FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 107-569-868-2171-2255-A

PROPOSTE DI LEGGE

107

d'iniziativa dei deputati
BOLDRINI, SPERANZA

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia nonché delle altre discriminazioni riferite all'identità sessuale

Presentata il 23 marzo 2018

569

d'iniziativa dei deputati
ZAN, ANNIBALI, BERSANI, BORDO, ENRICO BORGHI, BOSCHI, BRAGA, CANTINI, CARNEVALI, CRITELLI, D'ALESSANDRO, DE MARIA, DEL BARBA, DI GIORGI, EPIFANI, FIANO, FORNARO, FREGOLENT, GRIBAUDO, LOTTI, MADIA, MARTINA, NARDI, NOJA, OCCHIONERO, ORFINI, PAITA, PEZZOPANE, PINI, POLLASTRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ANDREA ROMANO, ROSSI, ROTTA, SCHIRÒ, SERRACCHIANI, UNGARO, VERINI

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere

Presentata il 2 maggio 2018

868

d'iniziativa dei deputati
SCALFAROTTO, ANNIBALI, ASCANI, BOSCHI, BRAGA, CARLA CANTONE, CARÈ, CENNI, D'ALESSANDRO, FASSINO, FIANO, FREGOLENT, GADDA, GIACHETTI, GRIBAUDO, LA MARCA, GAVINO MANCA, MELILLI, MICELI, MORANI, MORETTO, NARDI, NOJA, ORFINI, PAITA, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, PINI, POLLASTRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RIZZO NERVO, ANDREA ROMANO, SCHIRÒ, SERRACCHIANI, SIANI, UNGARO, VAZIO, VERINI, ZAN, ZARDINI

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

Presentata il 4 luglio 2018

2171

d'iniziativa dei deputati
PERANTONI, SARLI, ADELIZZI, DAVIDE AIELLO, PIERA AIELLO, ALAIMO, ALEMANNO, AMITRANO, ARESTA, BATTELLI, BERTI, BILOTTI, BOLOGNA, BRUNO, CADEDDU, CAPPELLANI, CARBONARO, CARINELLI, CASA, CASSESE, MAURIZIO CATTOI, CHIAZZESE, CILLIS, CIMINO, CORDA, CORNELI, DAGA, D'ARRANDO, DE GIORGI, DEIANA, DEL GROSSO, DEL MONACO, DEL SESTO, DI LAURO, DI STASIO, DORI, D'UVA, EHM, EMILIOZZI, FARO, FEDERICO, FICARA, FLATI, ILARIA FONTANA, FRUSONE, GAGNARLI, GALIZIA, GIARRIZZO, GRIMALDI, GRIPPA, IORIO, IOVINO, LAPIA, LOMBARDO, LOREFICE, LOVECCHIO, MAGLIONE, ALBERTO MANCA, MANZO, MARAIA, MARINO, MASI, MICILLO, MIGLIORINO, MISITI, NAPPI, OLGIATI, PALLINI, PALMISANO, PAPIRO, PENNA, PERCONTI, PROVENZA, RICCIARDI, ROMANIELLO, SALAFIA, SCAGLIUSI, SCANU, SCERRA, SCUTELLÀ, SERRITELLA, FRANCESCO SILVESTRI, SIRAGUSA, SODANO, SPORTIELLO, SURIANO, TERMINI, TERZONI, TESTAMENTO, TORTO, TRIPIEDI, TROIANO, VIANELLO, VILLANI

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto della violenza e della discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, nonché istituzione di centri antiviolenza e della Giornata nazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia

Presentata il 14 ottobre 2019

e

2255

d'iniziativa della deputata BARTOLOZZI

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di genere

Presentata il 14 novembre 2019

(Relatore: ZAN)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 30 luglio 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 107, 569, 868, 2171 e 2255. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 107, 569, 868, 2171 e 2255 si vedano i relativi stampati.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 107, n. 569, n. 868, n. 2171 e n. 2255 e rilevato che:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    il provvedimento, nell'introdurre forme di tutela penale contro gli atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» non introduce apposite definizioni, ai fini dell'applicazione della legge, dei distinti concetti di «sesso», «genere», «orientamento sessuale» e «identità di genere» né le definizioni risultano presenti nella legislazione vigente, che pure contiene riferimenti a questi concetti; l'inserimento di apposite definizioni, in coerenza con le raccomandazioni della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, del 20 aprile 2001, appare particolarmente opportuno trattandosi di una fattispecie penale; in particolare andrebbe approfondita la distinzione tra discriminazioni fondate sul «genere» e discriminazioni fondate sull'«identità di genere»; peraltro d'ausilio per l'individuazione della definizione di «identità di genere» potrebbe risultare la sentenza n. 180 del 2017 della Corte costituzionale la quale ha segnalato come «l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere»; egualmente d'ausilio potrebbero risultare i contenuti della direttiva 2011/95/UE e della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (2010) 5 agli Stati membri sulle misure per combattere le discriminazioni in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;

    con riferimento alla novella inserita dall'articolo 2 nell'articolo 604-ter del codice penale, andrebbe chiarito che sono le finalità di discriminazione o di odio ad essere fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e non i reati, come si potrebbe ricavare dalla costruzione sintattica della frase; in tal senso andrebbe presa in considerazione una riformulazione della norma quale ad esempio quella proposta nel dispositivo del parere;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

    l'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), nel modificare l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 122 del 1993, dispone che le pene accessorie previste dalla norma siano applicate solo in caso di condanna per il reato di accordo tra più persone per commettere reati di genocidio senza che il fatto poi si verifichi, di cui all'articolo 7, secondo comma (e non comma 2, come erroneamente riporta il testo), della legge n. 962 del 1967 in materia di prevenzione e repressione del delitto di genocidio; attualmente le pene accessorie sono previste per tutte le violazioni della legge n. 962 del 1967 e quindi anche per l'effettiva commissione di reati di genocidio; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la ratio della formulazione che potrebbe essere valutata irragionevole;

    l'articolo 3, comma 2, reca l'autorizzazione al Ministro della giustizia all'adozione di un regolamento ministeriale per l'individuazione delle modalità di svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività da parte dei soggetti condannati; al riguardo, andrebbe valutata la congruità del termine di trenta giorni previsto per l'adozione del regolamento, alla luce della procedura prevista dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, che contempla il parere del Consiglio di Stato (da esprimere, ai sensi dell'articolo 17, comma 27, della legge n. 127 del 1997, entro il termine di quarantacinque giorni, ulteriormente aumentabili in caso di rilevate esigenze istruttorie); si valuti altresì l'opportunità di specificare che si tratta di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, vale a dire adottato nelle materie di competenza di un ministro o di autorità sottordinate a un ministro;

    il contenuto dell'articolo 7 risulta analogo a quello dell'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale infatti pure prevede un incremento del Fondo per le pari opportunità, anche se solo limitato a due anni e non a decorrere dal 2020; si valuti pertanto l'opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni,

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    provveda la Commissione di merito ad introdurre specifiche definizioni, ai fini dell'attuazione del provvedimento, dei concetti di «sesso», «genere», «orientamento sessuale» e «identità di genere»;

  formula inoltre le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni espresse in premessa, di sostituire, all'articolo 2, comma 1, la parola: «fondati» con le seguenti: «per finalità di discriminazione o di odio fondate».

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa:

     di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1);

     di aggiungere, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «della giustizia» le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

     di stabilire un più ampio termine per l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2;

     di coordinare l'articolo 7 con l'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 107 ed abbinate, recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, adottato come testo base dalla II Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, dell'«ordinamento penale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5);

   evidenziato altresì come, per specifiche disposizioni, assumano rilievo anche la materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (in particolare l'articolo 6), le materie, di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, della «tutela della salute» e dell'«istruzione», di cui all'articolo 117 terzo comma, della Costituzione (in particolare gli articoli 6, 7 e 8) e la materia, di competenza legislativa residuale regionale, delle «politiche sociali» (in particolare l'articolo 8);

   segnalato come la giurisprudenza della Corte costituzionale richieda, in casi analoghi di concorso di competenze, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; la giurisprudenza della Corte appare anche orientata ad indicare l'adozione di un'intesa nell'ambito del sistema delle Conferenze in caso di prevalenza di materie di competenza concorrente (si veda la sentenza n. 7 del 2016) ovvero in caso di intreccio inestricabile di competenze (si veda la sentenza n. 72 del 2019), laddove il semplice parere può essere adottato in caso di prevalenza di una competenza esclusiva statale;

   rilevato, quanto al rispetto delle altre norme costituzionali, come i principali rilievi di costituzionalità nel dibattito pubblico sul tema del contrasto dei fenomeni di discriminazione oggetto del provvedimento attengano allo scrupoloso rispetto dell'articolo 21 della Costituzione;

   evidenziato, peraltro, come il provvedimento debba essere interpretato in modo conforme alla Costituzione e atteso che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire da quella relativa alla cosiddetta «legge Scelba» (legge 20 giugno 1952, n. 645), afferma che non si ha incitazione alla discriminazione in presenza di mere opinioni o giudizi, salvo che questi siano «idonei a creare un effettivo pericolo» (sentenza n. 74 del 1958), ovvero «solo se si realizza in concreto l'evento pericoloso richiesto dalla norma» (sentenza n. 15 del 1973);

   rilevato altresì come l'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, persegua l'obiettivo condivisibile di richiamare in modo più esplicito la tutela garantita dall'articolo 21 della Costituzione alla manifestazione del pensiero;

   segnalata, peraltro, l'esigenza di precisare più puntualmente la portata del predetto articolo 3,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) con riferimento all'articolo 3, provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali;

   2) provveda la Commissione di merito a chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, al fine di evitare incertezze in sede applicativa;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 2, che integra l'articolo 604-ter del codice penale, relativo all'aggravante per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'inciso «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» è riferito alle finalità di discriminazione o di odio e non ai reati, considerando che l'inserimento di tale inciso rende incongrua la parte seguente del comma «ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti (…)», la quale non sarebbe più riferita alle finalità di discriminazione o di odio, bensì ai reati;

   b) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 6), valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere omogenea l'integrazione alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, con l'integrazione al titolo del medesimo decreto-legge, prevista dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 4, indicando i quattro motivi di discriminazione come alternativi e non come complementari;

   c) con riferimento all'articolo 8, comma 1, il quale incrementa di 4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il Fondo per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, per finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto, mentre il comma 1 dell'articolo 7 rende stabile il finanziamento di 4 milioni di euro (a decorrere dal 2020), la disposizione introdotta nel citato decreto-legge n. 34 finanzia il programma per soli due anni (2020 e 2021);

   d) con riferimento all'articolo 8, comma 4, il quale prevede l'emanazione di un regolamento governativo contenente un programma per la realizzazione, in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, valuti la Commissione di merito l'opportunità, a fronte dell'intreccio di materie, prevalentemente di competenza legislativa concorrente (quali la tutela della salute e l'assistenza sociale), sul quale il regolamento andrà ad incidere, di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini della sua adozione;

   e) in relazione alle discriminazioni nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, valuti la Commissione l'opportunità di richiamare esplicitamente la tutela dello spazio di legittima differenziazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, e quindi dall'articolo 3, commi 3, 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 107 e abbinate, adottato dalla Commissione Giustizia come testo base per l'esame, come risultante dagli emendamenti successivamente approvati dalla medesima Commissione, il quale reca disposizioni in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale o di identità di genere;

   rilevato che:

    a partire dall'anno scolastico 2020/2021, secondo quanto previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, diventa costitutivo dei programmi scolastici l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, riconosciuta come materia fondamentale alla base del processo educativo;

    l'insegnamento, previsto per non meno di trentatré ore annuali, sarà affidato, nelle scuole del primo ciclo, a docenti, in contitolarità, sulla base del curricolo d'istituto, e, nelle scuole del secondo ciclo, ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia; per ciascuna classe sarà individuato, tra quelli cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento; l'insegnamento sarà anche oggetto delle valutazioni periodiche e finali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 6, valuti la Commissione l'opportunità di specificare che la cultura del rispetto e dell'inclusione e il contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze di ogni genere siano promossi altresì nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e in particolare nell'ambito delle attività di introduzione alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale, di cui all'articolo 4 della citata legge.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 107 Boldrini e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati;

   condivisa la finalità del provvedimento di estendere le fattispecie di reato e le aggravanti, di cui agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale nonché le sanzioni accessorie di cui al decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993, alle manifestazioni e agli atti fondati su motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

   considerato che il citato decreto-legge n. 122 del 1993, richiamato dall'articolo 4 del testo unificato, tra le sanzioni accessorie per i reati in esame, prevede, al termine dell'espiazione della pena detentiva, l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, tra quelle individuate dalla norma stessa, per finalità sociali o di pubblica utilità, determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato;

   rilevata l'assenza di un riferimento esplicito alla necessità di garantire la tutela dello spazio di legittima differenziazione nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE;

   preso atto che l'articolo 6 dispone l'istituzione, il 17 maggio di ogni anno, della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, che non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado;

   rilevato che l'articolo 8 destina risorse a favore del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il finanziamento di un programma per la realizzazione, in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo un riferimento esplicito alla necessità di garantire la tutela dello spazio di legittima differenziazione nell'ambito del rapporto di lavoro e dell'esercizio dell'attività di impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 107 Boldrini e abbinate, recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito;

   considerato che le parti del testo volte a incidere su materie oggetto della competenza della Commissione Affari sociali sono limitate e circoscritte, sostanzialmente, all'articolo 8 (ex articolo 7), che incrementa di 4 milioni di euro il Fondo per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. Si prevede, in particolare, un programma per la realizzazione di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, volti a prestare assistenza legale, sanitaria, psicologica, alloggio e vitto non solo alle vittime dei reati di odio e discriminazione commessi per tali motivi, ma anche a coloro che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento;

   ricordato che, nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio»), la Camera ha inserito l'articolo 105-quater, che verte sulla stessa materia dell'articolo 8 del testo in oggetto, con la differenza che esso prevede il finanziamento del citato programma per il solo anno 2020, mentre l'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 10 del medesimo testo, rende stabile il finanziamento, a decorrere dal 2020;

   evidenziata, quindi, l'esigenza che, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, si proceda a un coordinamento tra il richiamato articolo 8 e l'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 107 e abbinate, recante modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere;

   rilevato che:

    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale, dell'«ordinamento penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; si vedano in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 4); per specifiche disposizioni assumono anche rilievo la materia di competenza esclusiva «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; si veda in particolare l'articolo 5); le materie di competenza concorrente «tutela della salute» e «istruzione» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione; si vedano in particolare gli articoli 5, 6 e 7) e la materia, di competenza residuale, delle «politiche sociali» (si veda in particolare l'articolo 7);

    si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede, in casi analoghi di concorso di competenze, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; la giurisprudenza della Corte appare anche orientata ad indicare l'adozione di un'intesa nell'ambito del sistema delle Conferenze in caso di prevalenza di materie di competenza concorrente (si veda la sentenza n. 7 del 2016) ovvero in caso di intreccio inestricabile di competenze (si veda la sentenza n. 72 del 2019), laddove il semplice parere può essere adottato in caso di prevalenza di una competenza esclusiva statale;

    l'articolo 7 incrementa di 4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il Fondo per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, per finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime; in particolare, il provvedimento prevede l'emanazione di un regolamento governativo contenente un programma per la realizzazione, in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, volti a prestare assistenza legale, sanitaria, psicologica, alloggio e vitto non solo alle vittime dei reati di odio e discriminazione commessi per tali motivi, ma anche per tutti coloro che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento; i centri potranno essere gestiti dagli enti locali o dalle associazioni operanti nel settore e dovranno operare in sinergia con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali; al riguardo, si segnala l'opportunità che, a fronte dell'intreccio delle materie, prevalentemente di competenza concorrente (quali la tutela della salute e l'assistenza sociale), sulle quali il regolamento andrà ad incidere, sia prevista, per la sua adozione, la previa intesa in sede di Conferenza unificata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 7, comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

TESTO UNIFICATO
della Commissione

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 604-bis
del codice penale)

  1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

   b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

   c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 604-ter
del codice penale)

  1. All'articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso, » sono inserite le seguenti: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere,».

Art. 3.
(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)

  1. Ai sensi della presente legge, sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte.

Art. 4.
(Modifiche al decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122)

  1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1-bis, alinea, le parole: «reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962» sono sostituite dalle seguenti: «per uno dei delitti di cui all'articolo 604-bis ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché per il delitto previsto all'articolo 7, secondo comma, della legge 9 ottobre 1967, n. 962, e per quelli indicati dall'articolo 2»;

    2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies»;

    3) al comma 1-quater, le parole: «, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

    4) al comma 1-quater, dopo la parola: «giudice» sono inserite le seguenti «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;

    5) al comma 1-quinquies, le parole «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all'articolo 604-bis del codice penale»;

    6) alla rubrica, dopo la parola: «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

   b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere»;

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5.
(Modifica all'articolo 90-quater
del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

Art. 6.
(Istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)

  1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
  2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
  3. In occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche e nelle scuole, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7.
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 2, l'ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere».

Art. 8.
(Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno alle vittime)

  1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.
  2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione, in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dall'articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
  3. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.
  4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che possono operare in essi e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 3.

Art. 9.
(Statistiche sulle discriminazioni
e sulla violenza)

  1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.

Art. 10.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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