TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 484 di Lunedì 12 aprile 2021

 
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MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE DI COMPETENZA IN RELAZIONE AL NUOVO QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI INADEMPIENZA BANCARIA E CREDITI DETERIORATI

   La Camera,

   premesso che:

    il 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di inadempienza bancaria dettate dall'Eba – European banking Authority – l'Autorità bancaria europea (EBA/GL/2016/07 e EBA/RTS/2016/06), che introducono soglie più restrittive ed accentuano la prociclicità, accrescendo i crediti deteriorati;

    le esposizioni verso una banca o un intermediario finanziario sono classificate come deteriorate se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi (180 giorni per le amministrazioni pubbliche) e, al contempo, l'obbligazione è considerata rilevante, ovverosia abbia superato una prefissata soglia di materialità; dal 1° gennaio 2021 tale soglia è diventata, per l'appunto, più stringente, comportando una nuova nozione di default o «credito deteriorato» che individua lo stato di inadempienza di un cliente verso la banca;

    nello specifico, il nuovo quadro normativo prevede che la classificazione a «default» avvenga automaticamente quando un debito scaduto considerato rilevante superi tutte e due le soglie previste dal regolamento, ovvero:

     a) la soglia assoluta di 100 euro per le esposizioni al dettaglio e di 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio;

     b) la soglia relativa dell'1 per cento dell'esposizione verso una controparte;

    allorquando, dunque, lo sconfinamento supera la soglia di rilevanza, vale a dire superi contemporaneamente entrambe le soglie a) e b) testé citate, e si protrae per oltre 90 giorni consecutivi, è automatica la classificazione in default, con la conseguenza che il cliente correntista finirebbe nella categoria di cattivo pagatore e tutta la sua esposizione verso la banca verrebbe etichettata come «non performing loan» (npl); soltanto dopo ulteriori 90 giorni consecutivi di «buon stato di salute» il correntista ritorna «in bonis»;

    altra novità rispetto al passato riguarda le compensazioni tra diverse esposizioni del debitore verso la banca e la possibilità – un tempo consentita – di compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (cosiddetti margini disponibili); tale eventualità non è più ammessa e dal 1° gennaio 2021 è necessario, in questi casi, che il debitore si faccia parte attiva utilizzando eventuali margini disponibili per far fronte al pagamento scaduto;

    Unimpresa prevede un quadro allarmante per i risparmiatori italiani, sottolineando il pericolo di un improvviso arresto a tutta una serie di pagamenti e la criticità «per molti artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e anche per molte famiglie, di non poter più usufruire di quelle piccole forme di flessibilità che, specie in questa fase così critica a causa degli effetti economici della pandemia COVID-19, sono fondamentali per far fronte ai pagamenti di utenze o altri adempimenti, come gli stipendi e i contributi previdenziali, le rate di finanziamenti e mutui»;

    protesta e preoccupazione unanime da tutte le associazioni di categoria: Confartigianato Veneto stima un aumento del 15 per cento del credito deteriorato nel solo settore artigiano; per Ascom Padova il rischio «non è tanto di finire fra gli inadempienti quanto di vedere migliaia di imprese, anche sane, chiudere i battenti ingrossando le fila di un'ecatombe che porterà con sé conseguenze drammatiche per occupazione, consumi e così via»; per Cna Padova «cento euro di scoperto su un conto corrente è una cosa che può capitare a tutti (...) con queste regole si punisce una piccola svista con la dannazione creditizia (...)»; per Confesercenti «con un irrigidimento così eclatante delle norme sugli scoperti di conto, il rischio è davvero quello di creare un disastro senza precedenti per l'intero sistema economico del Paese»;

    i timori, peraltro, non riguardano solo l'eventuale blocco dei depositi bancari, bensì anche gli effetti sulle concessioni di prestiti e sulla necessità di liquidità per molte imprese, partite Iva, famiglie;

    è evidente l'alto rischio di una fortissima stretta al credito, quale inevitabile conseguenza delle segnalazioni alla centrale rischi e della riclassificazione degli affidamenti della clientela in caso di piccoli sconfinamenti;

    la classificazione di un'impresa in stato di default, difatti, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le esposizioni nei confronti della banca, con probabili ripercussioni negative anche su altre imprese ad essa economicamente collegate ed esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario;

    la Banca d'Italia, dal canto suo, ha emesso una nota e pubblicato una sezione di Faq sul proprio sito, ove ha precisato che i nuovi requisiti, sebbene più stringenti, non introducono un vero e proprio divieto per gli istituti bancari e intermediari finanziari sullo sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto corrente, ovvero oltre il limite dell'eventuale fido, giacché la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, bensì una facoltà concessa dalla banca e che le nuove regole non modificano la sostanza delle segnalazioni alla centrale dei rischi, poiché riguardano esclusivamente il modo in cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali;

    tale nota di Banca d'Italia, tuttavia, non risulta essere rassicurante, poiché nel momento in cui cambia il modo in cui le banche devono classificare i clienti, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, è ragionevolmente certo presumere che le banche avranno un diverso approccio di trattamento dei loro clienti rispetto al passato in termini di considerazione della sofferenza e delle gravi difficoltà non temporanee nella restituzione del debito; inevitabilmente, la condizione di default sarà per la banca sinonimo di cattiva qualità del credito e rifletterà negativamente sul relativo costo;

    a conferma che il paventato timore è tutt'altro che infondato, si segnala la posizione dell'Abi – Associazione bancaria italiana che, per il tramite di un articolo di stampa a firma del suo vicepresidente, ha tenuto a ribadire la propria contrarietà al nuovo quadro normativo sin dal 2015, quando le nuove regole erano state proposte;

    all'uopo si evidenzia che le stesse nuove regole sono state formalizzate nel 2019, vale a dire in uno scenario ben diverso dal contesto socio-economico attuale, caratterizzato da una forte crisi economica ed occupazionale per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso; se dunque le medesime regole potevano già essere penalizzanti in un contesto economico di «normalità», a maggior ragione diventano oltremodo nuocenti in una fase post pandemica in cui per la ripresa è inevitabilmente necessaria maggiore semplicità e facilità di accesso al credito;

    si evidenzia che la Lega Salvini Premier, per il tramite dei suoi delegati eletti al Parlamento europeo, ha scritto una missiva al Commissario europeo per i servizi finanziari, stabilità finanziaria e Unione dei mercati e dei capitali, Ms. Maired Mc Guiness, ed al vice presidente esecutivo Economy that works for people, Mr. Valdis Dombrovskis, nella quale, nel porre l'accento sul grande shock economico e sociale provocato dalla pandemia e sul coinvolgimento delle banche europee per sostenere famiglie e imprese in questo particolare momento, mediante moratorie, prestiti ed altri tipi di assistenza finanziaria correlata all'emergenza COVID-19, ha sottolineato l'importanza di garantire non soltanto un certo volume di credito, ma anche una certa flessibilità al credito medesimo e, a tal fine, la necessità di sospendere, allentare o ricalibrare, almeno temporaneamente, la nuova regolamentazione sui non performing loan, la cui attuale rigidità rischia una massa di non performing loan per la spaventosa cifra di 1.400 miliardi di euro nell'Unione europea,

impegna il Governo:

1) ad adottare con urgenza ogni utile iniziativa di competenza al fine di sostenere famiglie, imprese e partite Iva nell'accesso al credito e nell'esigenza di liquidità;

2) a promuovere, in raccordo con gli istituti creditizi, una capillare campagna informativa sulla mutata normativa europea;

3) ad assumere ogni utile iniziativa di competenza, in tutte le sedi opportune, atta a sospendere e rivedere la nuova definizione di default ed innalzare le soglie di segnalazione – scoperto di 100 euro per piccole e medie imprese o persone fisiche e di 500 euro per società – per i conti correnti in rosso;

4) in particolare, a farsi promotore, in sede europea, di una revisione della definizione di default, nell'ottica di un prolungamento del termine di 90 giorni consecutivi utilizzati come trigger per la classificazione delle esposizioni «past due» (scadute e sconfinanti) e di una sospensione temporanea del «calendar provisioning», stante la situazione in molti Paesi europei di perdurante lockdown, causa pandemia, la conseguente attività ridotta o ferma di molti tribunali civili, con posticipo e ritardi delle procedure di esecuzione delle garanzie, e il correlato rischio di una crescita esponenziale della crisi economica, dei fallimenti di imprese e della perdita di posti di lavoro.
(1-00413) «Bitonci, Molinari, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino».

(7 gennaio 2021)

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