FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 106

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BOLDRINI

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge riproduce, con alcune modificazioni e integrazioni, il contenuto del disegno di legge atto Senato n. 1628 approvato dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura il 24 settembre 2014, il cui esame si è poi arrestato in commissione al Senato.
  Obiettivo della presente proposta di legge è quello di riformare le norme in materia di cognome dei figli per dare pari dignità alle donne nell'ambito del rapporto coniugale e familiare e per riconoscere l'unicità della filiazione (nel matrimonio o no).
  Il provvedimento allinea, infatti, il nostro ordinamento a quello di altri Paesi europei, oltre che ai pronunciamenti di organismi internazionali, in ordine alla possibilità di riconoscere al figlio il cognome di entrambi i genitori. In questa direzione, peraltro, vanno anche numerosi pronunciamenti provenienti da fonti convenzionali internazionali. Dopo che la Corte costituzionale nel 2006 aveva parlato dell'automatismo nell'attribuzione del cognome paterno ai figli come «di un retaggio patriarcale e tradizionale della famiglia», la stessa Consulta (sentenza n. 286 del 2016) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 sull'ordinamento dello stato civile che non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli al momento della nascita anche il cognome materno.
  Più in dettaglio, l'articolo 1 introduce nel codice civile l'articolo 143-quater, rubricato «Cognome del figlio nato nel matrimonio», che stabilisce, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di stato civile il cognome del padre o il cognome della madre ovvero il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). Al mancato accordo consegue l'attribuzione, in ordine alfabetico, di entrambi i cognomi dei genitori. I due ulteriori commi dell'articolo 143-quater stabiliscono: che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma), al fine di evitare che nella stessa famiglia vi siano figli con cognomi diversi; che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma), al fine di evitare, in questo caso, una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione.
  L'articolo 2 estende i princìpi del nuovo articolo 143-quater ai figli nati fuori dal matrimonio. In particolare l'articolo 2 riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al «Cognome del figlio nato fuori del matrimonio», dettando una diversa disciplina in ragione del momento del riconoscimento del figlio. Se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina del nuovo articolo 143-quater (articolo 1) per il figlio di genitori coniugati (primo comma); mentre, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome (secondo comma). Ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, come nel caso di paternità o maternità del secondo genitore riconosciute per via giudiziale, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso. Analoga disciplina si applica ove la paternità o la maternità del secondo genitore sia dichiarata in via giudiziale (terzo e quarto comma).
  Si estende poi la disciplina dell'articolo 143-quater del codice civile, stabilendo che, nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio (quinto comma).
  Si prevede, infine, che il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne soltanto uno, a sua scelta (sesto comma).
  L'articolo 3, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile, relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina conferma come regola generale che l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere (primo comma).
  Se l'adozione del maggiorenne è compiuta da coniugi, diversamente da quanto ora previsto (ovvero l'assunzione del cognome del marito), gli stessi coniugi decidono d'accordo tra loro quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato) ai sensi dell'articolo 143-quater; in mancanza di accordo, si segue l'ordine alfabetico (secondo comma).
  Il comma 2 dell'articolo 3 modifica l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge n. 184 del 1983), relativo agli effetti dell'adozione sullo status del minore adottato. Superando l'attuale formulazione (ancora riferita all'acquisto di stato di figlio legittimo) il nuovo articolo 27 fa riferimento allo stato di figlio degli adottanti estendendo all'adottato, ai fini dell'attribuzione del cognome, la disciplina di cui all'articolo 143-quater del codice civile.
  L'articolo 4 introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne. In particolare, si garantisce al figlio maggiorenne, cui sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. Si prevede, a tal fine, una procedura estremamente semplificata, consistente nella dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile personalmente o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), dichiarazione che va annotata nell'atto di nascita. Condizione necessaria per il figlio nato fuori del matrimonio è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che la paternità o la maternità siano state giudizialmente dichiarate. L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate (aggiunta del cognome paterno o materno) non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 sull'ordinamento dello stato civile. Quest'ultima disciplina, alla quale sono sottese anche evidenti ragioni di sicurezza pubblica, prevede la presentazione di una domanda al prefetto, l'affissione della stessa all'albo pretorio del comune e la possibilità, per chiunque vi abbia interesse, a opporsi a tale domanda. Tale disciplina continuerà ad essere applicabile a chi intenda «modificare» (e, quindi, eventualmente sostituire) il proprio nome o cognome, ad esempio, perché ridicolo o vergognoso, perché rivela l'origine naturale o per altre ragioni (la cui fondatezza, pertanto, continuerà ad essere valutata dal prefetto). La nuova procedura semplificata con domanda all'ufficiale dello stato civile sarà invece applicabile solo a chi intenda «aggiungere» al proprio il cognome del padre o della madre.
  L'articolo 5 prevede che con un regolamento attuativo da adottare con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento vadano apportate le conseguenti, necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 sull'ordinamento dello stato civile.
  L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 7 contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 5.
  Si stabilisce poi che il genitore del figlio minorenne nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento, può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura prevista dallo stesso regolamento. In questo caso si prevede il consenso di entrambi i genitori (salvo che uno dei due sia morto) e del figlio minorenne qualora abbia compiuto 14 anni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio).

  1. Dopo l'articolo 143-ter del codice civile è inserito il seguente:

   «Art. 143-quater. – (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.
   In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
   I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
   Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio).

  1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

   «Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.
   Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.
   Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.
   Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.
   In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, terzo comma.
   Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, quarto comma».

Art. 3.
(Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato).

  1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

   «Art. 299. – (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-quater, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.
   Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico».

  2. Il primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dai seguenti:

   «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.
   All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile».

Art. 4.
(Cognome del figlio maggiorenne).

  1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.
  2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente.
  3. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 5.
(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile).

  1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.
(Disposizioni finali).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso dopo la medesima data.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5.
  3. Il genitore del figlio minorenne nato o adottato prima della data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura stabilita dal regolamento medesimo. Sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenne qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

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