XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1192
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
NOVELLI, BAGNASCO, BIANCOFIORE, CASSINELLI, D'ATTIS, FATUZZO, GIACOMETTO, MULE’, NAPOLI, PETTARIN, PITTALIS, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, RUGGIERI
Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscono l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché introduzione degli articoli 612-ter e 612-quater del codice penale concernenti la costrizione all'occultamento del volto
Presentata il 25 settembre 2018
Onorevoli Colleghi! – Il dibattito che si è aperto nel nostro Paese da molti anni, relativo all'utilizzo del velo, integrale o no, da parte delle donne richiede un approfondimento, specialmente di tipo legislativo. Nel merito, infatti, è opportuno tenere in considerazione e in stretta correlazione due princìpi fondamentali del nostro ordinamento: il rispetto profondo e sostanziale della libertà di scelta religiosa, culturale e politica della persona e la necessità di una politica responsabile per la sicurezza pubblica e la tutela dei cittadini.
Nel nostro ordinamento gli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione sanciscono il principio di eguaglianza, a prescindere dal sesso, dalla razza, dalla lingua e dalla religione e riconoscono nello Stato il garante principale chiamato a rimuovere gli ostacoli che possono pregiudicare la libertà e la dignità della persona.
Le donne, specialmente di origine musulmana, si trovano, ancora oggi, a vivere in una evidente condizione di inferiorità. Molto spesso i costumi sono diventati il simbolo dell'assoggettamento delle donne ad una concezione che nega ad esse la libertà di disporre del proprio corpo e, dunque, i diritti umani fondamentali ad opera di sostenitori di ideologie fanatiche ed estremiste, incompatibili con i valori di un paese civile fondato sullo stato di diritto ed estranee anche alla religione islamica.
Rinchiuse tra mille cancelli culturali e religiosi, ingabbiate dentro una speranza prostrata da mille traversie, queste donne spesso affondano nella paura quando stringono con mani stanche il vuoto di una società appiattita nel silenzio e da una sordida indifferenza. Il più delle volte si tratta di donne madri, castrate dal maschilismo di certi uomini travestiti da signori di religione.
Appare, dunque, chiara l'esigenza di ribadire la libertà di culto e della relativa manifestazione anche attraverso l'uso di indumenti che rivelano le proprie convinzioni religiose, garantendo tuttavia il rispetto dell'ordine pubblico e della sicurezza, nella consapevolezza della necessità di un'integrazione possibile, a cui il nostro Paese non può rinunciare.
Pertanto, è necessario intervenire affinché nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ogni persona sia sempre riconoscibile per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In Italia vige una normativa in materia e, precisamente, l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico», che vieta «l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo».
Con la presente proposta di legge il divieto di cui al citato articolo 5 è esteso agli indumenti che rendono difficoltosa l'identificazione personale. Seguendo l'esempio della legge approvata in Francia, Belgio, Olanda, Germania e Danimarca, il divieto è diretto a tutelare la sicurezza dei cittadini e, allo stesso tempo, a garantire il rispetto della dignità della donna.
La presente proposta di legge, quindi, introduce il divieto di indossare, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, indumenti o altri oggetti riconducibili alla propria origine etnica e culturale che, in tutto o in parte, mascherano, nascondono o rendono comunque irriconoscibile il volto, impedendo l'identificazione del soggetto. In questi casi si prevede l'applicazione della pena dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
Inoltre, sono introdotte due specifiche disposizioni del codice penale, con cui si prevede (articolo 612-ter) la reclusione da uno a due anni e la multa da euro 10.000 a euro 30.000 per chiunque costringe taluno all'occultamento del volto mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi, in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Infine, l'articolo 612-quater dispone aumenti di pena se i fatti di cui all'articolo 612-ter sono commessi in danno di minore.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Limitatamente all'uso di indumenti o altri oggetti, ivi compresi quelli di origine etnica e culturale, che mascherano, nascondono ovvero rendono comunque irriconoscibile il volto, impedendo l'identificazione, e se il fatto non risulta commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la sola pena dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro»;
b) al terzo comma, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma».
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 612-ter. – (Costrizione all'occultamento del volto) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000 chiunque costringa taluno all'occultamento del volto mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
Art. 612-quater. – (Costrizione di minore all'occultamento del volto) – Se i fatti di cui all'articolo 612-ter sono commessi in danno di un minore di anni diciotto la pena è aumentata della metà.
La pena di cui all'articolo 612-ter è aumentata di due terzi se il minore non ha compiuto gli anni quattordici, ovvero se il minore non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza».