FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1114

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VILLANI, GALLO, CARBONARO, CASA, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, FRATE, LATTANZIO, MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NITTI, TESTAMENTO, TORTO, TUZI

Introduzione del titolo XII-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche

Presentata il 7 agosto 2018

  Onorevoli Colleghi! — Ormai da troppo tempo si aspetta un intervento relativo alla definizione e alla risoluzione della problematica inerente alla figura dei dirigenti scolastici per quanto riguarda la conduzione e l'utilizzo degli edifici destinati all'istruzione e alla formazione.
  Ad oggi intorno alla figura del dirigente scolastico persistono gravi incongruenze normative: infatti da un lato viene attribuita ai dirigenti scolastici la responsabilità della sicurezza e della manutenzione dei fabbricati in quanto datori di lavoro, dall'altro viene ignorato il fatto che gli edifici scolastici sono di proprietà degli enti locali (comune, provincia e area metropolitana) e soltanto a loro la normativa vigente impone gli obblighi relativi agli interventi strutturali al fine di mettere in sicurezza gli edifici e, di conseguenza, gli studenti e in generale tutti gli operatori scolastici.
  Ai dirigenti scolastici, inoltre, non è attribuita direttamente alcuna risorsa economica per intervenire autonomamente in via ordinaria o straordinaria sulle strutture scolastiche inadeguate o inefficienti che comportino un rischio per l'incolumità pubblica.
  La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di colmare le carenze normative che ad oggi ancora persistono intorno alla figura del dirigente scolastico, prevedendo l'introduzione, all'interno del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di un nuovo titolo (titolo XII-bis «Disposizioni in materia di istituzioni scolastiche ed educative»), attraverso il quale vengono introdotte nuove norme volte a disciplinare i compiti del dirigente scolastico e del proprietario degli immobili scolastici.
  In particolare, viene individuato quale unico responsabile della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici il proprietario dell'immobile (comune, provincia, area metropolitana); vengono disciplinati alcuni poteri del dirigente scolastico, quali i poteri di interdizione e inibitorio degli edifici scolastici; vengono introdotti determinati obblighi ai quali il dirigente scolastico e il proprietario degli immobili scolastici devono attenersi; vengono inoltre previste delle sanzioni economiche e di natura amministrativa sia per il dirigente scolastico che per i proprietari degli immobili qualora questi non ottemperino agli obblighi previsti dal quadro normativo vigente in materia; infine, vengono introdotti degli obblighi di verifica delle aree destinate ad attività non strettamente didattiche.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Dopo il titolo XII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito il seguente:

«TITOLO XII-bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 303-bis.
(Individuazione del responsabile della manutenzione degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche)

   1. Il proprietario dell'immobile utilizzato dall'istituzione scolastica è l'unico responsabile della sua manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, nonché dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Art. 303-ter.
(Potere inibitorio)

   1. Nell'ipotesi in cui sussista un pericolo grave e immediato per l'incolumità delle persone relativo agli immobili dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ha facoltà di inibire l'accesso a porzioni di spazi didattici o all'intera istituzione scolastica. L'inibizione dell'accesso deve essere formalmente comunicata al proprietario dell'immobile nonché al prefetto quale garante della salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
   2. Il dirigente scolastico che disponga l'inibizione dell'accesso ai sensi del comma 1 non può essere sanzionato per il reato di interruzione di pubblico servizio.
   3. Nel caso di cui al citato comma 1 le giornate lavorative didatticamente perse non devono essere recuperate per il raggiungimento della soglia minima di giorni di lezione utili per la validità dell'anno scolastico prevista dalla normativa vigente.
   4. Il proprietario dell'immobile, ricevuta la comunicazione dell'inibizione parziale o dell'intera istituzione scolastica, ha l'obbligo di intervenire tempestivamente per confermare o rettificare quanto disposto dal dirigente scolastico, mediante relazione tecnica rilasciata da un professionista abilitato, che è trasmessa al dirigente scolastico e al prefetto. Se il provvedimento inibitorio è confermato dal proprietario dell'immobile, è sua cura individuare, attraverso l'ufficio tecnico competente, sentito il dirigente scolastico, una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

Art. 303-quater.
(Obblighi del proprietario dell'immobile)

   1. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, il proprietario dell'immobile, mediante l'ufficio tecnico competente, fa eseguire sopralluoghi all'interno e all'esterno di ogni immobile scolastico per verificare le condizioni di fruibilità e agibilità dei locali. Al termine della verifica di cui al presente comma il proprietario dell'immobile presenta al dirigente scolastico una relazione che certifica la possibilità di avviare regolarmente le attività didattiche, nel rispetto delle norme di cui al presente decreto legislativo.
   2. Nell'ipotesi di riscontro di criticità relative alla sicurezza dell'immobile scolastico con riferimento a rischi per l'incolumità delle persone, tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, per condividere sinergicamente le migliori strategie utili a regolarizzare e a certificare la sicurezza dell'immobile stesso, è costituita dal prefetto una commissione provinciale, composta da un funzionario dell'ufficio tecnico competente, da un rappresentante dell'ente proprietario dell'immobile, da un rappresentante del Genio civile provinciale, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da un rappresentante dell'azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – sezione sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, da un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro e da un rappresentante dell'ufficio ispettivo tecnico dell'ambito territoriale delegato dall'ufficio scolastico regionale, aperto eventualmente a delegati degli ordini professionali tecnici provinciali.

Art. 303-quinquies.
(Obblighi del dirigente scolastico)

   1. Il dirigente scolastico ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori di propria competenza, di cui all'articolo 303-ter, al proprietario dell'immobile e al prefetto.
   2. Il dirigente scolastico ha altresì l'obbligo di individuare un servizio di prevenzione e protezione (SPP) per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tale da garantire la presenza di almeno un addetto al SPP in ogni momento di attività didattica lavorativa.
   3. Il SPP è composto da: un responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) in possesso dei titoli formativi previsti dall'accordo definito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, n. 128; un addetto alla sicurezza, prevenzione e protezione (ASPP) interno per ogni plesso afferente all'istituzione scolastica e distinto dal responsabile di plesso, che è invece individuato come preposto; una squadra di addetti antincendio e una di addetti al primo soccorso, con non meno di tre addetti per plesso, il cui numero può aumentare a seconda del numero di piani, delle dimensioni della struttura e degli spazi esterni. Tali figure devono essere individuate tra il personale docente e ATA dell'istituto. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del RSPP, lo stesso può essere designato all'esterno in via preliminare attraverso reti di scopo create tra gli ambiti per condividere gli aspetti comuni di gestione della sicurezza, mediante specifici accordi di rete tra istituzioni scolastiche.
   4. L'RSPP deve possedere i seguenti requisiti:

   a) esperienza pregressa per aver esercitato tale ruolo per almeno un triennio presso le istituzioni scolastiche;

   b) in assenza del requisito di cui alla lettera a), avere affiancato per almeno un quinquennio un RSPP operante nelle istituzioni scolastiche;

   c) avere svolto la figura di formatore per la sicurezza, come previsto dal decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute del 6 marzo 2013 presso le istituzioni scolastiche;

   d) essere in possesso di abilitazione all'esercizio di una professione tecnica (ingegnere, architetto o titolo equipollente) e dell'iscrizione al relativo ordine professionale provinciale.

   5. Le reti di scuole, istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, possono avvalersi dell'opera comune di un unico consulente esterno per la sicurezza idoneo a ricoprire il ruolo di RSPP, ove non presente tale professionalità tra i dipendenti della rete di scuole o da affiancare al SPP di ogni istituzione scolastica della rete stessa. Lo stesso consulente esterno può svolgere attività formative obbligatorie per le reti di scuole ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto legislativo.
   6. I dirigenti scolastici che abbiano tempestivamente assolto agli obblighi previsti nel presente decreto legislativo, comprese le richieste di interventi strutturali di manutenzione volti ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, sono esenti da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa.

Art. 303-sexies.
(Indennità ed emolumenti per il SPP)

   1. Ai lavoratori che compongono il SPP è garantito un emolumento economico accessorio da definire nella contrattazione di istituto e può essere corrisposto il bonus di cui al comma 127 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
   2. All'RSPP deve essere corrisposta un'indennità congrua al profilo professionale e alle mansioni svolte, anche in considerazione della complessità dell'istituzione scolastica e della collocazione dei plessi.

Art. 303-septies.
(Sanzioni)

   1. Al proprietario dell'immobile che non ottemperi agli obblighi previsti all'articolo 303-quater si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.
   2. Al dirigente scolastico che non ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 303-quinquies si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari a 5.000 euro.
   3. Al dirigente scolastico che non ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 303-sexies si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari a 2.500 euro.

Art. 303-octies.
(Obblighi relativi alla verifica delle aree deputate ad attività non strettamente didattiche)

   1. In riferimento alle istituzioni scolastiche, le amministrazioni competenti o i soggetti che hanno l'obbligo giuridico di intervento, fornitura e manutenzione come previsto dall'articolo 18, comma 3, hanno l'obbligo di verificare periodicamente le aree e gli spazi degli edifici deputati ad attività non strettamente didattiche, nonché i vani e i locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle anzidette istituzioni scolastiche ed educative.
   2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di immediato intervento su richiesta del dirigente scolastico qualora si valuti l'opportunità di abbandono dell'edificio scolastico, anche in caso di presunta sussistenza di pericolo grave e immediato all'integrità fisica delle persone.
   3. Gli organi di vigilanza deputati all'intervento per problematiche derivanti da carenze strutturali o impiantistiche delle sedi delle istituzioni scolastiche ed educative, sono tenuti ad accertare, in via preliminare, se da parte delle amministrazioni competenti o dei soggetti che avevano l'obbligo giuridico di intervenire, d'ufficio o su richiesta del dirigente scolastico, siano stati assolti tutti gli obblighi previsti dall'articolo 18, comma 3. Soltanto compiuto tale accertamento preliminare, si procederà, se del caso, nei confronti dei dirigenti scolastici per motivi inerenti a carenze di organizzazione, gestione e vigilanza».

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