CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2022
XVIII LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 3704-A
EMENDAMENTI
S. 2685 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (Approvato dal Senato).

Relatore: PETTARIN.

N. 1.

Seduta del 15 settembre 2022

ART. 1.
(Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «16.000 euro».

  Conseguentemente:

   al comma 1, sostituire le parole: 2.420 milioni di euro con le seguenti: 2.800 milioni di euro;

   al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1280 milioni di euro con le seguenti: 1660 milioni di euro.
1.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2.420 milioni di euro con le seguenti: 2.520 milioni.

  Conseguentemente:

   al comma 2), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

   all'articolo 24:

   al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni;

   al comma 2, sopprimere la lettera b).
1.10. Raduzzi, Cabras.

ART. 2.
(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) le cui utenze sono ubicate in aree interne, montane e svantaggiate;
2.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

ART. 3.
(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 31 dicembre.
3.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

  Sopprimere il comma 2.
3.1. Tasso.

ART. 5.
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2022, l'aliquota IVA applicata al «pellet» è ridotta al 5 per cento.
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.
5.100. Gabriele Lorenzoni, Elisa Tripodi, Sut.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, al numero 98) della Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.
5.101. Gabriele Lorenzoni, Elisa Tripodi, Sut.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie tramite l'esenzione IVA su alcuni prodotti alimentari)

  1. Per mitigare gli effetti del caro vita sulle famiglie derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e per rendere accessibile a ognuno una alimentazione sana e sostenibile, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di ortofrutta, ortaggi e frutta, frumento, farina, frutta secca, basilico, rosmarino, salvia, margarina, marmellate e confetture con ingredienti 100% vegetali, pelati e conserve di pomodoro, olio di oliva, orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo, riso, altri cereali minori, prodotti, anche lavorati, con ingredienti 100% vegetali, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante l'aumento al 22% dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su cessioni di latte fresco, burro, formaggio, latticini, carne e frattaglie, lardo, ossa, strutto, pesce, latte conservato e yogurt, miele, cera d'api, uova, salsicce, salumi e insaccati, estratti di sughi e conserve di carne e pesce.
*5.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie tramite l'esenzione IVA su alcuni prodotti alimentari)

  1. Per mitigare gli effetti del caro vita sulle famiglie derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e per rendere accessibile a ognuno una alimentazione sana e sostenibile, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di ortofrutta, ortaggi e frutta, frumento, farina, frutta secca, basilico, rosmarino, salvia, margarina, marmellate e confetture con ingredienti 100% vegetali, pelati e conserve di pomodoro, olio di oliva, orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo, riso, altri cereali minori, prodotti, anche lavorati, con ingredienti 100% vegetali, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante l'aumento al 22% dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su cessioni di latte fresco, burro, formaggio, latticini, carne e frattaglie, lardo, ossa, strutto, pesce, latte conservato e yogurt, miele, cera d'api, uova, salsicce, salumi e insaccati, estratti di sughi e conserve di carne e pesce.
*5.0102. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis.
(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione)

  1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore ad un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 33 per cento del prodotto tra:

   a) la differenza, se positiva, tra la componente CMEM (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla Deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio di importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

   b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

  2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.
  3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente norma l'ARERA definisce:

   a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla CSEA;

   b) il prezzo medio di importazione di cui al comma 1, lettera a) e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

   c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.
5.0100. Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis.
(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale)

  1. Al fine di calmierare il prezzo del gas e di fissarlo in coerenza con il reale costo di importazione dello stesso, per tutto il periodo di emergenza, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato il prezzo medio di approvvigionamento di riferimento. Tale prezzo è l'indice sulla base del quale sono aggiornati i prezzi del Gas Naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì determinate le misure compensative per la remunerazione delle eventuali perdite, tenuto conto dei reali costi delle materie prime, che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente riconosce ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, ai rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché ai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea e che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata certificata.
5.0101. Davide Crippa.

NON SEGNALATO

ART. 6.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   sostituire, ovunque ricorrano le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento;

   sostituire, ovunque ricorrano le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.
6.1. Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas per strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

ART. 7.
(Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 194,41 milioni di euro con le seguenti: 388,82 milioni di euro.
7.3. Trano, Cabras.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 3, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «e gli altri intermediari finanziari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le compagnie petrolifere».
7.1. Trano, Cabras.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare ulteriori misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca.
7.2. Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Contributo a fondo perduto in favore delle PMI agricole e della pesca)

  1. Al fine di compensare le esigenze di liquidità derivanti dagli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia e del gas naturale, è concesso un contributo a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese agricole e della pesca.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Moratoria finanziamenti PMI agricole e della pesca)

  1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole e della pesca conseguente all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «e, per le imprese agricole della pesca, al 31 dicembre 2022».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.02. Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rifinanziamento cambiale agraria)

  1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.03. Trano, Cabras.

ART. 8.
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di tassazione degli extraprofitti)

  1. La variazione positiva delle operazioni attive e passive delle società energetiche sono sottoposte al pagamento di un'aliquota pari al 43 per cento, da versare all'erario dello Stato.
  2. Il gettito derivante dalla tassazione di cui al comma 1 è obbligatoriamente destinato all'ulteriore contenimento dei prezzi del gas e dell'energia a favore delle famiglie.
8.0100. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli.

ART. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

  Al comma 8, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi precedenti.

  Conseguentemente

   al comma 9, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi precedenti.

   dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, i maggiori oneri di gestione delle imprese di trasporti che operano in regime di libero mercato dovuti all'incremento esponenziale del costo dei carburanti, le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, paragrafo 11-sexies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano ai datori di lavoro di cui al codice Ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9.1. Trano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni in materia di tassazione dei voli effettuati da aerei privati)

  1. Gli aerei privati sono tassati nella quota di 0,6 euro per chilometro percorso.
  2. Il gettito derivante dalla tassazione di cui al comma 1 è obbligatoriamente destinato a ulteriori agevolazioni fiscali a favore delle attività di trasporto meno inquinanti.
9.0100. Sarli, Benedetti, Ehm, Suriano.

ART. 11.
(Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Detrazioni delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dal piano europeo denominato «REPOWER EU», dall'imposta lorda delle persone fisiche e delle persone giuridiche è detraibile un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000,00 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un idoneo titolo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di installazione di impianti di energia solare fotovoltaica e solare termica.
  2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'autorizzazione e installazione degli impianti.
  3. Al credito derivante dall'incentivo di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.
  4. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11.01. Siragusa, Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano.

ART. 13.
(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità)

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: possono chiedere un'anticipazione aggiungere le seguenti: nella misura del 50 per cento.

  Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le seguenti:100 milioni di euro.
13.1. Trano, Cabras.

ART. 16.
(Misure straordinarie in favore degli enti locali)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. Il comma 687, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
16.2. Trano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. Al fine di supportare economicamente i Comuni, contribuendo alla copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il contributo giornaliero per ospite, erogato dal Ministero dell'Interno tramite le Prefetture, è stabilito nella misura massima di 60,00 euro, IVA inclusa.
16.1. Spessotto, Trano.

ART. 18.
(Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici)

  Al comma 1, capoverso 9-bis, sopprimere le parole:

   Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.
18.1. Trano, Cabras.

ART. 19.
(Riparto delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)

  Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:

Capo III-bis
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE E DI REVISIONE DI ALTRE NORME ORDINAMENTALI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 19-bis.
(Nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Socio – Sanitario Nazionale)

  1. L'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 Settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al Commissariamento per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, provvedono, previo avviso pubblico da pubblicare sul sito internet istituzionale, da trasmettere, altresì, al Ministero della Salute, alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, attingendo dall'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie, o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie, nonché del requisito inderogabile dell'età anagrafica non superiore a 65 anni alla data della nomina».

Art. 19-ter.
(Disposizioni correttive ai commi 1 e 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171)

  1. Il comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171, è modificato come di seguito:

   «1. Le Regioni nominano i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale attingendo, in via esclusiva, agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171. A tal fine, la Regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul proprio sito internet istituzionale l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati è effettuata da una commissione appositamente costituita, con decreto dirigenziale, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La commissione redige una graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, con attribuzione dei relativi punteggi, e propone al Presidente della regione o al Commissario ad acta per l'Attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari Regionali, una rosa di candidati dichiarati idonei, non superiore a tre, nell'ambito della quale viene scelto il soggetto cui conferire l'incarico.
   Qualora venisse scelto il secondo o il terzo soggetto ricompreso nella rosa, il Presidente della Regione, o il Commissario ad acta, dovranno adeguatamente motivare la scelta.
   Nella rosa proposta non possono essere ricompresi coloro i quali abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale per due volte, anche non consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale».

  2. Il comma 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171, è modificato come di seguito:

   «2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione e delle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale, unitamente al curriculum vitae dell'interessato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi gestionali e di salute.
   La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero nelle ipotesi di decadenza o di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, nel rispetto delle norme ordinamentali vigenti. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto, con gli stessi criteri e requisiti previsti per la nomina dei direttori generali, tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale».

Art. 19-quater.
(Disposizioni in materia di costituzione del Servizio Socio Sanitario Nazionale e del Fondo Socio Sanitario Nazionale)

  1. Nel rispetto dei princìpi dettati dagli articoli 3 e 32 della Costituzione, nonché dell'articolo 117 della Costituzione, nella novella recata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, lo Stato promuove e disciplina l'integrazione, su tutto il territorio nazionale, dei servizi sanitari con i servizi sociali e socio-assistenziali, prevedendo risorse certe e costanti nel tempo, da attribuire alle singole Regioni, sulla base dei dati epidemiologici di morbilità, di comorbilità, di vulnerabilità sociale, di deprivazione socio-economica, rilavabili dal «Piano Nazionale della prevenzione» e dal «Piano Sociale nazionale». 2. Il «Piano nazionale della salute» ed il «Fondo Sanitario nazionale» assumono, rispettivamente, la denominazione di «Piano Socio-Sanitario nazionale e di Fondo Socio Sanitario nazionale».
  3. Nel «Fondo Socio Sanitario nazionale» confluiscono le risorse del Fondo Sanitario Nazionale e del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. In sede di riparto del Fondo Socio Sanitario nazionale, l'assegnazione delle risorse finanziarie dovrà essere finalizzata al finanziamento delle prestazioni sanitarie, sociali e socio assistenziali. Con uno più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente articolo, nonché i criteri di riparto delle risorse finanziarie in favore delle Regioni.
  3. Le Regioni provvedono, previa intesa in seno alla Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ad adottare i relativi «Piani Socio-Sanitari regionali, che sostituiranno i Piani Sanitari regionali».
  4. I Servizi Sanitari Regionali assumono la denominazione di Servizi Socio Sanitari Regionali.
  5. Le Regioni provvedono, altresì, a definire i criteri organizzativi e gestionali dei servizi socio-sanitari integrati, compresa l'assistenza domiciliare, mediante opportuno collegamento con i servizi della rete ospedaliera, implementando e/o incrementando le procedure delle dimissioni ospedaliere protette, soprattutto in favore dei soggetti con accertata vulnerabilità sanitaria, sociale e/o responsività minimale.

Art. 19-quinquies.
(Disposizioni in materia di servizi socio sanitari integrati)

  1. Nel processo di rete integrata territoriale dei servizi sanitari, sociali e socio assistenziali, da ricondurre, sotto il profilo organizzativo e gestionale, alle Unità Operative Complesse di Cure Primarie, dovranno essere coinvolte, sotto l'aspetto operativo, le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), ricomprendenti il personale medico convenzionato con il Servizio Socio Sanitario Nazionale, il personale dirigenziale dipendente dello stesso SSSN, le professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, sociali e della riabilitazione.

Art. 19-sexies.
(Istituzione del Fondo per la Perequazione Infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali)

  1. Al fine di rendere realmente uniforme su tutto il territorio nazionale, la fruizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), superando la sperequazione infrastrutturale rilevata nelle varie Regioni, soprattutto in quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento, occorre procedere alla perequazione infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali. Con uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è istituito, nell'ambito delle risorse previste per il Fondo Socio Sanitario Nazionale, il Fondo per la Perequazione Infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali.

Art. 19-septies.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale del Servizio Socio Sanitario Nazionale)

  1. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale socio-sanitaria, con particolare riferimento all'ambito dell'emergenza-urgenza, le regioni, comprese quelle soggette al piano di rientro dai disavanzi del SSSR ed al commissariamento, possono, in linea con quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, e s. m. i., nonché dalle relative discipline contrattuali, attuare processi di mobilità, infra ed interregionale, del personale dipendente delle Aziende dei Servizi Socio-Sanitari Regionali, con utilizzazione del personale medesimo, in relazione alle reali e comprovate esigenze organizzative della rete medesima.
  Le Aziende dei Servizi Socio-Sanitari Regionali non potranno attivare procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di eventuali posti vacanti, prima dell'attuazione delle procedure di mobilità infra ed interregionale del personale necessario.

Art. 19-octies.
(Disciplina della gestione delle liste di attesa)

  1. In considerazione delle criticità palesate dal sistema di gestione delle liste di attesa, che si riflettono inevitabilmente sulla fruizione dei livelli essenziali di assistenza, vengono richiamate, in termini di assoluta precettività, le disposizioni recate dall'articolo 3, commi 10 e 13, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, circa la tempistica di erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, con l'obbligo per i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Socio Sanitario Nazionale, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), in caso di superamento dei tempi di attesa codificati, di erogare le prestazioni in regime di Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI), senza maggiori o nuovi oneri per i cittadini. L'accertata inosservanza delle suddette disposizioni costituisce per i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Socio Sanitario Nazionale, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, motivo di decadenza dall'incarico e dell'instaurazione delle procedure di addebito erariale.

Art. 19-novies.
(Nuovo Ordinamento delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliere Universitarie)

  1. Ai fini di dell'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche e patrimoniali, i presidi ospedalieri non ricompresi nelle aziende ospedaliere ed incorporati nelle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 502/92, e s.m.i., sono scorporati dalle predette ASST e riaggregati in Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), secondo ambiti territoriali predefiniti dalle Regioni e Province Autonome, con appositi provvedimenti legislativi. Alle disposizioni di cui al presente articolo soggiacciono anche le regioni soggette al piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento.
  Sono fatte salve le disposizioni legislative in materia di disciplina dei rapporti tra il Servizio Socio-Sanitario nazionale ed l'università, recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 517/99, e successive modificazioni ed integrazioni. Il trasferimento delle risorse finanziarie dalle Regioni alle Aziende Ospedaliere Universitarie dovrà avvenire soltanto a seguito della stipula di appositi protocolli didattici ed assistenziali tra le università e le regioni, comprese le regioni sottoposte a piano di rientro dei disavanzi sanitari ed al commissariamento, in applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 517 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni.
  È fatto obbligo alle aziende ospedaliere universitarie, anche ai fini dell'instaurazione dei rapporti disciplinati dagli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo n. 517/99, ferma restando, in ogni caso l'organizzazione di natura dipartimentale, di ricomprendere, tra le articolazioni assistenziali, l'UOC di pronto soccorso, nonché le articolazioni afferenti al DEA di secondo livello, nel rispetto della disciplina regolamentare recata del decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70.
  Al di fuori dei rapporti disciplinati dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999, e successive modificazioni e integrazioni, sono da ritenersi illegittimi i trasferimenti di risorse finanziare dalle regioni alle aziende ospedaliere universitarie, con la configurazione di responsabilità di natura erariale per le regioni inadempienti. In considerazione del particolare status giuridico delle aziende ospedaliere universitarie, aventi autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, è fatto divieto di procedere, sotto il profilo giuridico e strutturale, ad accorpamenti tra le stesse AOU e le Aziende Ospedaliere.

Art. 19-decies.
(Criteri di riparto del Fondo Socio Sanitario Nazionale)

  1. A far data dall'entrata in vigore della presente Legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, sono modificati i criteri di riparto del Fondo socio sanitario nazionale, che, a definitivo superamento dei criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 34, della Legge n. 662/1996, dovranno basarsi sul parametro connesso al dato epidemiologico di morbilità, comorbilità, di vulnerabilità sociale, di deprivazione socio-economica, rilevato in ciascun ambito regionale, ivi compreso il dato relativo alle malattie croniche invalidanti.

Art. 19-undecies.
(Disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie)

  1. Al fine di uniformare, su tutto il territorio nazionale, le procedure di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale n. 3/2001, la disciplina recata, nello specifico, dagli articoli 8-ter ed 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, assume valenza di norma precettiva non derogabile, di natura ordinamentale. A tale disciplina ordinamentale sono tenute ad uniformarsi le Regioni, ivi comprese quelle soggette ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento. Il commissario ad acta per l'attuazione dei disavanzi sanitari regionali non potrà, in alcun caso, modificare, con propri decreti, le norme di natura ordinamentale sancite dai citati articoli 8-ter e 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, e similari. Alla legislazione statale di natura ordinamentale è demandata, altresì, la disciplina relativa agli accordi contrattuali tra il SSN e le strutture pubbliche e private accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92, e similari.

Art. 19-duodecies.
(Piani assunzionali straordinari in applicazione dell'articolo 14 della Legge n. 161/2014)

  1. Ai fini della completa e precettiva applicazione dell'articolo 14 della legge n. 161/2014, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed al commissariamento, sono autorizzate ad esperire le relative procedure assunzionali, con particolare riguardo all'ambito dell'emergenza-urgenza sanitaria.

Art. 19-terdecies.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 19-quaterdecies.
(Norma abrogativa)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, nonché tutte le norme incompatibili con la presente legge.
19.01. Trano, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Cabras.

Art. 20.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

  1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
20.01. Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)

  1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
20.02. Trano.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Riscatto periodi non coperti da contribuzione)

  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: per il triennio 2019-2021 sono sostituite dalle seguenti: 2022-2025.
20.03. Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Norme in materia di professioni sanitarie)

  1. All'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 è aggiunto il seguente comma:

   «6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018».

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.
  3. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del Fondo sanitario nazionale.
20.04. Trano.

ART. 23-ter
(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.)

  Dopo l'articolo 23-ter aggiungere i seguenti:

Art. 23-quater.
(Estensione in materia di tutele sociali a garanzia del diritto al lavoro in modalità «agile» per i genitori di figli con disabilità grave o con BES e caregiver)

  1. Fino al 31 marzo 2023, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  2. Fino al 31 marzo 2023, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di caregiver come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione

Art. 23 quinquies.
(Estensione in materia di tutele in favore dei lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)

  1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 01 aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art. 23-sexies.
(Estensione in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato)

  1. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2022.

Art. 23-septies.
(Estensione delle tutele per i lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa)

  1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali misure si applicano anche ai soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 ed ai lavoratori giudicati inidonei dal medico competente secondo l'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che la modalità agile sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica, svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 1 aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art. 23-octies.
(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici)

  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

   b) al quarto periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

Art. 23-nonies.
(Estensione delle tutele in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77 sono prorogate fino al 30 giugno 2023. Il lavoratore che ne faccia richiesta al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, deve essere sottoposto a visita da parte del medico competente aziendale o del medico INAIL entro al massimo dieci giorni dalla richiesta medesima.
23-ter.01. Tasso.

  Dopo l'articolo 23-ter, aggiungere il seguente:

Art. 23-quater.
(Proroga del lavoro agile per lavoratori con funzioni di caregiver)

  1. Fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di caregiver come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
23-ter.04. Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

ART. 24.
(Iniziative multilaterali in materia di salute)

  Sopprimerlo.
24.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano, Cabras.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Iniziative in materia di sostegno ai lavoratori sospesi per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale)

   1. Al fine di supportare i lavoratori maggiormente colpiti dalle conseguenze sanzionatorie degli obblighi vaccinali di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della parziale reintegrazione della retribuzione non corrisposta.
   2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo.
24.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano, Cabras.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Iniziative in materia di sostegno al personale docente del Ministero dell'Istruzione)

  1. Al fine di supportare il personale docente del Ministero dell'Istruzione, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini di un aumento proporzionale degli stipendi.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.
24.3. Sapia, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera b) sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro;

   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) alla costituzione della Direzione Indipendente Sorveglianza Epidemiologica (DISE), dipartimento esterno e funzionalmente indipendente dal Ministero della Salute, che può collaborare con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'ISTAT, Enti similari, fondazioni scientifiche, università, medici e tecnici terzi, per la ricerca e l'individuazione delle popolazioni che hanno subito inquinamenti ambientali, per la realizzazione di studi epidemiologici su aree microgeografiche della popolazione, per effettuare indagini specifiche volte a studiare la correlazione «causa-effetto» sulla salute di gruppi di popolazione aggregati e parziali di tali inquinanti, con un contributo di 80 milioni di euro da erogarsi nel 2022. Inoltre, la Direzione Indipendente Sorveglianza Epidemiologica (DISE), ha il compito di comunicare le risultanze con nota urgente di trasmissione alla Ministero della Salute;

   e di attribuire ai singoli cittadini delle popolazioni a rischio una card gratuita con delle analisi mediche specifiche. La DISE opera per mezzo di un Direttore Generale nominato dal Ministero della Salute fra coloro che si sono distinti negli anni per meriti nello svolgimento di operazioni sanitarie a favore della ricerca epidemiologica di gruppi di popolazione o, in mancanza, fra coloro che risultano fortemente motivati su tematiche ambientali e sanitarie. Il Direttore Generale inoltre deve ottenere il parere favorevole congiunto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e deve rispondere a logiche di comprovata professionalità in ambito epidemiologico. La carica del Direttore Generale è di anni cinque e può essere riconfermato per complessivi anni cinque. Per le ulteriori necessità di spesa il DISE è finanziato dal Ministero della Salute.
24.4. Leda Volpi, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere i seguenti:

Art. 24.1.
(Iniziative in materia di salute a garanzia dei diritti dei lavoratori fragili)

  1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministero della Salute 04 febbraio 2022 ed i lavoratori giudicati inidonei al lavoro in presenza dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2-bis, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica e svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.

Art. 24.2.
(Iniziative straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio per i militari «fragili»)

  1. Fino al 31 marzo 2023 il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo, ritenuto dai competenti servizi sanitari ad elevato rischio di gravi complicanze, in relazione a patologie e condizioni pre-esistenti, in caso di contagio da Sars-Cov-2 connesso allo svolgimento dei compiti lavorativi, qualora impossibilitato allo svolgimento della mansione in modalità agile, ha diritto ad essere dispensato temporaneamente dal servizio in presenza, anche ai soli fini precauzionali, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza.
  2. Il periodo di assenza dal servizio di cui al comma 1 costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  3. Il periodo di esenzione dal servizio di cui al comma 1 si applica con effetto retroattivo a partire dal 01 aprile 2022 e sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. Il lavoratore appartenente al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo che ritenga di trovarsi in una condizione di maggiore vulnerabilità a Sars-Cov-2 richiede al Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza di essere sottoposto ad accertamento sanitario eccezionale da parte dei competenti servizi sanitari, che accertano l'eventuale sussistenza della condizione di maggiore vulnerabilità del lavoratore a Sars-Cov-2. Il Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza provvede all'espletamento di tale accertamento sanitario eccezionale entro al massimo sette giorni dall'istanza del lavoratore.

Art. 24.3.
(Abrogazione della lista «super-fragili)»

  1.All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato.
  2.Il decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato.
24.01. Tasso.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24.1.
(Indennità economiche nei confronti del personale civile e militare dello Stato operativo nel contrasto al Covid-19)

  1. I dipendenti pubblici di tutti i comparti e le aree della contrattazione pubblica nonché i sanitari convenzionati con il SSN, i sanitari che hanno operato in strutture pubbliche e private impegnati nel contrasto al coronavirus sono destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 466/1980 e dall'articolo 1, comma 562 e comma 563, della legge n. 266 del 2005.
24.02. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano.

ART. 25
(Bonus per l'assistenza psicologica)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25.1
(Integrazione di indennità di esclusività dei Dirigenti Sanitari Minsal)

  1. Il comma 2, dell'articolo 21-bis, del decreto-legge, n. 4, del 2022 è sostituito dal seguente:

   «2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.751.523,25 per l'anno 2022, ad euro 9.606.104,27 per l'anno 2023 e ad euro 9.557.631,27 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.»
25.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25.1.
(Ruolo sanitario AIFA)

  1. Il comma 3-bis dell'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.».

  2. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole:

   «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3», sono soppresse.

  3. Al comma 2, articolo 21-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo:

   «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.238.917 per l'anno 2022 ed euro 3.412.973 a partire dall'anno 2023, si provvede mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125».

  4. Al comma 3, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

   le parole: «e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», sono soppresse.

  5. Il comma 4, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.
25.02. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25.1
(Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti)

  1. È istituito un Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, del valore di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
  2. Il Fondo è utilizzato per coprire le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanata la disciplina attuativa del presente articolo.
25.0100. Giannone.

ART. 27
(Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico).

  1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto, i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i servizi di trasporto lacuale, marittimo e ferroviario nazionale, non a mercato, sono gratuiti per i cittadini italiani e per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di identificazione dei soggetti di cui al comma 1 e di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto delle somme da recuperare, nel periodo di cui al medesimo comma 1.
  3. All'articolo 37, comma 1 primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «dei soggetti rivenditori di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti produttori di armi da guerra,».
27.1. Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27.1
(Limitazioni al trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale)

   Sostituire l'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 con il seguente:

  1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.
  2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale.
  3. Gli animali dismessi dai servizi di cui comma 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il corretto mantenimento degli animali, possono concederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con decreto di cui al comma 4 del presente articolo.
  4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 3, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture idonee e stabilisce gli oneri a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.
  5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.
  6. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca.
27.01. Trano.

ART. 30
(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30
(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

  1.Gli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge del 16 dicembre 2019, n. 142 sono abrogati.
30.1. Vianello, Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni)

  1. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, la disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica anche alle imprese che occupano almeno cento lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa e che intendono procedere alla chiusura di un'unità produttiva situata nel territorio nazionale.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 1 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.
  3. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'individuazione di una soluzione per ogni realtà produttiva coinvolta, da parte del Tavolo di Coordinamento, di cui al comma 1.
  4. L'impresa di cui all'articolo 1 è tenuta a dare comunicazione per iscritto del progetto di chiusura del sito produttivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla regione in cui è situato il sito produttivo e alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o alle rappresentanze sindacali unitarie, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
  5. La comunicazione preventiva indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative del progetto di chiusura, il numero e i profili professionali del personale a qualunque titolo utilizzato o impiegato nell'attività di impresa e il termine entro cui è prevista la chiusura.
  6. Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 1, l'azienda è tenuta a fornire alle stesse la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura.
  7. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.
  8. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo.
  9. Il piano di cui al comma 1 indica:

   a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

   b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

   c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

   d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

   e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

  10. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 8, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.
  11. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui al comma 8, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione dell'ANPAL, della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.
  12. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.
  13. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui al comma 4, e l'ANPAL, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.
  14. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarlo escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.
  15. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi.
  16. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.
  17. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui al comma 19.
  18. I licenziamenti eventualmente intimati in violazione del presente articolo, prima dell'approvazione del piano, e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale, sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.
  19. L'impresa comunica alla struttura per le crisi d'impresa, con cadenza almeno mensile, lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.
  20. La struttura per le crisi d'impresa monitora l'attuazione del piano, avvalendosi dell'ANPAL relativamente alle azioni di cui al comma 9.
  21. Fermi gli effetti di cui al comma 18, il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.
  22. Può essere disposta dalla struttura per le crisi d'impresa la nomina di un commissario ad acta per il tempo necessario alla realizzazione del piano.
  23. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano, secondo quanto previsto dal comma 12, di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.
  23. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione, l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.
  24. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 2 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 1 può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.
  25. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per la funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 1 o assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati nonché per il tramite di società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
30.0100. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano.

ART. 31
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A.)

  Sopprimerlo.
31.1. Trano.

ART. 33
(Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale)

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33.1.
(Disposizioni in materia di superbonus per le unità immobiliari)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) le parole: «30 settembre 2022» sono sostituire dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.01. Raduzzi, Cabras.

ART. 33-ter
(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 33-ter.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 4 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
  3. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 4, in caso di opzione di cui al comma 1:

   a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

   b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  4. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

   a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del presente decreto;

   c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del presente decreto;

   d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

   f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del presente decreto;

   g) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.

  5. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge Pag. 7531 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  7. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  8. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
  9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.
33-ter.1. Villarosa.

ART. 33-quater
(Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili)

  Dopo l'articolo 33-quater, aggiungere il seguente:

Art. 33-quinquies.
(Incentivi per la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici e Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 2, dopo la lettera b-bis), sono aggiunte le seguenti:

   «b-ter) per l'acquisto e la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

   b-quater) per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto della detrazione, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.»

   dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-bis.1. La detrazione di cui al comma 2, lettere b-ter) e b-quater), è subordinata alla cessione dell'energia prodotta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), prevista dall'art. 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.»

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'art. 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
33-quater.01. Aprile.

NON SEGNALATO

  Dopo l'articolo 33-quater, aggiungere il seguente:

Articolo 33-quinquies.
(Incentivi per la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici e Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 2, dopo la lettera b-bis), sono aggiunte le seguenti:

   «b-ter) per l'acquisto e la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

   b-quater) per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto della detrazione, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.»

   dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-bis.1. La detrazione di cui al comma 2, lettere b-ter) e b-quater), è subordinata alla cessione dell'energia prodotta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), prevista dall'art. 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.»

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 50 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 43.
33-quater.02. Aprile.

  Dopo l'articolo 33-quater, aggiungere il seguente:

Art. 33-quinquies.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo», sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33-quater.03. Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

ART. 36
(Fondo unico nazionale per il turismo)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Abrogazione di norme)

  1. L'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, è soppresso.
36.01. Trano.

ART. 37
(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

  Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

  All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 538:

    1) al primo periodo, le parole: «entro novanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro cento»;

    2) alla lettera a), dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «con la notifica della cartella di pagamento»;

    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.»;

   b) dopo il comma 539-bis è inserito il seguente:

   «539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.»;

   c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: «duecentoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni».
37.01. Corda, Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifica delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

  1. All'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «15 per cento»;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: «21 marzo 2021» con le parole «31 luglio 2022»;

   c) alla lettera c) sostituire le parole: «250.000» con le parole: «300.000»;

   d) alla lettera e), sostituire le parole: «dieci anni» con le parole: «quindici anni».
37.02. Corda, Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifica delle disposizioni in materia di impugnazione del ruolo)

  1. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'articolo 3-bis è soppresso.
37.03. Corda, Trano, Cabras.

ART. 38
(Norme in materia di istruzione)

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure a garanzia della valorizzazione della professionalità del personale docente)

  1. Nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, per il medesimo grado, verrà computato con l'attribuzione di un punteggio valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente.
  2. L'attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente, è prevista a partire dall'anno scolastico successivo rispetto a quello nel quale sia stato conseguito il titolo di specializzazione su sostegno.
  3. Le misure contenute nel presente articolo, che comporteranno il ricalcolo dei titoli di servizio prestato col possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, dichiarati in precedenza, verranno applicate a partire dal prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, previsto per l'anno scolastico 2024-2025.
38.01. Tasso.

Art. 41.
(Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41.1.
(Modifica delle disposizioni in materia di misure cautelari)

  1. All'articolo 275-bis del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
41.01. Corda, Trano, Cabras.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41.1.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

  1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 agosto 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 agosto 2021», e le parole «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
  2. Le maggiori entrate provenienti dalla disposizione di cui al comma 1, sono assegnate ad un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'Economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le iniziative di sostegno alle fonti rinnovabili.
41.02. Fratoianni, Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

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