FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1064

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CLAUDIO BORGHI, MOLINARI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PATELLI, PATERNOSTER, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TATEO, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, ZANOTELLI, ZICCHIERI, ZORDAN

Interpretazione autentica dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di gestione delle riserve ufficiali

Presentata il 6 agosto 2018

  Onorevoli Colleghi! — Il tema della proprietà delle riserve auree nazionali, sebbene inconfutabile nel cuore di ogni cittadino italiano, è carsicamente apparso nella discussione parlamentare come un tema di dibattito, specie dopo l'avvento del sistema bancario europeo e lo stratificarsi della normativa che, unitamente all'intenso dibattito dottrinale, ha finito col rendere la Banca d'Italia un ircocervo giuridico.
  Ciò che è indubitabile è la proprietà dell'oro che era ed è dello Stato italiano.
  La Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo, dopo la Federal Reserve statunitense, la Bundesbank tedesca e il Fondo monetario internazionale. Il quantitativo totale di oro detenuto dall'istituto, a seguito del conferimento di 141 tonnellate alla Banca centrale europea (BCE), è pari a 2.452 tonnellate (metriche); esso è costituito prevalentemente da lingotti (95.493) e, per una parte minore, da monete.
  L'oro dell'istituto è custodito prevalentemente nei caveaux della Banca d'Italia e in parte all'estero, presso alcune banche centrali.
  Visto il diffuso dibattito circa l'asserita presenza di un vulnus normativo, se non addirittura una vera e propria errata interpretazione, si rende necessario riportare l'esegesi della normativa nazionale, in conformità con quella euro-unitaria, in una situazione di certezza e chiarezza.

Il quadro normativo nazionale.

  Il quadro normativo nazionale sul tema è da recuperarsi principalmente e prioritariamente nel testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, emanato su delega conferita dal Parlamento con la legge 26 settembre 1986, n. 599.
  L'articolo 4 del testo unico, recante «Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi», è stato oggetto di modifica attraverso l'articolo 7 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, «Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali», che, in particolare, ha interamente sostituito il secondo comma, trasferendo le attribuzioni sulla gestione delle riserve ufficiali in valute estere dall'Ufficio italiano dei cambi (UIC) alla Banca d'Italia, nonché armonizzando la disciplina domestica a quella euro-comunitaria (e poi euro-unitaria).

Il quadro normativo euro-comunitario.

  Tralasciando il trasferimento di competenze dall'UIC alla Banca d'Italia, questione per lo più domestica, l'aggiunta della novella «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea» pone un tema di armonizzazione nei confronti delle attività di riserva in valuta estera detenuta dalle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), stabilendo che, ultimato l'adempimento di cui all'articolo 30 dello statuto del SEBC (necessario ai fini della costituzione delle riserve, anche auree, della BCE), le ulteriori «attività di riserva in valuta estera detenute della Banche centrali nazionali» siano disciplinate anche da questo articolo.
  È infatti l'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a stabilire che tra i compiti da assolvere tramite il SEBC vi siano la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri.
  L'articolato euro-comunitario ribadisce la detenzione, sia esplicitamente nel titolo dell'articolo 31, sia nella disposizione dell'articolo 31.2 che fa riferimento alle «attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti», con ciò evidenziando nessuna supponibile ingerenza del diritto euro-comunitario circa la proprietà e il titolo in forza del quale le banche centrali nazionali detengono tali riserve, ivi comprese quelle auree, lasciando così sul campo del diritto domestico la determinazione della questione.

L'intervento di interpretazione autentica.

  La presente proposta di legge vuole assicurare chiarezza interpretativa poiché la Banca d'Italia, secondo quanto dispone l'articolo 4, secondo comma, del testo unico, «provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea».
  Fermo restando, dunque, il rispetto degli obblighi internazionali derivanti da trattati, la disposizione relativa all'attività di gestione non appare sufficientemente esplicita nel sottolineare la permanenza della proprietà delle riserve auree allo Stato italiano e una specificazione su questo punto si rende necessaria, vista la natura ibrida assunta dalla Banca d'Italia nel corso degli anni, in conseguenza dei numerosi interventi legislativi stratificatisi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che la Banca d'Italia gestisce e detiene, ad esclusivo titolo di deposito, le riserve auree, rimanendo impregiudicato il diritto di proprietà dello Stato italiano su dette riserve, comprese quelle detenute all'estero.

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