TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 698 di Venerdì 20 maggio 2022

 
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INTERPELLANZE URGENTI

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   il Tar del Lazio, con sentenza del 25 marzo 2022, ha accolto il ricorso presentato da un risparmiatore per annullamento del provvedimento di diniego alla richiesta di indennizzo ex legge n. 145 del 2018 sul Fondo indennizzo risparmiatori (Fir);

   in data 20 aprile 2022 il tribunale di Roma ha accolto ricorso ex articolo 700 codice di procedura civile presentato da risparmiatori danneggiati da Veneto Banca e da Banca Popolare di Vicenza contro il provvedimento di diniego alla richiesta di indennizzo ex legge n. 145 del 2018 sul Fondo indennizzo risparmiatori;

   questi risparmiatori sono titolari di azioni di banche venete in liquidazione coatta amministrativa, responsabili di plurime violazioni massive del Tuf (decreto legislativo n. 58 del 1998) che hanno determinato l'azzeramento del valore delle azioni di migliaia di risparmiatori in relazione alle quali il tribunale penale di Vicenza ha accertato in primo grado la responsabilità penale di alcuni dirigenti apicali; la legge n. 145 del 2018, che ha disposto l'indennizzo degli azionisti di alcune banche in «default» secondo modalità e criteri disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, ha distinto due diverse categorie di risparmiatori danneggiati dalle banche: i risparmiatori con reddito annuo inferiore a euro 35.000 (o patrimonio mobiliare inferiore a euro 100.000); i risparmiatori con redditi o patrimoni superiori a tali soglie; i risparmiatori, titolari di strumenti finanziari delle banche in liquidazione, con redditi o patrimoni infra-soglia (cosiddetti risparmiatori «forfettari») possono beneficiare dell'indennizzo in ragione del solo requisito reddituale/patrimoniale; i risparmiatori con redditi o patrimoni ultrasoglia devono documentare (nell'ambito di una procedura aggravata) le violazioni massive del Tuf commesse dall'istituto bancario; il risparmiatore che richiede l'indennizzo deve specificare se rientra o meno nella categoria dei risparmiatori «forfettari»; molti risparmiatori, ritenendo, erroneamente, di essere «forfettari», hanno visto respinta l'istanza di indennizzo;

   i risparmiatori che hanno presentato ricorso contro il rigetto dell'istanza hanno sollevato sostanzialmente un'unica censura sostanziale, e cioè il fatto che Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a., che svolge funzioni di segreteria tecnica per l'espletamento dei compiti della commissione tecnica preposta all'indennizzo e per l'esecuzione delle relative deliberazioni, abbia omesso di offrire loro – una volta acclarata l'assenza del requisito reddituale/patrimoniale di risparmiatore forfettario – la possibilità di documentare la posizione di risparmiatore non forfettario con documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale ex articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 10 maggio 2019, utile all'accertamento delle violazioni massive del Tuf che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;

   il diritto all'indennizzo trova fondamento nell'articolo 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018 «per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito (...) il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori (...) che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza (...)»; la commissione tecnica, di cui al comma 501, è istituita per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del Fir; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; le verifiche per l'erogazione dell'indennizzo Fir possono avvenire anche «attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato»;

   nella seduta pubblica del 6 agosto 2020 la commissione tecnica ha «autovincolato» il proprio modus agendi nel seguente modo: «quanto alle domande di accesso all'indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate dia esito negativo, (...) sarà inviata all'utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l'eventuale dichiarazione sul possesso del requisito patrimoniale (<100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in mancanza dei requisiti per l'accesso all'indennizzo forfettario – la documentazione relativa alle violazioni massive del T.U.F.»;

   i risparmiatori, avendo ricevuto la comunicazione di rigetto dell'istanza alla procedura di indennizzo forfettaria lamentavano che il portale – reso operativo da Consap s.p.a. ex articolo 10 del decreto 10 maggio 2019 – non consentisse di fatto lo spostamento dell'istanza dal «procedimento forfettario» a quello relativo alle violazioni massive del Tuf mediante apposito spazio per l'integrazione della documentazione necessaria; chiedevano che fosse ordinato a Consap, previa dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di diniego, di essere riammessi con l'inserimento nell'area riservata del portale di apposita finestra per la documentazione richiesta ad integrazione dell'istanza già presentata; l'urgenza del provvedimento derivava dalla decadenza dall'ufficio della commissione tecnica al 31 luglio 2022;

   il tribunale di Roma, in particolare, accoglieva il ricorso d'urgenza ex articolo 700 codice di procedura civile, considerando che il provvedimento, se emanato in ritardo, sarebbe stato inutiliter dato; ritenendo inoltre che Consap fosse soggetto legittimato passivo, ha disposto, con ordinanza, che la stessa provveda alla traslazione dell'istanza già presentata dai ricorrenti dal cosiddetto «procedimento forfettario» a quello «violazioni massive del T.U.F.» (regime ordinario);

   in situazioni analoghe potrebbe essere convenuto in giudizio a fini risarcitori lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze per non aver previsto il passaggio delle istanze dalla procedura forfettaria a quella ordinaria attraverso un semplice adeguamento del portale Consap; è ormai prossima la decadenza dall'ufficio della Commissione tecnica al 31 luglio 2022 –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere per garantire il passaggio dalla procedura forfettaria a quella ordinaria tramite la piattaforma informatica Consap, con opportuna proroga del termine – scaduto il 1° maggio 2022 – per integrare la domanda di indennizzo, in modo da consentire l'erogazione dell'indennizzo Fir ove ricorrano i requisiti stabiliti per legge.
(2-01511) «Baratto, Marin, D'Ettore, Bond, Biancofiore, Berardini, Bologna, Carelli, De Girolamo, Della Frera, Gagliardi, Lombardo, Mugnai, Parisse, Ripani, Pettarin, Rizzone, Scanu, Sibilia, Silli, Vietina».

(10 maggio 2022)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   il 14 gennaio 2021, con il coordinamento della prefettura di Catania, è stato siglato un importante accordo tra i vari soggetti istituzionali/sociali competenti e le diocesi di Catania, Acireale e Caltagirone, con il quale si è provveduto a costituire, presso la stessa prefettura della città,-un osservatorio metropolitano per il monitoraggio del fenomeno della devianza giovanile nell'area cittadina;

   l'accordo – che trae origine dalla pregressa collaborazione avviata in Calabria tra il prefetto della città e il presidente del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Di Bella, e culminata nella preparazione del progetto «Liberi di scegliere» – è teso a favorire la cura delle esigenze educative e di inserimento sociale dei ragazzi per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minorenni o dei giovani adulti destinatari di provvedimenti giudiziari;

   in particolare, le finalità sono: favorire progettualità condivise e modalità operative integrate tra gli attori istituzionali per il perseguimento dei seguenti obiettivi, nonché il recupero culturale dei quartieri della città di Catania e dei comuni dell'area metropolitana, afflitti da povertà educativa e criticità sociali, substrato della devianza giovanile; programmare strategie di contrasto della dispersione scolastica e l'elaborazione di interventi di inclusione sociale, culturale e lavorativa in favore dei minorenni o dei giovani adulti provenienti da contesti familiari e ambientali degradati della città metropolitana; favorire il coinvolgimento operativo delle forze dell'ordine nelle attività di recupero dei minorenni e dei giovani adulti destinatari di provvedimenti giudiziari; pianificare interventi volti a favorire il cosiddetto «tempo pieno» nelle scuole delle aree degradate della città metropolitana e l'istituzione di centri di aggregazione culturale anche con l'intervento e il contributo delle diocesi e delle associazioni del terzo settore; rilevare l'andamento dell'anno scolastico negli istituti di formazione professionale per i giovani in età scolare in ragione dell'esigenza di assicurare che ragazzi esposti al rischio del «reclutamento» della criminalità siano invece impegnati in attività educative e professionalizzanti;

   tale accordo prevede anche un circuito comunicativo fra la procura distrettuale di Catania, il tribunale e la procura per i minorenni, nonché le forze di polizia, al fine di realizzare interventi giudiziari coordinati a tutela degli stessi minorenni disagiati, autori o vittime di reati, della città metropolitana, caratterizzata dalla capillare presenza di organizzazioni criminali e da condizioni di fragilità e criticità sociale/culturale che sostanziano fattori gravemente turbativi della crescita dei giovani;

   lo stesso accordo ha una fondamentale rilevanza in quanto, grazie al circuito comunicativo che si instaurerà tra i vari soggetti istituzionali firmatari, sarà più facile intervenire tempestivamente nelle aree della città individuate come maggiormente esposte e critiche, ossia laddove si ravviseranno situazioni di pregiudizio e di criticità per i ragazzi coinvolti in attività criminali, o che possono trovarsi soli, o in condizione di devianza, o per i figli dei collaboratori di giustizia che si trovano a vivere con un familiare che non ha condiviso la scelta di rompere con il passato;

   con tale accordo si segna un deciso cambio di passo nelle strategie di prevenzione e recupero degli stessi giovani, specialmente nella presente fase, nella quale l'attuale emergenza sanitaria pare aver accentuato le criticità sociali e le situazioni di devianza tra i giovani;

   l'attenzione dedicata alla questione minorile è cruciale per prosciugare quel bacino che alimenta il modello e, soprattutto, il cosiddetto «mito mafioso», nella speranza di un rinnovamento culturale e sociale dei giovani, in particolare di quelli meno fortunati;

   in attuazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, è necessario, quindi, assicurare la piena tutela dei diritti dei soggetti minorenni dei territori delle città caratterizzate da criticità quanto al profilo economico e socio-culturale, nonché quanto alla capillare presenza di organizzazioni criminali a struttura familiare, o che comunque si avvalgono di minorenni per la perpetrazione di delitti;

   appare, dunque, indifferibile la realizzazione di una strategia condivisa e permanente da realizzarsi attraverso l'istituzione di un osservatorio – sull'impronta di quello illustrato- presso ogni prefettura, in tal modo favorendo percorsi di inclusione sociale, culturale e lavorativa, nonché garantendo che sia preservata l'integrità morale, fisica e psichica dei minori dei quartieri delle città a rischio, con contestuale riqualificazione culturale dei territori –:

   se il Ministro interpellato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se non ritenga opportuno adoperarsi, per quanto di competenza, per promuovere l'istituzione di un osservatorio permanente, analogo a quello descritto in premessa, presso ogni prefettura del territorio nazionale, anche attraverso opportune iniziative normative e d'intesa con gli altri soggetti istituzionali competenti.
(2-01521) «Ascari, Baldino, Saitta, D'Orso, Bonafede, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Salafia, Sarli, Scutellà, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Carbonaro, Grande, Grillo, Grippa, Iorio, Iovino, Licatini, Mammì, Marzana, Melicchio, Micillo, Migliorino, Nappi, Olgiati, Papiro, Penna, Provenza, Raffa».

(17 maggio 2022)

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute, il Ministro della transizione ecologica, per sapere – premesso che:

   il 21 luglio 2021, la multinazionale farmaceutica Catalent ha annunciato un progetto di espansione del suo stabilimento di Anagni, in provincia di Frosinone, prevedendo l'installazione di due bioreattori a uso singolo da duemila litri, insieme alle strutture necessarie per altri sei bioreattori analoghi. L'investimento, pari a 100 milioni di dollari, era volto alla produzione, dal 2023, di composti farmaceutici alla base di alcuni medicinali biologici, inclusi i vaccini contro il COVID-19 e le terapie con anticorpi monoclonali, nonché alla realizzazione di un centro di ricerca d'eccellenza per la formazione di alte professionalità nel mondo dell'industria del farmaco, in collaborazione con le università di Cassino e Roma;

   il 14 aprile 2022 il consiglio di amministrazione di Catalent ha deciso di abbandonare il progetto di Anagni, a causa di lungaggini burocratiche e dei tempi eccessivamente lunghi per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione delle nuove apparecchiature, spostando il relativo investimento nel Regno Unito;

   il nodo principale ha riguardato, in particolare, il fatto che Anagni rientra nell'area Sin – sito di interesse nazionale – della Valle del Sacco, un'area interessata da una contaminazione delle matrici ambientali da diverse fonti di inquinamento e che deve essere sottoposta ad indagini ambientali e ad interventi di bonifica, condizioni da cui derivano vincoli stringenti per l'autorizzazione delle procedure;

   ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, i siti di interesse nazionale sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti e al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico;

   con la sentenza del Tar Lazio n. 7586 del 17 luglio 2014, che ha annullato la precedente attribuzione delle competenze alla regione Lazio, è stato determinato il reinserimento dell'area della Valle del Sacco tra i siti di interesse nazionale; pertanto, la titolarità dei relativi procedimenti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica è stata attribuita al Ministero della transizione ecologica;

   dopo mesi di attesa per l'azienda farmaceutica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali, il 13 aprile 2022, dietro richiesta di chiarimento da parte del Ministero della transizione ecologica, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa), in una sua comunicazione, ha dichiarato il sito non inquinato quanto a suolo e sottosuolo, rilevando la sola contaminazione della falda acquifera sottostante;

   Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto la costituzione di un tavolo interistituzionale con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della transizione ecologica al fine di valutare la possibilità di recuperare le autorizzazioni fino ad oggi negate ed evitare che si ripetano simili situazioni in futuro che, a causa di lungaggini amministrative, compromettono importanti investimenti pubblici e privati, con conseguenti ricadute sul tessuto produttivo e sociale;

   il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti ha avanzato al Governo la richiesta di sospensione del decreto di perimetrazione del sito di interesse nazionale (decreto ministeriale n. 321 del 22 novembre 2016), mantenendo i vincoli ambientali nelle sole aree ripariali, e chiedendone una ridefinizione più congrua che possa accelerare il processo di semplificazione delle procedure e coniugare al meglio tutela ambientale e sviluppo del territorio;

   l'investimento della multinazionale avrebbe rappresentato un progetto di rilevanza internazionale di ricerca, produzione biofarmacologica e occupazione altamente qualificata, un'opportunità capace di valorizzare un comparto economico e scientifico estremamente strategico;

   nel 2020, il valore della produzione dell'industria farmaceutica in Italia ha raggiunto i 34,3 miliardi di euro, con un valore di investimenti pari a 3 miliardi di euro, di cui 1,6 in ricerca e sviluppo e 1,4 in impianti di produzione;

   secondo il rapporto «Indicatori farmaceutici» di Farmindustria, pubblicato a luglio 2021, il settore ha registrato un incremento dell'export pari al 74 per cento tra il 2015 e il 2020, al di sopra della media dell'Unione europea pari al 48 per cento posizionandosi altresì al primo posto per la quota di imprese innovative (+90 per cento) e per investimenti per addetto (tre volte la media manifatturiera) –:

   quali iniziative il Governo intenda adottare per semplificare e accelerare i processi autorizzativi del sito di interesse della Valle del Sacco, nel rispetto della salvaguardia ambientale, affinché non si perdano investimenti strategici per il sistema produttivo, come quello dell'azienda Catalent;

   come il Governo intenda sostenere gli investimenti nella farmaceutica orientati a ricerca, sperimentazione e produzione di prodotti altamente innovativi, nell'ottica di definizione di una strategia farmaceutica nazionale.
(2-01507) «Ianaro, Lorenzin, Carnevali».

(4 maggio 2022)

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