FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1028

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIPRINI, CUBEDDU, DAVIDE AIELLO, AMITRANO, COMINARDI, COSTANZO, DE LORENZO, PALLINI, SEGNERI, SIRAGUSA, TRIPIEDI, TUCCI, VILLANI

Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di costituzione e promozione delle società cooperative tra lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali

Presentata il 31 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — Nel corso degli anni ha destato una crescente attenzione il fenomeno del cosiddetto «workers buy out» (WBO), consistente nell'acquisizione della maggioranza o della totalità del capitale sociale di un'impresa, generalmente in crisi, da parte dei rispettivi dipendenti, usando come forma giuridica la società cooperativa, quale forma di risposta alle crisi aziendali e occupazionali, particolarmente acuitesi nella lunga recessione iniziata nel biennio 2007-2008.
  In Italia, le prime operazioni di WBO si sono realizzate nei primi anni ’80 del secolo scorso, in risposta all'aumento della disoccupazione causata dai ridimensionamenti, dalle ristrutturazioni e dalle chiusure di imprese soprattutto manifatturiere, e hanno trovato impulso anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (cosiddetta «legge Marcora»), che ha promosso la costituzione di cooperative da parte di lavoratori licenziati, in cassa integrazione guadagni ovvero dipendenti di aziende in crisi o sottoposte a procedure concorsuali, attraverso un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti presentati da società cooperative, gestito principalmente dalla società cooperativa CFI – Cooperazione finanza impresa Scpa, nonché attraverso un fondo statale speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali tramite l'assunzione da parte dei lavoratori di opportune iniziative imprenditoriali in forma cooperativa.
  A tale normativa si sono affiancati ulteriori strumenti volti a consentire l'anticipazione delle somme relative agli ammortizzatori sociali: in questo quadro, l'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (ora abrogato), aveva previsto la possibilità per i lavoratori in mobilità di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti; analogamente, l'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità ASpI potesse richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa; successivamente, l'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha previsto che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
  L'articolo 15, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, aveva previsto che l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 fosse da considerare non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative; l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha previsto, inoltre, che nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, abbiano diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.
  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, che si affianca a quello previsto dalla legge n. 49 del 1985 e prevede la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nelle quali le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico, Soficoop Se e CFI Scpa, hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della legge Marcora.
  Ad oggi, dunque, la materia in tema di operazioni di WBO è regolata da una serie di norme anche di natura diversa, frammentate in molteplici provvedimenti legislativi e regolamentari, che rendono più complesse l'attuazione e la conoscenza delle opportunità imprenditoriali e occupazionali offerte da tali tipi di operazioni.
  Per questo con la presente proposta di legge, all'articolo 1, è prevista una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di costituzione e promozione delle società cooperative tra lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali, al fine di rendere facilmente reperibile la normativa e di agevolare la sua attuazione da parte dei soggetti interessati.
  Dall'attuazione della delega per l'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  La presente proposta di legge rappresenta anche un seguito della risoluzione 8/00229, approvata dalle Commissioni riunite X e XI della Camera nella scorsa legislatura, «finalizzata a promuovere la redazione di un testo unico che preveda un quadro normativo unitario, organico e di semplice applicazione in tema di costituzione, agevolazioni finanziarie e rapporti con il fisco per le operazioni di WBO e una semplificazione degli strumenti a sostegno delle cooperative di lavoratori che rilevano aziende fallite o in crisi».

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Allo scopo di sostenere la diffusione di iniziative di autoimpiego dei dipendenti di imprese in crisi, riordinando e semplificando la normativa vigente in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale sono riunite e riordinate, con le modificazioni necessarie al loro coordinamento nonché all'introduzione degli opportuni strumenti di semplificazione e incentivo, le disposizioni vigenti in materia di costituzione e promozione di società cooperative per operazioni di recupero delle imprese in crisi da parte dei lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi o sottoposte a procedure concorsuali e volte a favorire l'acquisizione del capitale sociale delle imprese da parte dei medesimi soggetti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) puntuale individuazione del testo vigente delle disposizioni;

   b) ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

   c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

   d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

   e) definizione, promozione, sostegno e sviluppo delle operazioni di cui all'alinea;

   f) individuazione degli strumenti di finanziamento e di sostegno, delle risorse, degli incentivi statali ovvero derivanti dal bilancio dell'Unione europea e delle agevolazioni finanziarie, tributarie e fiscali a favore delle società cooperative di cui all'alinea, volti a favorire l'incremento e la diffusione delle operazioni di cui al medesimo alinea nonché l'accesso al credito da parte delle suddette società;

   g) regolamentazione organica delle modalità di avvio delle operazioni e di costituzione e sviluppo delle società cooperative di cui all'alinea;

   h) introduzione di strumenti di semplificazione per favorire la riduzione degli adempimenti e dei procedimenti amministrativi a carico dei lavoratori e delle società cooperative di cui all'alinea ai fini della presentazione delle richieste di finanziamento, compresa la richiesta di liquidazione anticipata del trattamento spettante al lavoratore a titolo di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché ai fini dell'erogazione degli incentivi statali e delle agevolazioni finanziarie e tributarie e della semplificazione dei procedimenti di avvio delle operazioni di cui al medesimo alinea;

   i) introduzione e individuazione di procedimenti amministrativi specifici per l'avvio delle operazioni di cui all'alinea che garantiscano la piena trasparenza della procedura, la tracciabilità dei flussi finanziari e tempi più rapidi nell'erogazione dei finanziamenti e delle agevolazioni da parte degli organi pubblici;

   l) applicazione del regime di esenzione fiscale per gli importi delle indennità di mobilità o le somme erogate a titolo di NASpI e di trattamento di fine rapporto reinvestite nella costituzione delle società cooperative di cui all'alinea;

   m) rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni finanziarie e tributarie per limitare l'accesso improprio al regime delle agevolazioni;

   n) introduzione di strumenti per favorire la stipulazione di intese con le società finanziarie Soficoop – Società finanza cooperazione e CFI – Cooperazione finanza impresa Scpa, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), volte a promuovere la conoscenza tra i lavoratori delle opportunità derivanti dalle operazioni di cui all'alinea e la diffusione delle buone prassi in materia di modalità di avvio, costituzione e sviluppo delle società cooperative di cui al medesimo alinea, anche con l'eventuale istituzione di un tavolo tecnico presso l'INPS finalizzato a favorire e proporre, qualora ne sussistano le condizioni, il ricorso a tale opportunità imprenditoriale e occupazionale, prevedendo adeguate azioni di sostegno e di supporto nella definizione del progetto imprenditoriale e del passaggio di proprietà aziendale.

  2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

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