FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1011

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PAXIA, D'UVA, SARTI, VALLASCAS, SALAFIA, ALEMANNO, BERARDINI, LUCIANO CANTONE, CARABETTA, CASSESE, DE TOMA, GIARRIZZO, LICATINI, MASI, ORRICO, RIZZONE, SAITTA, SCAGLIUSI, SCANU, RACHELE SILVESTRI, SUT, ZENNARO

Modifiche al codice penale, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e altre disposizioni in materia di contrasto della contraffazione e del contrabbando, di tracciabilità e di etichettatura, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di tutela dei prodotti nazionali e l'istituzione del marchio «100% Made in Italy»

Presentata il 26 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — Il marchio, in diritto, indica un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre.
  In Italia esso è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  Si distingue il marchio di fatto dal marchio registrato che, in virtù del processo di registrazione dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), gode di una protezione rafforzata in quanto ha una data certa, mentre il marchio di fatto deve dimostrare sia la notorietà che il preuso esteso.
  La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare, e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.
  Nel variegato fenomeno dell'abusivismo commerciale, inteso come commercializzazione di beni in mancanza dell'autorizzazione prescritta o di beni non previsti in quella concessa, iniziano ad assumere particolare rilevanza la contraffazione e la pirateria.
  Anche se l'uso di questi due termini non è sempre univoco, si intende per «contraffazione» la riproduzione di un bene in maniera talmente fedele da ingannare, salva attenta perizia, anche un esperto o un commerciante.
  Mentre la «pirateria» consiste nella riproduzione di un bene in maniera sufficientemente grossolana, tanto che l'utente non può essere ingannato e quindi è perfettamente consapevole di trattare, commercializzare o acquistare un bene in violazione della privativa industriale o sul diritto d'autore.
  La contraffazione e la pirateria sono oggi un fenomeno di portata internazionale, avente gravi ripercussioni in ambito economico e sociale, sul corretto funzionamento del mercato interno e anche dal punto di vista della tutela dei consumatori.
  Il regolamento (UE) n. 608/2013 Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, fornisce le seguenti definizioni:
  per «merci contraffatte» si intendono:

   «a) le merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;

   b) le merci oggetto di un atto che viola un'indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine;

   c) l'imballaggio, l'etichetta, l'adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un'azione che viola un marchio o un'indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l'indicazione geografica»;

   per «merci usurpative» si intendono le merci oggetto di un'azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel Paese di produzione.

  Il significato proprio del verbo contraffare è «riprodurre qualcosa in modo tale che venga scambiato per l'originale». La contraffazione si verifica, infatti, quando segni distintivi o marchi già registrati e attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da soggetti terzi e non autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari, o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione. Di conseguenza, il consumatore viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.
  Fenomeno antichissimo e diffuso, la contraffazione si va oggi sempre più configurando come una vera e propria industria criminale, con gravi ripercussioni in ambito sia economico sia sociale.
  I cittadini hanno un ruolo attivo e fondamentale nella lotta alla contraffazione poiché a partire dalle loro scelte negli acquisti si attiva la prima linea di contrasto dei prodotti non originali.
  Un compito altrettanto importante spetta alle imprese, che possono dare un supporto considerevole attraverso strategie competitive leali a vantaggio di un mercato concorrenzialmente sano, che permetta la circolazione di prodotti qualitativamente validi e affidabili.
  La contraffazione è una tipica manifestazione di illegalità economico-finanziaria strettamente connessa con l'evasione fiscale e contributiva, con lo sfruttamento del lavoro nero e irregolare, con il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché con il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti.
  Stando alle cifre diffuse da fonti ufficiali e da organismi di ricerca, il giro d'affari della cosiddetta «industria del falso» ammonterebbe nel nostro Paese a quasi 7 miliardi di euro. Uno studio del CENSIS, commissionato dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione – UIBM del Ministero dello sviluppo economico, in particolare, quantifica il peso della contraffazione, in termini di mancato gettito per l'erario, in quasi 5 miliardi di euro, pari all'1,74 per cento del totale delle entrate tributarie.
  L'articolo 1 specifica le finalità della legge, mentre l'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale; l'articolo 3 concerne la contraffazione, l'alterazione o l'uso di segni distintivi di opere dell'ingegno, di prodotti industriali, di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari anche tramite il web e stabilisce il divieto della vendita di prodotti la cui pubblicità o denominazione sia volta a ingannare i consumatori; l'articolo 4 reca norme sull'introduzione nello Stato e sul commercio di prodotti con segni falsi anche tramite il web; l'articolo 5 si riferisce alle circostanze aggravanti, l'articolo 6 riguarda le frodi contro le industrie e le imprese nazionali anche tramite il web, l'articolo 7 riguarda la frode nell'esercizio del commercio anche tramite il web, l'articolo 8 tratta la vendita di prodotti industriali con segni mendaci anche tramite il web, l'articolo 9 riguarda la fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale anche tramite l'utilizzo del web, l'articolo 10 prevede una circostanza attenuante, l'articolo 11 reca disposizioni di coordinamento, l'articolo 12 modifica l'articolo 712 del codice penale, l'articolo 13 modifica l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'articolo 14 reca modifiche a disposizioni vigenti in materia doganale e di lotta alla contraffazione e al contrabbando; l'articolo 15 individua un sistema di tracciabilità dei prodotti in commercio che evidenzia tutte le fasi di produzione e di lavorazione dei prodotti stessi oltre che l'obbligo di etichettatura per i prodotti posti in commercio nel territorio nazionale e le relative pene in caso di violazione.
  Tecnicamente, con l'espressione inglese «Made in Italy» si indica il processo di rivalutazione della produzione artigianale e industriale italiana in termini di qualità dei materiali, gusto estetico, cura dei dettagli, sensibilità al bello e durevolezza, che ha spesso portato i prodotti italiani ad eccellere nella competizione commerciale internazionale.
  La dicitura «Made In Italy» è diventata, negli anni, un vero e proprio marchio o brand ed è il terzo al mondo per notorietà, dopo i marchi Coca-Cola e VISA. All'estero i prodotti italiani hanno guadagnato una fama talmente importante da costituire una tipologia a sé in ciascuna categoria merceologica.
  I motivi di tale successo a livello mondiale si devono ricercare nelle tradizioni storico-culturali e artistiche del territorio Italiano: l'Italia vanta, infatti, un patrimonio estetico e ambientale molto ricco e variegato. Storicamente «Made in Italy» era un'espressione in lingua inglese apposta dai produttori italiani, specie dagli anni ottanta in poi, nell'ambito di un processo di rivalutazione e difesa dell'italianità del prodotto, al fine di contrastare la falsificazione della produzione artigianale e industriale italiana, soprattutto nei quattro tradizionali settori di moda, cibo, arredamento e meccanica (automobili, disegno industriale, macchinari e navi), in italiano noti anche come «le quattro A»: abbigliamento, agroalimentare, arredamento e automobili.
  All'estero, infatti, i prodotti italiani avevano nel tempo guadagnato una fama, con corrispondente vantaggio commerciale. Erano generalmente riconosciute al prodotto italiano medio, o quantomeno ci si attendeva che esso presentasse, notevoli qualità di realizzazione, cura dei dettagli, fantasia del disegno e delle forme, nonché durevolezza. I prodotti italiani erano storicamente stati associati a qualità, alta specializzazione e differenziazione, eleganza e provenienza da famosi settori industriali italiani tradizionali.
  Il marchio «Made in Italy» è diventato fondamentale per le esportazioni italiane ed è così noto a livello mondiale da essere considerato una categoria commerciale a sé stante.
  Tenuto conto di tali osservazioni, l'articolo 16 della presente proposta di legge reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di tutela dei prodotti nazionali e l'istituzione del marchio «100% Made in Italy».
  Infine l'articolo 17 prevede l'avvio di una campagna informativa diretta a tutti i cittadini che illustri le disposizioni della presente proposta di legge e sensibilizzi sul tema della contraffazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

  1. La presente legge è finalizzata a:

   a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti nazionali;

   b) garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio;

   c) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti immessi in commercio nel territorio nazionale;

   d) tutelare i prodotti costituiti o derivanti esclusivamente da materie prime di origine italiana e i cui procedimenti di produzione e di lavorazione siano interamente svolti nel territorio nazionale;

   e) assicurare che i prodotti immessi in commercio nel territorio nazionale siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile.

  2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature previsti dalla normativa nazionale o regionale vigente, destinati all'informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale)

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, le parole: «473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «473, 474, 474-ter,».

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 473 del codice penale)

  1. L'articolo 473 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 473 – (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno, di prodotti industriali e di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari anche tramite il web). – Chiunque, potendo conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti, o di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione, alterazione, imitazione, usurpazione o evocazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati o indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
   Soggiace alla pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
   La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui ai commi primo e secondo sono commessi tramite l'utilizzo del web.
   I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Art. 4.
(Modifica dell'articolo 474 del codice penale)

  1. L'articolo 474 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 474 – (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi anche tramite il web). – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato indipendentemente dall'effettiva immissione in consumo, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati ovvero con indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari contraffatte o alterate è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 30.000 a euro 150.000.
   La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al primo comma sono commessi tramite l'utilizzo del web.
   I delitti previsti dal primo comma sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 474-ter del codice penale)

  1. L'articolo 474-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 474-ter.(Circostanza aggravante). – Se i delitti puniti dagli articoli 473 e 474 sono commessi in modo sistematico, ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 40.000 a euro 200.000.
   Per i delitti di cui al primo comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 69.
   La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al primo comma sono commessi tramite l'utilizzo del web».

Art. 6.
(Modifica dell'articolo 514 del codice penale)

  1. L'articolo 514 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 514 – (Frodi contro le industrie e le imprese nazionali anche tramite il web).Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti con nomi, marchi o segni distintivi, denominazioni di origine o indicazioni geografiche contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000. Se per i marchi e segni distintivi, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
   La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al primo comma sono commessi tramite l'utilizzo del web».

Art. 7.
(Modifica dell'articolo 515 del codice penale)

  1. L'articolo 515 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 515. – (Frode nell'esercizio del commercio anche tramite il web). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a cinque anni o con la multa fino a euro 20.000.
   La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al primo comma sono commessi tramite l'utilizzo del web».

Art. 8.
(Modifica dell'articolo 517 del codice penale)

  1. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 517 – (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci anche tramite il web). – Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, anche nei mercati nazionali e internazionali, opere dell'ingegno o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.
   La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al primo comma sono commessi tramite l'utilizzo del web».

Art. 9.
(Modifica dell'articolo 517-ter del codice penale)

  1. L'articolo 517-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 517-ter – (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale anche tramite l'utilizzo del web). – Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a euro 40.000.
   Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
   La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui ai commi primo e secondo sono commessi tramite l'utilizzo del web.
   Si applicano le disposizioni degli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
   I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Art. 10.
(Modifica dell'articolo 517-quinquies del codice penale)

  1. L'articolo 517-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 517-quinquies. – (Circostanza attenuante). – Le pene previste dall'articolo 517-ter sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto del delitto di cui al predetto articolo 517-ter nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».

Art. 11.
(Disposizioni di coordinamento)

  1. Nei casi di sequestro di prodotti per i reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-ter e 517 del codice penale, nonché di cui all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la polizia giudiziaria può procedere alla catalogazione e alla quantificazione della merce sequestrata in forma semplificata, fatta salva diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.
  2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la polizia giudiziaria può altresì procedere all'individuazione delle singole categorie di prodotti oggetto del sequestro e alla loro quantificazione a peso o a volume, comprensiva degli imballaggi. Le operazioni di catalogazione e di quantificazione di cui al primo periodo sono documentate dalla polizia giudiziaria in conformità alle disposizioni dell'articolo 357 del codice di procedura penale.
  3. I soggetti nei confronti dei quali si procede possono richiedere la catalogazione puntuale e la quantificazione numerica dei prodotti sottoposti a sequestro con istanza al pubblico ministero, che ne dispone l'esecuzione con decreto motivato, anche avvalendosi di ausiliari di polizia giudiziaria.
  4. L'articolo 517-quater del codice penale è abrogato.

Art. 12.
(Modifica all'articolo 712 del codice penale)

  1. Al primo comma dell'articolo 712 del codice penale, le parole: «euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100».

Art. 13.
(Modifica all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

  1. Il comma 49-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

   «49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o sulla provenienza estera o comunque sufficienti a evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Il contravventore è punito ai sensi degli articoli 473 e 474 del codice penale. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al presente comma sono commessi tramite l'utilizzo del web».

Art. 14.
(Modifiche di norme)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 291-bis:

    1) al comma 1, le parole: «lire diecimila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000» e le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalla seguenti: «da tre a sei anni»;

    2) al comma 2, le parole: «lire diecimila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000» e le parole: «lire 1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500.000»;

   b) all'articolo 291-ter, comma 2:

    1) all'alinea, le parole: «lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30.000» e le parole: «da tre a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;

    2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) il fatto è stato compiuto con il supporto del web ovvero tramite supporti tecnologici»;

   c) all'articolo 291-quater:

    1) al comma 2, le parole: «da un anno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre anni a sette anni»;

    2) al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sei»;

    3) al comma 4, le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni» e le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quindici anni»;

   d) all'articolo 301-bis:

    1) al comma 1, le parole da: «, sono affidati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di beni sequestrati o confiscati alla mafia»;

    2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. I beni immobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando sono attribuiti al patrimonio dello Stato».

  2. Alla legge 19 marzo 2001, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

   b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «determinandone l'entità,» sono inserite le seguenti: «coadiuvato, se necessario, dai produttori nazionali ed esteri che dispongono di laboratori con i quali ricercano tutte le informazioni utili per le indagini,».

  3. All'articolo 337, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

   b) le parole: «da euro 2.582 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 3.000 a euro 13.000».

  4. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'autorità giudiziaria può disporre il prelievo di uno o più campioni da consegnare ai produttori nazionali ed esteri che dispongono di laboratori i quali ricercano tutte le informazioni utili per le indagini;»;

   b) alla lettera e), le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni».

  5. Il sistema di identificazione dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, deve essere definito dai produttori di tabacchi lavorati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. All'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni»;

   b) al comma 2, le parole: «non inferiore a un anno e non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni».

Art. 15.
(Obbligo di tracciabilità e di etichettatura)

  1. Tutti i beni e i prodotti immessi in commercio nel territorio nazionale devono essere dotati di sistema di tracciabilità documentale, tramite l'inserimento di un codice di risposta rapida (QR) nelle etichette, al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, il luogo di origine dei loro componenti o ingredienti, il luogo e le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita.
  2. Nelle etichette dei beni e dei prodotti immessi in commercio nel territorio nazionale, oltre al codice di cui al comma 1, deve essere riportata anche la seguente dicitura: «Questo bene è stato prodotto e lavorato senza ricorrere al lavoro minorile e nel pieno rispetto dei diritti umani e dei lavoratori».
  3. Le etichette dei beni e dei prodotti i cui componenti e ingredienti siano originari di Stati non membri dell'Unione europea ovvero le cui fasi di produzione e di lavorazione siano avvenute in tali Stati devono riportare, oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, la seguente dicitura: «Bene prodotto in uno Stato non membro dell'Unione europea».
  4. Chi immette in commercio nel territorio nazionale beni o prodotti privi del sistema di tracciabilità documentale di cui al comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 474-ter del codice penale.
  5. Chi immette in commercio nel territorio nazionale beni o prodotti privi della dicitura di cui al comma 2 è punito ai sensi dell'articolo 474-ter del codice penale.
  6. Chi immette in commercio nel territorio nazionale beni o prodotti di cui al comma 3 privi della dicitura ivi prevista è punito ai sensi dell'articolo 474-ter del codice penale.
  7. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. I controlli sulla veridicità del sistema di tracciabilità documentale e delle diciture di cui al presente articolo sono effettuati dal Corpo della guardia di finanza che, a tale scopo, può avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di categoria degli imprenditori.

Art. 16.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di tutela dei prodotti nazionali e istituzione del marchio «100% Made in Italy». Clausola di salvaguardia)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale sono riunite le disposizioni vigenti in materia di tutela dei prodotti nazionali.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

   b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

   c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

   d) previsione dell'istituzione del marchio «100% Made in Italy» da attribuire ai beni e ai prodotti costituiti o derivanti esclusivamente da materie prime di origine italiana e i cui procedimenti di produzione e di lavorazione siano interamente svolti nel territorio nazionale.

  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, il decreto può comunque essere adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
  4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3 è corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura.
  5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con la procedura prevista dai commi 3 e 4.
  6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 17.
(Campagna di informazione)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove una campagna di informazione sulla stampa periodica e quotidiana, sulla rete internet e sui mezzi radiotelevisivi al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto della contraffazione dei prodotti nazionali.

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