FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1111

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SORTE

Modifiche al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in materia di vigilanza e di scioglimento degli enti cooperativi che non rispettano lo scopo mutualistico

Presentata il 7 agosto 2018

Onorevoli Colleghi! — Il sistema delle cooperative fattura in Italia circa 150 miliardi l'anno ed è soggetto ad un regime di controlli (sia fiscali che amministrativi) piuttosto blando, di fatto realizzando una concorrenza sleale nei confronti delle altre imprese che non godono degli stessi vantaggi.
Le cooperative di consumo pagano tasse sul 65 per cento del fatturato, quelle di lavoro sul 40 per cento, quelle agricole sul 20 per cento e quelle a scopo sociale (ad esempio, quelle che si prendono cura dei migranti) non pagano alcuna imposta. Anche per quel che riguarda le garanzie di coloro che vi lavorano, le cooperative sembrano approfittare della funzione sociale che svolgono. I loro dipendenti prendono stipendi più bassi e hanno meno diritti. E pensare che le cooperative sono garantite dall'articolo 45 della Costituzione, che ne riconosce «la funzione sociale e ne favorisce l'incremento». Nelle regioni del nord si stima che il 25 per cento della forza lavoro sia alle dipendenze di una cooperativa, che di mutualistico ha ben poco.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha invitato tutti gli ispettori a concentrarsi sulle finte cooperative, che sono il nervo sensibile e scoperto del mercato del lavoro. L'ispettorato del lavoro scrive: «Il tasso di irregolarità delle aziende controllate è del 65 per cento, significa che due aziende su tre sono risultate irregolari con una media di un lavoratore sfruttato ogni due imprese» e continua dicendo: «In particolare bisogna continuare a porre particolare attenzione alle cooperative spurie. Addirittura nel 2017 una sola cooperativa ha ricevuto un verbale di oltre 25 milioni di euro, con debiti contributivi per 19,6 milioni e sanzioni civili per 6,4 milioni e migliaia di lavoratori coinvolti».
Spesso a capo di una cooperativa c'è un consorzio che ne gestisce più di una. Quando una cooperativa rischia un'ispezione o ha accumulato troppi debiti con l'erario, viene chiusa e i dipendenti sono trasferiti a un'altra cooperativa dello stesso consorzio. Se la cooperativa chiude senza avere adempiuto ai versamenti dovuti all'INPS, è lo Stato a pagare, ossia tutti i contribuenti, attraverso un apposito fondo di salvaguardia. Così i danni delle finte cooperative pesano ancora di più sulla finanza pubblica.
Nell'ottobre del 2015 il consiglio regionale della Lombardia ha approvato, a larga maggioranza, una proposta di legge d'iniziativa regionale per il contrasto alle false cooperative, inviata nella scorsa legislatura ad entrambi i rami del Parlamento e poi discussa al Senato (AS 2130), dove si è arenata nel 2017, grazie alla contrarietà dell'allora maggioranza di centrosinistra, che da sempre sostiene il sistema delle cooperative. Quella proposta di legge di iniziativa regionale prendeva le mosse dal «Manifesto per un'economia pulita» promosso dall'Associazione delle cooperative italiane (ACI, soggetto che raggruppa le principali centrali cooperative italiane Confcooperative, Legacoop e AGC), che chiedeva interventi drastici in tema di vigilanza e sanzioni, tra cui la cancellazione dall'albo delle cooperative di quelle che si sottraggono alle revisioni e alle ispezioni di legge.
La presente proposta di legge ripropone integralmente il contenuto della proposta di legge di iniziativa regionale della scorsa legislatura, con la quale si è proposto di avviare un'iniziativa efficace contro la falsa cooperazione, proponendo di adottare una pluralità di strumenti volti, da una parte, ad aumentare la capacità del sistema di vigilare le società cooperative e, dall'altra, a sanzionare in modo significativo quelle cooperative che, in un modo o nell'altro, non si sottopongono alla vigilanza stessa, godendo di una condizione di opacità.
La proposta di legge propone, in primo luogo, la sanzione della cancellazione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per le imprese cooperative che non siano state sottoposte alle revisioni e ispezioni previste dal decreto legislativo n. 220 del 2002, con conseguente scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, e la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Eccezioni all'ambito di applicazione di tale norma sono, da una parte, le cooperative sottoposte a gestione commissariale o a provvedimento di scioglimento da parte del Ministero dello sviluppo economico e, dall'altra, le banche di credito cooperativo. Infatti, mentre le prime hanno già subito un provvedimento sanzionatorio – rispettivamente provvisorio e definitivo – da parte dell'autorità competente, le seconde rispondono a criteri di vigilanza complessi in relazione agli interessi che perseguono.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente deve formulare esplicita richiesta al Ministero ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime»;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (Dichiarazione sostitutiva).1. Nel caso in cui l'ente cooperativo non sia stato sottoposto a vigilanza secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente è tenuto a trasmettere al Ministero e all'associazione cui eventualmente aderisce, insieme alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dall'organo di controllo.
2. Se l'organo di controllo non è stato istituito, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

a) l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi;

b) nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6, comma 1, lettera a), della legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'articolo 2545-quinquies del codice civile o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;

d) il numero dei soci, come risultante dal libro dei soci;

e) eventuali finanziamenti dei soci versati ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni della Banca d'Italia.

4. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.
5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.
8. Alla dichiarazione mendace si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

c) all'articolo 7, comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «da altre amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Agenzia delle entrate ovvero da altre amministrazioni da individuare con il decreto di cui al presente comma»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all'individuazione di categorie di cooperative o di settori economici verso i quali esercitare con urgenza l'azione di vigilanza»;

d) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero e, sulla base delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui al citato all'articolo 7, comma 3»;

e) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che non si sottopongono all'attività di vigilanza secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto o non rispettano finalità mutualistiche, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545-sexiesdecies e 2545-septiesdecies del codice civile e agli articoli 70 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile»;

f) all'articolo 15, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Qualora lo, scioglimento di un ente cooperativo sia disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo, il Ministero comunica la relativa notizia entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dall'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».

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