FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1061

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CROSETTO, MELONI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Delega al Governo per l'introduzione sperimentale di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti agli effetti delle imposte sui redditi

Presentata il 3 agosto 2018

Onorevoli Colleghi! — Coerentemente con il programma del centrodestra presentato nel corso della campagna elettorale delle elezioni politiche del 2018, la presente proposta di legge prevede l'introduzione di una «tassa piatta», ovvero la flat tax, con un'aliquota unica pari al 15 per cento, da applicare soltanto sul reddito incrementale, ovvero sulla parte aggiuntiva di reddito prodotto rispetto all'anno precedente.
A tale fine si prevede una delega al Governo, nella convinzione che questo sia lo strumento più idoneo ed efficace per introdurre in via sperimentale la flat tax, garantendo anche il coordinamento con la normativa vigente.
La presente proposta di legge, composta da due articoli, al comma 1 dell'articolo 1 delega quindi il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per introdurre, nel periodo d'imposta 2019 agli effetti delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta.
Il successivo comma 2 dispone che, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario (nel rispetto dei princìpi costituzionali), i decreti legislativi siano adottati realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere l'innalzamento del limite di volume di affari per usufruire del regime forfetario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea; b) introdurre un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2019 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2018.
I commi 3 e 4 stabiliscono le procedure per l'adozione dei decreti legislativi e per l'eventuale adozione di decreti correttivi.
Il successivo articolo 2, comma 1, precisa che dai decreti legislativi non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto essi prevedono l'imposizione di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile per il 2018 e, dunque, al gettito dell'IRES e dell'IRPEF per il 2018. Nel caso di eventuali maggiori oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze emana un apposito decreto che, variando opportunamente le aliquote delle singole imposte, corregge l'andamento del gettito per ripristinare la situazione di invarianza.
In conclusione, la presente iniziativa legislativa, nella convinzione che il sistema della flat tax (la cui introduzione terrà comunque conto della situazione dei conti pubblici) alimenti la domanda interna, rimette in moto l'economia italiana, facendo ripartire i consumi delle famiglie, agevolando l'attività delle imprese e garantendo una maggior equità fiscale, l'emersione dell'evasione e persino un aumento complessivo del gettito fiscale per lo Stato. Per tali ragioni si auspica l'approvazione dell'iniziativa, che consentirà di riformare in tempi rapidi il regime fiscale del nostro Paese, introducendo l'aliquota unica, anche con la gradualità suggerita dalla situazione dei conti pubblici, nella consapevolezza che tale proposta di riforma rappresenta l'unico shock positivo in grado di far ripartire la crescita e lo sviluppo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'introduzione sperimentale di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di introdurre in via sperimentale, per il periodo d'imposta 2019 e agli effetti delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile di tutti i contribuenti rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta.
2. Al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario, nel rispetto dei princìpi costituzionali e, in particolare, di quelli espressi dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'innalzamento del limite di volume di affari per usufruire del regime forfetario previsto dai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

b) prevedere l'introduzione di un'aliquota unica delle imposte sui redditi pari al 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2019 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2018.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze emana un apposito decreto che, variando opportunamente le aliquote delle singole imposte, corregge l'andamento del gettito per ripristinare la situazione di invarianza.

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