TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 665 di Venerdì 25 marzo 2022

 
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INTERPELLANZE URGENTI

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

   l'attività di emergenza territoriale (E.t.), «Servizio 118» è svolta sul territorio nazionale da medici dipendenti e convenzionati;

   i medici indipendenti sono stati inquadrati nel ruolo sanitario in conformità al decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 e dal decreto legislativo n. 229 del 1999 che riconoscono, rispettivamente ai medici di guardia medica e convenzionati di emergenza territoriale, quale requisito indispensabile per l'accesso al rapporto di pubblico impiego, una anzianità di servizio di almeno cinque anni; la pandemia, come noto, ha accentuato il problema della carenza di medici;

   l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, dispone che «Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale»;

   nel 2005 è stato stipulato l'Accordo collettivo nazionale (Acn) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, che regolamenta il rapporto di lavoro autonomo convenzionato per l'esercizio delle attività professionali tra i medici di medicina generale e le Asl, per lo svolgimento, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dei compiti nei settori, tra l'altro, dell'emergenza sanitaria territoriale;

   la maggior parte dei medici del settore dell'emergenza sanitaria territoriale non risulta assunta come dirigente medico dalle Asl ma ha un inquadramento quale «medico convenzionato a tempo indeterminato»; tale tipologia contrattuale assume di fatto i connotati di un rapporto di lavoro subordinato con turni stabiliti dai dirigenti aziendali, controllo delle ore di prestazione erogate, retribuzione con compensi fissi parametrati al numero di ore lavorate e invio di certificato medico per malattia, in caso di assenza;

   ciò comporta un inquadramento giuridico-economico in peius per i medici convenzionati a tempo indeterminato rispetto ai dirigenti medici dipendenti dalle Asl, prendendo in considerazione aspetti che vanno dal mancato riconoscimento del Tfr, all'impossibilità di fruire dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992;

   in occasione del vertice europeo G20, il Presidente del Consiglio Draghi ha sottolineato e riconosciuto il ruolo centrale che gli operatori sanitari, ma anche i volontari hanno avuto e hanno in questa battaglia contro il Covid-19 un ruolo che va considerato non come un omaggio al passato, ma come la volontà della politica di affrontare il presente e guardare al futuro;

   emergono discordanze sul fatto che il servizio di Et rientra nell'ambito dell'Acn di medicina generale e il fatto che invece l'Acn di medicina generale disciplina solo il rapporto di lavoro dei medici di Et che hanno stipulato tale contratto;

   in realtà il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, istitutivo del servizio 118, stabilisce che le regioni organizzano le attività di emergenza territoriale;

   quanto normativamente fatto fino ad oggi non solo non corrisponde alle legittime richieste dei medici convenzionati di Et che richiedono il cambiamento del loro stato giuridico da oltre dieci anni, ma non tiene neanche conto della grave situazione di un inevitabile transito dei medici convenzionati di Et in altri servizi sanitari meno rischiosi e meglio remunerati, anche a causa della decurtazione dello stipendio dell'indennità regionale, in altri;

   sarebbe dunque auspicabile il passaggio alla dipendenza per coloro che hanno maturato 5 anni di servizio sia a tempo indeterminato che determinato e consentire ai giovani medici di accettare l'incarico in regime di convenzione per poter essere collocati in soprannumero sia in qualità di titolari che di sostituti nella scuola di specializzazione e pertanto transitare alla dipendenza in una prospettiva futura;

   la duplice figura di dipendente e convenzionato nel servizio di Et consentirebbe una graduatoria continua di medici convenzionati per la copertura dei posti carenti, anche per assenze improvvise, sia nelle postazioni, nei punti di primo intervento (Ppi) e nel pronto soccorso (Ps);

   ad oggi le Asl pur di coprire i posti carenti nelle postazioni, nei punti di primo intervento e nei pronto soccorso ospedalieri pagano ai medici in servizio turni di lavoro in regime di lavoro straordinario fino a 60 euro per ora di servizio, senza considerare l'enorme sforzo cui sono sottoposti i medici per lo svolgimento di turni massacranti, senza poter fruire del diritto delle ferie e del riposo settimanale e, talvolta, anche giornaliero dovendo continuare il proprio turno di lavoro oltre le 12 ore –:

   se e quali utili iniziative di competenza, anche di natura normativa, il Governo intenda adottare al fine di:

    a) risolvere le criticità descritte che stanno compromettendo non solo un servizio di emergenza sanitaria di prima linea, ma anche tutto il sistema sanitario d'urgenza territoriale ed ospedaliero;

    b) promuovere, nel rispetto del valore costituzionale della tutela della salute, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, l'inquadramento dei medici convenzionati a tempo indeterminato nel ruolo sanitario della dirigenza medica, in modo da allineare l'assetto giuridico alla situazione di fatto in cui essi operano nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera;

    c) prevedere che nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Asl e le aziende ospedaliere inquadrino in ruolo anche i medici convenzionati di emergenza territoriale che ne facciano richiesta, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale;

    d) consentire ai medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato l'ammissione in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999;

    e) riconoscere adeguate tutele al personale medico volte a sanare il disallineamento normativo tra le procedure concorsuali introdotte in una prima fase emergenziale con quelle poi declinate dal decreto-legge n. 34 del 2020, relative anche ad assunzioni a tempo indeterminato.
(2-01443) «Villani, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Barbuto, Manzo, Grippa, Donno, Del Monaco, Grimaldi, Buompane, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Cubeddu, Invidia, Pallini, Segneri, Tripiedi, Tucci, Del Grosso, Vacca, Emiliozzi, Grande, Berti, Olgiati, Licatini, Roberto Rossini, Martinciglio».

(8 marzo 2022)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 314, comma 1, del codice di procedura penale, chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;

   in base al comma 2 lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che, nel corso del processo, sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando, con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste;

   la legge 16 aprile 2015, n. 47, all'articolo 15, prevede che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti alle Camere una relazione comprendente i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione pronunciate nell'anno precedente, compresi i dati sull'entità delle riparazioni comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, soggetto deputato al pagamento degli indennizzi;

   grazie a tale relazione, si sa che, nel 2020, l'Italia ha speso 46 milioni di euro per ingiuste detenzioni ed errori giudiziari; dal 1991 al 31 dicembre 2020 i casi di errori giudiziari e ingiusta detenzione sono stati poco meno di 30.000, in media, quasi 1.000 l'anno, per una spesa complessiva dello Stato di circa 870 milioni di euro, pari a circa 29 milioni di euro l'anno;

   purtroppo, nonostante l'importanza dei dati contenuti in tale relazione, è invalsa la prassi da parte del Governo di presentarla con notevole ritardo, in spregio al dettato legislativo e al ruolo del Parlamento; l'ultima relazione, Doc. XCIV, n. 5, è stata trasmessa alla Presidenza il 19 maggio 2021;

   negli anni precedenti, non è mai stata trasmessa prima del mese di aprile –:

   quale sia il numero di provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione emessi nel 2021 suddivisi per corti d'appello e l'esborso complessivo per le riparazioni sostenuto nello stesso anno.
(2-01461) «Costa, Schullian».

(21 marzo 2022)

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

   con l'interpellanza n. 2-01248 del giugno 2021, gli interpellanti hanno rappresentato gravi e reiterati problemi in relazione alle iniziative prese dalla direzione del Conservatorio «Santa Cecilia» di Roma;

   rispondendo per conto del Ministro, il viceministro delegato alla seduta del 18 giugno 2021, on. Morelli, testualmente definiva la situazione del Conservatorio connotata da «disordine amministrativo». A seguito di pregresse ispezioni, infatti, erano «emerse significative criticità in merito a diversi ambiti relativi alla gestione». Secondo il rappresentante del Governo, è stata accertata «la sussistenza di svariate disfunzioni gestionali che hanno determinato, inevitabilmente, una compromissione del buon andamento del Conservatorio»;

   il comma 7 dell'articolo 64-bis del decreto-legge cosiddetto «Semplificazioni» (decreto-legge n. 77 del 2021) prevede che: «Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione»;

   data la gravità della situazione, il Ministro interpellato ha attuato il disposto dell'articolo 64-bis, comma 7 del decreto-legge n. 77 del 2021 e ha inviato la diffida in data 3 dicembre 2021;

   la risposta alla diffida è stata inviata dal Conservatorio al Ministero il 3 gennaio 2022 e – a parere degli interpellanti – è del tutto evasiva e inconsistente;

   da gennaio 2022 ad oggi il direttore pro tempore prosegue in quello che il Governo ha già definito «disordine amministrativo» e in «significative criticità». In particolare, delle riunioni del Consiglio Accademico 2021 non sono mai stati pubblicati i verbali, da come risulta dal sito del Conservatorio e l'unico verbale del consiglio di amministrazione risale al 3 febbraio 2021;

   dal sito mancano ancora i verbali delle votazioni del novembre 2020 per gli incarichi di capo dipartimento, di capo area, di presidente di scuola e di presidente di corso per l'anno accademico 2020/2021;

   in data 15 gennaio 2022 il direttore pro tempore ha comunicato – senza che vi sia una norma a sorreggere la decisione – che gli incarichi suddetti sono stati prorogati ipso facto per l'anno accademico 2021/2022, solo in ragione del «permanere dello stato di emergenza e dell'aumento della curva pandemica, considerati i ritardi causati dalle procedure ministeriali richieste», conculcando il diritto di elettorato attivo e passivo dei docenti per quelle posizioni, i cui titolari sono scaduti –:

   se non intenda valutare di adottare le iniziative di competenza per procedere all'improcrastinabile commissariamento del Conservatorio «Santa Cecilia» di Roma, ai sensi dell'articolo 64-bis del decreto-legge n. 77 del 2021.
(2-01460) «Fassina, Fornaro».

(21 marzo 2022)

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   il drammatico conflitto in corso in Ucraina richiede immediate misure di tutela della popolazione e delle persone presenti, per ogni motivo, nel Paese;

   le anticipazioni di questi giorni del Governo rassicurano sull'adozione di un provvedimento al riguardo, in particolare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vertente sulla disciplina per il rilascio dei permessi di soggiorno per i cittadini ucraini e gli stranieri domiciliati in Ucraina;

   tale provvedimento non solo è fondamentale ed urgente per le persone direttamente interessate, ma agevolerebbe l'attività delle reti di accoglienza, impegnate, senza tregua, sul campo;

   il Governo, con il decreto-legge cosiddetto «Ucraina», ha messo in atto diverse misure, tra le quali, ad esempio, l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a derogare alle norme vigenti per l'erogazione di aiuti ed assistenza a favore delle autorità e della popolazione dell'Ucraina;

   inoltre, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Draghi, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nello stesso territorio;

   l'emanazione del provvedimento è necessaria al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile, anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti a supporto delle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, da svolgersi durante lo stato di emergenza;

   nel decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» si prevedono diverse misure nell'ambito dell'accoglienza: assistenza garantita attraverso la rete dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) e del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), ipotesi di sostegno alle famiglie che ospitano profughi ucraini, protezione temporanea ai profughi ucraini;

   in riferimento al permesso di soggiorno per protezione temporanea, il Ministero dell'interno ha fornito, in sede di Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, indicazioni sulla tipologia di permesso di soggiorno che verrà rilasciato (ex articolo 20 del T.u.i.);

   il permesso di soggiorno per protezione temporanea, ex articolo 20 del T.u.i., potrà essere richiesto solo per i cittadini ucraini e per i loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, sfollati dallo stesso Paese con ingressi successivi al 24 febbraio 2022, nonché per gli apolidi e i cittadini di Paesi terzi diversi dall'Ucraina e per i loro familiari beneficiari di protezione internazionale in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, ma tutte le istanze resteranno sospese in attesa della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e verrà rilasciata una ricevuta con codice fiscale e fotografia del richiedente, che consente comunque il rilascio della tessera sanitaria e di poter svolgere attività lavorativa;

   è evidente come anche le questure siano in fremente attesa del decreto illustrato per tutte le intuibili motivazioni collegate all'accoglienza di tali persone e ai relativi adempimenti –:

   quali siano le tempistiche di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla disciplina delle modalità di rilascio dei permessi di soggiorno e sulle relative procedure, in riferimento sia ai cittadini ucraini, sia agli stranieri domiciliati in Ucraina.
(2-01463) «Elisa Tripodi, Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Orso, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri».

(22 marzo 2022)

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