TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 499 di Lunedì 3 maggio 2021

 
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MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE PER IL RILANCIO ECONOMICO E PRODUTTIVO DELLA NAZIONE

   La Camera,

   premesso che:

    la gestione della pandemia è stata fallimentare sotto molteplici aspetti, a partire dalle mancate forniture dei dispositivi di protezione individuale nelle prime fasi dell'emergenza, passando per la scarsità dei ventilatori e di risorse a disposizione del personale medico, con lo scandalo dei banchi a rotelle rimasti nei magazzini delle scuole e la costruzione delle cosiddette «primule» per l'inoculazione dei vaccini: ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo uno spreco di risorse, tempo e denaro che potevano essere impiegati in maniera più mirata e utile;

    il lavoro, specie quello autonomo, è diventato una vera emergenza sociale, con il prodotto interno lordo del prossimo anno stimato ad un meno 12/18 per cento e con migliaia di esercizi commerciali e di imprese che in questi mesi sono stati costretti a chiudere; mentre il Governo trovava le risorse per finanziare i monopattini, in alcuni casi non è ancora stata pagata la cassa integrazione di marzo 2020; Fratelli d'Italia è stata vicino ai liberi professionisti e alle partite Iva, proponendo l'abolizione dei famigerati Isa, nuova versione dei vecchi studi di settore, e l'estensione a tutti i professionisti del «minimo tariffario», mutuato dalla legge forense, una battaglia vinta per tutelare la dignità del lavoro intellettuale; Fratelli d'Italia ha chiesto l'immediato potenziamento degli uffici giudiziari e il rispetto della garanzia costituzionale del pieno diritto alla difesa, così come ha detto «no» alla politica dei bonus una tantum, puntando, invece, su un'ampia moratoria fiscale che preveda il blocco totale di tasse e tributi e non la loro semplice posticipazione, computando nelle scadenze del 2021 sia gli utili del 2019 che le perdite del 2020, e semplificando il sistema delle aliquote; ancora, nel «decreto ristori» ha chiesto di portare il credito di imposta sui locali commerciali al 100 per cento e ha studiato un meccanismo, solo in parte accolto, simile alla cassa integrazione anche per i liberi professionisti, gli artigiani e i lavoratori impegnati in mare e in agricoltura, con una liquidità immediata sui conti correnti pari all'80 per cento del fatturato del 2019 calcolato non solo sui dati del mese di aprile, ma di tutto l'anno, al fine di non tagliare fuori i lavoratori stagionali, gli addetti alle mense e alla ristorazione collettiva, il mondo del turismo, dello sport, dell'intrattenimento e dello spettacolo;

    è necessario uscire progressivamente dall'emergenza da COVID-19, superando la psicosi creata dai metodi adottati anche a livello comunicativo nell'ambito della prassi della decretazione d'urgenza, utilizzata con particolare frequenza all'epoca dei Governi Conte I e Conte II, per tutelare la salute dei cittadini, ma anche per non finire di distruggere ciò che resta della nostra economia; in questa fase molte categorie produttive sono state fortemente penalizzate, con ristori insufficienti e tardivi, mentre la tanto decantata «pace fiscale» si è risolta sostanzialmente in un nulla di fatto;

    il Servizio sanitario nazionale ha dimostrato tutta la sua fragilità nel corso della pandemia, soprattutto per la carenza di personale medico; il problema è stato reso ancora più evidente a causa dell'imbuto formativo, quel fenomeno che definisce la differenza tra numero di accessi al corso di laurea in medicina e chirurgia e l'insufficiente numero di borse per accedere a medicina generale e agli altri corsi specialistici;

    per combattere questa situazione, bisogna programmare oltre l'emergenza, in una prospettiva di oltre dieci anni, che equivalgono ad un ciclo completo di studi; inoltre, per evitare la fuga di cervelli all'estero il sistema universitario dovrebbe essere riformato completamente, prevedendo ad esempio i test di accesso ai corsi di medicina e chirurgia dopo il primo anno, per verificare l'effettiva conoscenza delle materie che permetteranno il proseguimento degli studi;

    i test di ammissione, infatti, spesso vertono su temi che non sono insegnati nelle scuole secondarie di secondo grado, generando un ennesimo imbuto, questa volta però in entrata;

    la «rivoluzione» in ambito universitario potrebbe essere realizzata attraverso un utilizzo mirato delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza in questo settore;

    i finanziamenti che arriveranno all'Italia dall'Europa tramite il meccanismo del Recovery fund assommano complessivamente a 209 miliardi di euro, dei quali 81,4 come trasferimenti diretti di bilancio e 127 miliardi sono prestiti, totalizzando 222 miliardi di euro se si comprendono anche i fondi per la coesione territoriale;

    in seguito al famoso «compromesso» di fine luglio 2020 l'Italia mantiene, quindi, invariata la quota dei sussidi prevista nel primo accordo di maggio 2020 e aumenta esclusivamente la parte dei prestiti di circa il 30 per cento; questo a differenza di altri Paesi, come Francia e Germania, che non faranno ricorso a prestiti, limitandosi solo ad una quota dei sussidi, rispettivamente circa 45 e 35 miliardi di euro;

    dei 222,9 miliardi di euro previsti per il Recovery plan italiano, 68,9 andranno ai progetti «green», tra cui superbonus, piano contro il dissesto idrogeologico e mobilità verde, circa 46 miliardi saranno impegnati per la digitalizzazione, innovazione e competitività del Paese, 28,4 per l'istruzione e la ricerca e 20 per la sanità, al netto delle eventuali future decisioni sul ricorso o meno al Mes, mentre appena 31 miliardi (pur con un aumento di 10 miliardi rispetto alla prima stesura del documento) per le opere infrastrutturali quali strade, autostrade e ferrovie;

    le necessità della Nazione sul fronte delle infrastrutture sono molteplici: dal rilancio del sistema ferroviario, stradale e autostradale al primato nazionale nel settore delle tecnologie avanzate e delle infrastrutture immateriali, con il chiaro obiettivo di difendere gli interessi dell'Italia sempre e comunque, come abbiamo fatto, ad esempio, per la nostra compagnia aerea di bandiera, l'Alitalia, chiedendo la tutela dei lavoratori del comparto e il mantenimento di quello che è stato un simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo;

    la crisi economica acuita dalla pandemia mette a rischio l'interesse nazionale e la proprietà dei nostri asset strategici; per questo è necessario estendere il golden power anche ai settori indicati nella proposta di legge di Fratelli d'Italia (intelligence, intelligence economica, settore bancario creditizio e assicurativo, estensione anche ai soggetti interni all'Unione europea) e introdurre una legge annuale per la sicurezza nazionale;

    il trasporto pubblico locale nelle grandi aree metropolitane non è stato adeguatamente potenziato, creando un ulteriore rischio in termini di mancato distanziamento personale e di possibile diffusione del contagio da COVID-19;

    riguardo alle politiche fiscali, la linea è sempre quella di intervenire per la riduzione delle aliquote più basse, al fine di agevolare l'inclusione sociale; la proposta di Fratelli d'Italia invece si basa su una semplificazione e una riduzione del numero delle aliquote, andando ad eliminare quelle intermedie che più penalizzano il ceto medio in difficoltà attraverso l'introduzione della flat tax; inoltre è necessario prevedere una no tax area e deduzioni ad esenzione totale dei redditi bassi;

    in materia fiscale appare, altresì, necessaria una vera pace fiscale per tutti i piccoli contribuenti che si trovano in condizioni di difficoltà economica, l'abolizione dell'inversione dell'onere della prova fiscale e la riforma del contenzioso tributario;

    l'abolizione del tetto al denaro contante è una misura importante, perché il tetto è un rischio per la privacy e rappresenta un grande limite per l'economia reale; non ha alcun senso avere un limite al contante quando in Austria, Germania e gran parte d'Europa non c'è alcun limite; chi vuole evadere con il contante potrà farlo lo stesso, la criminalità può spendere i suoi fondi negli altri Stati europei; il limite è solo un inutile fardello all'economia italiana;

    l'Italia è il terzo Stato al mondo per consistenza di riserve auree, con 2.451,8 tonnellate di oro, pari ad una somma di circa 110 miliardi di euro; l'oro è custodito per il 48 per cento a Palazzo Koch, sede della Banca d'Italia in via Nazionale a Roma, e per il restante 52 per cento è distribuito fuori dai confini nazionali; si rende assolutamente necessario un atto normativo che ribadisca, in maniera esplicita, che le riserve auree sono di proprietà dello Stato italiano e non della Banca d'Italia e che le riserve auree eventualmente ancora detenute all'estero debbono rientrare nel territorio nazionale;

    Fratelli d'Italia ha chiesto e in parte ottenuto adeguati ristori per il comparto della montagna e dello sci, messi in ginocchio dalle recenti politiche adottate dal Governo; ha inoltre richiesto in epoca non sospetta, e ancora prima della pandemia, di completare il definitivo ristoro per le popolazioni colpite in questi anni da eventi sismici e di avviare una messa in sicurezza complessiva di tutto il territorio italiano;

    servono ulteriori stanziamenti significativi ed immediati per il mondo della cultura, del turismo, dello sport, dell'università e della ricerca scientifica e della scuola, che la ex Ministra Azzolina, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, ha ridotto a barzelletta con l'unica iniziativa assunta dell'acquisto dei famosi «banchi a rotelle» per garantire quel distanziamento in classe il cui rispetto è stato lasciato nella responsabilità di insegnanti e presidi, letteralmente abbandonati al loro destino, insieme a milioni di famiglie;

    si è arrivati all'assurdo per cui risulta possibile viaggiare per turismo all'estero, ma non tra le regioni italiane di diverso colore;

    le riaperture previste dal 26 aprile 2021 sono un primo passo, ma ancora non saranno sufficienti, specie per il mondo legato ai settori del turismo e della ristorazione, con l'assurda vigenza del coprifuoco alle ore 22,00, la cui efficacia effettiva in termini di contenimento del contagio risulta assolutamente incomprensibile;

    le chiusure hanno fatto aumentare in maniera esponenziale i profitti dei colossi del web, di pari passo con i fallimenti e le perdite di fatturato delle attività di prossimità, una concorrenza sleale anche perché i giganti del web non pagano, se non in maniera risibile, tasse in Italia;

    altra concorrenza sleale è quella dei negozi aperti da stranieri: per i primi due anni non c'è controllo fiscale e quindi possono permettersi prezzi impossibili per chi deve pagare le tasse e dopo due anni spesso questi esercizi commerciali cambiano proprietario, e così proseguono distruggendo il tessuto commerciale locale; per ovviare a questo fenomeno, è necessario introdurre una caparra così da coprire l'eventuale elusione della tassazione;

    cinema, teatri, palestre e piscine sono oramai arrivati al collasso, mentre manca una chiara indicazione sul perché si sia ritenuto più pericoloso assistere ad uno spettacolo in numero contingentato e in sicurezza, piuttosto che affollarsi senza distanziamento sui mezzi pubblici;

    l'importanza dello sport dal punto di vista dei rapporti sociali e per lo sviluppo delle difese immunitarie è certificata da innumerevoli studi, ma questa centralità, ancor più evidente in tempi di pandemia, non è riconosciuta né con una giusta attenzione ai ristori per chi lavora nel settore e alle riaperture, né con l'istituzione di un Ministero, né con l'inserimento di una specifica norma nella Costituzione;

    i luoghi della cultura – teatri, cinema, musei in particolare – sono sull'orlo del fallimento e con loro gli organizzatori d'eventi, gli artisti e tutti quelli che, come associazioni o partite iva, lavorano nella filiera;

    la cultura ha un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e anche nella promozione del turismo italiano, eppure è totalmente estranea al dibattito e all'attenzione del Governo;

    i dati presentati dall'Agis – Associazione generale italiana dello spettacolo sono molto chiari in tal senso: «Su 347.262 spettatori in 2.782 spettacoli monitorati tra lirica, prosa, danza e concerti, con una media di 130 presenze per ciascun evento, nel periodo che va dal 15 giugno 2020 (giorno della riapertura dopo il lockdown) ad inizio ottobre 2020, si registra un solo caso di contagio da COVID-19 sulla base delle segnalazioni pervenute dalle aziende sanitarie locali territoriali»;

    la gestione della pandemia ha dimostrato ancora una volta che l'architettura dello Stato va riformata partendo dall'elezione diretta del Presidente della Repubblica che possa, proprio perché eletto direttamente dagli italiani a rappresentare e guidare la Nazione, e rappresentare l'unità nazionale può garantire una maggiore autonomia delle regioni;

    le polemiche interne al Governo in un momento così complesso rendono evidente l'utilità del vincolo di alleanza per impedire che nascano Governi «innaturali» e incapaci di politiche coerenti con i programmi presentati agli elettori;

    appare assolutamente ingiustificabile l'ulteriore incremento proposto di un miliardo di euro per il cosiddetto «reddito di cittadinanza», mentre tale cifra, unitamente alla previsione di ricavo di cinque miliardi di euro dal meccanismo del cash back, potrebbe essere impegnata per garantire ristori più adeguati alle milioni di piccole e medie imprese e ai liberi professionisti in ginocchio;

    si assiste alla perdurante furia «gender» portata avanti dalla sinistra, a cominciare dalla sostituzione della mamma e del papà con la triste dizione «genitore uno» e «genitore due», mentre per alcune forze di Governo tematiche quali lo «ius soli» sembrano avere maggiore importanza della ripresa economica, che è la vera sfida di oggi, con la crisi che morde milioni di famiglie e di imprese italiane;

    la cosiddetta «cancel culture» e l'iconoclastia, cioè la vandalizzazione o addirittura l'abbattimento di parte del patrimonio culturale considerato «politicamente scorretto», è un fenomeno che dagli Usa e da alcune nazioni europee sta arrivando, grazie ad alcuni presunti intellettuali, in Italia; il dibattito sul passato, totalmente decontestualizzato, rischia d'inasprire il confronto e di cancellare, dai libri e dal nostro patrimonio, la nostra cultura;

    è insensato pensare di invertire il trend della caduta della curva demografica e della natalità zero nel nostro Paese, attraverso l'agevolazione di un ingresso incontrastato di immigrati e clandestini, anche attraverso la semplificazione contenuta nell'ultimo «decreto sicurezza» delle pratiche necessarie per ottenere accoglienza e residenza, non solo per chi provenga da zone teatro di guerra ma anche per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti;

    sul fronte della sicurezza e della lotta all'immigrazione clandestina Fratelli d'Italia ha proposto fin da subito la soluzione del blocco navale: per evitare che il Mediterraneo continui ad essere un mare di morte, regno degli scafisti e delle organizzazioni non governative che, dietro presunte operazioni umanitarie, sono state spesso complici anche involontarie ma non per questo meno colpevoli del traffico di esseri umani; ma Fratelli d'Italia ha anche chiesto in tutte le leggi di bilancio aumenti concreti per gli stipendi delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e di tutti quelli che ogni giorno lottano contro il crimine, aumenti che troppo spesso per il Governo si sono ridotti a semplice elemosina,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per raddoppiare la percentuale prevista per i ristori una tantum, relativamente alle perdite di fatturato rispetto al precedente esercizio finanziario delle imprese, dei liberi professionisti, dei lavoratori autonomi ammessi a godere del relativo contributo una tantum a fondo perduto, con un ristoro pari ad almeno l'80 per cento della perdita di fatturato relativamente alla annualità 2019 e garantendo un'immediata e corrispondente liquidità nei conti correnti delle imprese e dei liberi professionisti beneficiari della relativa misura;

2) ad adottare iniziative per autorizzare l'accesso ai cosiddetti «ristori» anche per le imprese medie con fatturato fino a 50 milioni di euro e a prevedere come ulteriore condizione un calo medio del fatturato mensile non inferiore al 25 per cento, per garantire, da un lato, a una platea più ampia di imprese la possibilità di accedere alla misura e per non escludere, dall'altro, soggetti anche di piccole dimensioni, come bar, pub e locali di somministrazione al dettaglio, che specie nelle periferie urbane si trovano spesso con un fatturato sensibilmente ridotto, ma non nella misura capestro del 30 per cento;

3) ad adottare iniziative per prorogare la misura del credito di imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda fino al 31 dicembre 2021, elevando la percentuale fino al 100 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

4) ad adottare iniziative per introdurre la golden power per tutte le infrastrutture e le aziende strategiche;

5) ad adottare iniziative per rivedere il modello attuale di tassazione progressiva, mirata ad un'ulteriore riduzione delle aliquote più basse in termini di inclusione sociale, andando a semplificare e a ridurre il numero delle aliquote stesse, eliminando quelle intermedie che più penalizzano il ceto medio in difficoltà;

6) ad adottare iniziative per introdurre la flat tax al posto della attuale tassazione progressiva, riducendo le aliquote intermedie ed estendendo l'area «no tax» a vantaggio dei ceti meno abbienti;

7) ad adottare iniziative per abolire il tetto all'utilizzo del contante;

8) ad adottare iniziative per garantire una vera e duratura «pace fiscale» con i contribuenti, considerato che il «condono» per le cartelle esattoriali fino a 5 mila euro maturate entro il 2010 per contribuenti con reddito fino a 30 mila euro annui appare assolutamente insufficiente rispetto alle decine di milioni di cittadini che per oggettive difficoltà economiche hanno accumulato in questi anni pendenze con il fisco;

9) a ribadire la proprietà pubblica delle riserve auree e a riportare in Italia le riserve auree di proprietà dello Stato italiano custodite all'estero;

10) ad adottare iniziative per prevedere l'introduzione di una vera web tax per i giganti del web per garantire una concorrenza più equa;

11) ad adottare iniziative per introdurre una caparra di 30.000 euro per autorizzare l'apertura di attività commerciali gestite da cittadini extra-Unione europea;

12) a rendere effettiva e veloce la cosiddetta vaccinazione di massa, dopo i ritardi accumulati dal precedente Governo e dalla struttura commissariale guidata dall'ex commissario Arcuri, considerato che oggi Paesi come l'Inghilterra, che hanno effettuato una massiccia campagna vaccinale e stanziato ingenti risorse economiche per lo sviluppo in proprio e l'acquisizione del vaccino, stanno riaprendo imprese e attività commerciali e che il rischio, oltre che per la salute, è quello di perdere ulteriore competitività economica rispetto alle Nazioni che si sono mosse prima e meglio dell'Italia;

13) ad adottare iniziative per riformare la formazione universitaria in ambito medico per impedire l'imbuto formativo e la cosiddetta «fuga di cervelli» attraverso l'aumento delle borse di studio per l'iscrizione alle scuole di specializzazione e per una maggiore collaborazione pubblico-privato;

14) a non porre in essere nessun pregiudizio politico, che possa ritardare la disponibilità di vaccini nel nostro Paese, vincolando le scelte ad una mera ricognizione tecnica dei prodotti attualmente esistenti in commercio;

15) a rilanciare un grande piano per la messa in sicurezza del territorio e per il potenziamento delle infrastrutture materiali ed immateriali capaci di ammodernare definitivamente il sistema Paese, attraverso una scelta decisa in favore dell'alta velocità nel trasporto ferroviario da portare anche al Sud dell'Italia, per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, per il completamento del «corridoio ferroviario europeo» e il collegamento attraverso la Val di Susa, per il rilancio definitivo della compagnia aerea di bandiera, per la difesa degli interessi nazionali sul fronte delle nuove tecnologie legate al 5G e alla banda larga ultraveloce;

16) ad adottare iniziative per prevedere un rifinanziamento di 1 miliardo di euro del Fondo nazionale trasporti, per consentire alle regioni e ai comuni di mettere in campo risposte adeguate in termini di potenziamento del trasporto pubblico locale, anche in relazione ai nuovi standard imposti dalla pandemia da COVID-19 ancora in corso;

17) ad adottare iniziative per definire l'assetto e i poteri di Roma capitale, fermi alle disposizioni di cui alla legge n. 42 del 2009 e alle funzioni amministrative conferite, tra l'altro, ancora esclusivamente sotto un aspetto puramente formale, con il decreto legislativo n. 61 del 2012, un impegno tra l'altro preso solennemente in occasione del voto unanime all'ordine del giorno 9/02790-bis-AR/092, a prima firma Meloni, presentato alla Camera ed approvato nel mese di dicembre 2020;

18) a completare le ricostruzioni delle aree colpite da sisma e ad adottare iniziative per prevedere ulteriori stanziamenti per gli operatori della montagna, superando il meccanismo proporzionale sulla differenza dei biglietti venduti nell'anno precedente;

19) a rendere immediate le riaperture di tutte le attività, ristoranti, bar e pub, cinema, teatri, piscine e palestre e a togliere immediatamente quella che i firmatari del presente atto di indirizzo valutano l'inutile misura del coprifuoco alle 22, la cui efficacia in termini di contenimento del contagio non è stata mai provata, né avallata da alcun organismo scientifico qualificato;

20) ad adottare iniziative per prevedere interventi straordinari per chi lavora nei settori dello sport e della cultura, garantendo la riapertura dei luoghi della cultura – teatri, cinema, musei – e sostenendoli attraverso sgravi fiscali, in particolare per le spese relative alla sanificazione e alla sicurezza dei luoghi;

21) ad adottare iniziative per rivedere il decreto-legge n. 130 del 2020, cosiddetto «decreto sicurezza», limitando i casi di accoglienza a quelli strettamente previsti dalle leggi e dalle convenzioni internazionali vigenti, in termini di controlli di frontiera, permesso di soggiorno, accoglienza di richiedenti e riconoscimento della protezione internazionale, anche in considerazione della grave e perdurante crisi economica in cui versa l'Italia, aggravata dall'epidemia di COVID-19;

22) ad evitare l'adozione di iniziative, la cui priorità appare del resto ai firmatari del presente atto di indirizzo incomprensibile nell'attuale fase di pandemia e di crisi economica che l'Italia sta attraversando, che, sotto la formula dello «ius soli» e dello «ius culturae», mirino surrettiziamente ad affrontare il problema del preoccupante calo demografico nel nostro Paese, con l'estensione erga omnes del diritto di cittadinanza, anche a soggetti mossi da motivazioni contingenti, spesso di natura meramente economica, talvolta portatori di principi estranei e incompatibili con la nostra tradizione culturale e non anche di quell'idem sentire che deve caratterizzare sempre il requisito minimo per far parte di una comunità nazionale;

23) ad adottare iniziative per prevedere maggiori stanziamenti per le forze dell'ordine, per un importo ulteriore di un miliardo di euro, in considerazione dell'impegno straordinario profuso per garantire la sicurezza particolarmente in questo ultimo anno di pandemia, anche in relazione alle specifiche ed ulteriori incombenze relative al supporto alla campagna vaccinale di massa nel nostro Paese;

24) a difendere la famiglia tradizionale, come nucleo fondante della società, prima cellula di protezione e difesa delle vecchie e nuove fragilità, e presidio ineludibile per qualunque prospettiva tesa a garantire un futuro prosperoso e florido alla Nazione;

25) ad adottare iniziative per inasprire le pene per chi vandalizza, deturpa, distrugge o rimuove indebitamente opere e monumenti del nostro patrimonio culturale.
(1-00469) «Lollobrigida, Meloni, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».

(23 aprile 2021)

MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

   La Camera,

   premesso che:

    ormai 10 anni fa, nel 2009, il Parlamento italiano ratificava la Convenzione Onu per i diritti per le persone con disabilità, approvata dall'Assemblea delle Nazioni unite nel dicembre 2006;

    l'articolo 19 di detta Convenzione recita: «Le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere (...); le persone con disabilità abbiano accesso ad una varietà di servizi di sostegno domiciliari residenziali e di altro tipo, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere ed essere incluse nella società e impedire che siano isolate o segregate dalla collettività; i servizi e le strutture destinati alla popolazione generale siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattati ai loro bisogni»;

    affinché le persone con disabilità possano veramente vivere una vita indipendente è necessario che riprenda con vigore l'impegno delle istituzioni nazionali e locali per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

    l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», prevede l'obbligo per tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che siano suscettibili di limitare l'accessibilità e la visibilità di essere eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

    inoltre, sempre per quanto disposto dall'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili;

    l'articolo 26 della sopra citata legge obbliga le regioni a disciplinare «le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi» ed a elaborare «nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate»;

    il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 («Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»), ha dettato disposizioni più specifiche per gli spazi ed edifici pubblici. Più in particolare, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 recita: «I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire (...) l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale»;

    in merito a una completa applicazione delle disposizioni di legge relative al superamento delle barriere architettoniche in spazi pubblici, nonché di quelle relative alla fruizione pedonale di aree urbane, resta ancora moltissimo da fare;

    l'abbattimento delle barriere è di fatto un modo per migliorare la qualità della vita di tutti e non deve essere pensato esclusivamente per le categorie di estremo disagio, ma anche per la popolazione di età anziana, per persone colpite da infortunio, per le donne in gravidanza, ma anche per genitori e nonni alle prese con carrozzine o passeggini o per i lavoratori che devono movimentare dei carichi;

    è quindi necessario attivarsi per avere un quadro chiaro e completo sul reale adempimento delle normative in materia, sia in riferimento all'edilizia pubblica che in riferimento agli spazi di mobilità urbana,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per effettuare, in accordo con regioni ed enti locali, un censimento degli immobili ed edifici pubblici non in regola con le norme relative al superamento delle barriere architettoniche;

2) a promuovere analogo censimento sullo stato dell'usufruibilità della viabilità pubblica;

3) a promuovere un piano a lungo termine di investimenti pubblici per intervenire e sanare le situazioni risultate non in regola con le normative in materia;

4) ad adottare iniziative per rifinanziare il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, onde favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche anche negli edifici privati.
(1-00212) «Novelli, Dall'Osso, Versace, Mugnai, Bagnasco, Pedrazzini, Bond, Brambilla, Occhiuto».

(25 giugno 2019)

   La Camera,

   premesso che:

    la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Crpd), ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 2009, sancisce il diritto umano all'accessibilità delle persone con disabilità (articoli 3 e 9 Crpd);

    è, tra l'altro, la mancanza di accessibilità che crea la cosiddetta «disabilità», definibile quale la conseguenza o il risultato di una complessa interazione tra, da una parte; la condizione di salute in senso stretto della persona (caratterizzata o meno da certe limitazioni funzionali) e, dall'altra, i cosiddetti «fattori contestuali», ovverosia un ambiente – fisico e sociale – escludente, che impedisce la partecipazione e lo sviluppo della personalità di ciascuno, secondo le proprie legittime aspirazioni (Organizzazione mondiale della sanità 2001, Classificazione ICF);

    la mancanza di accessibilità non è soltanto una violazione dei diritti umani, ma anche un pesante deficit per il nostro tessuto economico e produttivo, in quanto non permette a milioni di persone – italiane e di Paesi esteri – di accedere al lavoro e produrre reddito nel nostro Paese, nonché di fruire dei più svariati servizi e beni di consumo, elemento che è particolarmente significativo in un Paese ad altissima vocazione turistica, come l'Italia;

    in altre parole, garantire una piena ed efficace accessibilità a tutte e tutti, in tutti gli ambiti della vita, rappresenta un importantissimo «volano» per l'economia (Commissione europea – DG Enterprise and Industry, 2014);

    il diritto all'accessibilità è da intendere in senso ampio, come accessibilità non soltanto fisica o materiale, ma anche all'informazione e alla comunicazione, che deve essere garantita dagli Stati parti a tutte le persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri, sia nelle aree urbane che in quelle rurali e con riferimento a:

     a) ambiente fisico: trasporti, edifici, viabilità ed altre strutture cosiddette «interne» ed «esterne» (esempio scuole, alloggi, strutture sanitarie, luoghi di lavoro, luoghi e servizi turistici, luoghi per l'esercizio del diritto di voto, tribunali, uffici pubblici, attrezzature ed altri ambienti o servizi aperti e/o forniti al pubblico);

     b) ambiente virtuale: tecnologie di informazione e comunicazione, servizi informatici e di emergenza ed altri servizi aperti e/o forniti al pubblico (articoli 3, 9 e 21 Crpd);

    il diritto all'accessibilità è sia diritto in sé e per sé, sia diritto fondamentale «funzionale», presupposto imprescindibile per il godimento di tutti gli altri diritti della persona umana, perché la sua garanzia consente alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente, di compiere le proprie scelte e di partecipare a tutti gli aspetti della vita su base di eguaglianza con gli altri (articoli 9, 19, 20, 21, 29 e 30 Crpd);

    è compito della Repubblica, a tutti i livelli, «rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti (...) all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (articolo 3 della Costituzione, in combinato disposto con gli articoli 2 e 32 della Costituzione);

    a tale proposito, la Corte costituzionale ha affermato che la «mancanza di accessibilità abitativa, non può non determinare quella disuguaglianza di fatto impeditiva dello sviluppo della persona che il legislatore deve, invece, rimuovere (...), ledendo più in generale il principio personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana» e «comport[ando] anche una lesione del fondamentale diritto (...) alla salute intesa quest'ultima nel significato, proprio dell'articolo 32 della Costituzione, comprensivo anche della salute psichica la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica» (così Corte costituzionale, sentenza n. 167 del 1999);

    non esiste accessibilità senza garanzia dei diritti fondamentali alla «progettazione universale» e all'«accomodamento ragionevole»;

    per accomodamento ragionevole si intendono «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali» (articolo 2 Crpd);

    il rifiuto di un accomodamento ragionevole integra una discriminazione fondata sulla disabilità, illegittima sul piano internazionale, europeo e nazionale, nonché – in quanto tale – censurabile dinanzi ad un giudice, sia nei confronti di soggetti privati sia nei confronti delle autorità pubbliche (articolo 1 Crpd; direttiva 2000/78/CE; legge n. 67 del 2006; decreto legislativo n. 216 del 2003, come modificato nel 2013);

    per progettazione universale si intende «la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate», diritto che in ogni caso «non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari» (articolo 2 Crpd);

    l'Unione europea e il Consiglio d'Europa – ciascuno secondo il proprio ambito di competenze – impongono agli Stati membri l'obbligo di garantire alle persone con disabilità, in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, l'accesso generalizzato a beni e servizi (esempio oggetti e prodotti tecnologici e di telefonia, e-commerce, servizi bancari, infrastrutture, trasporti, informazioni e mezzi di comunicazione, servizi d'emergenza, siti web e app mobile di enti pubblici), sia con riferimento a beni e servizi già esistenti, sia rispetto a quelli di nuova progettazione – da attuare secondo i principi del cosiddetto «Universal Design» o del «Design for All» (Regolamento (CE) n. 661 del 2009, Regolamento (UE) n. 1107 del 2006, Regolamento (UE) n. 1371 del 2009; direttive (UE) n. 2019/882 e n. 2016/2102; Strategia europea sulla disabilità 2021-2030; Strategia per le persone con disabilità 2017-2023 del Consiglio d'Europa);

    lo Universal Design delinea un paradigma di progettazione universale (di spazi, tempi, servizi, oggetti, edifici, e altro) inclusivo non soltanto delle persone con disabilità, ma di tutte e tutti; l'ambiente diventa così «antropizzato», ovverosia a misura di tutti i suoi cittadini, qualunque sia la loro complessità identitaria, le loro caratteristiche ed i loro bisogni; in altre parole, si tratta di progettare prodotti e ambienti utilizzabili da tutte le persone, nella misura più ampia possibile, senza necessità di adattamento o progettazione specializzata;

    la variante europea del Design for All – elaborata dall'Eidd (Istituto europeo per il design e la disabilità) nel 2004 – si autodefinisce «il design per la diversità umana, l'inclusione sodale e l'uguaglianza», per la garanzia delle pari opportunità in ogni aspetto della vita sociale; di conseguenza, ogni cosa progettata deve essere: accessibile, comoda da usare per ognuna capace di rispondere all'evoluzione della diversità umana;

    quanto al contesto nazionale, la legge n. 118 del 1971 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) prevede che in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico, compresi i trasporti, possa essere impedito l'accesso alle persone con disabilità «non deambulanti», così come che nei nuovi edifici pubblici, nonché in quelli di interesse sociale debbano necessariamente mancare o essere rimosse eventuali barriere architettoniche (articolo 17);

    la legge finanziaria n. 41 del 1986 sancisce che per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati agli standard di accessibilità «dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche (...)» (articolo 32, comma 21);

    il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), statuisce che «nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo queste che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche» (articolo 3) e detta norme specifiche con riferimento a parcheggi, circolazione e sosta dei veicoli, contrassegno speciale, edifici scolastici, trasporto tranviario, automobilistico e metropolitano, trasporto ferroviario, navigazione marittima;

    il medesimo decreto del Presidente della Repubblica rinvia poi alla disciplina di cui al decreto ministeriale n. 236 del 1989 (di attuazione della legge n. 13 del 1989, Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – oggi trasfusa nel T.U. dell'edilizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 77 e seguenti), per quanto concerne arredo urbano, scale e rampe, servizi igienici pubblici, spazi pedonali, norme generali sugli edifici, unità ambientali e loro componenti – estendendo in molta parte a edifici, spazi e servizi pubblici quanto previsto per gli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;

    il decreto ministeriale n. 236 del 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) introduce all'articolo 2 – a seconda della tipologia di spazi e ambienti – i concetti di:

     a) «accessibilità»: la possibilità di raggiungere un edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di poter fruire dei suoi spazi e attrezzature in condizioni di eguaglianza con gli altri, nonché di adeguata sicurezza e autonomia (esempio scuole, ospedali, tribunali, uffici pubblici);

     b) «adattabilità»: sorta di «accessibilità differita» o possibilità di modificare nel tempo lo spazio già progettato e costruito a costi sostenibili, affinché lo stesso, in origine escludente rispetto alle persone con disabilità, diventi completamente e agevolmente fruibile a tutti (esempio possibilità di installare un ascensore e/o un servo scala negli edifici con più di tre piani);

     c) «visitabilità»: la possibilità di accesso limitatamente ad una parte dell'edificio o delle unità immobiliari, in modo che sia consentita la fruizione degli spazi di relazione (esempio zone o posizioni riservate per assistere alle funzioni religiose e agli spettacoli);

    la legge n. 104 del 1992 contiene diverse disposizioni inerenti all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla mobilità e ai trasporti e – con statuizione di portata generale – sancisce che l'inclusione della persona non può che realizzarsi, tra gli altri aspetti, mediante la garanzia dell'accesso agli edifici pubblici e privati e l'eliminazione o il superamento delle barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché per mezzo di provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e, contestualmente, l'organizzazione di trasporti specifici (articolo 8);

    la medesima legge, inoltre, stabilisce l'obbligo da parte dei comuni di integrare i Peba (Piani di eliminazione delle barriere architettoniche – di cui alla sopra citata legge n. 41 del 1986, articolo 82, comma 21) con il piano di accessibilità urbana (articolo 24, comma 9);

    è poi prevista l'erogazione di sanzioni per la violazione delle norme a tutela della partecipazione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità, così come si prevede che le opere in edifici pubblici o aperti al pubblico realizzate in modo difforme dalle disposizioni vigenti debbano essere dichiarate «inabitabili» o «inagibili» laddove tale difformità renda le stesse inutilizzabili da parte delle persone con disabilità (articoli 23 e 24, della legge n. 104 del 1992, nonché articolo 82 T.U. edilizia);

    ancora, la legge n. 4 del 2004 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2005 si occupano di garantire che gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni tutelino «il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici», «eroga[ndo] servizi e forn[endo] informazioni fruibili, senza discriminazioni» (articoli 1 e 2);

    tuttavia, molte delle disposizioni appena descritte risultano, ad oggi, frequentemente violate e disattese, come attestato dai dati disponibili in materia;

    per citare alcuni degli ambiti di maggiore violazione del diritto all'accessibilità, dal mondo della scuola emergono carenze preoccupanti: soltanto il 31,5 per cento delle scuole ha abbattuto le barriere architettoniche, percentuale che «crolla» addirittura al 17,5 per cento in caso di barriere senso-percettive, con differenze marcate tra regioni; mancano inoltre gli insegnanti ed il personale specializzato (ad esempio assistenti educativi), che spesso non risultano comunque essere adeguatamente formati in materia di accessibilità fisica, sensoriale e/o alla comunicazione (Istat 2019; Istat 2020);

    la mancanza di accessibilità pregiudica le relazioni sociali tra gli studenti con disabilità e il resto della classe, sia rispetto alla fruizione delle lezioni, sia rispetto ai rapporti interpersonali, dentro e fuori dall'aula scolastica (esempio partecipazione a gite), creando stigma e isolamento e pregiudicando lo sviluppo della propria personalità (Istat 2019);

    con riferimento al turismo accessibile, l'Unione europea ha stimato come in Europa soltanto il 9 per cento delle strutture siano accessibili alle persone con disabilità, con una perdita di mercato potenziale di almeno 400 miliardi di euro;

    in questo contesto, l'Italia si colloca agli ultimi posti della classifica relativa all'accessibilità – assieme a Ungheria, Estonia, Slovacchia, Belgio, Bulgaria, Croazia e Romania (Commissione europea 2018);

    come detto, il dato è particolarmente allarmante non soltanto con riferimento alla garanzia dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, ma anche in relazione alle perdite economiche ingenti che produce, in un Paese, come il nostro, a vocazione turistica e culturale – con riferimento al patrimonio naturale e paesaggistico, museale ed archeologico: più nel dettaglio, si stima la perdita di una cifra pari ad almeno il 20 per cento del fatturato annuale (Commissione europea – DG Enterprise and Industry, 2014);

    la situazione non è migliore sotto il profilo della salute e del diritto alla protezione dalla violenza, registrandosi su tutto il territorio nazionale preoccupanti e numerosi di casi di inaccessibilità dei centri antiviolenza e delle case rifugio, dei percorsi ospedalieri e di acquisizione del consenso informato, nonché degli ambulatori e dei macchinari di cui ai servizi di ginecologia e ostetricia (Comitato Onu 2016; Irpps-CNR 2018; Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane – Spes contra Spem 2016; Rapporto Uildm 2013);

    il sopra citato obbligo di redazione dei Peba, rivolti al superamento delle barriere in edifici pubblici, privati ad uso pubblico e nel contesto di pertinenza dei medesimi edifici risulta ampiamente disatteso in quasi ogni regione d'Italia, con percentuali che arrivano fino a oltre il 90 per cento di comuni non dotati di Peba (Anci 2018);

    altrettanto disatteso è l'obbligo di redazione dei piani di accessibilità urbana (Pau) ex articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992, che estende l'obbligo di accessibilità a tutti gli spazi urbani (strade, piazze, parchi, giardini, arredo urbano, parcheggi, trasporto pubblico e altro);

    entrambe le disposizioni, peraltro, non specificano gli standard minimi e inderogabili di accessibilità, da attuare mediante la redazione dei Piani su tutto il territorio nazionale, con una conseguente ed allarmante disomogeneità nell'attuazione di un diritto – quello all'accessibilità – avente substrato costituzionale; l'assenza di indicazioni comuni tecnico-operative, sulla mappatura di luoghi ed edifici, sugli obiettivi da perseguire e sugli strumenti e metodi di monitoraggio, infatti, fa sì che in alcuni casi i piani si traducano in mere petizioni di principio, prive di reale efficacia in concreto;

    non ultimo, vi è poi il tema della effettiva garanzia del diritto costituzionale al voto, che spesso le persone con disabilità non possono esercitare liberamente e segretamente, a causa di ostacoli e barriere architettoniche, ambientali, sensoriali e alla comunicazione (Cese 2019);

    con specifico riferimento alla partecipazione alla vita politica italiana, inoltre, il Comitato delle Nazioni Unite si è definito preoccupato «perché le persone con disabilità intellettiva e/o psicosociali non ricevono un sostegno adeguato per poter esercitare il diritto di voto» (Comitato Onu 2016, n. 3);

    la mancanza di accessibilità agli spazi e/o agli strumenti mediante i quali esercitare il diritto di voto priva la rappresentanza politica – tutta, senza eccezioni – di una grossa fetta di base elettorale, con evidenti implicazioni relative alla piena attuazione del principio di democrazia rappresentativa e dell'articolo 48 della nostra Costituzione;

    più in generale, con riferimento al nostro Paese, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si è definito «preoccupato per l'insufficienza delle informazioni sui reclami e il monitoraggio degli standard di accessibilità [dei siti web, dei servizi di emergenza, del trasporto pubblico, degli edifici e delle infrastrutture] compresi quelli relativi all'utilizzazione di gare d'appalto pubbliche, per la carente applicazione e la mancanza di sanzioni in caso di inosservanza» ed ha raccomandato di rafforzare la raccolta dei dati e gli strumenti di monitoraggio e sanzionatori, per garantire che vengano rispettati gli standard di accessibilità, nonché – tra gli altri aspetti – di potenziare il trasporto pubblica «per garantire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, economicamente accessibili e sostenibili per tutti» (Comitato Onu 2016, nn. 21 e 22);

    il Comitato ha poi evidenziato «la carenza dei dati riguardanti la scarsa disponibilità di comunicazioni accessibili in tutto il settore pubblico, tra cui il settore dell'istruzione», raccomandando «una verifica e un piano d'azione per garantire in tutti i settori pubblici la fornitura di servizi di assistenza», tra cui rientra senz'altro quella educativa e la continuità didattica (nn. 23 e 24);

    la situazione descritta, inoltre, è stata di recente ulteriormente aggravata dalla pandemia da COVID-19, durante la quale le persone con disabilità e/o anziane non autosufficienti hanno assistito ad un arretramento dei loro diritti all'accessibilità e alla vita indipendente, se non ad una vera e propria violazione degli stessi (report Alto Commissariato delle Nazioni Unite 2020; EDF 2021; CESE 2021; Istat 2020; Istat 2021);

    molte delle disposizioni di cui alla normativa nazionale, oltre che inapplicate, risultano – allo stato attuale – spesso tra loro contraddittorie, perché frutto di stratificazione normativa, nonché ormai ampiamente superate, a seguito dello sviluppo dei principi della Universal Design (progettazione universale, accomodamenti e soluzioni ragionevoli), nonché del loro recepimento normativo nella Convenzione delle Nazioni Unite e nel diritto dell'Unione europea, entrambe fonti giuridiche vincolanti per istituzioni e autorità pubbliche nazionali, a tutti i livelli;

    inoltre, la disciplina sopra descritta risulta parziale, poiché l'accessibilità è un concetto complesso, dinamico e multiforme, che deve necessariamente comprendere sia l'accessibilità fisica o materiale (ad esempio agli spazi, agli ambienti, ai trasporti, ai servizi, ai beni o prodotti), sia quella virtuale (alle tecnologie, all'informazione, alla comunicazione), e deve essere declinata – in quanto diritto fondamentale della persona umana – con riferimento a qualsiasi tipo di disabilità (fisica, motoria, sensoriale, intellettiva, psichica e altro);

    in altre parole, l'accessibilità non deve e non può mai essere limitata al solo abbattimento delle barriere architettoniche e all'accessibilità dei siti internet, affinché tutte le persone con disabilità – qualsiasi sia la propria disabilità – siano pienamente cittadini, alla pari di tutti gli altri e in tutti gli ambiti della vita umana, in attuazione del principio di eguaglianza formale e sostanziale, di cui alla nostra Costituzione;

    di conseguenza, anche alla luce dei dati sopra esaminati, la disciplina nazionale necessita di revisione, aggiornamento ed implementazione, in attuazione dei principi di accessibilità, progettazione universale e accomodamento ragionevole sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite e dal diritto dell'Unione europea, entrambi vincolanti per le autorità pubbliche italiane;

    questa necessità, peraltro, è stata fortemente evidenziata anche dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità nel Secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 marzo 2009, n. 18, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017, che delinea – tra le altre – le seguenti azioni: revisione e adeguamento della disciplina sull'accessibilità, interventi afferenti all'area mobilità e trasporti, interventi per l'accessibilità dei servizi della pubblica amministrazione, implementazione del turismo accessibile e dell'accessibilità al patrimonio culturale, azioni di monitoraggio e di raccolta dati,

impegna il Governo:

1) ad applicare il cosiddetto «principio del mainstreaming» in tema di disabilità, prendendo in considerazione la necessità di garantire i diritti delle persone con disabilità – con particolare riferimento al diritto all'accessibilità – in tutte le politiche e in ciascuna materia affrontata, nonché in tutti gli interventi infrastrutturali – quale, in primo luogo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr);

2) ad applicare il principio «nothing about us without us», consultando necessariamente le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative nella predisposizione delle politiche, ivi incluse quelle relative all'accessibilità, nonché coinvolgendole attivamente nel loro monitoraggio – come richiesto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia e dunque vincolante (articoli 4 e 33);

3) ad assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare pienamente il diritto all'accessibilità, tenendo conto che lo stesso «attiene (...) al livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.» (Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 2014), ed in particolare ad assumere iniziative volte a:

  a) monitorare e assicurare il pieno e puntuale rispetto delle leggi già vigenti in materia di accessibilità, sia fisica/materiale, sia all'informazione e alla comunicazione e a predisporre regolamenti, protocolli e linee guida efficaci in materia;

  b) aggiornare – nell'ambito delle proprie competenze (compresi regolamenti, decreti, linee guida, protocolli) – la disciplina vigente, predisponendo nuove norme in materia di progettazione universale e accomodamento ragionevole, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

  c) realizzare una mappatura: dei comuni che hanno adempiuto efficacemente all'obbligo di predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche e di accessibilità urbana; degli immobili ed edifici pubblici non ancora in linea con gli standard di accessibilità; dello stato di accessibilità di trasporti e viabilità pubblica;

  d) garantire il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, anche promuovendo l'adozione di misure uniformi su tutto il territorio nazionale che consentano la sosta gratuita nelle cosiddette Strisce blu ai titolari del contrassegno di cui all'articolo 188 del codice della strada;

  e) adottare linee guida volte a supportare le autorità amministrative competenti nella redazione dei piani di cui alla lettera c), al fine di promuovere l'adozione ed effettiva applicazione di criteri realmente omogenei sull'intero territorio nazionale;

  f) porre in essere le azioni di cui alle lettere precedenti in stretta collaborazione con le regioni, mediante l'attività della Conferenza Stato-regioni, nonché mediante stretto raccordo tra tutte le Amministrazioni competenti;

  g) assicurare – anche attraverso iniziative di formazione specifica e continua – che tutti i professionisti ed il personale della pubblica amministrazione e dei servizi di pubblica utilità, nei diversi ambiti (esempio istruzione, lavoro, salute, giustizia, protezione dalla violenza, mobilità e trasporti, accesso alla p.a. e all'informazione, turismo, attività culturali e ricreative, situazioni di emergenza, partecipazione alla vita politica), siano adeguatamente e professionalmente formati in materia di accessibilità, progettazione universale, accomodamenti ragionevoli e vita indipendente, come richiesto dalla Convenzione delle Nazioni Unite e dal diritto antidiscriminatorio europeo nonché nazionale;

4) a promuovere e sviluppare la ricerca, l'utilizzazione e la diffusione di beni e servizi, nonché la creazione di spazi, ambienti, ausili e tecnologie progettati universalmente, anche prevedendo meccanismi premiali – anche all'interno dei bandi di gara – per i progetti che rispondono agli standard di accessibilità e ai principi dello Universal Design (progettazione universale e accomodamento ragionevole, ex articolo 2 Crpd);

5) ad assumere iniziative volte ad assicurare che i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori di opere pubbliche abbiano competenze adeguate in materia di accessibilità, progettazione universale e accomodamenti ragionevoli;

6) a promuovere un Piano nazionale sull'accessibilità, la progettazione universale e gli accomodamenti ragionevoli, per supportare – tra gli altri – gli investimenti nel campo del turismo e della cultura accessibili, nonché iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema;

7) ad adottare iniziative per assicurare il rifinanziamento periodico e adeguato del Fondo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (articolo 10 della legge n. 13 del 1989);

8) più in generale, ad attuare, per quanto di propria competenza, le iniziative previste dalla Linea di intervento 6 (Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità), di cui al Secondo programma di azione biennale, citato in premessa e adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017.
(1-00471) «Noja, Boschi, Rosato, Fregolent, Gadda, Paita, Ungaro, Moretto, Occhionero, Annibali».

(26 aprile 2021)

   La Camera,

   premesso che:

    com'è noto, con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007;

    nell'ambito della predetta Convenzione viene dedicata, ovviamente, un'attenzione particolare al tema dell'accessibilità, quale fattore determinante per consentire l'esercizio e il pieno godimento dei diritti e delle libertà da parte delle persone con disabilità;

    in linea con l'evoluzione del concetto di disabilità, la Convenzione accoglie una nozione molto ampia di accessibilità, riconoscendone l'importanza non soltanto con riferimento agli edifici e alle strutture fisiche e materiali, ma anche in relazione agli ambiti della salute, dell'istruzione, dell'informazione, della comunicazione e delle nuove tecnologie. In tale ottica, l'accessibilità viene citata, innanzitutto, fra i «principi generali» della Convenzione e, poi, inquadrata compiutamente nell'articolo 9, quale presupposto fondamentale per consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare attivamente a tutti gli aspetti della vita;

    la garanzia e la promozione dell'accessibilità non possono prescindere dall'implementazione, anche nel nostro ordinamento, dei principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole, veri e propri capisaldi della normativa sovranazionale che disciplina la materia;

    in particolare, per progettazione universale si intende la realizzazione di «prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate», ferma restando ovviamente la garanzia di «dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari» (articolo 2 della Convenzione);

    l'accomodamento ragionevole è, invece, definito dalla medesima Convenzione come l'insieme delle «modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali»;

    i temi dell'accessibilità e della progettazione universale hanno formato oggetto di numerosi atti e provvedimenti a livello europeo. Tra questi, si richiama la «Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030», oggetto della Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2021, nell'ambito della quale l'accessibilità, riferita in generale agli ambienti fisici e virtuali, alla comunicazione, all'informazione, ai beni e ai servizi, viene definita un «fattore abilitante dei diritti» e, in quanto tale, un «prerequisito per la piena partecipazione delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri»;

    ulteriori riferimenti all'accessibilità in ambito europeo si rinvengono nella direttiva 2019/882/UE, riguardante i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi; nella direttiva 2016/2102/UE, riferita all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; nelle direttive in materia di appalti pubblici; nonché – ovviamente – nei regolamenti riguardanti i diritti dei passeggeri e il settore dei trasporti;

    quanto al contesto nazionale, così come purtroppo accade in altri ambiti di legislazione, il quadro normativo in materia di accessibilità risulta obiettivamente disomogeneo, frammentario e, sotto alcuni aspetti, obsoleto, soprattutto in seguito all'affermazione del menzionato criterio della progettazione universale;

    tra le fonti di rango primario che si occupano di accessibilità, occorre citare, innanzitutto, la legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria per il 1986), con la quale sono stati introdotti per la prima volta i Peba, i Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

    negli anni seguenti è stata approvata la legge n. 13 del 1989, recante «disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», oggi confluita nel testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001);

    in attuazione della legge sopra citata, si è poi proceduto all'adozione del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, tuttora in vigore, recante le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;

    ulteriori norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche si rinvengono, ancora nella legge n. 104 del 1992, in specie con riguardo agli edifici pubblici e privati aperti al pubblico. Per essi, in particolare, si stabilisce che le opere realizzate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone con disabilità, siano dichiarate inagibili e comportino l'irrogazione di sanzioni e responsabilità a carico del progettista, del direttore dei lavori, dei responsabili tecnici e dei collaudatori, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza;

    la stessa legge n. 104 del 1992, inoltre, ha previsto l'obbligo di integrare i Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla citata legge finanziaria per il 1986 con le previsioni in materia di accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti e alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone con disabilità;

    proseguendo in ordine cronologico, si richiama il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, recante «norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», con il quale sostanzialmente il concetto di accessibilità contenuto nel predetto decreto ministeriale n. 236 del 1989 è stato traslato nel contesto degli spazi pubblici e delle opere di urbanizzazione;

    le fonti normative e regolamentari che si sono rapidamente passate in rassegna hanno avuto sicuramente il merito di concentrare l'attenzione su un tema importante e delicato, come quello dell'accessibilità degli edifici privati e pubblici. Tuttavia, a distanza di diversi anni della loro adozione e visti anche gli scarsi risultati attuativi che obiettivamente sono stati conseguiti, è evidente la necessità di compiere uno sforzo per il riordino, l'aggiornamento e la semplificazione delle predette norme;

    in tale ottica è necessario innanzitutto che il tema dell'accessibilità assuma, anche nella normativa nazionale, il carattere trasversale che gli è proprio e che gli è stato giustamente riconosciuto nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità;

    occorre, quindi, superare l'attuale impostazione che vede nell'accessibilità un concetto legato, unicamente, alla rimozione delle barriere architettoniche e sposare un approccio nuovo, che a questa prima tipologia di interventi, comunque importante, affianchi il principio della progettazione universale e dell'accessibilità multiforme, riconoscendone l'importanza in tutti gli ambiti della vita, compresi quelli della salute, dell'istruzione, della comunicazione, dell'istruzione e della partecipazione alla vita sociale e politica;

    allo stesso tempo, è evidente l'esigenza di conferire alle politiche in materia di accessibilità una nuova connotazione, di modo che le prescrizioni e gli adempimenti burocratici siano percepiti dai destinatari (amministrazioni, enti locali, imprese e cittadini) non più solamente come oneri burocratici da rispettare ai sensi di legge, pena l'irrogazione di sanzioni, ma anche e soprattutto in termini di opportunità, per lo sviluppo dell'economia, peraltro duramente provata dagli effetti della pandemia da COVID-19;

    la mancanza di accessibilità, in effetti, costituisce indubbiamente un freno alle potenzialità di numerosi settori economici, precludendo di fatto a milioni di persone, non solo con disabilità, ma anche a persone anziane, a donne in gravidanza e, in generale, ad altre persone che possono riscontrare una difficoltà nei movimenti, seppure per una fase transitoria della loro vita, la possibilità di lavorare e usufruire di servizi, prestazioni e beni di consumo;

    occorrerà, dunque, promuovere un cambio di prospettiva nelle politiche in materia di accessibilità, allargando il focus dalla protezione alla promozione, e, contestualmente, facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di beni e servizi universalmente accessibili, in tutti gli ambiti, dai trasporti, agli esercizi commerciali e di somministrazione, alle strutture ricettive, ai luoghi della cultura e dello spettacolo e, in generale, a ogni attività aperta al pubblico;

    il ripristino, anche per volontà della Lega, di un Ministero dedicato specificamente alla disabilità rappresenta indubbiamente un presidio fondamentale per le persone con disabilità e potrà sicuramente garantire un contributo importante, di concerto con gli altri Ministeri competenti, anche nel raggiungimento di questi riconosciuti e condivisi obiettivi, attesi da anni, dei quali occorre conseguire prontamente la piena attuazione,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per riordinare, armonizzare e aggiornare, nell'ambito delle proprie competenze e di concerto con le regioni e gli enti locali, la normativa vigente in materia di accessibilità, recependo in maniera effettiva il criterio della progettazione universale e, con essa, gli altri principi affermati nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità;

2) ad adottare iniziative per supportare gli enti locali nelle fasi di elaborazione e aggiornamento dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche e dei Piani di accessibilità urbana, anche mediante la predisposizione di linee guida e la previsione di meccanismi premiali;

3) ad adottare iniziative volte a integrare il tema dell'accessibilità nell'ambito dei progetti programmati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ottica di coniugare gli interessi, ivi considerati, relativi alla transizione ecologica e alla mobilità sostenibile con le esigenze, altrettanto importanti, di promuovere la progettazione universale e l'abbattimento delle barriere architettoniche;

4) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per ammettere alla detrazione del 110 per cento e alle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, la totalità degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano eseguiti congiuntamente, o meno, ad altre tipologie di interventi cosiddetti «trainanti»;

5) ad adottare iniziative per rifinanziare il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, istituito dall'articolo 10 della legge n. 13 del 1989;

6) a promuovere la realizzazione di un elenco e di un'applicazione mobile ad esso collegata per la geolocalizzazione delle attività e dei pubblici esercizi universalmente accessibili, suddivisi per categorie comprendenti – tra le altre – le attività di ristorazione, turistiche, ricettive, dei servizi alla persona, del commercio al dettaglio, dei luoghi della cultura e dello spettacolo, al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di servizi accessibili e promuovere, anche per tale via, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento ai criteri della progettazione universale;

7) a promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema dell'accessibilità e sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità, anche al fine di disincentivare comportamenti impropri che possono creare ostacoli e barriere alla loro mobilità, come, ad esempio, l'occupazione abusiva degli stalli riservati alle persone con disabilità ovvero l'occlusione di strutture, marciapiedi e passaggi per persone con disabilità motoria e/o disabilità sensoriali;

8) ad adottare iniziative volte a promuovere la consultazione e la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative nell'ambito di tutte le politiche in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, sia a livello nazionale che locale, al fine di assicurare una migliore e più puntuale attuazione degli interventi.
(1-00473) «Panizzut, Molinari, Foscolo, Sutto, Lazzarini, Boldi, De Martini, Paolin, Tiramani, Zanella, Bordonali, Andreuzza, Badole, Basini, Bazzaro, Bellachioma, Belotti, Benvenuto, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Bitonci, Boniardi, Claudio Borghi, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Capitanio, Carrara, Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cestari, Coin, Colla, Colmellere, Comaroli, Comencini, Covolo, Andrea Crippa, Dara, De Angelis, D'Eramo, Di Muro, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Donina, Fantuz, Ferrari, Fiorini, Fogliani, Lorenzo Fontana, Formentini, Frassini, Furgiuele, Galli, Gastaldi, Gerardi, Germanà, Giaccone, Giacometti, Giglio Vigna, Gobbato, Golinelli, Grimoldi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Legnaioli, Liuni, Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Lucentini, Maccanti, Maggioni, Manzato, Marchetti, Mariani, Maturi, Micheli, Minardo, Morrone, Moschioni, Murelli, Alessandro Pagano, Paolini, Parolo, Patassini, Patelli, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Picchi, Piccolo, Potenti, Pretto, Racchella, Raffaelli, Ravetto, Ribolla, Rixi, Saltamartini, Snider, Stefani, Tarantino, Tateo, Toccalini, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Turri, Valbusa, Vallotto, Viviani, Raffaele Volpi, Zennaro, Zicchieri, Ziello, Zoffili, Zordan».

(27 aprile 2021)

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