TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 337 di Lunedì 11 maggio 2020

 
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MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE VOLTE AL SUPERAMENTO DELLE LIMITAZIONI DELLE LIBERTÀ COSTITUZIONALMENTE GARANTITE E DELLE CRITICITÀ NORMATIVE EMERSE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19

   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza sanitaria, determinata dall'arrivo in Italia dell'epidemia da COVID-19, rischia di stravolgere tutto l'impianto costituzionale del nostro Paese nell'importantissima parte riguardante proprio i diritti e le libertà fondamentali costituzionalmente garantiti;

    in nome della suprema tutela della salute pubblica, sia nei confronti del singolo sia con riguardo alla collettività, con l'apertura della fase emergenziale decretata il 31 gennaio 2020 dal Presidente del Consiglio dei ministri e che durerà per sei mesi, sono stati adottati numerosi provvedimenti sostanzialmente amministrativi, che hanno poi portato al cosiddetto lockdown il 9 marzo 2020, fortemente restrittivi della libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), di riunione (articolo 17 della Costituzione), di associazione (articolo 18 della Costituzione), di esercizio dei culti religiosi (articolo 19 della Costituzione), di insegnamento e di istruzione (articoli 33 e 34 della Costituzione), oltre che della libertà di iniziativa economica (articolo 41, primo comma, Costituzione);

    sempre in nome dell'emergenza si ipotizza, ora, anche di modificare la Costituzione per inserire una clausola di supremazia dello Stato nei confronti delle regioni a tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero della tutela dell'interesse nazionale, stravolgendo così anche l'assetto costituzionale previsto dal Titolo V della Parte II della Costituzione, laddove, invece, negli ultimi venti anni il legislatore ha scelto di abbandonare il disegno di uno Stato centrale accentratore in favore di un principio federalista e decentratore, maggiormente in grado di soddisfare le necessità dei cittadini, dal momento che le decisioni vengono prese dalle autorità locali a loro più prossime;

    con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stato stabilito il divieto per chiunque di circolare sia all'interno, sia al di fuori del proprio comune di residenza, a meno che sussistano comprovate esigenze lavorative, di salute o per andare a fare la spesa, con il conseguente impiego, su tutto il territorio nazionale, di pattuglie e posti di blocco delle forze dell'ordine obbligate a fermare automobilisti e pedoni per verificare le ragioni e la direzione dello spostamento;

    chi contravviene a tale divieto, fino al 25 marzo 2020 è in corso nel reato di cui all'articolo 650 del codice penale, che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro (articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6); successivamente la condotta penale si è ridotta ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19);

    è innegabile che la continua emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con effetti sui diritti costituzionalmente garantiti, limitando o addirittura sopprimendo le principali libertà tutelate dalla Carta costituzionale, ha creato una violazione delle fonti del diritto, trattandosi di una fonte normativa secondaria di natura regolamentare a dispetto del principio della gerarchia delle fonti, che è il fondamento del diritto costituzionale italiano e che prevede una riserva di legge assoluta con riguardo alle limitazioni alla libertà di circolare di cui all'articolo 16 della Costituzione, nonché con riguardo alla libertà d'iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;

    in tale quadro normativo dell'emergenza sanitaria, è stata impedita non soltanto la libertà di riunione e associazione, bensì anche la libertà religiosa – che, come tutte le espressioni di spiritualità, deve essere garantita – nonostante il contesto pandemico abbia accresciuto la ricerca di fonti spirituali ed il bisogno di momenti di espressione religiosa;

    con la proibizione delle messe, ai cattolici italiani è stata addirittura preclusa qualsiasi memoria pubblica della loro festa più importante, la Pasqua, senza alcun impegno da parte del Governo nel tentativo di conciliare la partecipazione alla Messa col possibile rispetto delle regole di distanziamento e di igiene;

    parimenti, a tutti gli italiani è stata preclusa la possibilità di assistere ad un funerale, cui ogni civiltà collega il commiato con un proprio caro, sopportando, attenendosi scrupolosamente ai divieti, di dover vedere portar via i propri familiari defunti tramite immagini televisive da camion dell'Esercito italiano oppure con un saluto per l'ultima volta attraverso lo schermo del telefono cellulare dell'infermiera o del rianimatore che in quel momento fosse vicino al proprio caro parente;

    lo stesso Presidente della Corte costituzionale, nella relazione sull'attività della Corte costituzionale nel 2019, ha affermato che: «La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l'attiva, leale collaborazione di tutte le istituzioni, compresi Parlamento, Governo, regioni, giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l'emergenza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per “navigare per l'alto mare aperto” nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini» (...) «la nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza» (...) «la Repubblica italiana ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi, dagli anni della lotta armata a quelli più recenti della crisi economica e finanziaria, tutti senza mai sospendere l'ordine costituzionale, ma ravvisando al suo interno gli strumenti gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base a specifiche contingenze»;

    la vita sociale, la vita economica, l'esercizio della libertà religiosa per tutti, il diritto all'istruzione, in altri termini la vita democratica di un Paese e il perseguimento dello sviluppo, del benessere e della pace, dimensioni senza le quali alla vita meramente biologica viene meno molto della sua dignità, necessitano del libero esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini; superata la prima fase di emergenza, eventuali ulteriori restrizioni vanno decise, pertanto, solo ed esclusivamente dal Parlamento;

    le misure contenute nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, relative alla cosiddetta “fase 2” che inizierà a partire dal 4 maggio 2020, soprattutto dopo le recentissime celebrazioni del 25 aprile, che in diverse città italiane hanno determinato anche assembramenti per i quali sono dovute intervenire le forze dell'ordine, continuano a non consentire invece la celebrazione delle Messe, se non ad eccezione delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti fino a un massimo di quindici persone, misure che hanno creato un incidente con la Conferenza episcopale italiana, costretta a manifestare il proprio disappunto in modo anche duro nella nota con cui afferma: «I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto (...) la Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale»;

    peraltro, tutta questa produzione normativa di rango secondario, che non passa per il controllo parlamentare, è scritta anche in maniera discutibile dal punto di vista giuridico, criticità che sicuramente troverebbero la giusta cornice normativa attraverso il passaggio in Parlamento, deputato in via principale allo svolgimento della funzione legislativa;

    esempio ne sia la querelle che si è aperta sulla visita ai congiunti che si potranno legittimamente incontrare; quindi, visitare congiunti sarà un valido motivo per spostarsi da autocertificare a decorrere dal 4 maggio 2020, ma il termine non fa parte del vocabolario giuridico e spetterà, quindi, alle forze dell'ordine interpretare se il fidanzato o un amico speciale possa essere un congiunto secondo gli usi e le consuetudini o il buon senso o secondo le faq esplicative della Presidenza del Consiglio dei ministri, che definiscono i congiunti come «affetti stabili», interpretazione che, necessariamente, non sarà la stessa per tutti, a dispetto anche del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

    tale modo di legiferare comporterà inevitabilmente una lunga fase di contenzioso civile e penale con riguardo a tutte le denunce penali e alle sanzioni amministrative pecuniarie che sono state irrogate durante la fase dei controlli per il rispetto delle misure di contenimento determinate dall'emergenza sanitaria, almeno quasi sicuramente per quelle comminate fino al 25 marzo 2020,

impegna il Governo:

1) con l'avvio della cosiddetta «fase 2», ad adottare iniziative per ripristinare tutte le libertà costituzionalmente garantite limitate nella cosiddetta «fase 1» del lockdown, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria adottate e delle norme sul distanziamento sociale prescritto, anche attraverso un puntuale e quotidiano controllo da parte delle forze dell'ordine;

2) ad adottare iniziative per ristabilire al più presto lo Stato di diritto al fine di correggere tutte le criticità normative emerse nella «fase 1» dell'emergenza, in modo da riavviare la normale dialettica con il Parlamento, essenziale per valutare e contemperare tutti i pesi e i contrappesi della decretazione d'urgenza cui ricorre il Governo, ed assegnare a norme di rango primario eventuali interventi limitativi delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite.
(1-00346) «Molinari, Gelmini, Lollobrigida, Lupi».

(29 aprile 2020)

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