FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 105

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BOLDRINI, BERSANI, CONTE, EPIFANI, FASSINA, FORNARO, FRATOIANNI, MURONI, OCCHIONERO, PALAZZOTTO, PASTORINO, ROSTAN, SPERANZA, STUMPO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 23 marzo 2018

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende riportare al centro del dibattito politico e istituzionale il tema dei requisiti e delle modalità di acquisizione della cittadinanza quale elemento di primaria importanza nello Stato democratico.
La cittadinanza è infatti elemento essenziale per far sì che le persone possano godere pienamente di tutti i diritti fondamentali ed è dunque cruciale affinché la democrazia abbia carattere inclusivo.
Nella XVII legislatura la Camera aveva approvato il 13 ottobre 2015 il testo unificato di 25 proposte di legge che prevedeva nuove ipotesi di acquisizione della cittadinanza essenzialmente da parte di minori. Il provvedimento non è stato tuttavia esaminato, per il sopraggiunto scioglimento delle Camere, dall'Assemblea del Senato.
La presente proposta di legge riproduce, con alcune modificazioni e integrazioni, il testo della proposta di legge di iniziativa popolare presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura, il 6 marzo 2012, e mantenuta all'ordine del giorno nella XVII legislatura ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento (atto Camera n. 9). Il contenuto di tale proposta di legge era stato peraltro in ampia misura ripreso dalla proposta di legge di Vendola ed altri (atto Camera n. 250), anch'essa presentata nella passata legislatura.
Queste proposte di legge hanno il merito di prospettare un intervento organico di riforma delle modalità di acquisizione della cittadinanza, non limitato alle ipotesi di ius soli temperato e di ius culturae previste dal testo unificato approvato dalla Camera il 13 ottobre 2015.
La legge 5 febbraio 1992, n. 91, che detta attualmente la disciplina della materia, si basa sul principio dello ius sanguinis e prevede, in estrema sintesi, tre modalità per l'accesso alla cittadinanza per coloro che sono di origine straniera: per nascita, per naturalizzazione e per matrimonio. In relazione alla prima ipotesi è cittadino per nascita chi è nato da padre o madre cittadini italiani; se i genitori stranieri sono diventati cittadini italiani, anche il figlio minore convivente diventa cittadino italiano. In base allo stesso principio dello ius sanguinis, se il minore è nato in Italia ma i genitori non sono cittadini italiani, il figlio non acquista la cittadinanza italiana e può diventare cittadino italiano solo dopo il compimento del diciottesimo anno di età (entro un anno da tale data) e con la dimostrazione di avere risieduto regolarmente e ininterrottamente sino al compimento della maggiore età.
Se uno straniero sposa un cittadino italiano, acquista la cittadinanza, così come previsto dalle modifiche apportate dalla legge n. 94 del 2009, dopo una residenza di due anni dal matrimonio.
Per quanto concerne la naturalizzazione, la cittadinanza può essere concessa dopo dieci anni di residenza ininterrotta sul territorio nazionale.
La conseguenza di questa normativa è che il livello di acquisizione della cittadinanza italiana è molto inferiore alla media europea.
La presente proposta di legge modifica la disciplina vigente in coerenza con i seguenti princìpi e obiettivi generali:

a) facilitare e incrementare l'acquisizione della cittadinanza, quale strumento essenziale di un'effettiva integrazione nella società, presupposto per la fruizione piena di tutti i diritti;

b) l'acquisizione della cittadinanza non può costituire una sorta di privilegio da elargire discrezionalmente e a seguito di un tortuoso percorso burocratico, ma deve essere il naturale coronamento della legittima aspirazione del richiedente, a seguito di un soggiorno legale di durata ragionevole sul territorio;

c) l'inclusione piena di persone nella fruizione di diritti e nell'adempimento di doveri comporta anche per lo Stato innegabili vantaggi;

d) il principio dello ius soli deve rivestire un ruolo di primario rilievo, da aggiungere ai princìpi già previsti nella normativa vigente;

e) il percorso giuridico verso la cittadinanza deve essere concepito come diritto soggettivo all'acquisizione e non come interesse legittimo: in tal modo si determinano conseguenze anche in tema di tutela giurisdizionale, con la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria;

f) la previsione di ampie possibilità di acquisizione della cittadinanza per i minori presenti sul territorio si pone come elemento determinante delle modifiche proposte, che intendono disporre altresì una generale semplificazione dei requisiti e delle procedure per il suo ottenimento.

Passando più in dettaglio all'illustrazione delle principali disposizioni della proposta di legge, all'articolo 1 sono previste le modifiche che riguardano coloro che nascono nel territorio italiano. Il principio dello ius soli è collegato al requisito di legalità del soggiorno della durata di almeno un anno da parte di uno dei genitori, prescindendo dalla formale residenza, in quanto implicazioni di carattere burocratico derivanti dalla normativa anagrafica si rivelano nella pratica un ostacolo spesso insormontabile, mentre nulla assicurano in tema di maggiore o minore integrazione.
Si stabilisce, inoltre, che a chi nasce in Italia da un genitore a sua volta nato in Italia debba applicarsi lo ius soli senza alcun requisito aggiuntivo, perché si tratta di una situazione che indica di per sé l'esistenza di un rapporto inscindibile con il territorio. Inoltre, con tale disposizione si potrebbero finalmente risolvere casi di intollerabile emarginazione subita da molti soggetti (ad esempio di etnia rom), di seconda o addirittura terza generazione, da sempre presenti sul territorio e privi di qualsiasi titolo di soggiorno.
L'articolo 2 riguarda la posizione dei minori e, come esplicitato nei princìpi introduttivi, prevede ampie modalità di acquisizione della cittadinanza, in base alla convinzione che questa categoria di soggetti debba essere fortemente tutelata, trovandosi in una condizione assai delicata e rivestendo un ruolo decisivo nell'assetto della società civile. In particolare, è prevista la possibilità di acquisizione della cittadinanza, su istanza del genitore, da parte del minore che abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria o un percorso di istruzione o formazione professionale.
L'articolo 3 riguarda la particolare situazione del matrimonio e dell'adozione di maggiorenne: per il matrimonio si ritorna alla formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, ripristinando il termine dei sei mesi di residenza dopo il matrimonio quale spazio temporale per poter richiedere la cittadinanza. Viene altresì soppressa la disposizione, introdotta nel 2009, che ha previsto il pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro per le istanze di cittadinanza.
L'articolo 4 propone una nuova modalità di acquisto della cittadinanza: il percorso per il suo ottenimento viene infatti concepito come diritto soggettivo e non più come interesse legittimo, con specifica delega al sindaco territorialmente competente di proporre al Presidente della Repubblica la relativa istanza, ancorandola così a un principio di territorialità e impegnando i vertici delle istituzioni più vicine ai cittadini. Per l'ottenimento devono sussistere determinati requisiti, che variano a seconda della diverse situazioni giuridiche, con particolari previsioni per coloro che risiedono da almeno cinque anni e godono del reddito richiesto dalla normativa in vigore per il permesso di soggiorno CE; per il cittadino dell'Unione europea (tre anni di residenza) e per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale nelle forme dell'asilo e della protezione sussidiaria, oltre che per coloro che hanno lo status di apolide. Per queste ultime categorie si fa riferimento al requisito di durata del soggiorno prescindendo dalla formale residenza e dal reddito, poiché si tratta di situazioni particolari che riguardano soggetti vulnerabili e dunque bisognosi di ampia tutela.
L'articolo 5 attribuisce allo Stato il compito di garantire l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiane per gli stranieri richiedenti la cittadinanza. In tale quadro, al Governo spetta il riconoscimento, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, delle iniziative e delle attività volte a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero.
Per accedere alla cittadinanza è comunque necessario che non esistano i motivi preclusivi previsti dall'articolo 6 con una formulazione semplificata rispetto alla normativa attuale e con particolare riferimento all'entità della condanna riportata in concreto e non in relazione a un'astratta previsione normativa di pena, che spesso nella prassi ha costituito un ostacolo applicativo in relazione a fatti di lieve disvalore sociale.
L'articolo 7 – non previsto dagli atti Camera nn. 9 e 250 della passata legislatura – recupera una previsione aggiunta nel testo unificato approvato dalla Camera nella medesima XVII legislatura. Tale disposizione modifica la disciplina dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana eliminando il requisito della convivenza con il genitore, attualmente previsto, così che sia richiesta unicamente la non decadenza dalla responsabilità genitoriale.
L'articolo 8 prevede, in coerenza con le modifiche previste dalla proposta di legge, il coinvolgimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella definizione delle disposizioni attuative della legge sulla cittadinanza.
L'articolo 9 riguarda il riordino e l'accorpamento in un unico regolamento delle disposizioni di natura regolamentare in materia di cittadinanza, prevedendo in particolare la disciplina dei procedimenti amministrativi per l'acquisto della cittadinanza. A tale proposito si rileva che, a fronte della lunghezza dei tempi attuali, intollerabili in un sistema equo, viene esplicitamente indicato il termine massimo improrogabile di ventiquattro mesi; in caso di superamento di questo termine, l'istanza deve considerarsi accolta.
L'articolo 10 prevede, infine, una disposizione transitoria applicabile a coloro che alla data di entrata in vigore della legge hanno già maturato i requisiti introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2: essi acquistano la cittadinanza italiana se rilasciano una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nascita).

1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno, al momento della nascita del figlio;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età».

Art. 2.
(Minori).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

«2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età, che vi abbia regolarmente soggiornato fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.
2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.
2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».

2. Al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «diciannovesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventesimo anno».

Art. 3.
(Matrimonio e adozione di maggiorenne. Abolizione del contributo per le istanze di cittadinanza).

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni».

2. L'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.

Art. 4.
(Attribuzione della cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:

a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide.

2. Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito».

2. Le lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono abrogate.

Art. 5.
(Integrazione linguistica e sociale dello straniero).

1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter. – 1. Lo Stato garantisce agli stranieri richiedenti la cittadinanza l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiane.
2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero».

Art. 6.
(Motivi preclusivi dell'acquisto della cittadinanza).

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Precludono l'acquisizione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione;

c) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.

2. L'acquisto della cittadinanza non è precluso quando l'istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni.
3. La riabilitazione o l'estinzione del reato fa cessare gli effetti preclusivi della condanna».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 9.
(Disciplina di attuazione).

1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e a riunire in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.
3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, disciplina i procedimenti amministrativi per l'acquisizione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza; in caso di superamento del predetto termine l'istanza deve considerarsi accolta.
4. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «e la cittadinanza» sono soppresse.

Art. 10.
(Disposizioni transitorie).

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, commi 2 e 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della presente legge, acquistano la cittadinanza italiana se rilasciano una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9 della presente legge.

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