XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1159
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DI GIORGI, ANZALDI, ASCANI, CIAMPI, FASSINO, FIANO, FRAGOMELI, FRANCESCHINI, LA MARCA, NARDI, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, PRESTIPINO, ROSSI, SCHIRÒ, SERRACCHIANI, SIANI, VISCOMI, ZAN, ZARDINI
Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a corsi di danza, teatro e musica
Presentata il 12 settembre 2018
Onorevoli Colleghi! — Con la legge 22 novembre 2017, n. 175, «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia», dopo oltre cinquanta anni di attesa finalmente nell'ordinamento italiano è stata data attuazione a una serie di princìpi costituzionali rilevantissimi che riconoscono un ruolo particolare allo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale.
La legge ha innovato profondamente la disciplina delle attività di spettacolo non solo ridefinendo il rapporto tra intervento pubblico, ai diversi livelli territoriali, e intervento privato, ma anche riconoscendo il valore formativo ed educativo dello spettacolo, da una parte in quanto favorisce l'integrazione e contrasta il disagio sociale e, dall'altra, in quanto fa crescere l'economia e l'occupazione nei settori culturali e creativi avvicinando le nuove generazioni alle attività di spettacolo. In relazione a tali innovazioni, tra le misure più significative della legge si ricordano le seguenti: la destinazione, come per il cinema e l'audiovisivo, del 3 per cento delle risorse statali destinate alla promozione (Fondo unico per lo spettacolo – FUS) di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, l'attenzione alle attività artistiche che coinvolgono i ragazzi o che sono pensate per i ragazzi; i princìpi di delega volti a favorire l'accesso dei giovani agli strumenti di sostegno. Una serie di misure che si muovono nella direzione di investire sulla formazione e sull'educazione dei più giovani individuando nella cultura e nell'educazione artistica un elemento essenziale per aumentare la fruizione delle attività artistiche nonché per favorire l'emersione di nuovi talenti.
La presente proposta di legge intende aggiungere un ulteriore elemento eliminando un'asimmetria presente nell'ordinamento vigente, che riconosce ai genitori alcune limitate detrazioni dall'imposta sui redditi delle persone fisiche per le spese sostenute per l'attività sportiva dei figli ma non prevede nessuna detrazione in caso di spese sostenute per la frequenza dei figli a scuole o laboratori di spettacolo.
La proposta di legge, che si compone di due articoli, con l'articolo 1 estende la possibilità di detrarre dai redditi dei genitori una quota, pari a un massimo di 210 euro (come è previsto in caso di spese sostenute per le attività sportive), delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a corsi di danza, teatro e musica. Lo stesso articolo prevede che con un decreto si provveda a individuare le caratteristiche delle scuole la cui frequenza consente di accedere al beneficio. A differenza della disciplina fiscale vigente per le attività sportive, che prevede meccanismi di accreditamento delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, nel settore dello spettacolo tale individuazione manca.
La proposta di legge, inoltre, prevede, ai fini dell'adozione del citato decreto, l'intesa in sede di Conferenza unificata per creare le condizioni di leale collaborazione con i diversi livelli di governo, salvaguardando la necessaria uniformità nazionale e tenendo conto della legislazione e dell'esperienza maturata a livello regionale e locale.
Con l'articolo 2, infine, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri stimati per l'attuazione della misura.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera i-decies) è aggiunta la seguente:
«i-undecies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a corsi di danza, teatro e musica, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 93,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 53,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.