TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 606 di Martedì 30 novembre 2021

 
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INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

A) Interrogazione

   DE MARIA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   le nuove evidenze processuali stanno avvicinando il pieno accertamento della verità sulla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna;

   va assicurato il diritto alla giustizia per le vittime e i familiari delle vittime di quel tragico atto di terrorismo neofascista, il più grave nella storia dell'Italia repubblicana;

   le istituzioni democratiche hanno il dovere di operare perché sia fatta piena luce sugli anni tragici della «strategia della tensione»;

   il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto ha rivolto pubblicamente un appello per rafforzare gli organici della corte d'appello di Bologna, sottolineando, in particolare, l'esigenza con riguardo alla magistratura inquirente, per permettere alla procura generale di portare a termine i processi in corso –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere in merito.
(3-02650)

(29 novembre 2021)
(ex 5-06496 del 23 luglio 2021)

B) Interrogazioni

   FRAGOMELI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo le statistiche del Ministero della giustizia, il tribunale di Monza, in Lombardia, si colloca al 6° posto, su 140 tribunali totali, per bacino di utenza e per affari trattati, ma solo al 21° posto come organico di magistrati; a fronte di una tale carenza del personale giudicante, quella del personale amministrativo assume connotati e conseguenze ancora più preoccupanti, dal momento che, a fronte di un organico di 152 unità, solo 86 sono effettivamente operative e, di queste, 10 sono in condizioni di fragilità, con previsione di lavoro agile 5 giorni su cinque;

   a seguito di pensionamenti, applicazioni temporanee presso altri tribunali e mancate conferme di applicazione presso il tribunale di Monza, entro la fine del 2021, tali numeri andranno a ridursi ulteriormente e in maniera drastica;

   tale situazione, è evidente, rallenta drammaticamente l'attività ordinaria e rende di fatto impossibile assicurare una «risposta» ragionevolmente accettabile, in termini di tempo, ai cittadini ed alle aziende che si rivolgono al tribunale di Monza; ciò rappresenta, pertanto, non solo una lesione del diritto degli avvocati a svolgere dignitosamente e proficuamente la loro professione, ma ancor più e prima una gravissima compromissione di quell'inviolabile protezione giuridica che la Costituzione riserva ad ogni cittadino;

   a titolo esemplificativo, attualmente, occorrono almeno 8 mesi per poter prenotare la prima udienza in un procedimento di sfratto e altrettanti per poter prenotare l'udienza di un procedimento di pignoramento presso terzi; gli avvocati sono, di fatto, nell'impossibilità di accedere alle cancellerie per svolgere le attività necessarie alla tutela degli interessi dei clienti; i tempi per il rilascio di copie autentiche e/o di copie esecutive di decreti o sentenze, per l'accettazione degli atti e per la pubblicazione di provvedimenti emessi dal giudice, sono estremamente dilatati; le richieste via pec non ancora visionate o inevase sono al momento centinaia e, sino a poco tempo fa, era necessario attendere tre mesi per ottenere l'autorizzazione alla cremazione di una salma;

   è evidente come condizioni di lavoro del genere risulterebbero inaccettabili ovunque e per qualunque organismo giurisdizionale e, a maggior ragione, per il sesto tribunale d'Italia, a servizio di un territorio, non solo tra i più popolosi d'Italia, ma tra i più strategici ed essenziali per il tessuto economico nazionale ed europeo;

   le innumerevoli istanze inviate, nel corso degli anni e per i canali ufficiali, da parte dell'ordine degli avvocati di Monza a tutte le istituzioni apicali sono rimaste, purtroppo, prive, sino ad oggi, di qualsivoglia concreto riscontro –:

   se il Ministro interrogato non intenda valutare l'opportunità di mettere in atto iniziative di competenza tali da porre finalmente termine alla non più tollerabile cronica mancanza di personale del tribunale di Monza e ripristinare, in tal modo, i diritti di tutti quei cittadini che, rivolgendosi attualmente a tale tribunale, godono loro malgrado di una tutela monca e tardiva.
(3-02651)

(29 novembre 2021)
(ex 5-06446 del 16 luglio 2021)

   CAPITANIO, CAVANDOLI, CENTEMERO, ANDREA CRIPPA, GRIMOLDI e CECCHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'ordine professionale degli avvocati di Monza, in una lettera pubblicata sulle pagine di MbNews e de Il Corriere della Sera del 21 giugno 2021 ai più alti vertici istituzionali, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Ministra della giustizia, ha denunciato la grave situazione del tribunale di Monza, sesto per importanza tra quelli nazionali e a servizio di un territorio non solo tra i più popolosi, ma tra i più strategici ed essenziali per il tessuto economico italiano ed europeo;

   nella lettera si legge «il grido di allarme, ma anche e soprattutto il monito, rivolto ai cittadini tutti, affinché siano consapevoli che i loro diritti al riconoscimento avanti al tribunale di Monza varranno meno e godranno di una tutela monca e tardiva. Si esprime pertanto l'ennesima e non più procrastinabile richiesta di aiuto e sollecito intervento, posto che le innumerevoli analoghe istanze inviate, per i canali ufficiali, a tutte le istituzioni apicali sono rimaste, purtroppo, prive, sino ad oggi, di qualsivoglia concreto riscontro»;

   secondo le statistiche del Ministero della giustizia, il tribunale di Monza si colloca al 6° posto, su 140, per bacino di utenza e per affari trattati, ma solo al 21° posto come organico di magistrati. A fronte di una tale carenza del personale giudicante, resa ancor più evidente dalla recente diaspora nel settore penale, quella del personale amministrativo assume connotati e conseguenze ben più gravi, posto che, a fronte di un organico di 152 unità, solo 86 sono effettivamente operative e, di queste, 10 in condizioni di fragilità, con previsione di lavoro agile 5 giorni su cinque. Con l'ulteriore prospettiva che, a seguito di pensionamenti, applicazioni temporanee presso altri tribunali, mancate conferme di applicazioni presso il tribunale di Monza, entro la fine del 2021 tali numeri andranno ulteriormente a ridursi in maniera drastica;

   questa situazione, ripetutamente segnalata da parte del presidente del tribunale e dal consiglio dell'ordine degli avvocati, rende di fatto impossibile, per tutti quanti operano nel campo della giustizia, assicurare una «risposta» ragionevolmente accettabile, in termini di tempo, ai cittadini ed alle aziende che si rivolgono a tale tribunale;

   dai dati citati nella lettera risulta che occorrono almeno 8 mesi per poter prenotare la prima udienza in un procedimento di sfratto e altrettanti per poter prenotare l'udienza di un procedimento di pignoramento presso terzi; gli avvocati sono, di fatto, nell'impossibilità di accedere alle cancellerie per svolgere le attività necessarie alla tutela degli interessi dei clienti; tempi estremamente dilatati per il rilascio di copie autentiche e/o di copie esecutive di decreti o sentenze, per l'accettazione degli atti e per la pubblicazione di provvedimenti emessi dal giudice; centinaia di richieste via pec non aperte o inevase;

   con riferimento al funzionamento della volontaria giurisdizione, su cui grava la tutela dei diritti delle persone più fragili, si rileva che, nonostante i lodevoli sforzi profusi dai giudici onorari, sino a poco tempo fa era necessario attendere tre mesi per ottenere l'autorizzazione alla cremazione di una salma; circostanza che ha indotto il consiglio dell'ordine a farsi carico del costo di una risorsa, da distaccare presso la suddetta cancelleria; occorre specificare che sulla situazione che si descrive l'emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19 ha certamente inciso, ma non può essere considerata la causa determinante –:

   quali urgenti iniziative di competenza si intendano adottare per risolvere le gravissime criticità esposte nelle premesse che rappresentano una gravissima compromissione di quell'inviolabile protezione giuridica che la Costituzione riserva ad ogni cittadino.
(3-02652)

(29 novembre 2021)
(ex 4-09679 del 30 giugno 2021)

   FRASSINETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo le statistiche del Ministero della giustizia, il tribunale di Monza si colloca al 6° posto, su 140, per bacino di utenza e per affari trattati, ma solo al 21° posto come organico di magistrati;

   permane una situazione di carenza del personale giudicante, resa ancor più evidente dalla recente diaspora nel settore penale, e del personale amministrativo, per il quale, a fronte di un organico di 152 unità, solo 86 unità sono effettivamente operative e di queste 10 sono in condizioni di fragilità, con previsione di lavoro agile 5 giorni su cinque;

   a fine 2021 tali numeri andranno ulteriormente a ridursi in maniera drastica a seguito di pensionamenti, applicazioni temporanee presso altri tribunali, mancate conferme di applicazioni presso il tribunale di Monza;

   questa situazione è stata ripetutamente segnalata da parte sia del presidente del tribunale sia dal consiglio dell'ordine e che la stessa rende di fatto impossibile, per tutti quanti operano nel campo della giustizia, assicurare una «risposta» ragionevolmente accettabile, in termini di tempo, ai cittadini ed alle aziende che si rivolgono al tribunale di Monza;

   occorrono almeno 8 mesi per poter prenotare la prima udienza in un procedimento di sfratto e altrettanti per poter prenotare l'udienza di un procedimento di pignoramento presso terzi;

   gli avvocati sono, di fatto, nell'impossibilità di accedere alle cancellerie per svolgere le attività necessarie alla tutela degli interessi dei clienti; restano tempi estremamente dilatati per il rilascio di copie autentiche e/o di copie esecutive di decreti o sentenze, per l'accettazione degli atti e per la pubblicazione di provvedimenti emessi dal giudice; giacciono centinaia di richieste via pec non aperte o inevase;

   anche il funzionamento della volontaria giurisdizione, su cui grava la tutela dei diritti delle persone più fragili, nonostante i lodevoli sforzi profusi dai giudici onorari, ha sensibili ritardi: tre mesi di attesa per ottenere l'autorizzazione alla cremazione di una salma; circostanza che ha indotto il consiglio dell'ordine di Monza a farsi carico del costo di una risorsa, da distaccare presso la suddetta cancelleria;

   l'attuale situazione non rappresenta solo una lesione del diritto degli avvocati a svolgere dignitosamente e proficuamente la loro professione, ma ancor più e prima una gravissima compromissione di quell'inviolabile protezione giuridica che la Costituzione riserva ad ogni cittadino –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per far fronte a questa situazione e, nello specifico, quali siano le tempistiche per l'impiego delle risorse del Recovery Fund e per le iniziative di riforma procedurale finalizzate a ridurre i tempi della giustizia e se si stimi un impatto risolutivo per il tribunale di Monza.
(3-02653)

(29 novembre 2021)
(ex 4-09689 del 2 luglio 2021)

C) Interrogazione

   PORCHIETTO, BARELLI, SQUERI, POLIDORI, GIACOMETTO e MAZZETTI. — Al Ministro della transizione ecologica e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   con la legge di bilancio per il 2021 sono stati stanziati 250 milioni di euro per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia di emissioni 61-135 g/km CO2, in sostanza per i veicoli «euro 6». La norma prevede un contributo statale di 1.500 euro per acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021, a fronte della rottamazione di un veicolo ante 2011 e di uno sconto del venditore di 2.000 euro;

   tali somme si aggiungono alla quota parte destinata ai veicoli con emissioni superiori a 61 g/km CO2 del fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2020, in cui si prevede, in assenza di rottamazione, un contributo ridotto;

   da notizie riferite dalla stampa si apprende che le risorse destinate a questa fascia di veicoli sono già in via di esaurimento;

   il fondo in questione era stato pensato per sostenere la domanda nel primo semestre 2021 ed evitare un nuovo crollo delle immatricolazioni dopo quello accaduto nel 2020;

   tuttavia, adesso che sembrano esauriti gli incentivi per le autovetture più richieste dal mercato, si teme una nuova contrazione delle immatricolazioni, con effetti fortemente negativi sul quadro economico generale del 2021;

   a marzo 2021 le immatricolazioni sono state 169.684 unità, 24.600 in meno rispetto a marzo 2019 (-12,7 per cento). Il primo trimestre del 2021 si archivia con 446.978 auto immatricolate, in calo del 16,9 per cento rispetto a gennaio-marzo 2019;

   gli incentivi hanno fino ad oggi permesso di velocizzare il ritmo di sostituzione delle vetture obsolete, evitando l'immissione di decine di migliaia di tonnellate di anidride carbonica e, nel contempo, velocizzando la transizione verso le nuove motorizzazioni a bassissimo impatto;

   in mancanza di interventi immediati di rifinanziamento, il mercato dell'auto e il suo indotto sono destinati a collassare e ad influire pesantemente sull'obiettivo di ottenere nel 2021 la prevista crescita del prodotto interno lordo del 4 per cento, dopo il crollo dell'8,9 per cento del 2020 –:

   di quali ulteriori informazioni disponga il Governo e se non ritenga opportuno, qualora il dato illustrato sia corretto, adottare iniziative per il rifinanziamento dell'incentivo di cui in premessa, anche a fronte dell'evidenza che la diffusione di auto al 100 per cento elettriche ed ibride ricaricabili, oggi a una quota di poco inferiore al 9 per cento, è rallentata dalla carenza di infrastrutture di ricarica, la cui realizzazione è legata alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e quindi ben al di là dell'orizzonte annuale.
(3-02206)

(20 aprile 2021)

D) Interrogazione

   MANZO. — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:

   la pandemia da Cov-Sars-2 ha dimezzato il turismo italiano, settore ormai al collasso;

   dai dati Enit il 2020 è emerso un calo di 57 milioni di visitatori: la fotografia della crisi è un bilancio da profondo rosso che vede i visitatori totali internazionali e nazionali dimezzati rispetto al 2019; inoltre, i pernottamenti turistici totali sono diminuiti di circa 186 milioni e la spesa di 71 miliardi di euro;

   drammatico il calo di affari pari al 97 per cento per agenzie di viaggi, tour operator, crociere: non c'è area che sia stata risparmiata dall'effetto Coronavirus ed i fatturati di migliaia di aziende sono stati azzerati o quasi;

   vieppiù che con gli impianti sciistici chiusi neanche le località di montagna sono state risparmiate dalla valanga della pandemia;

   purtroppo il turismo, che in tempi «normali» contribuisce al 13 per cento del prodotto interno lordo nazionale, è chiaramente uno dei settori più penalizzati, con conseguenze serie sulle imprese del settore e del suo indotto;

   gli impatti sono maggiori per gli arrivi internazionali che per i viaggi nazionali; i visitatori internazionali pernottanti sono scesi del 64 per cento (pari a 40 milioni di visitatori) nel 2020 e i domestici del 31 per cento (16 milioni) rispetto al 2019;

   anche le stime per il 2021 non sono incoraggianti, come affermato dal presidente della Federazione aderente a Confcommercio, che ipotizza almeno un primo semestre di contrazione assoluta;

   il virus è destinato a lasciare un segno profondo sulle abitudini dei viaggiatori: il primo a ripartire sarà il turismo interno, mentre per tornare ai livelli pre-COVID di visitatori internazionali pernottanti serviranno più di tre anni;

   il settore, non fatturando niente, si sta spegnendo e sta morendo;

   a picco anche le terme, come affermato da Massimo Caputi, presidente di Federterme, che implora, oltre agli aiuti in fase emergenziale, misure per favorire il rilancio della domanda interna e di un progetto di sviluppo del turismo sanitario in Italia, di cui il termalismo può rappresentare uno dei segmenti fondamentali;

   la metà dei turisti in Italia è straniero; il crollo del mercato internazionale, provocato dall'emergenza sanitaria, si è abbattuto, dunque, sul turismo italiano come un devastante tsunami;

   si stima che per la ripresa ci vorrà almeno un triennio;

   pertanto è assolutamente necessario sostenere tempestivamente le aziende con incentivi;

   Assoturismo Confesercenti chiede di puntare sulla programmazione e sugli investimenti mirati del Recovery plan –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali misure intenda adottare per supportare con concreti incentivi un comparto importantissimo per l'economia del nostro Paese attualmente al collasso.
(3-02171)

(6 aprile 2021)

E) Interpellanza e interrogazione

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del turismo e il Ministro della cultura, per sapere – premesso che:

   l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (Aig), istituita nel 1945 e riconosciuta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari esteri, viene dichiarata ente assistenziale a carattere nazionale, senza finalità di lucro, con decreto del Ministro dell'interno del 6 novembre 1959;

   successivamente con il decreto-legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù è stata riconosciuta definitivamente come ente culturale; inoltre, l'associazione è inclusa tra le «organizzazioni non governative» segnalate dall'Onu tra gli enti di sviluppo sociale;

   dal 1° luglio 2019 l'Associazione italiana alberghi per la gioventù si trova in procedura fallimentare (n. 492/2019), avviata dal tribunale fallimentare di Roma che, in data 26 giugno 2019, ha respinto la domanda di un'omologa di concordato in continuità avviata, con ricorso ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e depositata in data 30 giugno 2017, nonostante la maggioranza dei suoi creditori si fosse pronunciata in favore dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù e della sua solvibilità, nonché della concreta possibilità di un suo pronto rilancio e sviluppo;

   anche l'Agenzia delle entrate e l'Inps hanno espresso il proprio assenso all'omologazione del piano, in virtù dell'elevata patrimonializzazione dell'ente, nell'interesse sociale e della salvaguardia del livello occupazionale. Il valore ex articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 del patrimonio immobiliare dell'ente ammonta a euro 21.941.662,36 e la stessa associazione recentemente è stata oggetto di lasciti testamentari. La procedura fallimentare sta determinando il graduale licenziamento del personale diretto e indiretto, più di 200 persone con relative famiglie, oltre alle pesanti ricadute per l'indotto dovute alla subitanea messa in vendita dell'ingente patrimonio immobiliare dell'ente, nonché alla dismissione del suo importante brand nazionale ed internazionale;

   l'ente si è opposto alla procedura fallimentare, depositando reclamo presso la Corte di cassazione e, ad oggi, è in attesa della fissazione dell'udienza: dopo 75 anni di ininterrotta e preziosa attività al servizio del turismo giovanile, scolastico e sociale, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù rischia la definitiva chiusura;

   in fase di conversione del decreto-legge «salva imprese», fu approvata all'unanimità nelle Commissioni riunite X e XI del Senato della Repubblica, su conforme parere espresso dal Governo, una norma che introduceva misure urgenti a salvaguardia del valore e delle funzioni dell'ente: tale norma fu stralciata dal maxi-emendamento con l'impegno del Governo di ripresentarla in successivo provvedimento;

   con l'ordine del giorno n. 9/2305/99, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad adottare le misure necessarie per la salvaguardia delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù: la Sottosegretaria per i beni e le attività culturali e per il turismo del precedente Governo, rispondendo agli atti di sindacato ispettivo, ha ricordato che durante la conversione in Senato del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali», venne approvato e poi stralciato l'emendamento 15.0.13 soppressivo dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù, per costituire l'ente pubblico non economico denominato Ente italiano alberghi per la gioventù (Eig), sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   la suddetta Sottosegretaria per i beni e le attività culturali e per il turismo pro tempore ha ribadito che: «Il Governo, oggi come un anno fa, è disponibile a valutare positivamente un'analoga proposta normativa per affrontare e risolvere l'attuale situazione dell'Associazione italiana alberghi della gioventù e salvaguardare le attività e le funzioni che questa svolge»; tutte le forze politiche, alla Camera e al Senato, a più riprese, hanno presentato analogo emendamento che non ha, tuttavia, mai trovato spazio in decreti-legge emergenziali;

   la situazione è stata ulteriormente aggravata dall'emergenza sanitaria ed economica legata alla pandemia da COVID-19: da informazioni apprese dagli organi di stampa si è appreso che, nonostante la situazione economica in cui versa il Paese, la curatela ha già avviato le procedure per la dismissione del patrimonio immobiliare; a causa della gravissima crisi economica che ha investito l'Italia nell'ultimo biennio sarà necessario adottare misure e strumenti di sostegno al turismo e, in particolare, per le categorie più svantaggiate, tra cui rientrano quelle giovanili e quelli a basso reddito –:

   quali chiarimenti il Governo, per quanto di competenza, intenda fornire sui fatti esporti in premessa e, al contempo, quali iniziative urgenti intenda avviare a tutela dell'Associazione italiana alberghi della gioventù, del suo marchio storico e di tutti quei servizi di utilità sociale, nonché per salvaguardare le funzioni e i relativi posti di lavoro, conservandone il patrimonio immobiliare.
(2-01285) «Lombardo, Cecconi, Fusacchia, Fioramonti, Muroni».

(21 luglio 2021)

   FREGOLENT. — Al Ministro del turismo, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le politiche giovanili. — Per sapere – premesso che:

   l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (Aig), ente storico e patrimonio del Paese, è stata istituita nel 1945 con la diretta partecipazione dei rappresentanti di Ministeri e Governo, con decreto di Alcide De Gasperi;

   l'associazione è ente morale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1948, nonché riconosciuta quale ente assistenziale a carattere nazionale con decreto del Ministro dell'interno del 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000 40; infine, con il decreto-legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, è stata riconosciuta definitivamente ente culturale;

   inoltre, è inclusa tra le organizzazioni non governative segnalate dall'Onu tra gli enti di sviluppo sociale;

   l'Italia, anche grazie all'Associazione italiana alberghi per la gioventù, è da sempre Paese membro qualificato della International youth hostel federation, di cui fanno parte 80 nazioni;

   dal 1° luglio 2019 l'Associazione italiana alberghi per la gioventù si trova in procedura fallimentare (n. 492/2019), avviata dal tribunale fallimentare di Roma;

   il 26 giugno 2019 il tribunale fallimentare di Roma ha respinto la domanda di un'omologa di concordato in continuità, avviata con ricorso ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e depositata in data 30 giugno 2017, nonostante l'approvazione del piano dalla maggioranza dei creditori pronunciatisi a favore dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù e della sua solvibilità, oltre che a favore della concreta possibilità di un suo pronto rilancio e sviluppo;

   a quanto consta all'interrogante l'ente si è opposto alla procedura fallimentare e, ad oggi, si è in attesa di una risolutiva e definitiva via d'uscita;

   dopo quasi 75 anni di ininterrotta e preziosa attività al servizio del turismo giovanile, scolastico e sociale, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù rischia quindi la definitiva chiusura;

   si aggiunga, peraltro, che la procedura fallimentare potrebbe determinare il licenziamento del personale diretto e indiretto, oltre 200 persone con relative famiglie. Occorre, inoltre, evidenziare le pesanti ricadute per l'indotto dovute alla subitanea messa in vendita dell'ingente patrimonio immobiliare dell'ente, nonché alla dismissione del suo importante brand nazionale ed internazionale –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano, per quanto di competenza, i suoi orientamenti in merito;

   se non ritenga opportuno adoperarsi, per quanto di competenza, al fine di salvaguardare i posti di lavoro e le funzioni di un ente la cui rete di strutture, distribuzione e radicamento in ogni regione italiana svolge un prezioso ruolo sociale ed educativo, oltre ad essere opportunità di conoscenza del nostro Paese, garantendone anche crescita e coesione sociale.
(3-02654)

(29 novembre 2021)
(ex 4-07247 del 26 ottobre 2020)

MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE IN RELAZIONE AL CASO DI JULIAN ASSANGE

   La Camera,

   premesso che:

    il 28 marzo 2021 Stella Morris, moglie di Julian Assange, ha riportato la notizia della lettera inviata da Papa Francesco al marito, incarcerato nel Regno Unito dal 2019, per il tramite del prete del penitenziario;

    Julian Assange, cittadino australiano, è al centro di un caso diplomatico e giuridico che dura ormai da undici lunghissimi anni;

    giornalista, attivista e programmatore informatico, nel 2006 Assange ha fondato il sito wikileaks.org (WikiLeaks) con l'obiettivo di offrire uno spazio libero ai whistleblower disposti a pubblicare documenti sensibili e compromettenti, in forma anonima e senza la possibilità di essere rintracciati;

    il sito, negli anni, è stato curato da molti giornalisti, attivisti e scienziati, riscuotendo sempre maggiore attenzione nell'opinione pubblica, rivelando segreti e scandali, relativi, tra gli altri, a guerre, loschi affari commerciali, episodi di corruzione e di evasione fiscale;

    le rivelazioni di WikiLeaks hanno contribuito ad aumentare la consapevolezza di larghi strati della pubblica opinione mondiale rispetto a Governi, uomini di potere, reti di relazioni ed eventi, ben oltre la narrazione ufficiale;

    nel 2010 Assange è assurto ad ampia notorietà internazionale per aver rivelato tramite WikiLeaks documenti classificati statunitensi, ricevuti dalla ex militare Chelsea Manning, riguardanti diversi crimini di guerra;

    nell'ottobre del 2010, pochi mesi prima delle accuse avviate contro Julian Assange in Svezia WikiLeaks pubblicò video e documenti diplomatici relativi alle guerre in Afghanistan e in Iraq. Fu una delle più grandi fughe di notizie della storia che documentarono abusi delle forze americane, compresa l'uccisione di decine di civili, compresi due giornalisti della Reuters, da parte di un elicottero da guerra statunitense Apache a Baghdad nel 2007;

    WikiLeaks, attraverso il così denominato «Cablegate», diffuse più di 300 mila documenti riservati dell'esercito statunitense che rivelarono gravi inadempienze della autorità nel perseguire abusi, torture, violenze perpetrate durante le guerre in Afghanistan e Iraq;

    durante le primarie presidenziali del Partito democratico statunitense del 2016, WikiLeaks pubblicò delle e-mail inviate e ricevute dalla candidata Hillary Clinton dal suo server di e-mail privato quando era Segretario di Stato dimostrando, tra l'altro, il coinvolgimento dell'Arabia Saudita e del Qatar in varie azioni di supporto alla formazione dello Stato Islamico in Siria e in Iraq (Isis) e ponendo concreti dubbi sul coinvolgimento statunitense in esse;

    per le sue rivelazioni, Julian Assange ha ricevuto svariati encomi da privati e personalità pubbliche, onorificenze (tra cui il Premio Sam Adams, la «Gold medal for Peace with Justice» da Sydney Peace Foundation e il «Martha Gellhorn Prize for journalism»), ed è stato ripetutamente proposto per il Premio Nobel per la pace per la sua attività di informazione e trasparenza;

    nel 2012, per sfuggire all'arresto da parte della polizia britannica, Julian Assange trovò asilo presso l'ambasciata dell'Ecuador, il cui Governo gli avrebbe riconosciuto in quello stesso anno lo status di rifugiato politico e il diritto d'asilo;

    l'11 aprile 2019, la polizia britannica ha arrestato Julian Assange all'interno dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, con il consenso delle autorità ecuadoriane dopo che, in seguito al cambio di Governo, le stesse gli avevano revocato lo status di rifugiato;

    nella serata dell'11 aprile 2019, Julian Assange è stato condotto dinanzi alla Westminster Magistrates' Court, dove sembrerebbe sia stato riconosciuto colpevole ipso facto d'aver violato, nel 2012, i termini della cauzione: quando aveva deciso di rifugiarsi nell'ambasciata ecuadoriana e di non comparire di fronte a un giudice britannico che lo aveva convocato per conto della magistratura svedese, nell'ambito di una controversa inchiesta per presunto stupro e molestie, avviata contro di lui a Stoccolma; si tratta di accuse poi archiviate;

    oggi quindi Julian Assange risulta essere detenuto nel Regno Unito per aver violato le condizioni di una libertà vigilata imposte sulla base di un mandato poi revocato, ma la motivazione reale della sua detenzione parrebbe risiedere nella richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti;

    le autorità di Washington asseriscono, infatti, che Julian Assange e WikiLeaks avrebbero messo a repentaglio la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Con questa stessa accusa Chelsea Manning, che a WikiLeaks fornì i documenti nel 2010, è stata dapprima condannata a 35 anni di prigione e, successivamente, graziata dal Presidente Obama;

    l'estradizione nei confronti di Assange troverebbe una ragione di fondamento in un atto di accusa segretamente depositato ad Alexandria, nello Stato del Virginia, che consisterebbe di un solo capo di imputazione, insieme a Chelsea Manning, relativo al reato di pirateria informatica, anche se sembrerebbe che il Ministero della giustizia statunitense abbia contestato ad Assange altri reati, tra cui quelli di cospirazione e spionaggio;

    dopo quasi undici anni, quella in atto contro Julian Assange assume i contorni di una persecuzione contro la persona e di una ritorsione contro il progetto WikiLeaks, ma rappresenta anche un pericoloso precedente per attivisti, giornalisti e whistleblower negli Stati Uniti, così come in qualunque altro Stato;

    la detenzione di Julian Assange – i cui presupposti erano già stati respinti nel 2015 dal Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, che si è rivelata anche avvenire in condizioni gravosamente severe –, nonché le eventualità di estradizione e persecuzione a vita negli Usa, hanno suscitato forte protesta e appelli per il suo rilascio da parte dell'opinione pubblica e di svariate organizzazioni per i diritti umani;

    nel novembre 2019, il relatore Onu sulla tortura ha dichiarato che Assange avrebbe dovuto essere rilasciato e la sua estradizione negata; si tratta di una dichiarazione successivamente fatta propria anche dal Consiglio d'Europa, di cui il Regno Unito è peraltro Stato membro fondatore;

    nel dicembre 2020 lo stesso relatore Onu sulla tortura, oltre a rinnovare l'appello per l'immediata liberazione di Assange, ha chiesto, senza esito, che questi venisse almeno trasferito dal carcere ad un contesto di arresti domiciliari;

    il 5 gennaio 2021 la giustizia inglese ha negato l'estradizione di Assange per motivi di natura medica, nello specifico per il bene della sua salute mentale, per l'alto rischio di tendenze suicide; tuttavia, nonostante quanto espresso in precedenza e nonostante le precarie condizioni di salute, Julian Assange risulta ancora detenuto in condizioni gravosamente severe presso la prigione di Belmarsh;

    per questa ragione, è opportuno esercitare la massima pressione sul Regno Unito affinché comprenda la gravità della situazione e garantisca la protezione di Julian Assange, accogliendo quanto richiesto dal relatore Onu sulla tortura e quanto fatto proprio dal Consiglio d'Europa, massima istituzione per lo Stato di diritto e per la tutela dei diritti umani di cui il Regno Unito è membro fondatore;

    finché a Julian Assange non verrà riconosciuta la piena libertà, lo status di rifugiato politico e la protezione internazionale, il rischio che egli possa andare incontro a violazioni dei diritti umani sarà sempre concreto e incombente, oltre che essere sottoposto a condizioni detentive che violerebbero il divieto assoluto di tortura e di altri maltrattamenti e ad un processo iniquo che, negli Stati Uniti, potrebbe essere seguito dalla pena di morte, a causa del suo lavoro con WikiLeaks,

impegna il Governo

1) ad intraprendere, anche in aderenza alle convenzioni internazionali e specificatamente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ogni utile iniziativa di competenza finalizzata a garantire la protezione e l'incolumità di Julian Assange da parte delle autorità britanniche e a scongiurarne l'estradizione.
(1-00456) «Cabras, Colletti, Maniero, Trano, Massimo Enrico Baroni, Giuliodori, Sapia, Spessotto, Corda, Termini, Siragusa, Sarli, Testamento».

(7 aprile 2021)

MOZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE DIGITALI EFFICIENTI E SICURE PER LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZO DEI DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia – allineata con il resto dei Paesi europei – ha avviato già da tempo un processo di trasformazione e innovazione dei servizi della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, spesso però fornite da operatori terzi i quali, mettendo a disposizione le loro infrastrutture, diventano indirettamente detentori di dati e informazioni di esclusivo appannaggio delle amministrazioni interessate;

    la costruzione di un e-government «autosufficiente», che veda quale obiettivo principale l'accelerazione dei processi di informatizzazione della pubblica amministrazione, in linea con i principi previsti dall'Agenda digitale sia europea che italiana, dalle Comunicazioni della Commissione europea del 26 settembre 2003 e del 19 aprile 2016, nonché dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022, anche mediante la definizione di un sistema pubblico autonomo nello sviluppo e nell'impiego di tecnologie emergenti, rappresenta un passo fondamentale nella creazione di un più efficiente apparato amministrativo, volto a meglio coniugare l'acquisizione di nuove competenze digitali, con la messa a punto di processi di rafforzamento ed efficientamento dell'azione amministrativa;

    in tale contesto, uno degli aspetti più complessi della trasformazione digitale della pubblica amministrazione è dato certamente dalla gestione della vasta e articolata mole di dati che le pubbliche amministrazioni raccolgono e detengono, troppo spesso non ancora in formato digitale;

    questa può essere definita come un vero e proprio «patrimonio informativo pubblico», composto da diverse tipologie di informazioni che necessitano di essere collocate all'interno di una strategia complessiva mirata alla loro condivisione, valorizzazione e diffusione tra le amministrazioni pubbliche, siano esse centrali o periferiche;

    per realizzare i suddetti obiettivi è necessario che si ceda il passo nella pubblica amministrazione al progresso delle Information and communication technologies (Ict), mediante un approccio istituzionale connotato da modalità di gestione più flessibili ed efficaci rispetto al passato;

    il ricorso alle Ict nel settore pubblico può infatti agevolare e rendere più efficiente l'attività della pubblica amministrazione e l'interscambio di dati tra le sue articolazioni. Difatti, la diffusa mancanza di interoperabilità tra le varie banche dati della pubblica amministrazione, da intendersi come la capacità delle singole componenti del sistema pubblica amministrazione di fare rete tra loro e dialogare in forma automatica, scambiando informazioni e condividendo risorse, provoca un rallentamento notevole nella messa in atto dell'azione amministrativa, nonché un aggravio inutile dei costi che gravano sul bilancio pubblico, arrivando cioè a determinare inefficacia e inefficienza della stessa;

    allo scopo di evitare il protrarsi di questa situazione, è necessaria la creazione di un sistema di infrastrutture di in cloud computing per la raccolta e gestione centralizzata dei dati delle pubbliche amministrazioni, che consenta, mediante l'implementazione delle più moderne tecnologie nel settore pubblico – nel rispetto dei principi della trasparenza, efficienza e tutela dei dati personali, così come richiamati dalla normativa europea e nazionale –, di raccogliere, archiviare, elaborare e trasmettere i dati in possesso delle amministrazioni attraverso un cambio di paradigma basato sullo sviluppo di innovative procedure che le tecnologie digitali consentono;

    il cloud computing, infatti, rappresenta il prerequisito per l'erogazione e la fruizione efficiente di processi e attività come l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati, mediante la presenza di servizi diversificati e integrati tra loro, quali i cosiddetti IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Service as a Service), ove la disponibilità dei dati è fornita on demand attraverso la rete telematica internet, a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili;

    sul mercato, esistono numerosi operatori che già permettono ad amministrazioni e aziende, a costi contenuti, di accedere a simili infrastrutture It, prescindendo dal possesso delle strutture a cui vengono materialmente trasferiti i dati. Ciononostante, non può tralasciarsi la necessità, per la pubblica amministrazione, sia di acquisire maggiori competenze in termini di capacità di gestione diretta di siffatte infrastrutture, che di relazione con i principali player attivi nell'offerta di tale categoria tecnologica. Tali circostanze, inoltre, si sommano a dubbi legati alla sicurezza, alla compliance, alla localizzazione e alla proprietà dei dati, oltre a non lasciare indenne l'amministrazione che si volesse avvalere di tali servizi da eventuali ulteriori rischi quali il «vendor lock-in» – ossia la creazione di un rapporto di dipendenza col fornitore del servizio – o il pericolo che fornitori e/o operatori terzi acquisiscano e usino impropriamente dati pubblici. Infine, a fronte dei citati rischi, perdura l'assenza di una reale garanzia in termini di incremento dell'affidabilità dei sistemi, qualità dei servizi erogati e risparmio di spesa;

    pertanto, solo mediante la creazione di un sistema infrastrutturale cloud di proprietà totalmente pubblica, la cui gestione venga affidata ad un ente pubblico dedicato e/o ad un'azienda pubblica dotata di personale altamente qualificato, sarà possibile far sì che le amministrazioni pubbliche non siano costrette ad avvalersi di fornitori privati per la fruizione di servizi di cloud storaging. Ciò, inoltre, permetterà di innescare sinergie virtuose capaci di coniugare, al contempo, una maggiore efficienza dell'azione pubblica con elevati standard di sicurezza e protezione, così come richiesti dal regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679;

    il «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021» ha previsto il censimento del patrimonio Ict delle pubbliche amministrazioni e la procedura di qualificazione dei poli strategici nazionali (Psn). Secondo la circolare n. 1 del 14 giugno 2019 dell'Agenzia per l'Italia digitale per polo strategico nazionale si intende un soggetto titolare dell'insieme di infrastrutture It (centralizzate o distribuite), ad alta disponibilità, di proprietà pubblica, eletto a polo strategico nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e qualificato da Agid ad entrare ad altre amministrazioni, in maniera continuativa e sistematica, servizi infrastrutturali on-demand, servizi di disaster recovery e business continuity, servizi di gestione della sicurezza It ed assistenza ai fruitori dei servizi erogati. Sulla base dei risultati ottenuti a seguito del censimento dei data center italiani, è emerso che su 1.252 data center censiti, appartenenti a pubbliche amministrazioni centrali e locali, ad aziende sanitarie locali e a università sono solo 35 le strutture candidabili a polo strategico nazionale, 27 sono i data center classificati nel gruppo A ovvero con carenze strutturali o organizzative considerate minori e i restanti 1.190 sono stati classificati nel gruppo B, ossia come infrastrutture che non garantiscono requisiti minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o organizzativo o non garantiscono la continuità dei servizi o non rispettano i requisiti per essere classificati nelle due precedenti categorie;

    il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto disposizioni dirette a promuovere la realizzazione di un cloud nazionale. In particolare, l'articolo 35 stabilisce che, al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei centri per l'elaborazione delle informazioni (ced) destinata a tutte le pubbliche amministrazioni;

    con riferimento al rafforzamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Recovery Plan propone l'obiettivo di razionalizzare e consolidare le infrastrutture digitali esistenti della pubblica amministrazione, promuovendo la diffusione del cloud computing e rafforzando la cybersicurezza, con particolare attenzione all'armonizzazione e all'interoperabilità delle piattaforme e dei servizi di dati. Nello specifico al fine di dotare la pubblica amministrazione di infrastrutture affidabili e di accompagnare le amministrazioni centrali verso una nuova logica di conservazione e utilizzo dei dati e di fornitura di servizi, si prevede l'attuazione di un sistema cloud efficiente e sicuro. L'obiettivo dell'investimento è, dunque, lo sviluppo sul territorio nazionale di un'infrastruttura affidabile, sicura, efficiente sotto il profilo energetico ed economicamente sostenibile per ospitare i sistemi e i dati della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

1) compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adoperarsi affinché venga creato un sistema di raccolta, conservazione e scambio dei dati della pubblica amministrazione, in precedenza classificati meticolosamente in base alla rilevanza e al livello di sicurezza, mediante lo sviluppo di infrastrutture e sistemi di cloud computing di unica proprietà dello Stato, valutando di affidarne la gestione ad un ente pubblico e/o ad un'azienda pubblica, che ne garantisca la sicurezza, la consistenza, l'affidabilità e l'efficienza.
(1-00424) (Nuova formulazione) «Giarrizzo, Elisa Tripodi, Alaimo, Luciano Cantone, Casa, Scerra, Sodano, Sut, Scanu, D'Orso, Saitta, Rizzo, Penna, Berti, Aresta, Brescia, Maurizio Cattoi, Masi, Alemanno».

(24 febbraio 2021)

   La Camera,

   premesso che:

    sovranità digitale è uno dei temi chiave per affrontare le sfide della contemporaneità ed assicurare tutela e protezione ai dati dei cittadini;

    ovunque si è affermata una compiuta consapevolezza sul ruolo e sul valore dei dati personali prodotti dalle pubbliche amministrazioni e fondati sui dati dei cittadini;

    l'Europa, in considerazione dell'assenza di grandi operatori di cloud continentali, ha adottato politiche di sviluppo e di rafforzamento del cloud europeo;

    in Stati come Francia e Germania le politiche del cloud relativamente ai dati dei cittadini sono non a caso nelle mani dei rispettivi Ministri dell'economia e delle finanze, Bruno La Maire e Peter Altmaier, a conferma della considerazione che nei due Paesi riscuote il settore dei dati personali dei cittadini come patrimonio della nazione;

    le legislazioni di alcuni Paesi prevedono l'obbligo per le loro società nazionali operanti in giro per il mondo di garantire l'accesso alle amministrazioni nazionali per ragioni di sicurezza o di interesse nazionale, come nel caso del «Cloud Act» approvato dal Congresso americano nel febbraio 2018;

    in considerazione di tali legislazioni invasive, alcuni Paesi hanno immediatamente aggiornato le proprie normative sul cloud, come nel caso della Francia, che nel maggio del 2018 ha appositamente modificato la propria legge nazionale sul cloud;

    l'Italia ha un enorme ritardo rispetto agli altri Paesi europei e ad altri Paesi avanzati esterni all'Unione europea, disponendo in modo limitato di infrastrutture cloud nazionali dedicate alla raccolta, custodia e trattamento dei dati;

    appaiono a tutt'oggi deboli le politiche pubbliche nazionali di supporto alla creazione di asset nazionali di cloud sin qui adottate dai precedenti Governi;

    le azioni promosse dall'Agenzia per l'Italia digitale in ambito d sviluppo del cloud non hanno risposto alle originarie aspettative, dal momento che hanno tradito gli stessi obiettivi previsti dal primo piano triennale 2017-2019 della stessa Agenzia per l'Italia digitale e, in particolare, non sono riuscite a rendere operativi i poli strategici nazionali ideati per soddisfare la domanda pubblica di cloud da parte di strutture centrali e periferiche della pubblica amministrazione, purtroppo invece oggi obbligate, in conseguenza di tale grave manchevolezza, a rivolgersi necessariamente ai grandi player privati multinazionali che operano sul mercato;

    lo sviluppo di società italiane nel settore del cloud non è solo un fattore di sovranità e tutela dei dati, ma stimola e sostiene la crescita e la diffusione di competenze digitali nel Paese;

    i dati dei cittadini italiani, raccolti e custoditi da pubbliche amministrazioni centrali e locali, a differenza dei dati dei consumatori, devono poter essere affidati a strutture pubbliche e, in caso di insufficienza di queste, a strutture private di nazionalità italiana e con database su territorio italiano;

    la Costituzione stabilisce, all'articolo 117, che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (...)» e, alla lettera r) del secondo comma, specifica che lo Stato ha legislazione esclusiva sul «(...) coordinamento informativo e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (...)»;

    l'articolo 117, secondo comma, lettera r), indica il contesto per la realizzazione di un cloud nelle mani dello Stato che tuteli e protegga i dati prodotti dai cittadini, ma che li usi in modo intelligente come supporto alle decisioni assunte nell'interesse pubblico, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e di istituirne di nuovi;

    per adottare tutte le misure, le procedure e le metodologie di uso dei dati come supporto intelligente all'assunzione di decisioni sui servizi destinati ai cittadini, che possono pertanto essere di maggior qualità e di minor costo, occorrono organismi centrali competenti e lungimiranti, attenti alle evoluzioni delle tecnologie e rispettosi delle prerogative di tutela e protezione dei dati personali;

    con l'avvio dei nuovi servizi di 5G e in seguito di 6G, al cloud si affiancherà sempre più l'edge computing, che sarà necessario sviluppare in modo decentrato e dislocato territorialmente in linea con l'architettura di rete del 5G e 6G;

    devono essere adottate con tempestività tutte le misure normative necessarie per assicurare una inversione di tendenza;

    nell'ultima Relazione annuale presentata al Parlamento, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ha rilevato come l'anno della pandemia da COVID-19 sia stato caratterizzato da una minaccia cibernetica sempre più crescente e sofisticata;

    in merito, il Rapporto Clusit sulla sicurezza Ict in Italia e nel mondo ha rilevato come il 2020 abbia registrato il record negativo degli attacchi informatici: a livello globale: sono stati infatti 1.871 gli attacchi gravi di dominio pubblico rilevati nel corso del 2020, ovvero con un impatto sistemico in ogni aspetto della società, della politica, dell'economia e della geopolitica;

    i dati evidenziano, quindi, un'intensificazione degli attacchi sia in termini qualitativi che quantitativi, complice il contesto della pandemia che ha spinto organizzazioni e professionisti a un rapido ricorso alla digitalizzazione;

    nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), assumono rilevanza strategica gli investimenti e le riforme programmate per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. In particolare, risultano stanziati 900 milioni di euro a supporto della migrazione del patrimonio informativo del Paese – oggi detenuto da 1252 data center, il 95 per cento dei quali sono stati classificati come non affidabili dall'AgID – verso un ambiente cloud sicuro;

    a seconda del grado di sensibilità dei dati coinvolti, tale migrazione potrà avvenire verso soluzioni cloud di mercato certificate dall'AgID ovvero verso un Polo strategico nazionale (Psn) di futura creazione, definito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) come un'infrastruttura dedicata cloud localizzata sul territorio nazionale e all'avanguardia dal punto di vista delle prestazioni e della sicurezza;

    stando a quanto annunciato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la creazione del Polo strategico nazionale (Psn) si seguirà lo schema del partenariato pubblico-privato, attraverso il coinvolgimento di società private che verranno chiamate a presentare offerte per la fornitura di infrastrutture e capacità tecnologiche nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica;

    come riportano diverse fonti stampa, in vista di tale gara diverse aziende di Stato starebbero intensificando le proprie capacità tecnologiche tramite accordi di cooperazione con le principali aziende multinazionali attive da anni nel mercato della fornitura di servizi cloud;

    le due amministrazioni che risultano maggiormente impegnate sul fronte della digitalizzazione della pubblica amministrazione – quali il Dipartimento per la trasformazione digitale ed il Dipartimento della funzione pubblica – hanno recentemente annunciato, su iniziativa dei rispettivi Ministri, la creazione di organi consultivi volti a rafforzare le sinergie pubblico-private ed a fornire supporto conoscitivo nell'implementazione dei rispettivi progetti per la transizione digitale della pubblica amministrazione, incluso il progetto per la creazione del Polo strategico nazionale (Psn);

    all'interno dei suddetti organi consultivi si rinviene, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, un'inopportuna rappresentanza di figure manageriali apicali provenienti da aziende non europee, con interessi diretti nella citata gara pubblica per la realizzazione del Polo strategico nazionale (Psn) di prossima indizione, ovvero provenienti da aziende in ogni caso rientranti nell'ecosistema e nella rete di relazione delle suddette aziende multinazionali,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per istituire un organismo di vigilanza, controllo e gestione delle politiche pubbliche sul cloud e sulla custodia, tutela e protezione dei dati personali raccolti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali;

2) ad adottare iniziative volte a porre tale organismo in condizione di operare e cooperare in sintonia con il Garante per la protezione dei dati personali e con le università italiane che svolgono attività di ricerca in ambito di raccolta e trattamento dei dati in ambito tecnologico e giuridico;

3) a qualificare, nel più breve tempo possibile, la lista dei poli strategici nazionali, da affiancare a Sogei, impartendo precise direttive all'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di recuperare le manchevolezze dell'Agenzia sin qui registrate;

4) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a valorizzare le strutture pubbliche di cloud oggi gestite dalle locali società in-house pubbliche di molte regioni italiane, perché hanno grandi competenze e perché rappresentano l'interlocuzione naturale per le strutture di pubblica amministrazione che cercano fornitori di cloud nella stessa regione;

5) ad adottare iniziative di competenza volte a far sì che le aziende private italiane fornitrici di cloud e oggi qualificate come cloud service provider dalle direttive dell'Agenzia per l'Italia digitale operino nelle loro regioni come riferimenti privilegiati di offerta cloud per le strutture di pubblica amministrazione territoriale, affiancando i poli strategici nazionali;

6) nell'ottica di evitare la concentrazione dell'intero patrimonio informativo pubblico in un'unica infrastruttura, con i conseguenti rischi in termini di sicurezza dei dati e dell'infrastruttura stessa, ad assicurare che i dati oggetto di migrazione verso l'infrastruttura unica siano esclusivamente quelli che vengono classificati come critici e strategici, predisponendo a tal fine un'adeguata politica di catalogazione delle informazioni, che consenta di effettuare valutazioni di impatto, di introdurre un'adeguata etichettatura dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, di operare decisioni sulla dislocazione dei dati sul territorio nazionale e di predisporre un monitoraggio continuo dei dati delle pubbliche amministrazioni;

7) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a tutelare la sovranità digitale e la sicurezza cibernetica, anche attraverso l'istituzione di un'apposita Agenzia, e a migliorare la qualità dell'architettura di sicurezza della nazione, nonché a costituire un'Agenzia per la competitività, al fine di garantire la sicurezza nazionale e incentivare la promozione di tecnologia nazionale, che possa sostenere l'industria nazionale nei processi di produzione di tecnologia avanzata, evitando la dipendenza tecnologica da nazioni ostili;

8) ad adottare tutte le iniziative di competenza nelle sedi europee affinché sia dato seguito agli intendimenti di cui alla dichiarazione congiunta «Building the next generation cloud for businesses and the public sector in the EU», firmata il 15 ottobre 2020 dal Governo italiano e dai Governi di altri 26 Stati europei, assicurando che il progetto per la creazione di un cloud federato europeo (Gaia-X) non sia vanificato attraverso il coinvolgimento di soggetti extra-europei, quali Huawei e Alibaba;

9) a seguito di un'adeguata consultazione di mercato che veda il coinvolgimento prioritario di fornitori di servizi cloud italiani, ad adottare iniziative per assicurare che il partenariato pubblico-privato che risulterà dalla gara pubblica per l'affidamento del Polo strategico nazionale venga sottoposto ad un sistema di supervisione pubblica, analogamente a quanto avvenuto in altre nazioni europee, nell'ottica di garantire la sovranità nazionale nella gestione dei dati pubblici maggiormente sensibili;

10) ad adottare iniziative al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione della procedura di gara, evitando che la partecipazione, diretta o indiretta, di aziende big tech nei suddetti organi consultivi, come richiamato in premessa, possa tradursi in una posizione di vantaggio per le stesse nell'ambito della medesima procedura, con rischi di distorsione della concorrenza.
(1-00466) (Ulteriore nuova formulazione) «Lollobrigida, Meloni, Butti, Mollicone, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, De Toma, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».

(19 aprile 2021)

   La Camera,

   premesso che:

    l'Agenzia per l'Italia digitale definisce il cloud come «un modello di infrastrutture informatiche che consente di disporre, tramite internet, di un insieme di risorse di calcolo (ad esempio reti, server, storage, applicazioni e servizi) che possono essere rapidamente erogate come un servizio. Questo modello consente di semplificare drasticamente la gestione dei sistemi informativi, trasformando le infrastrutture fisiche in servizi virtuali fruibili in base al consumo di risorse»;

    in Italia i servizi cloud si sono diffusi in tempi abbastanza recenti. La diffusione, all'inizio, è stata condizionata da vari fattori, quali, ad esempio, la dimensione delle aziende e le loro caratteristiche di crescita, la necessità o meno di disporre di dati distribuiti sul territorio, nonché la disponibilità di capacità informatiche interne. Il mercato è però ora in forte crescita, in parte anche in virtù della formidabile spinta venuta, nel 2020, dalla situazione di emergenza scaturita dalla pandemia da COVID-19, che ha richiesto ad aziende e collettività di riorganizzare in modalità «agile» attività e processi. Alla fine del 2020, il 59 per cento delle imprese italiane faceva uso di servizi di cloud computing;

    secondo le stime dell'osservatorio cloud del Politecnico di Milano, nel 2020 il mercato cloud italiano ha raggiunto i 3,34 miliardi di euro, in crescita del 21 per cento rispetto al consuntivo del 2019, pari a 2,77 miliardi di euro. In termini di spesa assoluta i primi tre settori merceologici per rilevanza sono il manifatturiero (24 per cento), il settore bancario (21 per cento) ed il telco/media (15 per cento);

    secondo dati del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il 60 per cento del mercato italiano del cloud è fornito da operatori non europei;

    attualmente, il mercato mondiale dei principali fornitori di infrastrutture cloud è dominato da cinque gruppi societari, quattro dei quali (Amazon, Microsoft, Google, Ibm) hanno la sede principale negli Stati Uniti, il quinto, Alibaba, in Cina;

    la spesa aziendale per le infrastrutture cloud sta crescendo rapidamente e gli esperti si attendono che supererà quella per le infrastrutture di information technology tradizionali entro il 2022;

    il potenziamento del cloud computing occupa quindi il ruolo di tematica strategica per l'immediato futuro. L'obiettivo è quello di realizzare un affrancamento dalle soluzioni che oggi poggiano quasi integralmente su infrastrutture messe a disposizione da fornitori internazionali;

    in un'epoca di costante dematerializzazione dei beni e dei servizi, i dati rivestono un valore fondamentale per individui ed imprese, un valore che può essere economico o semplicemente intrinseco, sia che siano personali o non personali (ad esempio: quelli aziendali);

    affidare questi dati ad un cloud provider significa affidare il proprio universo, sia personale che professionale, ad un soggetto terzo;

    occorre anche considerare la nazionalità del cloud provider, poiché questa può comportare la giurisdizione di Paesi terzi e non europei che possono ritenersi autorizzati ad intervenire sulle proprie aziende, anche con riferimento a dati di cittadini europei da esse custoditi in server localizzati in Europa; pertanto, la collocazione fisica dei server non attenua le cogenze derivanti dalla nazionalità del cloud provider. La fattispecie maggiormente diffusa, quella cioè del cloud provider di nazionalità statunitense, richiede di valutare l'applicabilità della legislazione americana e, in particolare, il cosiddetto «Cloud Act», che può variare a seconda degli accordi assunti con i vari Stati europei. Con altre nazionalità e con Paesi la cui normativa appare molto distante da quella europea, ad esempio la Cina, come altri Paesi dell'Asia, il caso appare ancora più complesso e delicato, per cui la raggiungibilità dei dati affidati in cloud deve essere attentamente valutata;

    la preliminare valutazione della normativa e della giurisdizione applicabili costituisce dunque un passaggio necessario ed irrinunciabile, accanto alle considerazioni economiche e tecnologiche. Le incertezze e i rischi risultanti da tale valutazione possono peraltro essere compensati dalla predisposizione di modelli contrattuali e politiche che disciplinino in anticipo ed in dettaglio il comportamento che il cloud provider deve tenere nel caso di provvedimenti di autorità di Paesi terzi, con riferimento all'accessibilità e alla conservazione dei dati;

    la strategia per la riorganizzazione delle infrastrutture digitali del Dipartimento per la trasformazione digitale, in accordo con la strategia europea, rappresenta il fondamento per razionalizzare le risorse, rendere più moderni i servizi pubblici e mettere in sicurezza i dati;

    la strategia opera una distinzione fondamentale tra: infrastrutture che gestiscono servizi strategici, ovvero un ridotto numero di asset tecnologici (server, connettività, reti e altro) che abilitano funzioni essenziali del Paese, come ad esempio la mobilità, l'energia, le telecomunicazioni; tutte le altre infrastrutture gestite dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali che gestiscono la stragrande maggioranza dei servizi, erogati al cittadino o interni agli enti che permettono il funzionamento di servizi comuni;

    il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, adottato nell'ambito della «strategia per la crescita digitale del Paese», ha previsto una strategia per l'adozione del cloud computing nella pubblica amministrazione che si articola attraverso tre elementi principali:

     a) il principio cloud first secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono, in via prioritaria, adottare il paradigma cloud (in particolare i servizi SaaS) prima di qualsiasi altra opzione tecnologica tradizionale, normalmente basata su housing o hosting;

     b) il modello cloud della pubblica amministrazione, cioè il modello strategico che si compone di infrastrutture e servizi qualificati dall'Agenzia per l'Italia digitale sulla base di un insieme di requisiti volti a garantire elevati standard di qualità e sicurezza per la pubblica amministrazione. In funzione di questo modello è stata creata un'apposita piattaforma, il Cloud marketplace dell'Agenzia per l'Italia digitale, che consente di visualizzare la scheda di ogni servizio mettendo in evidenza le caratteristiche, il costo e i livelli di servizio dichiarati dal fornitore. Le pubbliche amministrazioni possono così confrontare servizi analoghi e decidere, in base alle loro esigenze, le soluzioni più adatte;

    il programma di abilitazione al cloud (cloud enablement program), vale a dire l'insieme di attività, risorse, metodologie da mettere in campo per rendere le pubbliche amministrazioni capaci di migrare e mantenere in efficienza i propri servizi informatici (infrastrutture e applicazioni) all'interno del modello cloud della pubblica amministrazione;

    a decorrere dal 1° aprile 2019, le amministrazioni pubbliche possono acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati dall'Agenzia per l'Italia digitale e pubblicati nel catalogo dei servizi cloud per la pubblica amministrazione qualificati;

    grazie al censimento dei centri di elaborazione dati, trentacinque sono stati individuati come eleggibili a poli strategici nazionali; sarebbe quindi sufficiente federarli e convogliare gli investimenti sull'interoperabilità per ottenere i migliori risultati e salvaguardare gli investimenti che i territori hanno fatto sulle proprie società in house;

    è ormai indifferibile la necessità di provvedere alla creazione di una piattaforma nazionale di cloud storaging, nella quale far confluire tutti i dati e le informazioni disponibili e quotidianamente impiegati dalle amministrazioni pubbliche;

    il fine è duplice: da una parte, evitare che le medesime amministrazioni si rivolgano a fornitori privati di servizi di cloud storaging, evitando così il rischio che gli stessi soggetti privati possano detenere ed eventualmente utilizzare per fini diversi una grande mole di dati (sensibili e no) e, dall'altra, garantire la massima interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche nell'accesso e nell'impiego dei dati riconducibili ai cittadini italiani per fini espressamente connessi alle loro attività istituzionali,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta all'istituzione di un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati disponibili in remoto a utenti predeterminati e riconoscibili attraverso specifiche caratteristiche, quale una piattaforma basata su più server reali tra loro collegati in cluster, fisicamente collocati presso uno o più data center;

2) ad assumere iniziative di carattere normativo volte ad ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni includendovi: il controllo del corretto funzionamento del sistema cloud e la legittima fruizione dei dati archiviati da parte dei soggetti ad essa titolati; la vigilanza sul rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle amministrazioni pubbliche; la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dai privati cittadini e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo del sistema cloud;

3) ad adottare ogni opportuna iniziativa per rafforzare il ruolo dell'Italia sul fronte dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda l'offerta formativa delle università italiane e le attività di ricerca, anche in sinergia con attori privati;

4) ad adottare ogni opportuna iniziativa per promuovere attività di formazione, ricerca e sviluppo nelle scuole, nelle università e nei centri di ricerca italiani relativamente a tali tecnologie e a sostenerne le applicazioni rispetto alla produzione industriale e ai servizi civili in imprese consolidate e start up innovative per creare nuovi posti di lavoro per le nuove generazioni.
(1-00467) «Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan».

(21 aprile 2021)

   La Camera,

   premesso che:

    la trasformazione digitale è uno dei driver strategici per lo sviluppo delle moderne economie ed è pertanto essenziale investire nell'evoluzione dei servizi in ottica cloud e di data management;

    per concretizzare l'evoluzione digitale delle attività e dei servizi della pubblica amministrazione italiana è necessario definire un modello operativo di riferimento che assicuri rapidamente l'efficientamento e la messa in sicurezza dei data center della pubblica amministrazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di dati della pubblica amministrazione, la razionalizzazione di costi per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi Ict delle pubbliche amministrazioni;

    secondo il censimento dei data center nazionali curato dall'Agenzia per l'Italia digitale, la stragrande maggioranza dei centri elaborazione dati della pubblica amministrazione non forniscono idonee garanzie di sicurezza, efficienza ed affidabilità;

    l'Italia ha avviato un processo di trasformazione e innovazione dei servizi della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, anche alla luce delle recenti modifiche al codice dell'amministrazione digitale operate dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto disposizioni dirette a promuovere la realizzazione di un cloud nazionale;

    in particolare, l'articolo 35 stabilisce che, al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni destinata a tutte le pubbliche amministrazioni;

    nell'ambito della missione 1, componente 1, «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 12 gennaio 2021 sono descritti interventi finalizzati a favorire l'adozione e lo sviluppo delle tecnologie cloud nel settore pubblico e, al contempo, a rimuovere gli ostacoli all'utilizzo del cloud da parte della pubblica amministrazione;

    in questo ambito, si prevede lo sviluppo di un cloud nazionale e l'effettiva interoperabilità delle banche dati delle pubbliche amministrazioni, in parallelo e in sinergia con il progetto europeo Gaia-X, dove l'Italia intende avere un ruolo di primo piano. L'investimento mira a favorire l'adozione dei servizi cloud secondo quanto previsto nella strategia cloud first del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, attraverso lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei data center di tipo B della pubblica amministrazione centrale e il rafforzamento in chiave green dei data center di tipo A candidabili a poli strategici nazionali in base al censimento dell'Agenzia per l'Italia digitale. Si prevede inoltre la realizzazione di un cloud enablement program per favorire l'aggregazione e la migrazione delle pubbliche amministrazioni centrali e locali verso soluzioni cloud e fornire alle stesse pubbliche amministrazioni procedure, metodologie e strumenti di supporto utili a questa transizione;

    come affermato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale nel corso di un'audizione davanti alla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, l'obiettivo del Governo è di assicurare che le amministrazioni vengano aiutate a migrare in cloud diversi a seconda del diverso livello di sensibilità dei dati dei quali dispongono e questo implicherà classificare innanzitutto le tipologie di dati in ultrasensibili, sensibili e ordinari, per garantire scelte che tutelino in maniera appropriata cittadini e amministrazioni, come già fatto da molti altri Paesi. In tal senso, per i dati più sensibili si intende creare un polo strategico nazionale a controllo pubblico, localizzato sul suolo italiano e con garanzie, anche giurisdizionali, elevate. Il polo strategico permetterà di razionalizzare e consolidare molti di quei centri che ad oggi non riescono a garantire standard di sicurezza adeguati, mentre per le tipologie di dati e applicazioni meno sensibili si prevede la possibilità per le amministrazioni di usufruire di efficienti cloud messi a disposizione da operatori di mercato,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per definire e attuare un modello di infrastrutture digitali di cloud per le pubbliche amministrazioni centrali e locali basato sulla complementarietà, in funzione della tipologia di dati e della loro rilevanza, tra un sistema di fornitori di servizi di mercato qualificati certificati e un polo strategico nazionale a controllo pubblico;

2) ad adoperarsi affinché la gestione del polo strategico nazionale sia affidata a uno o più soggetti pubblici che ne garantiscano la sicurezza, la consistenza, l'affidabilità e l'efficienza e, in tal modo, a favorire l'interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni fruitrici dei servizi del suddetto polo strategico nazionale.
(1-00468) «Bruno Bossio, Serracchiani, Gariglio, Cantini, Delrio, Del Basso De Caro, De Luca, Gualtieri, Madia, Morassut, Pizzetti, Andrea Romano».

(21 aprile 2021)

   La Camera,

   premesso che:

    il codice dell'amministrazione digitale (Cad), istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ha stabilito i principi e le finalità che lo Stato, le regioni, gli enti locali, le società pubbliche e i gestori di servizi pubblici devono perseguire nel percorso di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, per assicurare ai cittadini «la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale» (articolo 2);

    a tale scopo è stato istituito un ente ad hoc, l'AgID, che «promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese» (articolo 14-bis);

    il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione è il documento di indirizzo strategico, redatto da AgID in collaborazione con il dipartimento per la trasformazione digitale, per guidare la transizione digitale del Paese, finalizzata a favorire lo sviluppo di una società digitale attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione;

    i principi guida del Piano triennale 2020-2022 stabiliscono che il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile; le pubbliche amministrazioni devono realizzare servizi primariamente digitali;

    l'infrastruttura digitale rappresenta un bene strategico per il Paese e necessita di un serio processo di implementazione e rafforzamento nell'ottica di costruire una rete unica, gestita e controllata totalmente dallo Stato;

    attualmente il processo di trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione vede ancora l'utilizzo di tecnologie e infrastrutture digitali fornite da operatori terzi, che sono detentori di dati e informazioni di esclusiva proprietà delle pubbliche amministrazioni. È necessario dunque che lo Stato costruisca e gestisca direttamente la propria infrastruttura digitale pubblica, unico modo per eliminare i rischi in termini di sicurezza, affidabilità, autonomia e proprietà dei dati. Al riguardo, il Cad sancisce che «al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, [...] progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali» (articolo 13-bis) e prevede «l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica» (articolo 14);

    nella transizione digitale della pubblica amministrazione, l'aspetto forse più delicato e complesso è la gestione e condivisione dei dati. In questo contesto, le information communication technology possono svolgere un ruolo importante, snellendo le procedure e aiutando lo scambio di dati. Il problema è cruciale, perché la mancata interconnessione tra le diverse banche dati della pubblica amministrazione rende più lento e farraginoso l'iter burocratico delle pratiche amministrative, senza considerare il costo economico delle inefficienze e i disagi per i cittadini che devono presentare più volte documenti già consegnati ad una pubblica amministrazione;

    il Cad parla di database «di interesse nazionale» (articolo 60), cioè «l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni», che deve possedere «le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità»;

    l'obiettivo del Piano triennale 2020-2022 è favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le pubbliche amministrazioni e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese, aumentare la qualità dei dati e dei metadati e aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati;

    l'importanza strategica del patrimonio informativo pubblico era già stata ribadita nell'articolo 50-quater, che ne prevede la promozione e la valorizzazione, sempre nell'ottica della disponibilità e accessibilità ma anche della massima protezione e sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni (articolo 51);

    per accelerare questo processo, è fondamentale avere un sistema di infrastrutture cloud computing al fine di una raccolta, elaborazione e gestione centralizzata dei dati e di una efficiente trasmissione e fruizione dei dati. Soltanto un sistema di infrastrutture cloud pubblico, a gestione totalmente pubblica e con personale qualificato, può emancipare il Paese dalla dipendenza nei confronti degli operatori di mercato e garantire la sicurezza e tutela dei dati personali dei cittadini, come previsto dal regolamento (UE) 679/2016 per la protezione dei dati;

    i principi guida del Piano triennale 2020-2022 stabiliscono che le pubbliche amministrazioni adottano primariamente il paradigma cloud per i loro servizi (cloud first) e devono prediligere l'utilizzo di software con codice sorgente aperto; nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente (open source);

    un altro aspetto cruciale è la competenza digitale del personale della pubblica amministrazione. Per il colmare il gap digitale, l'articolo 13 del Cad prevede la formazione informatica dei dipendenti pubblici, stabilendo che le pubbliche amministrazioni attuino «politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione [...] per la transizione alla modalità operativa digitale»;

    il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha apportato modifiche al Cad, stabilendo la realizzazione di un cloud pubblico nazionale. Nello specifico il Titolo III reca misure per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale: l'articolo 31 prevede di «semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle tecnologie digitali»; l'articolo 34 prevede la realizzare della piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd) per rendere possibile «l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici»; l'articolo 35 prevede che «al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni [...] garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali», il Governo promuove «lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED)»,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi per lo sviluppo di un cloud completamente pubblico, che preveda la proprietà degli impianti e la gestione degli stessi in mano a soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica;

2) a promuovere la massima fruibilità e condivisione del dato tra le varie pubbliche amministrazioni nell'ottica di erogare i migliori servizi al cittadino, sempre nel rispetto della trasparenza e della privacy e sulla base del principio di accessibilità e semplificazione burocratica;

3) ad investire nella formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e ad assumere personale con competenze specifiche in ambito digitale.
(1-00479) «Giuliodori, Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Forciniti, Maniero, Paxia, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Costanzo».

(4 maggio 2021)

MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI INCENTIVI VOLTI A FAVORIRE GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

   La Camera,

   premesso che:

    l'edilizia, da sempre settore trainante del sistema economico ed occupazionale del nostro Paese, ha registrato negli ultimi anni una gravissima crisi, aggravata dagli effetti della pandemia da COVID-19: secondo l'Ance, il 2020 ha registrato una flessione degli investimenti in costruzioni del -10,1 per cento in termini reali rispetto all'anno precedente;

    secondo la Nota aggiornamento al documento di economia e finanza 2021, gli effetti della ripresa in corso, tuttavia, si registrano anche nel settore delle costruzioni, il cui valore aggiunto nella prima metà del 2021 è cresciuto a un ritmo relativamente sostenuto, così da oltrepassare il livello di produzione pre-pandemia, anche per via dei notevoli incentivi fiscali a supporto del settore e dell'efficientamento energetico e antisismico degli edifici; secondo l'Istat, nella media dei primi sette mesi del 2021, l'indice della produzione nelle costruzioni segna un incremento superiore al 33 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020;

    il patrimonio residenziale italiano è costituito da 12,2 milioni di edifici, dei quali 7,2 milioni, il 60 per cento, è stato costruito prima del 1980, e ha o sta per avere più di 40 anni; 5,2 milioni di edifici, il 42,5 per cento, ha più di 50 anni. Oltre 16 milioni di abitazioni, pari al 51 per cento del totale, sono state realizzate prima del 1970. La produzione media annua di edifici residenziali in Italia è passata da quasi 200.000 edifici all'anno negli anni Sessanta/Settanta, a meno di 29.000 tra 2001 e 2018: si tratta di un patrimonio edilizio datato, realizzato negli anni dal 1946 al 1970, anni di produzione segnati da modelli caratterizzati da bassa qualità edilizia, tra l'altro in assenza di normativa anti-sismica; un patrimonio edilizio che nel 90 per cento ha ancora oggi una classe energetica misurabile tra F e G; il valore della produzione in Italia del settore delle costruzioni è rappresentato per il 74 per cento dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e delle infrastrutture esistenti. Un fattore importante per la crescita degli investimenti nella riqualificazione del patrimonio immobiliare, considerando che viene stimato che ogni euro investito in costruzioni ne attiva altri 3,5 grazie alla lunga filiera che ne fa parte, è rappresentato dagli incentivi per l'efficienza energetica e sismica, che hanno svolto un'azione anticiclica rispetto alla forte crisi che ha interessato il mercato delle nuove costruzioni;

    gli obiettivi di efficientamento energetico si inquadrano in un contesto europeo che, con il cosiddetto Green Deal, auspica che gli Stati membri avviino una «ondata di ristrutturazioni» di edifici pubblici e privati, per motivi energetici e per dare impulso al settore dell'edilizia e sostenere le Pmi e i posti di lavoro; anche il Clean energy package, la direttiva (UE) 2018/844 (direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia – Energy performance of buildings directive – EPBD) impone agli Stati membri l'adozione di una strategia di ristrutturazione a lungo termine degli edifici pubblici e privati per una trasformazione del parco immobiliare a energia quasi zero, in particolare mediante un aumento delle ristrutturazioni profonde;

    il Country report per l'Italia della Commissione europea di febbraio 2020 rileva, da un lato, che, per il nostro Paese, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi idrogeologici e sismici continuino a rappresentare un problema e, dall'altro, che investire nella sostenibilità ambientale potrebbe rappresentare un'opportunità per la crescita e per l'occupazione;

    una delle priorità del Piano europeo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea, per far fronte ai danni economici e sociali causati dall'epidemia, è sostenere la transizione verde e promuovere una crescita sostenibile;

    l'indirizzo che si sta affermando a livello europeo e nazionale, pertanto, è basato su un forte legame tra rilancio economico e transizione ecologica, una strada che può portare a disegnare un futuro più sostenibile, anche con specifico riferimento al settore dell'edilizia, ed è quindi necessario continuare gli interventi di politica industriale ed ambientale per il settore;

    a poco più di un anno dall'istituzione del «superbonus», e con le modifiche apportate per consentire la corretta attuazione della misura, la rilevanza strategica e l'impatto, non solo economico, di tale incentivo, è evidente: secondo il Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, gli interventi sugli immobili sono passati da circa 800 milioni di euro a marzo 2021 ad un impegno attuale di spesa di 7,5 miliardi di euro (settembre 2021), con la previsione di attestarsi a fine anno a 9 miliardi di euro: nonostante le difficoltà iniziali e la complessità di realizzare i lavori con il «superbonus», soprattutto nei condomini di maggiori dimensioni, la consistente crescita del numero di interventi e del valore degli investimenti testimonia una domanda potenziale ancora molto elevata, con effetti espansivi in termini di produzione e reddito e di occupazione nella filiera dell'edilizia, effetti di innovazione, di riorganizzazione e di riqualificazione della filiera dell'edilizia e dei servizi di ingegneria e architettura, la riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale e di risanamento anche interno delle abitazioni con un sensibile abbattimento dell'inquinamento indoor e dei relativi costi sociali, diretti e indiretti;

    una spesa di poco superiore a 9 miliardi di euro può generare un livello di produzione aggiuntiva totale (all'interno della filiera delle costruzioni, nel comparto dei servizi di ingegneria e architettura, nei settori dell'indotto della filiera e in altri comparti) pari a 19,6 miliardi con una occupazione diretta di quasi 100.000 unità e indiretta per poco più 54.000 unità, per un totale di oltre 153.000 nuovi occupati; il successo di questa misura è determinato principalmente dalla possibilità di cedere il credito, ciò ha reso accessibile a tutti la riqualificazione del proprio immobile. Si rileva inoltre, che il «superbonus» ha determinato una maggior consapevolezza dei cittadini sui temi dell'efficientamento energetico e del contrasto al cambiamento climatico e ha fatto da traino anche rispetto alle altre tipologie di interventi edilizi, quali il rifacimento delle facciate e le ristrutturazioni interne;

    secondo i dati Enea resi disponibili a fine settembre 2021 sugli investimenti di efficientamento energetico e sismico riferiti al «superbonus» emerge che gli interventi ammessi a detrazione ammontano a circa 7,5 miliardi di euro; in totale è stato completato il 68,2 per cento dei lavori. Gli edifici condominiali hanno di fatto riguardato quasi il 50 per cento del valore economico degli interventi; le asseverazioni depositate per gli interventi su condomini ammessi a detrazioni hanno coinvolto solo lo 0,5 per cento dei condomini esistenti. Gli edifici unifamiliari sono quelli che hanno richiesto più incentivi, attivando circa 2,5 miliardi di euro di investimenti ammessi;

    purtroppo, l'attuale tempistica stringente di vigenza dei bonus per l'edilizia rischia di incrementare, in maniera preoccupante, le condizioni di insicurezza nei cantieri dell'edilizia. Un settore che già sconta tassi di incidentalità molto alti, con il tragico corollario di morti pari a un incidente mortale ogni tre giorni, tanto che già ad inizio ottobre 2021 si è superato il numero delle vittime sul lavoro di tutto il 2019. È di tutta evidenza che, anche solo indirettamente, non possano essere le stesse condizioni poste dal legislatore a rendere più pericoloso il lavoro nei cantieri edili e che sarebbe opportuno avere tempi più lunghi per il completamento, in sicurezza, degli interventi previsti dai bonus;

    la risoluzione sulla Nota aggiornamento al documento di economia e finanza 2021 appena approvata dal Parlamento contiene l'impegno a prorogare i vari bonus edilizi, compreso il «superbonus», e il rinnovo dello sconto in fattura e della cedibilità del credito, con l'ipotesi di includere altre tipologie di edifici, al fine di garantire un patrimonio immobiliare energeticamente efficiente a prescindere dalle situazioni preesistenti e in termini assoluti, mediante la semplificazione dell'accesso e degli strumenti operativi e finanziari alla misura;

    il «superbonus» e gli altri incentivi fiscali per la riqualificazione edilizia, antisismica ed energetica possono inoltre rappresentare, potenzialmente, un utile modello di riferimento da considerare anche su scala più elevata per valutarne l'applicabilità, con i necessari adeguamenti, ad interventi più ampi di rigenerazione urbana, nella misura in cui forme di incentivazione possano rivelarsi utili a favorire un maggiore coinvolgimento di capitali privati nelle politiche di trasformazione urbana finalizzate alla transizione ecologica delle città e, in particolare, delle grandi aree metropolitane, anche alla luce degli investimenti al riguardo previsti nella missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (ad esempio piani urbani integrati),

impegna il Governo:

1) a adottare ogni iniziativa, anche normativa, per continuare a favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, accompagnando la transizione energetica e la messa in sicurezza sismica del Paese e rendendo sostenibili, omogenee e possibilmente strutturali le politiche di intervento nel settore dell'edilizia, e in particolare iniziative volte a:

   a) prorogare tutti i bonus edilizi («superbonus», «sisma bonus», «bonus facciate», «bonus ristrutturazione», «eco bonus», «bonus verde» e «bonus mobili») per il 2023 per tutte le tipologie di abitazioni oggi consentite: condomini privati, case unifamiliari e plurifamiliari, edilizia residenziale pubblica e cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

   b) garantire in ogni caso un'adeguata estensione temporale degli incentivi edilizi oggi vigenti, al fine di consentire agli interventi in corso, per tutte le tipologie di edifici coinvolti, di concludere i lavori e beneficiare pienamente delle misure di detrazione fiscale previste;

   c) rendere strutturale il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito;

   d) inserire il riferimento del preziario Dei ovvero dei preziari regionali, per tutti i «bonus» (facciate e ristrutturazione) che ad oggi non hanno massimali di riferimento;

   e) verificare periodicamente l'ammontare di risorse utilizzate attraverso il monitoraggio di tutti i bonus edilizi, e, attraverso l'analisi che Agenzia delle entrate ed Enea eseguono, ottenere lo stato degli interventi per quanto riguarda importi, tipologie di lavori, anidride carbonica risparmiata, livelli di sicurezza antisismica ed efficienza energetica ottenuti sugli immobili oggetto di intervento;

   f) affidare ad Enea il compito di effettuare lo studio e l'aggiornamento, in accordo con l'evoluzione tecnologica, delle tecniche e dei materiali utilizzati ed ammessi alle agevolazioni, in particolare per quanto riguarda il processo di efficientamento energetico degli edifici e la ricerca di nuove soluzioni per installare il fotovoltaico anche nelle città storiche che ospitano grande parte del patrimonio immobiliare italiano che necessita di interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza antisismica;

   g) prevedere l'accesso agli incentivi agli immobili residenziali detenuti dalle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e antisismica;

2) ad adottare un'iniziativa normativa per il complessivo riordino del sistema degli incentivi edilizi che rappresenti anche l'occasione per un'estensione delle logiche di incentivazione alle politiche e agli interventi di rigenerazione urbana, nell'ambito della quale:

   a) a partire dal 2024, si diano certezze di lungo periodo al comparto e si preveda un décalage degli incentivi già previsti;

   b) si preveda, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (missione 5) e dal piano nazionale complementare, l'introduzione in forma sperimentale di strumenti di incentivazione, anche di natura non fiscale, che, in coerenza con la logica sottesa agli incentivi già vigenti, mirino a promuovere operazioni di rigenerazione urbana di gruppi di edifici, aree dismesse e lotti interclusi, con particolare riferimento agli interventi di sostituzione edilizia, garantendo in tal modo un effetto moltiplicativo in termini di abbattimento dei consumi energetici e delle emissioni, maggiore sostenibilità urbana, ambientale e sociale e concorso agli obiettivi di contrasto alla crisi climatica.
(1-00538) «Nardi, Serracchiani, Rotta, Fragomeli, Mura, Fassino, Enrico Borghi, Braga, Benamati, Bonomo, Zan, Carè, Frailis, Soverini, Buratti, Andrea Romano, Gavino Manca, Lepri, Di Giorgi, Pellicani, Ciampi, Pezzopane, Carnevali, Sensi, Critelli, Vazio, Lotti, Mauri, Sani, La Marca, Navarra, Incerti, Dal Moro, Casu, Losacco, Raciti, Avossa, De Luca, Bruno Bossio, Carla Cantone, Cantini, Cenni, Rossi, Ubaldo Pagano, Berlinghieri, Morgoni, De Filippo, Morani, Zardini, Lacarra, Prestipino, De Menech, Gribaudo, Cappellani, Gariglio».

(27 ottobre 2021)

   La Camera,

   premesso che:

    il 10 per cento del prodotto interno lordo europeo deriva dal settore dell'edilizia e dei lavori pubblici;

    la legge di delegazione europea 2018, legge n. 117 del 2019, contiene la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica e, all'articolo 23, la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia. Quest'ultima prevede una complessiva ridefinizione delle disposizioni fondamentali contenute nella precedente direttiva 2010/31/UE, trasposta nell'ordinamento nazionale con il decreto-legge n. 63 del 2013;

    il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) pone tra gli obiettivi prioritari l'innovazione e la sostenibilità del settore energetico, con il recepimento della direttiva (UE) 2018/844, in cui è stata redatta la «Strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare», necessaria per il conseguimento dell'obiettivo di decarbonizzazione al 2050, con tappe intermedie al 2030 e al 2040;

    con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto «decreto-legge rilancio»), e successive modificazioni, è stata incrementata al 110 per cento l'aliquota di detrazione dall'Irpef o dall'Ires spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute dai condomini indipendentemente dallo stato di avanzamento lavori e per le spese sostenute da edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Per le spese sostenute per gli interventi su edifici unifamiliari è invece, fissata al 30 giugno 2022;

    questa misura si aggiunge alle detrazioni già previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (cosiddetto «sismabonus») e di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto «ecobonus»);

    le detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche hanno contribuito in misura determinante al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, come dimostra il fatto che, a livello settoriale, il residenziale ha già ampiamente superato l'obiettivo atteso al 2020 dal Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica;

    dal dossier presentato annualmente alla VIII Commissione ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati in materia di recupero, riqualificazione energetica e sicurezza sismica del patrimonio edilizio elaborato dal Servizio Studi della Camera, in collaborazione con l'istituto di ricerca Cresme, emergono dati incoraggianti. Gli incentivi fiscali per il recupero edilizio, per interventi di sicurezza sismica e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2020, 21 milioni di interventi e attivato investimenti pari a 346,4 miliardi di euro. Il dato a consuntivo per il 2019 indica un volume di investimenti superiore a 28 miliardi di euro veicolati dagli incentivi, riconducibili a 3.483 milioni di euro per la riqualificazione energetica e a 25.279 milioni di euro per il recupero edilizio;

    il Financial Times ha rilanciato, in un articolo del 14 giugno 2021, l'allarme sollevato presso la Commissione europea della Federazione europea dei costruttori, relativo al rischio per la concreta attuazione dei Recovery plan europei, a causa della penuria di materiali da costruzione e per il conseguente aumento dei prezzi, con fluttuazioni al rialzo che avvengono in pochissimi mesi se non addirittura settimane (bitume +15 per cento in 3 mesi; cemento +10 per cento in un mese; legno +20 per cento; barre d'acciaio in Italia, costo raddoppiato in quattro mesi);

    secondo i dati dell'Ance, diffusi a metà maggio 2021, in Italia vi è stato un aumento sensibile del prezzo dell'acciaio per cemento armato (+117 per cento tra novembre 2020 e aprile 2021), del rame (+17 per cento), del petrolio (+34 per cento), di polietileni (+48 per cento), ma anche dei prodotti legati all'impiantistica e ai serramenti, nonché il prezzo dei ponteggi;

    tale dinamica è collegata a tre principali questioni che non sembrano risolversi velocemente e rischiano di esacerbare ulteriormente la dinamica rialzista delle materie prime e dei materiali di base per l'edilizia: le problematiche nella filiera a causa del COVID-19; la richiesta da Usa e Cina, che hanno attivato vasti programmi di opere pubbliche; il rimbalzo tecnico del Pil per la ripresa post-pandemia;

    a maggio 2021, l'Ance ha chiesto di introdurre per il settore degli appalti pubblici, meccanismi automatici di revisione dei prezzi con rilevazioni ogni 3 mesi e aggiornamenti per scostamenti maggiori dell'8 per cento, riconoscendo altresì la possibilità di recuperare tali somme dai ribassi, dalle spese per imprevisti, dalle somme a disposizione della stazione appaltante, chiedendo altresì di istituire un apposito fondo per coprire le maggiori spese in quelle situazioni in cui non vi sarebbe la capienza necessaria dalle predette voci;

    i progettisti di lavori relativi alle attività edilizie connesse al cosiddetto «superbonus 110 per cento» devono adeguare i computi metrici ai prezzari regionali o, in alternativa, ai prezzi riportati nelle guide «Prezzi informativi dell'edilizia» edite dalla Dei, casa editrice del genio civile;

    per quanto riguarda i prezzari, importanti anche per attuare i criteri ambientali minimi, da una verifica sui siti istituzionali delle regioni, emerge una certa differenza nello stato di aggiornamento, con alcune regioni (ad esempio, Basilicata, Calabria) ferme al 2018, altre al 2019 (Puglia, Sardegna, Sicilia) e altre, come la Lombardia e la Toscana, che hanno aggiornato il documento al 2021;

    queste differenze tra le regioni, secondo l'Anac, rischiano di determinare distorsioni nel mercato causando grandi difficoltà ai progettisti impegnati peraltro in progettazioni e interventi con scadenze prefissate per il fine lavori, pena la decadenza del beneficio fiscale;

    i dati riportati evidenziano come l'accelerazione delle domande di incentivo sia stata favorita dall'aumento delle aliquote per il recupero edilizio e per gli interventi di efficienza energetica e dalla continuità delle misure nel corso degli anni;

    a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 63 del 2013 che ha potenziato il precedente regime di incentivi fiscali, le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica sono state annualmente prorogate, da ultimo con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi;

    inoltre, l'articolo 121 del decreto-legge «rilancio» ha introdotto la possibilità per i contribuenti di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni proprio per alcuni interventi, quali quelli di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi), di efficienza energetica (articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013), di adeguamento antisismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (articolo 1, commi 219 e 220, legge di bilancio 2020);

    gli investimenti veicolati dalle misure di incentivazione fiscale hanno svolto un'azione particolarmente importante per il mercato del lavoro del comparto edilizio, compreso tutto l'indotto e i settori collegati, tenuto conto dell'impatto anche sulle politiche energetiche e ambientali, il ricorso a nuove tecnologie e la conseguente domanda di nuovi profili professionali che generano nuove entrate per l'erario, connesse al versamento di nuovi contributi previdenziali da parte delle imprese;

    nella stima dei benefici complessivi occorre anche considerare che la valorizzazione del patrimonio immobiliare e il miglioramento delle prestazioni funzionali degli edifici, conseguenti agli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, concorrono alla rigenerazione della città pubblica in chiave ecosostenibile, contribuendo alla riduzione dei consumi, al miglioramento della qualità dell'aria nei centri urbani, al contenimento del consumo di suolo, nonché, con particolare riferimento alle misure antisismiche, al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'abitato;

    l'introduzione della misura di incentivazione del cosiddetto «superbonus 110 per cento» è stata più volte messa in correlazione con recenti dati economici e occupazionali incoraggianti per il settore, tanto da richiederne la proroga, almeno fino alla fine del 2023, da parte del mondo imprenditoriale e associazionistico di categoria;

    secondo i dati Enea, per il solo «ecobonus 110 per cento», nonostante le traversie connesse alla pandemia e alle incertezze burocratiche, al 3 giugno 2021 sono stati ammessi oltre 18.000 edifici per un importo riconosciuto di 2,4 miliardi di euro. Poiché tutte le associazioni di categoria sostengono che la gran parte degli interventi deve ancora partire, si comprende quale impatto benefico potrà avere questa misura, assieme alle altre come il «sismabonus», nella dinamica economica del Paese;

   considerato che in Italia secondo il censimento dell'Istat del 2011 vi sono 31,2 milioni di abitazioni e che le abitazioni sono il principale oggetto degli interventi di rinnovo, appare evidente che, in questa fase di sofferenza economica legata all'evoluzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ulteriori iniziative a sostegno dell'attività di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai cosiddetti «ecobonus» e «sismabonus», possano costituire un contributo fondamentale per il rilancio del comparto edilizio e uno stimolo per investimenti in prodotti e tecnologie innovative, con effetti benefici di lungo periodo sui conti dello Stato, in considerazione dell'effetto sul prodotto interno lordo, sull'emersione dell'economia sommersa, sulle minori emissioni del sistema Paese che si riflettono anche sul comparto produttivo;

    a tal fine, considerato che le detrazioni si basano sul presupposto che il contribuente abbia una capienza reddituale che renda vantaggioso l'investimento nell'intervento, recuperabile mediante la riduzione delle imposte per gli anni successivi, occorre porre particolare attenzione all'introduzione di modalità di fruizione degli incentivi più flessibili e di strumenti di accesso al credito che consentano anche alle piccole e medie imprese di partecipare degli effetti positivi del regime fiscale agevolato, con particolare riferimento al meccanismo dei credito di imposta e dello sconto in fattura; occorre altresì promuovere adeguati strumenti finanziari volti, in caso di impossibilità da parte delle piccole e medie imprese e di cittadini di accedere ai prestiti bancari per mancanza di garanzie minime richieste dagli istituti di credito, a rendere concreta la garanzia statale, anche limitatamente ai cittadini con basso reddito, per gli interventi che rientrano nel «superbonus 110 per cento»;

    si rileva che l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali propri del comparto edilizio è al momento avvertito dalle associazioni datoriali quale possibile elemento di disinnesco del potenziale espansivo della misura agevolativa e degli altri bonus sull'economia. Tali oscillazioni nei prezzi determinano non solo un aumento dei costi di approvvigionamento ben superiori a quelli indicati dai prezzari regionali ai quali i progettisti fanno riferimento per adeguare il computo metrico estimativo, ma pongono in grossa difficoltà le imprese del settore, costrette in molti casi a rivedere i loro preventivi o assumersi rischi enormi non gestibili per via delle penali connesse al termine ultimo dei lavori, sia per quanto riguarda i normali lavori pubblici che quelli privati connessi al «superbonus 110 per cento»;

    il consolidamento della misura del «superbonus 110 per cento» in una prospettiva temporale più ampia risulta pertanto fondamentale per dare continuità alla programmazione degli investimenti e alla stabilizzazione delle assunzioni nei diversi settori della filiera, ma richiede anche la tempestiva definizione di più adeguati e chiari strumenti operativi. Un sistema di regole certe e univoche a supporto dei professionisti, delle imprese e degli uffici pubblici coinvolti, e contestualmente la definizione di adeguati procedimenti di monitoraggio e controllo;

    alle carenze di materiali e di manodopera, si aggiunge quindi quella delle opere provvisionali, il cui ruolo, tra l'altro, è quello di garantire la sicurezza delle maestranze;

    le imprese di settore, infatti, segnalano una situazione drammatica nel reperimento dei ponteggi indispensabili per avviare le opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ed anche i nuovi lavori connessi al «superbonus 110 per cento». Tale difficoltà sta portando le imprese medesime a valutare l'acquisto di dette attrezzature all'estero, senza considerare che, nel nostro Paese, possono essere utilizzati esclusivamente i ponteggi che hanno conseguito, da parte del fabbricante, l'autorizzazione ministeriale per la produzione e l'impiego, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, cosiddetto testo unico sulla sicurezza;

    va segnalato che, al fine di garantire maggiore qualità degli interventi realizzati, un conseguente incremento degli standard di sicurezza nei cantieri ed un progressivo rafforzamento delle strutture aziendali, occorre che lo Stato destini maggiori risorse per incrementare i sistemi di qualificazione delle imprese chiamate ad eseguire interventi complessi energetici e sismici, come peraltro già in vigore in altri contesti europei e, nel nostro Paese, per gli interventi privati di ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative anche normative per migliorare l'efficacia delle misure di incentivazione fiscale, prorogando il «superbonus 110 per cento» per tutte le tipologie di edifici ed abitazioni fino al 31 dicembre 2023 e al fine di mantenere la medesima aliquota fino al 2026, in coincidenza con il termine di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, unicamente per gli interventi che usufruiscano dell'«ecobonus», con il superamento di due classi energetiche, congiuntamente al «sismabonus», con passaggio a due classi di rischio inferiori;

2) ad adottare iniziative normative per prorogare al 31 dicembre 2022 l'accesso alla misura agevolativa per i soggetti di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedendo una percentuale minima di avanzamento dei lavori alla data del 30 giugno 2022, indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente;

3) ad adottare iniziative normative volte a prorogare, almeno fino al 2028, i bonus edilizi cosiddetti ordinari («sisma bonus», «bonus facciate», «bonus ristrutturazione», «eco bonus», «bonus verde» e «bonus mobili») nonché a prorogare, uniformemente alla scadenze previste per il «superbonus», l'applicazione dell'aliquota al 110 per cento agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, nonché per l'acquisto e installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

4) ad adottare iniziative normative per prorogare al 2026 il cosiddetto «superbonus» rafforzato di cui al comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per la ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dall'anno 2008;

5) ad adottare iniziative normative per prorogare i termini relativi ai cosiddetti «sismabonus acquisti» e «supersismabonus acquisti»;

6) ad adottare iniziative normative per prorogare al 2023 l'agevolazione del «superbonus» per la ristrutturazione degli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, prevedendo che sia sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica;

7) ad adottare iniziative normative per potenziare l'attuale «ecobonus», prevedendo un aumento del 10 per cento in funzione di specifiche performance raggiunte della classe energetica dell'edificio (ad esempio: 70 per cento per A+; 80 per cento per A++; 90 per cento per A+++);

8) ad esplicitare, anche mediante apposite iniziative normative, che negli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, siano compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio;

9) ad adottare iniziative per prevedere la progressiva eliminazione dell'incentivazione di sistemi di riscaldamento che utilizzano fonti fossili;

10) ad adottare iniziative, sul piano finanziario, che consentano di incrementare fino a 130 mila euro per singola unità immobiliare l'ammontare delle spese sulle quali calcolare le detrazioni fiscali riconosciute per l'esecuzione degli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla ristrutturazione, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori e di prevedere che, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente capoverso del dispositivo, rientrino anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno necessario per l'esecuzione dei lavori sismici;

11) al fine di limitare l'ulteriore consumo di suolo connesso alla realizzazione di interventi di nuova costruzione, ad adottare iniziative normative che consentano di estendere l'applicazione degli incentivi edilizi agli acquirenti di unità immobiliari o immobili rimasti incompiuti a seguito di fallimento dell'impresa costruttrice e/o invenduti, con facoltà di cessione del credito corrispondente alla detrazione nei confronti dell'impresa costruttrice o di ulteriori soggetti privati, ovvero ad adottare iniziative per l'istituzione di fondi di garanzia o finanziamenti a tasso zero garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, volti ad agevolare l'acquisto dei predetti immobili ai fini del completamento degli stessi, e da destinarsi prioritariamente a interventi di social housing;

12) ad adottare idonee iniziative normative finalizzate a rendere obbligatorio il cosiddetto fascicolo del fabbricato o analogo documento tecnico, almeno per le nuove costruzioni e per gli edifici sottoposti a ristrutturazione, nel quale siano contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza;

13) a porre in essere iniziative per prevedere adeguati finanziamenti, anche per il reclutamento di ulteriore personale preposto alla totale digitalizzazione della documentazione edilizia presente negli archivi comunali e nei catasti regionali, così da renderla accessibile e di facile consultazione;

14) ad individuare apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del «superbonus 110 per cento» rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro, nonché per i dipendenti degli uffici tecnici dei comuni;

15) a predisporre, in raccordo con interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, adeguate iniziative normative al fine di incentivare interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, includendo anche le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

16) a predisporre adeguate iniziative normative al fine di incentivare interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, includendo anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

17) ad adottare iniziative normative che consentano, in caso di utilizzo della detrazione fiscale, di modulare e rendere flessibili le quote, in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta lorda, e considerando la possibilità di sospendere la detrazione nell'anno di riferimento a fronte di una incapienza reddituale che non consenta di usufruire del beneficio fiscale, con conseguente posticipazione di un anno o più anni del termine finale, nonché ad adottare iniziative normative per prevedere che il regime agevolato possa essere applicato anche alle posizioni contributive pendenti, considerata la grave situazione economica generata dall'emergenza sanitaria in corso e l'instabilità delle posizioni lavorative dei soggetti beneficiari nel corso del tempo;

18) ad adottare iniziative volte ad attivare, per gli interventi che rientrano nel «superbonus 110 per cento» ed i bonus edilizi in generale, adeguati strumenti finanziari, come un fondo di garanzia rotativo per i cittadini a basso reddito e per le piccole e medie imprese che non riescono ad accedere ai finanziamenti o «prestiti ponte» in ragione della difficoltà di fornire le garanzie minime richieste dagli istituti di credito;

19) ad adottare iniziative per prevedere l'istituzione di un «bonus efficienza energetica» usufruibile con modalità autonoma rispetto al cosiddetto «bonus ristrutturazioni» e al cosiddetto «ecobonus», per fasce di reddito esenti da imposte, giovani coppie, famiglie indigenti o ulteriori categorie sensibili, come contributo una tantum a fondo perduto in misura non superiore al 65 per cento delle spese sostenute e fino a un massimo di 12.000 euro da utilizzare per interventi finalizzati alla riqualificazione dell'impianto termico e al miglioramento dell'efficienza energetica della propria unità immobiliare, quali il rinnovamento di finestre, infissi, schermature solari e altro;

20) a prevedere, mediante idonee iniziative normative, un sistema di contabilizzazione del risparmio globale medio annuo conseguito per effetto degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici mediante l'analisi della documentazione trasmessa all'Enea per ottenere la detrazione fiscale;

21) ad adottare opportune iniziative volte a prevedere l'introduzione dell'obbligo di etichettatura degli impianti termici presenti nelle unità immobiliari al fine di favorirne la sostituzione con apparecchi di nuova generazione, caratterizzati da prestazioni energetiche ed ambientali elevate e da un maggior livello di sicurezza, contestualmente adottando adeguate informative nei confronti dell'utente finale in ordine ai vantaggi connessi alla riduzione dei consumi energetici;

22) ad adottare iniziative per estendere l'agevolazione del «superbonus» anche ai casi di acquisto e posa in opera di sistemi di accumulo per impianti solari fotovoltaici installati anche precedentemente all'entrata in vigore dell'agevolazione, nonché di prevedere una detrazione del 50 per cento per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo;

23) ad adottare iniziative per estendere l'aliquota del 110 per cento anche per l'istallazione, contestuale alla realizzazione di interventi trainanti, di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

24) ad adottare iniziative per estendere la detrazione agli edifici che presentano un'elevata superficie finestrata per interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella tabella 1 dell'allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;

25) ad adottare iniziative per prevedere che l'aliquota del 110 per cento si applichi anche agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

26) ad adottare iniziative per prevedere che l'aliquota del 110 per cento si applichi anche agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

27) ad adottare iniziative per prevedere che l'aliquota al 110 per cento si applichi anche agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, per la realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere;

28) ad adottare iniziative per prevedere che l'aliquota del 110 per cento si applichi anche agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) n. 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3;

29) ad adottare iniziative per chiarire, mediante apposita norma interpretativa, che gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, non costituisca una innovazione, bensì un intervento di manutenzione straordinaria soggetto alla maggioranza assembleare di cui al comma 9-bis del medesimo articolo, ossia con delibera condominiale approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio;

30) ad adottare iniziative per l'introduzione di incentivi in relazione alla revisione degli attuali requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione, con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo di materiali incombustibili per la costruzione e l'isolamento termo-acustico delle facciate, equiparando alla normativa europea i metodi e i criteri di valutazione delle classi di materiali per la prevenzione agli incendi;

31) a predisporre iniziative di monitoraggio e controllo dei prezzi delle materie prime e dei materiali propri del comparto edilizio, anche attraverso l'istituzione di un osservatorio preposto alla vigilanza dell'andamento dei prezzi delle materie prime e dei materiali comunemente impiegati nell'edilizia, al fine di garantire una maggiore trasparenza, nonché la tutela di tutti i soggetti della filiera ed un regime di aggiornamento automatico in termini percentuali dei prezzari regionali;

32) a promuovere un confronto con gli altri Paesi dell'Unione europea e con la Commissione europea per monitorare le dinamiche dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione, anche per introdurre misure di prevenzione di fenomeni speculativi e di sostegno, anche finanziario, alle imprese;

33) ad adottare iniziative urgenti, per quanto di competenza, in accordo con la Conferenza Stato-regioni, per pervenire ad un regime di aggiornamento automatico in termini percentuali dei prezzari con cadenza almeno semestrale per quanto riguarda i materiali connessi all'attività di costruzione da applicare sia al settore degli appalti pubblici, che a quello degli interventi che beneficiano delle agevolazioni fiscali (ristrutturazioni; «bonus facciate»; «ecobonus 110 per cento»; «sismabonus 110 per cento») e a quello della ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici;

34) ad adottare iniziative per prevedere, per i materiali da costruzione, adeguate modalità per compensazioni, in diminuzione, con procedura avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, o in aumento, su proposta dell'appaltatore, nel caso anche a valere sulle somme a disposizione delle stazioni appaltanti, sui ribassi, degli imprevisti e altro;

35) ad adottare iniziative volte a istituire un fondo per l'adeguamento dei prezzi sul modello di quello cosiddetto «salva opere», qualora, in caso di insufficienza delle risorse in capo alla stazione appaltante, si debba intervenire per assicurare la copertura economica in caso di aumenti certificati dei prezzi con rimodulazione delle somme spettanti all'appaltatore, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;

36) ad adottare le iniziative necessarie, in accordo con le strutture commissariali, per gli interventi di competenza, concernenti la ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi in Italia a far data dal 6 aprile 2009, affinché possano essere previste compensazioni, applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate su base trimestrale;

37) ad adottare iniziative, anche normative, volte ad introdurre adeguate misure per accelerare la tempistica per il rilascio dell'autorizzazione ministeriale per la produzione e l'impiego dei ponteggi, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, cosiddetto Testo unico sulla sicurezza, nonché ad adottare iniziative per aggiornare la normativa vigente in modo da permettere l'uso di ponteggi regolarmente adoperati in altri Paesi europei, con le stesse procedure e abilitazioni richieste nel Paese di produzione e di valutare l'opportunità di predisporre le nuove linee guida che definiscano il «progresso tecnico» dei ponteggi fissi;

38) ad adottare iniziative per estendere i preziari già previsti per il «superbonus 110 per cento» a tutti i bonus edilizi;

39) ad individuare un sistema di qualificazione per le imprese impegnate nell'esecuzione di interventi di riqualificazione edilizia sostenuti da incentivi pubblici;

40) a introdurre, anche attraverso opportune iniziative normative, l'incentivazione dello stoccaggio termico finalizzato alla produzione di acqua calda, per edifici residenziali privati ed edifici pubblici quali scuole, ospedali, case di cura, case popolari, attraverso l'utilizzo dell'eccesso di produzione elettrica da fonti rinnovabili;

41) ad inviare, con cadenza annuale, alle Commissioni parlamentari competenti per materia un rapporto che illustri e documenti le frodi rilevate nel settore delle agevolazioni fiscali e delle cessioni dei crediti legate ai bonus edilizi.
(1-00547) «Terzoni, Sut, Fraccaro, Davide Crippa, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Licatini, Micillo, Traversi, Varrica, Zolezzi, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Martinciglio, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Migliorino, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Emiliozzi».

(18 novembre 2021)

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio») convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto il cosiddetto «superbonus», una detrazione del 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici; a legislazione vigente, la detrazione, ad oggi, può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (termine prorogato dall'articolo 1, comma 66, della legge di bilancio per il 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due); l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2021 ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine per avvalersi della misura del «superbonus» per gli Istituti autonomi case popolari-Iacp comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali;

    il beneficio del «superbonus» al 110 per cento applicato a specifiche tipologie di spese, dette trainanti, si estende, come noto, ad altri interventi (cosiddetti interventi «trainati»), a condizione però che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, interventi estremamente importanti per contrastare il cambiamento climatico, quali l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, ma anche interventi di straordinario rilievo sociale: basti ricordare, tra questi, gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, con ascensori e montacarichi; beneficia, a legislazione vigente, del «superbonus» al 110 per cento anche qualsiasi intervento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro strumento tecnologicamente avanzato possa favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità; i beneficiari del «superbonus» sono, ad oggi, le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (e quindi i proprietari e i nudi proprietari, ma anche gli usufruttuari, gli affittuari e i loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi;

    uno degli aspetti più innovativi del cosiddetto «superbonus» è la possibilità, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza, componente 3 della missione 2, che riguarda l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, la cui attuazione è oggetto del decreto-legge n. 152 del 2021, in corso di esame alla Camera dei deputati, destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del «superbonus»; il cosiddetto Fondo complementare, per l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici prevede un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro – di cui 4,56 specificamente destinati al «superbonus» – e ulteriori 0,32 miliardi di euro sono stanziati dal programma React dell'Unione europea;

    il rapporto Enea sul «Superbonus 110 per cento» segnala che, al 31 ottobre 2021, erano in corso 57.664 interventi edilizi incentivati, per circa 9,7 miliardi di euro di investimenti, con detrazioni fiscale complessive per oltre 10,7 miliardi di euro; la regione con più lavori avviati è la Lombardia (8.029 edifici, per un totale di oltre 1,4 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (7.237 interventi e 953 milioni di euro d'investimenti) e dal Lazio (5.654 interventi già avviati e 941 milioni di euro di investimenti;

    nei primi otto mesi del 2021 il Cresme, il principale centro di ricerca economica, sociologica e di mercato che analizza l'andamento dell'economia e del mercato delle costruzioni a livello territoriale, nazionale e internazionale, ha stimato che gli investimenti incentivati dalle detrazioni fiscali – al netto del «superbonus» – hanno raggiunto quasi 24 miliardi di euro, con una crescita del 44,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 23,3 per cento rispetto al 2019; a questi si aggiungono gli investimenti sostenuti dal «superbonus» che hanno raggiunto, a settembre 2021, i 5,1 miliardi di euro; complessivamente, dal 1998, anno di introduzione degli incentivi alle ristrutturazioni edilizie, al 2021 – considerando solo i primi otto mesi dell'anno – gli investimenti che hanno beneficiato degli incentivi fiscali hanno raggiunto i 370 miliardi di euro, sostenendo non solo il settore delle costruzioni, ma tutto l'indotto, con una forte azione di contrasto all'evasione e al lavoro nero nel settore delle costruzioni e della manutenzione;

    il Cresme rileva dunque che il settore della costruzioni sta crescendo a ritmi straordinari, grazie al «superbonus» e agli altri incentivi alla ristrutturazione edilizia e alla riqualificazione energetica: non si recupera solo il 2020, ma la tendenza del settore va molto al di sopra del 2019; in questa fase – sottolinea il Cresme – la domanda supera l'offerta: i prezzi dei materiali stanno crescendo, si fa fatica a reperire i materiali necessari alle ristrutturazioni edilizie e alle riqualificazioni energetiche; non si riescono a mantenere i tempi di consegna e di fine lavori; i ponteggi non si trovano; la manodopera – soprattutto quella qualificata – non è sufficiente a soddisfare le richieste, la pandemia, con il lockdown del 2020, ha ridotto in misura rilevante i redditi e i consumi delle famiglie, ma i consumi molto più dei redditi, con il risultato che il risparmio è aumentato in misura consistente; nel contempo, nota il Cresme, la pandemia ha generato una nuova forte «domanda di casa»: case più grandi, case con balconi e verde, case con spazi per il lavoro, case dove stare non solo per abitare e dormire, ma per vivere e lavorare; con il lockdown e lo smartworking si è ribaltato il rapporto casa/lavoro e questo costringe a riadattare e, in alcuni casi, a rivoluzionare il patrimonio abitativo esistente; i nuovi modelli urbani e insediativi che si vanno affermando in questo scenario partono dalla ristrutturazione e dalla riqualificazione delle abitazioni; anche le case nelle località turistiche, le case dei padri, dei nonni nei luoghi di origine di chi oggi abita in città sono oggetto di ristrutturazioni, anche perché devono essere rese efficienti e adeguate, grazie all'innovazione tecnologica, a svolgere lavoro anche da remoto; la quarta ondata sta nuovamente mettendo alla prova: non tutti, in particolare i soggetti fragili e gli anziani prossimi alla pensione, possono tornare a lavorare in ufficio;

    è essenziale, in questa fase, creare un quadro di certezze:

     a) per le imprese, che per i contratti in essere sono penalizzate: dall'aumento dei prezzi dei materiali e dalla scarsità relativa, sul mercato, degli stessi materiali e delle materie prime; dalla continua e rapida evoluzione del quadro normativo, che ingessa il mercato nell'aspettativa di ulteriori modifiche, talora in senso restrittivo; dall'incertezza sulla durata dei benefici, e quindi sui tempi disponibili per portare a termine gli interventi; dal rischio connesso agli investimenti in macchinari e in materiali per la ristrutturazione e la riqualificazione, in una fase di prezzi in rapida crescita e di instabilità del quadro legislativo, amministrativo e regolamentare;

     b) per i beneficiari e per le famiglie, che nella ristrutturazione e riqualificazione delle case stanno investendo gran parte del risparmio «forzoso» accumulato in un periodo di marcato declino dei redditi e delle rendite;

     c) per i lavoratori, che hanno bisogno di un mercato delle ristrutturazioni e delle riqualificazioni in stabile crescita sostenuto da incentivi che spingono all'«emersione» del lavoro nero e alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro;

     d) per i professionisti abilitati, chiamati ad asseverare la regolarità degli interventi e attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati in una fase di mutamenti del quadro normativo e di instabilità e rapida crescita dei prezzi di mercato,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per prorogare il cosiddetto «superbonus» per tutte le tipologie di edifici ed abitazioni fino al 31 dicembre 2023, senza limiti di reddito per le abitazioni indipendenti unifamiliari, e per prorogare in misura adeguata la disciplina e i termini delle altre misure di incentivazione edilizia e riqualificazione energetica per garantire stabilità e continuità negli interventi relativi ai contratti in essere e a quelli in corso di realizzazione;

2) ad adottare iniziative per prorogare, alle scadenze previste per il «superbonus», l'applicazione dell'aliquota al 110 per cento agli interventi, eseguiti congiuntamente ad interventi «trainanti», per acquisto e installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013;

3) ad adottare iniziative per prorogare al 2026, termine previsto per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il «superbonus» cosiddetto «rafforzato» di cui al comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 che si applica alla ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dall'anno 2008;

4) ad adottare iniziative per continuare nell'opera di semplificazione e di razionalizzazione della disciplina legislativa, amministrativa e regolamentare relativa al «superbonus» e a tutti gli incentivi per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica;

5) ad adottare le iniziative di competenza per prevedere l'accesso agli atti rapido e agevole, per tutti coloro che vi hanno interesse, anche mediante integrale digitalizzazione degli archivi dei comuni e del catasto;

6) a promuovere, anche con adeguate risorse, la formazione dei tecnici, dei lavoratori, degli artigiani al fine di accrescere le competenze e le abilità nell'utilizzo delle tecnologie più avanzate, in particolare a difesa dell'ambiente e a tutela dei corpi idrici, sui materiali emergenti, sui macchinari e sugli strumenti innovativi utili per l'esecuzione di ristrutturazioni edilizie di qualità e di riqualificazioni che aumentino, in misura elevata, il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti;

7) a rafforzare l'opera di controllo e di monitoraggio dei prezzi delle materie prime e dei materiali utilizzati negli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, individuando altresì interventi adeguati, coerenti e coordinati, con i Paesi membri dell'Unione europea, di contrasto a fenomeni speculativi sui prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione;

8) ad adottare iniziative per prevedere, anche mediante l'istituzione di un fondo di natura rotativa presso la Cassa depositi e prestiti, l'erogazione di «ecoprestiti», anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.
(1-00551) «Vietina, Marin, Mugnai, Baldini, Ruffino, D'Ettore, Napoli, Pettarin, Silli, Ripani, Bologna, Biancofiore, Rizzone, Dall'Osso, Parisse, Gagliardi, De Girolamo, Baratto, Carelli, Pedrazzini».

(23 novembre 2021)

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio»), all'articolo 119, ha introdotto il «superbonus», ossia una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure di adeguamento antisismico sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici);

    l'articolo 121 del medesimo «decreto rilancio» dà inoltre la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

    il beneficio fiscale del 110 per cento, introdotto dal citato decreto-legge n. 34 del 2020, è certamente uno strumento potente e decisivo per poter finalmente accelerare sugli interventi per la rigenerazione, la messa in sicurezza e la riqualificazione anche energetica del patrimonio immobiliare del nostro Paese, con effetti positivi anche sulla riduzione del consumo del suolo;

    il «superbonus», così come le altre detrazioni fiscali previste per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica (che esistono rispettivamente dal 1998 e dal 2007), non solo rappresentano una grande opportunità per decarbonizzare le città, ridurre i livelli di inquinamento urbano, produrre posti di lavoro e accrescere la sicurezza, la qualità e il valore degli immobili, ma sono anche in grado di rimettere in moto l'intera filiera delle costruzioni, settore che rappresenta il traino più importante per la ripresa dell'intera economia;

    i dati dell'Enea al 31 ottobre 2021, riportati nel suo rapporto dati «Superbonus 110 per cento», indicano che a quella data erano in corso 57.664 interventi edilizi incentivati, per circa 9,7 miliardi di euro di investimenti che porteranno a detrazioni per oltre 10,7 miliardi di euro. Risultano 8.356 i lavori condominiali avviati che rappresentano il 49,2 per cento del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono risultati pari rispettivamente al 31,4 per cento e al 19,4 per cento del totale degli investimenti;

    secondo, le stime del centro studi di Confindustria, il solo «superbonus» è in grado di attivare in due anni 18,5 miliardi di euro di spese, con un impatto positivo sul prodotto interno lordo pari a circa l'1 per cento;

    secondo i dati forniti dal centro studi Cni (Consiglio nazionale ingegneri), a settembre 2021, gli impegni di spesa per interventi con «super-ecobonus» hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro (di cui 5,1 miliardi di euro di lavori già conclusi). Si stima che questi impegni abbiano attivato nel sistema economico una produzione aggiuntiva di 15,7 miliardi di euro e occupazione aggiuntiva per oltre 120.000 posti di lavoro;

    sempre secondo il Cni, al fine di valutare se questa spesa sia sostenibile nel medio-lungo periodo, bisogna considerare che, se il disavanzo netto per lo Stato attivato dal «superbonus 110 per cento» viene stimato in oltre 6 miliardi di euro per il 2021, tuttavia, questa cifra sarebbe più che compensata dalla formazione di valore aggiunto per 8,5 miliardi di euro, senza contare l'effetto virtuoso sul processo di rigenerazione del patrimonio edilizio con benefici sociali rilevanti;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza sottolinea che «gli investimenti consentiranno la ristrutturazione di circa 50.000 edifici/anno a regime, per una superficie totale superficie totale di 20 milioni di metri quadri all'anno. Il risparmio energetico previsto permetterà di raggiungere circa 291,0 Ktep/anno, ovvero 0,93 MtonCO2/anno», e ancora evidenzia come sia necessario «rafforzare l'efficientamento energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come il nostro, che soffre di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (ad esempio scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati, come già avviato dall'attuale misura “superbonus”»;

    dopo un anno e mezzo dall'introduzione del «superbonus», le norme che lo regolamentano sono state più volte modificate e aggiornate, consentendo in parte di migliorarne la portata, benché permangano diverse criticità sotto l'aspetto della semplificazione delle procedure, dell'orizzonte temporale di vigenza del beneficio fiscale, della platea dei soggetti beneficiari ancora limitata. Va peraltro sottolineato che la procedura per poter beneficiare del «superbonus» presenta un elevato livello di complessità, tanto che molte imprese si stanno organizzando per cercare collaborazioni con altri soggetti, in primo luogo studi professionali ma anche con altre imprese del settore;

    con riguardo al «superbonus», le norme che si sono via via succedute in questo anno e mezzo, hanno consentito, tra l'altro: di prorogarne la scadenza; di estendere alle onlus la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili, quali ospedali, case di cura, conventi e altro; di estenderlo anche le associazioni e società sportive dilettantistiche per i soli lavori dedicati agli spogliatoi; di introdurre alcune semplificazioni tra le quali la previsione in base alla quale attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo); di prevedere che in caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della comunicazione di inizio lavori asseverata presentata e che le violazioni meramente formali non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali; di aumentare i benefici per gli immobili dei comuni dei territori colpiti da eventi sismici; di prevedere il «superbonus» anche per gli interventi trainati quali quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, quali ascensori e montacarichi, e per la realizzazione di ogni strumento che favorisce la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap, anche laddove effettuati in favore di persone di età maggiore di sessantacinque anni;

    diversi aspetti attuativi delle norme che regolamentano il «superbonus» sono ancora poco chiari e poco definiti nella loro portata e questo impone l'emanazione di una gran quantità di «Faq», circolari interpretative, guide e provvedimenti da parte delle Agenzie delle entrate e del Ministero volte a fornire chiarimenti e risposte alle imprese, agli operatori e ai tecnici che devono essere messi in condizione di avviare i cantieri. Ciò fa sì che i termini e l'orizzonte temporale di validità del «superbonus» risultino obiettivamente ridotti anche per gli interventi sugli immobili monofamiliari, vista la complessità della normativa, sottoposta, come si è visto, a numerose modifiche con modalità e regole sempre diverse, che gli operatori devono inseguire per essere o rimanere costantemente aggiornati;

    da ultimo, il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche» (cosiddetto «decreto anti-frode»), ha nuovamente apportato importanti modifiche all'attuale normativa;

    il disegno di legge di bilancio per il 2022, che ha in questi giorni iniziato il suo iter al Senato della Repubblica, ha quindi previsto ulteriori modifiche alla disciplina del «superbonus» e introdotto alcune proroghe differenziate relative alle diverse detrazioni fiscali in materia edilizia, che rischiano di trasformarsi in una sorta di «percorso a ostacoli» e di rendere più difficoltosa la fruizione del 110 per cento da parte dei cittadini, in quanto vengono introdotte nuove e ulteriori condizioni e limiti, anche di reddito, per poter beneficiare della detrazione. Tra queste:

     a) per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari il «superbonus» rimane al 110 per cento solo fino al 31 dicembre 2023, per poi ridursi al 70 per cento per il 2024 e al 65 per cento per il 2025;

     b) per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche si introduce una doppia scadenza per il «superbonus»: il 30 giugno 2022 oppure il 31 dicembre 2022 a seconda se sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata entro il 30 settembre 2021 o meno;

     c) un'ulteriore condizione posta per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari adibite ad abitazione principale è quella del possesso di un reddito Isee inferiore a 25 mila euro annui. Anche in questo caso l'agevolazione fiscale spetta fino al 31 dicembre 2022;

     d) lo sconto in fattura o la cessione del credito varrà fino al 2024 per le detrazioni per gli interventi in materia edilizia ed energetica e fino al 2025 per il «superbonus»,

impegna il Governo:

1) al fine di garantire la sicurezza e la qualità dei lavori realizzati, ad adottare iniziative per prevedere l'obbligo di affidare i lavori che beneficiano del «superbonus» e delle altre detrazioni edilizie a imprese qualificate, analogamente a quanto previsto per i lavori privati di ricostruzione, con contributi pubblici, delle aree terremotate del Centro Italia;

2) ad adottare iniziative per estendere il «superbonus» agli interventi effettuati su strutture e impianti sportivi, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e non solo a quelli destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, come attualmente previsto dalle norme vigenti;

3) ad adottare iniziative per prevedere che la detrazione del 110 per cento si applichi anche alle imprese individuali e società titolari di residenze sanitarie assistenziali che svolgono attività socio-sanitaria con fini di lucro autorizzate o accreditate o rientranti nel fabbisogno determinato dalle regioni;

4) ad adottare iniziative per estendere la platea dei soggetti che possono fruire dell'«ecobonus» e del «sismabonus» al 110 per cento anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, visto che l'obiettivo ultimo della misura è quello di rilanciare l'economia nazionale, incrementando le attività nel comparto «trainante» del recupero energetico ed antisismico del patrimonio edilizio, con ricadute positive sul comparto produttivo e sull'intera collettività;

5) ad adottare iniziative per prevedere per le cosiddette abitazioni unifamiliari una proroga generalizzata del «superbonus» sino al 31 dicembre 2022, quantomeno nel caso in cui al 30 giugno dello stesso anno sia stato eseguito almeno il 60 per cento dei lavori, escludendo ulteriori limitazioni e condizioni di accesso al beneficio fiscale quali una soglia minima di Isee nel caso di abitazioni principali o il rilascio del provvedimento abilitativo dei lavori al 30 settembre 2021;

6) a chiarire che sono da prorogare non solo gli interventi trainanti, ma anche quelli trainati da realizzare all'interno delle singole unità abitative dei condomini per i quali, invece, il termine d'applicazione rimane fissato al 30 giugno 2022;

7) ad adottare iniziative per estendere alle onlus, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale i termini del «superbonus al 110 per cento» oggi fissati per gli Istituti autonomi case popolari, prevedendone quindi l'applicazione sino al 30 giugno 2023, o al 31 dicembre 2023, qualora al 30 giugno 2023 sia realizzato almeno il 60 per cento dei lavori agevolati;

8) ad attivare le opportune iniziative, per quanto di competenza, affinché nell'ambito del contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche volte a contrastare giustamente gli abusi e le illegalità nella fruizione dei benefici fiscali con specifico riguardo al settore delle costruzioni, non si introducano ulteriori inutili aggravi burocratici e costi per i cittadini, le imprese e tutto l'indotto, affinché dette misure di contrasto non si applichino agli interventi edilizi già avviati, al fine di evitare interruzioni nell'esecuzione dei lavori in corso e conseguenze negative sui flussi finanziari delle imprese;

9) ad adottare iniziative per prorogare per un triennio la disposizione introdotta dall'articolo 7 del decreto-legge 34 del 2019, che prevede, sino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'imposta di registro e delle ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) per l'acquisto, da parte di imprese di costruzioni, di fabbricati destinati alla demolizione e ricostruzione o alla ristrutturazione, a condizione che entro i successivi 10 anni si provveda all'ultimazione dei lavori ed alla vendita dei fabbricati così ricostruiti o riqualificati;

10) ad adottare iniziative per prevedere il mantenimento della detrazione del 90 per cento per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici (cosiddetto bonus facciate).
(1-00552) (Nuova formulazione) «Cattaneo, Barelli, Cortelazzo, Squeri, D'Attis, Cannizzaro, Fasano, Ferraioli, Labriola, Mandelli, Mazzetti, Casino, Pella, Polidori, Prestigiacomo, Rosso, Paolo Russo, Torromino, Valentini».

(23 novembre 2021)

MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE

   La Camera,

   premesso che:

    l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito le malattie reumatologiche come la prima causa di dolore e di disabilità in Europa, sottolineando come queste, da sole, rappresentino la metà delle patologie croniche ad alto potenziale di disabilità che colpiscono la popolazione di tutte le età maggiormente tra i 35/40 anni e in pazienti di età superiore ai 65 anni;

    molte delle malattie reumatologiche sono particolarmente gravi e presentano un carattere sistemico, coinvolgendo più organi e apparati vitali. Si tratta, nello specifico, delle malattie reumatiche infiammatorie croniche e autoimmuni e che riguardano, generalmente, gli individui più giovani nelle fasi più produttive della vita;

    in Italia, circa il 10 per cento della popolazione è affetto da malattie reumatologiche e la spesa per queste malattie è stimata in circa 5 miliardi di euro l'anno, di cui una parte consistente – circa i due terzi – è riferita a costi indiretti legati a perdita di produttività dei lavoratori affetti;

    un progetto chiamato Fit For Work Italia, realizzato dalla Società italiana di reumatologia, ha evidenziato che le persone affette dalle patologie reumatologiche sono ad alto rischio di invalidità e sono spesso costrette ad abbandonare il lavoro. Un censimento dell'associazione Amrer onlus del 2015 e dati Istat, in riferimento al medesimo anno, evidenziano che le malattie reumatiche rappresentano la seconda causa di invalidità in Italia, pari al 27 per cento delle pensioni di invalidità erogate;

    la diffusione del virus COVID-19 e la portata della pandemia, soprattutto in termini di conseguenze sulla tenuta del servizio sanitario nazionale, hanno aggravato notevolmente la condizione dei pazienti reumatologici. Oltre alle mancate diagnosi, si rileva una crescita sensibile dei numeri delle liste di attesa e la sospensione delle terapie da parte di pazienti che non hanno effettuato le visite presso i centri erogatori delle terapie;

    la prima indagine dell'Osservatorio nazionale dell'associazione persone con patologie reumatologiche e rare (Apmarr) ha rivelato come una persona con patologia reumatologica su due, nell'ultimo anno, non sia mai riuscita ad usufruire dei servizi di assistenza a cura sul territorio, mentre 7 persone su 10 non siano mai state contattate dal medico di medicina generale e dallo specialista per poter effettuare una visita di controllo;

    la pandemia ha reso necessaria una riflessione su un nuovo modo di concepire il rapporto medico-paziente, che parte dal rafforzamento della medicina territoriale e che utilizza lo strumento della telemedicina all'interno dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per superare le difficoltà legate ad una ridotta mobilità da parte dei pazienti, anche a causa della circolazione del virus;

    il rafforzamento della medicina territoriale, attraverso una riforma complessiva legata alla creazione delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è parte integrante della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza che include, altresì, anche il rafforzamento della digitalizzazione (telemedicina, fascicolo sanitario elettronico);

    nell'ultimo ventennio, l'introduzione di nuovi farmaci biologici nell'area reumatologica ha modificato drasticamente la storia naturale di molte gravi patologie, consentendo di ottenere la remissione stabile e prolungata di molte malattie, prima tra tutte l'artrite reumatoide;

    tali farmaci hanno determinato un netto miglioramento della qualità di vita dei pazienti da un punto di vista sociale e lavorativo, contribuendo, sul piano economico, ad un'importante riduzione dei costi indiretti legati alla disabilità (Anis A., Rheumatology 2009);

    la perdita della copertura brevettuale dei farmaci biologici ha permesso l'ingresso nel mercato dei farmaci cosiddetti «biosimilari», medicinali simili per qualità, sicurezza ed efficacia ai farmaci biologici originatori, che possono essere prodotti secondo procedure e normative espresse da specifiche linee guida europee e commercializzati a prezzi inferiori rispetto ai prodotti originatori;

    il legislatore ha stabilito che un farmaco biosimilare può essere utilizzato nel rispetto di tre principi fondamentali: autonomia prescrittiva del medico, diritto alla continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, non sostituibilità automatica tra farmaco originator e farmaco biosimilare;

    la legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) stabilisce, infatti, all'articolo 1, comma 407, che: «non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento ed un suo biosimilare, né tra biosimilari»; pertanto, è compito del medico specialista la decisione di proporre il passaggio da biologico a biosimilare e di fornire al paziente le adeguate e complete informazioni che gli consentano di condividere tale scelta ed approvarla, anche al fine di ribadire quel «contratto terapeutico» posto alla base di una corretta aderenza e persistenza alle terapie e dell'eliminazione di una delle principali fonti di inefficienza della spesa farmaceutica;

    a tale riguardo, anche l'Agenzia italiana del farmaco ha precisato, nel secondo position paper del marzo 2018, che la scelta del trattamento rimane una decisione clinica affidata esclusivamente al medico prescrittore;

    negli ultimi anni, inoltre, diverse sentenze della giustizia amministrativa hanno consolidato i principi previsti nell'utilizzo dei farmaci biosimilari; da ultimo, la sentenza n. 400 del 2019 del tribunale amministrativo regionale della Toscana ha ribadito che il principio dell'autonomia decisionale del medico non può in alcun modo essere limitata, né direttamente, né indirettamente;

    ciononostante, giungono sempre più frequentemente da diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Sardegna, Sicilia e Toscana, segnalazioni di difficoltà nel proseguire la terapia attualmente in corso con farmaco biologico ed il tentativo di sostituirlo in maniera automatica con il relativo biosimilare;

    su altro versante, la pandemia da COVID-19, che da due anni imperversa nel mondo, ha fatto emergere la necessità di garantire continuità assistenziale ai malati affetti da patologie croniche come quelle reumatologiche attraverso l'intelligenza artificiale e la telemedicina sia nelle situazioni emergenziali, che nelle ipotesi di pazienti collocati in territori disagiati. I malati reumatologici hanno, infatti, avuto, in tutto questo periodo, difficoltà di accesso ai centri specialistici e ritardi nelle diagnosi e nelle cure, come dimostrato da una recente ricerca realizzata dalle associazioni di pazienti Anmar e Apmarr in collaborazione con il Centro di telemedicina dell'Istituto superiore di sanità e confermato dal XVIII Rapporto nazionale di Cittadinanzattiva sulle politiche della cronicità;

    la diagnosi precoce delle patologie reumatologiche, effettuata anche attraverso il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta, consente al malato un trattamento precoce e una più alta probabilità di remissione della malattia;

    i pazienti reumatici sono spesso affetti da altre comorbilità ed è pertanto necessario investire in strumenti digitali che garantiscano assistenza multidisciplinare e interoperabilità dei sistemi informatici;

    emerge la necessità di garantire un'assistenza omogenea su tutto il territorio nazionale per evitare che al disagio della malattia si aggiunga la difficoltà dello spostamento per ottenere le terapie farmacologiche indicate dal medico ed il cui approvvigionamento, in alcuni territori, non viene assicurato per ragioni finanziarie che contrastano con la tutela della salute del paziente reumatico;

    è necessario garantire a medici e pazienti, attraverso rappresentanze qualificate, società scientifiche in ambito reumatologico e associazioni dei pazienti organizzate, la partecipazione ai processi decisionali della politica sanitaria inerenti ai percorsi e alle terapie farmacologiche per la cura delle patologie reumatologiche;

    a tale ultimo scopo, risulta fondamentale implementare i tavoli di discussione regionali sulle patologie reumatologiche e la creazione, a livello nazionale, di un tavolo di lavoro che comprenda tutte le parti interessate e che orienti la politica ad interventi, anche legislativi, per soddisfare tutte le esigenze ed i bisogni di cura al fine di realizzare in concreto la migliore presa in carico e gestione del paziente;

    occorre cogliere la grande opportunità rappresentata dall'arrivo di finanziamenti per la sanità italiana attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziamenti che si otterranno solo attraverso l'attuazione di un piano di recupero e ammodernamento del sistema, avviando una riflessione condivisa con tutti gli attori del settore per discutere delle azioni da intraprendere e per delineare le linee di indirizzo per un nuovo modello di gestione della cronicità;

    occorre attivare percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali che rappresentino, mediante l'adattamento alle linee guida internazionali, uno strumento di orientamento della pratica clinica, coinvolgendo e integrando tutte le parti interessate al processo, primi tra tutti i malati reumatologici, lo specialista reumatologo, il medico di medicina generale e il farmacista territoriale. Tale intervento mira a conseguire un progressivo passaggio da una gestione per specialità a una gestione per processi, indispensabile per superare la variabilità di presa in carico nei diversi territori, mantenendo i percorsi più appropriati e virtuosi, e da una medicina di attesa a una medicina di iniziativa, attuabile con un potenziamento del personale sanitario specializzato con il supporto della telemedicina e della digitalizzazione, con il monitoraggio dei dati clinici, radiologici e di laboratorio relativi al paziente, che tenga conto anche delle complicazioni e delle comorbilità,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per sviluppare progetti innovativi nell'ambito della ricerca scientifica, della formazione e dell'assistenza sanitaria in campo reumatologico;

2) ad adottare iniziative di competenza che incentivino l'utilizzo della telemedicina e dell'intelligenza artificiale in campo reumatologico, sfruttando le opportunità offerte dai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a garanzia della continuità assistenziale sia in periodi emergenziali come quello attuale, sia in territori poco accessibili, favorendo la creazione e lo sviluppo di un'assistenza sanitaria multi-professionale e multi-specialistica, coadiuvata da sistemi digitali interoperabili per assicurare cure adeguate anche in caso di comorbilità;

3) a prevedere specifiche linee di indirizzo nazionali, previa intesa con la Conferenza Stato–regioni, volte ad incentivare iniziative per la prevenzione, la diagnosi precoce e l'assistenza, favorendo la creazione, su base regionale, delle reti assistenziali nel cui ambito poter rendere operativi specifici percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (Pdta) per specifiche malattie o gruppi di esse;

4) ad adottare iniziative per prevedere la possibilità di un'implementazione dell'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, contenente la storia clinica dei pazienti, rendendo disponibili informazioni e documenti prodotti dal sistema sanitario al fine di rendere più efficiente l'erogazione dei servizi sanitari e la continuità di cura, garantendo l'accesso in sicurezza del medico ai dati del paziente ed evitando duplicazioni di esami;

5) a identificare, attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, specifici indicatori di performance e risultato volti a valutare lo stadio di implementazione e realizzazione degli obiettivi di salute per patologia nell'ambito del rinnovo del piano nazionale delle cronicità;

6) a promuovere presso il Ministero della salute un tavolo sulle patologie reumatologiche, coinvolgendo le principali società scientifiche ed associazioni di pazienti (Amrer, Anmar, Apmarr), al fine di esaminare lo stato dell'arte e di fornire linee di indirizzo volte al miglioramento della presa in carico complessiva del paziente reumatologico;

7) ad adottare iniziative in favore della formazione continua e informazione dei medici, in particolare dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, che sono il primo filtro per i pazienti, e dei medici Inps che si occupano degli accertamenti degli stati invalidanti, per garantire nuove conoscenze e competenze nell'approccio alla patologia reumatologica;

8) ad adottare iniziative per garantire l'appropriatezza nell'utilizzo dei farmaci biotecnologici, sia originator che biosimilari e innovativi, per consentire la sostenibilità del sistema sanitario;

9) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per assicurare quanto previsto all'articolo 1, comma 407, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), per mantenere in equilibrio la razionalizzazione di spesa per il servizio sanitario nazionale con la garanzia a fornire un'ampia disponibilità di terapie, tutelando il diritto alla continuità terapeutica per i pazienti e alla non sostituibilità automatica del farmaco di riferimento con il suo biosimilare né tra biosimilari, monitorando, altresì, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché tali principi siano applicati in modo conforme su tutto il territorio nazionale, per evitare disomogeneità nell'accesso alle cure con farmaci biologici ed innovativi;

10) ad adottare iniziative di competenza per favorire l'istituzione di tavoli in tutte le regioni, con la partecipazione dei portatori d'interesse sulle patologie reumatologiche, comprese le associazioni dei pazienti, attraverso cui elaborare indicazioni e raccomandazioni condivise che generino, da un lato, appropriatezza di gestione della presa in carico e delle risorse e, dall'altro, sicurezza delle cure e pieno soddisfacimento dei bisogni dei malati reumatici;

11) ad adottare linee guida e protocolli specifici, con la partecipazione delle parti sociali e datoriali, al fine di investire sulla salute nei luoghi di lavoro e di indirizzare i datori di lavoro, pubblici e privati, in favore di un equilibrato contemperamento tra le esigenze di salute dei lavoratori con malattie croniche, quali quelle reumatologiche, e il conseguimento degli obiettivi aziendali, valorizzando il potenziale delle persone con malattia cronica e un'occupazione maggiormente sostenibile.
(1-00211) (Nuova formulazione) «Bologna, Carnevali, Boldi, Mugnai, Marin, Baldini, Baratto, Berardini, Biancofiore, Carelli, Dall'Osso, De Girolamo, D'Ettore, Gagliardi, Napoli, Parisse, Pedrazzini, Pettarin, Ripani, Rizzone, Silli, Vietina, Carrara, De Filippo, Siani».

(25 giugno 2019)

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