Camera, salvi gli atti da adottare in casi di urgenza".