FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 1-bis  
                      Articolo 1-ter  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                      Articolo 4-bis  
                      Articolo 4-ter  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                      Articolo 6-bis  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                      Articolo 9-bis  
                      Articolo 9-ter  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                    Articolo 13                       Articolo 13  
                    Articolo 14                       Articolo 14  
                    Articolo 15                       Articolo 15  
                      Articolo 15-bis  
                    Articolo 16                       Articolo 16  
                      Articolo 16-bis  
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 17                       Articolo 17  
                    Articolo 18                       Articolo 18  
                    Articolo 19                       Articolo 19  
                    Articolo 20                       Articolo 20  
                    Articolo 21                       Articolo 21  
                    Articolo 22                       Articolo 22  
                    Articolo 23                       Articolo 23  
                    Articolo 24                       Articolo 24  
                    Articolo 25                       Articolo 25  
                    Articolo 26                       Articolo 26  
                    Articolo 27                       Articolo 27  
                    Articolo 28                       Articolo 28  
                    Articolo 29                       Articolo 29  
                    Articolo 30                       Articolo 30  
                    Articolo 31                       Articolo 31  
                    Articolo 32                       Articolo 32  
                    Articolo 33                       Articolo 33  
                    Articolo 34                       Articolo 34  
                    Articolo 35                       Articolo 35  
                    Articolo 36                       Articolo 36  
            Capo IV               Capo IV  
                    Articolo 37                       Articolo 37  
                    Articolo 38                       Articolo 38  
                    Articolo 39                       Articolo 39  
                      Articolo 39-bis  
                      Articolo 39-ter  
            Capo V               Capo V  
                    Articolo 40                       Articolo 40  
                      Articolo 40-bis  
                    Articolo 41                       Articolo 41  
                    Articolo 42                       Articolo 42  
                      Articolo 42-bis  
                    Articolo 43                       Articolo 43  
                    Articolo 44                       Articolo 44  
                      Articolo 44-bis  
                      Articolo 44-ter  
                    Articolo 45                       Articolo 45  
                    Articolo 46    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1209-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(TONINELLI)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
e ministro del lavoro e delle politiche sociali

(DI MAIO)

con il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(CENTINAIO)

con il ministro della salute
(GRILLO)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(BONISOLI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(BUSSETTI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Presentato il 28 settembre 2018

(Relatori: ROSPI, per l'VIII Commissione;
DI MURO, per la IX Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 23 ottobre 2018, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1209 e rilevato che:

    il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 settembre 2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a distanza di ben 15 giorni, il 28 settembre 2018; in questa Legislatura un analogo intervallo di tempo tra emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pari o superiore a 10 giorni, si è già verificato per il decreto-legge n. 86 del 2018 (cosiddetto «DL ministeri» 10 giorni) e per il decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto «DL dignità» 11 giorni) e si è ora ripetuto per il decreto-legge n. 113 del 2018, attualmente all'esame del Senato (cosiddetto «DL sicurezza e immigrazione» 10 giorni); nella passata Legislatura il fenomeno si è registrato in altre venti occasioni e in un'occasione, per il decreto-legge n. 74 del 2014 (misure di sostegno alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e da successivi eventi alluvionali), l'intervallo è stato di ben 24 giorni; al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il provvedimento, che si compone di 46 articoli, appare riconducibile a due distinte finalità: in primo luogo, la necessità di affrontare emergenze in vario modo collegate alla situazione infrastrutturale ed ambientale italiana (crollo del ponte Morandi di Genova; sisma di Ischia del 2017; eventi sismici dell'Italia centrale del 2016 e del 2017; gestione dei fanghi di depurazione; messa in sicurezza degli edifici scolastici); in secondo luogo la necessità di autorizzare nuovi interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria; rispetto a questi due ambiti di intervento, desumibili anche dal preambolo del provvedimento, appare suscettibile di presentare criticità, per quel che attiene il requisito dell'omogeneità, la disposizione di cui all'articolo 43, recante misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati;

   pur condividendo le motivazioni dell'intervento, suscita inoltre alcune perplessità sotto il profilo del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, la previsione dell'articolo 12 che istituisce, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   appare opportuno precisare il significato di alcune espressioni utilizzate nel testo; in particolare, all'articolo 1, comma 5, l'espressione «disposizione di legge extrapenale» andrebbe sostituita con quella utilizzata dall'articolo 47 del codice penale, vale a dire «legge diversa dalla legge penale»; all'articolo 2, comma 3, andrebbe chiarito in che senso i criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, che regione Liguria, Città metropolitana di Genova e Comune di Genova devono utilizzare per le assunzioni di personale autorizzate, possano essere «anche semplificati»; all'articolo 10, comma 2, si utilizza l'espressione «codice del processo amministrativo» senza specificare quale atto normativo ci si riferisca (vale a dire al decreto legislativo n. 104 del 2010); all'articolo 12, comma 9, lettera b), si prevede che nell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali vi siano due uffici di livello dirigenziale generale, previsione poi ripetuta al successivo comma 13; all'articolo 13, comma 7, l'espressione open data potrebbe essere sostituita con quella, più corretta dal punto di vista normativo, di «dati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis) del decreto legislativo n. 82 del 2005» (codice dell'amministrazione digitale); all'articolo 30, comma 4, andrebbe chiarito in che senso nell'individuazione della soglia massima di incarichi per progettisti e direttori dei lavori, nell'ambito dei lavori di ricostruzione post-sisma, si dovrà tenere «conto dell'organizzazione dimostrata» (potrebbe essere opportuno fare riferimento piuttosto alle «capacità organizzative dimostrate»); all'articolo 31, comma 2, andrebbe chiarito se gli esperti, nel numero massimo di tre, di cui il Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma di Ischia del 2017 si può avvalere, siano i medesimi chiamati a comporre il Comitato tecnico scientifico di cui al successivo comma 6; all'articolo 44, comma 1; andrebbe chiarito in che senso i possibili interventi di reindustrializzazione del sito o gli specifici percorsi di politica attiva del lavoro, che giustificano l'autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale, possano essere «anche in via prospettica»;

   si rileva inoltre l'esigenza di correggere alcuni errori materiali; in particolare, all'articolo 12, comma 19, il riferimento ai commi 9 e 10 andrebbe sostituito con quello ai commi 8 e 9; all'articolo 29, comma 1, il riferimento all'articolo 1 andrebbe sostituito con quello all'articolo 17;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

   alcune disposizioni del provvedimento prevedono procedure ad hoc, in deroga solo implicita rispetto alle procedure ordinarie previste a legislazione vigente; in particolare, all'articolo 1, comma 1; 17, comma 2, e 38, comma 1, si prevede la nomina di Commissari straordinari con DPCM, mentre in via generale l'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 prevede la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; agli articoli 7 e 8 si istituiscono, rispettivamente, la zona logistica semplificata per il porto e il retroporto di Genova e la zona franca per la città metropolitana di Genova, mentre a legislazione vigente, alla loro istituzione si poteva procedere, rispettivamente, con DPCM o con provvedimento del CIPE;

   l'articolo 5, comma 2, l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 14, comma 5, richiamano il «fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; tale disposizione della legge di bilancio 2018 ha in realtà rifinanziato il fondo per il finanziamento degli investimenti e degli interventi di sviluppo infrastrutturale di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017); potrebbe pertanto risultare opportuno fare riferimento a questa seconda disposizione;

   all'articolo 12, comma 7, in relazione alla nomina del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, si richiama l'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, che tuttavia risulta abrogato;

   all'articolo 16, comma 1, non risulta chiaro se l'ampliamento delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti alle concessioni autostradali aggiornate o revisionate di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 riguardi sia la definizione dei sistemi tariffari dei pedaggi sia gli schemi dei bandi di gara ovvero solo una di queste due competenze; la norma si limita infatti, con una modifica dell'articolo 37 del medesimo decreto-legge, che definisce i compiti dell'Autorità, a prevedere l'inserimento del riferimento alle concessioni di cui all'articolo 43 dopo le parole: «nuove concessioni», parole che tuttavia ricorrono due volte nel testo in corrispondenza alle due competenze sopra richiamate (né è utilizzata la formula «ovunque ricorrano» che indicherebbe in termini inequivoci che ci intende riferire ad entrambe le competenze);

   all'articolo 17, comma 2, la durata massima del mandato del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 non risulta allineata con la durata dello stato di emergenza per il medesimo sisma che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, si concluderà il 31 dicembre 2018;

   con riferimento all'articolo 18, comma 2, che autorizza il Commissario straordinario ad adottare atti di carattere generale e di indirizzo, appare opportuno che, come contributo alla certezza normativa nelle zone terremotate, il Commissario si attenga, nella predisposizione dei propri atti, a quanto previsto dalle vigenti circolari per la redazione dei testi normativi, con particolare riferimento alla prescrizione di evitare modifiche normative implicite e privilegiare la tecnica della «novella»; ciò in considerazione della rilevanza come fonte giuridica assunta, nelle zone interessate dal sisma, dagli atti richiamati dall'articolo 18, comma 2;

   l'articolo 39, comma 1, lettera a), esclude dalle procedure esecutive le somme da destinare alla ricostruzione dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 e individuati dall'articolo unico del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009; poiché l'elenco di tali comuni è stato integrato con il successivo decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, appare opportuno chiarire se si intenda fare riferimento anche agli ulteriori comuni individuati da questo secondo provvedimento;

   il provvedimento non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento.

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   provvedano le Commissioni di merito a chiarire, per le ragioni esposte in premessa, se l'ampliamento delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti alle concessioni autostradali aggiornate o revisionate di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, riguardi sia la definizione dei sistemi tariffari dei pedaggi sia gli schemi dei bandi di gara ovvero solo una di queste due competenze;

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

    chiarire, per le ragioni sopra esposte, il significato delle espressioni utilizzate all'articolo 1, comma 5; all'articolo 2, comma 3; all'articolo 10, comma 2; all'articolo 12, comma 9, lettera b); all'articolo 13, comma 7; all'articolo 30, comma 4; all'articolo 31, comma 2, e all'articolo 44, comma 1, richiamate in premessa;

    sostituire, al fine di correggere alcuni errori materiali, all'articolo 12, comma 19, le parole: «di cui ai commi 9 e 10» con le parole: «di cui ai commi 8 e 9» e all'articolo 29, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» con le parole: «di cui all'articolo 17»;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   valutino le Commissione di merito l'opportunità di:

    fare ricorso, con riferimento alle procedure ad hoc previste all'articolo 1, comma 1; 17, comma 2 e 38, comma 1, nonché agli articoli 7 e 8, alle procedure ordinarie previste in via generale a legislazione vigente, ovvero esplicitare il loro carattere derogatorio, in coerenza con il paragrafo 2, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

    sostituire all'articolo 5, comma 2; 6, comma 1, e 14, comma 5, le parole: «Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» con le parole: «Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

    chiarire all'articolo 12, comma 7, il significato del richiamo all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, che risulta abrogato;

    allineare la durata del mandato del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017, di cui all'articolo 17, comma 2, e quella dello stato di emergenza per il medesimo sisma, di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016;

    chiarire, all'articolo 39, comma 1, lettera a), per le ragioni esposte in premessa, se si intenda fare riferimento anche agli ulteriori comuni individuati dal decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009;

  Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

   abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio dei ministri «salvo intese» cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione;

   abbia cura il Legislatore di volersi attenere, in occasione della definizione del contenuto dei decreti legge che intenda adottare, alle indicazioni di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014, tenendo in particolare conto dello stretto nesso intercorrente tra l'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge – dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero dal punto di vista funzionale e finalistico – e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, se del caso procedendo ad adottare, al fine di inserirvi eventuali discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza «atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati», evitando così «la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei»;

   abbia cura il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 2017, di attenersi, nella predisposizione degli atti di carattere generale e di indirizzo, di cui all'articolo 18, comma 2, a quanto previsto dalle vigenti circolari per la redazione dei testi normativi, con particolare riferimento alla prescrizione di evitare modifiche normative implicite e privilegiare la tecnica della «novella».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  La I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1209, di conversione in legge del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite VIII e IX;

   rilevato come il decreto-legge n. 109 del 2018 rechi una serie articolata di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018, a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;

   evidenziato altresì come il provvedimento disponga interventi in favore dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 (Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno) e per i territori dell'Italia centrale colpiti dai terremoti negli anni 2016 e 2017, nonché misure emergenziali riguardanti l'istituzione di una cabina di regia denominata «Strategia Italia» per la verifica dello stato di attuazione degli investimenti infrastrutturali e degli interventi connessi ai fattori di rischio per il territorio e disposizioni urgenti in materia di gestione dei fanghi di depurazione, messa in sicurezza degli edifici scolastici, sostegno ai soggetti beneficiari di mutui agevolati e trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

    le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge riguardano in via principale l'ambito del trasporto pubblico locale, che è riconosciuta dalla Corte costituzionale come di competenza residuale delle regioni;

    le disposizioni in materia di trasporti di cui agli articoli 6, 7 e 9 del decreto–legge riguardano in massima parte la materia porti e aeroporti civili, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

    con riferimento agli altri poteri conferiti all'Autorità di regolazione dei trasporti dall'articolo 16, la Corte costituzionale, che si è soffermata sul rapporto tra la competenza regionale in materia di trasporto pubblico locale e i poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ha affermato che "le funzioni conferite all'Autorità di regolazione dei trasporti, se intese correttamente alla luce della ratio che ne ha ispirato l'istituzione, non assorbono le competenze spettanti alle amministrazioni regionali in materia di trasporto pubblico locale, ma le presuppongono e le supportano";

    le disposizioni in materia di interventi urgenti per la ricostruzione del viadotto Polcevera disciplinano una pluralità di profili per i quali viene, in particolare, in rilievo la materia tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato;

    le disposizioni del provvedimento concernenti gli interventi e la ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici riguardano le materie protezione civile e governo del territorio, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;

    ulteriori disposizioni del provvedimento incidono sulle seguenti materie:

     governo del territorio e protezione civile, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, con riferimento alle disposizioni (di cui all'articolo 5, comma 5) che affidano al Commissario delegato per l'emergenza nella città di Genova la facoltà di autorizzare le stazioni appaltanti, per le infrastrutture viarie da lui individuate quali itinerari di viabilità alternativa, nonché a operare varianti in corso di esecuzione, e alle disposizioni (di cui all'articolo 42) che dispongono l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2018, delle economie derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi;

     ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, con riferimento alle disposizioni che stabiliscono procedure semplificate per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree, anche private, occorrenti per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione del viadotto Polcevera e che derogano alle norme del codice civile in materia di maggioranze assembleari per le deliberazioni condominiali;

     coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, che l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, in relazione alle disposizioni (di cui agli articoli 13 e 14) in materia di istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e di monitoraggio dinamico delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità;

     tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, in relazione alle disposizioni sugli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali;

   considerato inoltre che l'articolo 1 prevede, in relazione al crollo del ponte Morandi, la nomina di un Commissario straordinario in materia, stabilendo inoltre, al comma 5, che il Commissario medesimo, ai fini della demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, operi in deroga ad ogni disposizione di legge «extrapenale», fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

   ritenuto che occorra integrare la previsione del comma 5 dell'articolo 1, stabilendo l'obbligo di rispettare comunque la normativa antimafia del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine scongiurare il rischio di infiltrazioni criminali nella gestione degli affidamenti connessi alle attività contemplate dalla norma, prevedendo comunque misure di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provvedano le Commissioni di merito a riformulare il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1, nei seguenti termini: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme»;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 1, il quale, in relazione al crollo del ponte Morandi, al comma 6 dispone, tra l'altro, che il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento è «tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario,» e stabilisce, inoltre, che, entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, il concessionario versi sulla contabilità speciale le somme necessarie al predetto ripristino e alle altre attività connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra la parte della norma che si riferisce al concessionario del tratto autostradale quale «responsabile dell'evento» e la previsione del medesimo comma 6, secondo la quale rimane «impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento» anche alla luce dell'articolo 24 della Costituzione, relativo alla tutela in giudizio dei propri diritti;

   b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1-bis, il quale determina ex lege in 2.025,50 euro per metro quadrato l'importo dell'indennità di cessione del bene oggetto di esproprio dei proprietari di immobili situati nella zona interessata dalla ricostruzione del ponte Morandi, e con riferimento al comma 2 dell'articolo 4-bis, il quale determina i valori delle indennità di espropriazione per gli immobili che ospitano imprese, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se la predeterminazione ex lege dell'indennità possa soddisfare i requisiti richiesti per l'indennizzo da corrispondere, ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione, ai soggetti espropriati, come definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

   c) con riferimento all'articolo 10, comma 2, il quale fa riferimento al codice del processo amministrativo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che si tratta del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

   d) con riferimento all'articolo 25, il quale prevede che i comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscano le istanze di condono – presentate ai sensi della legge n. 47 del 1985 e del decreto-legge n. 269 del 2003 – relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche attraverso il ricorso a Conferenze di servizi, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento degli enti territoriali;

   e) con riferimento all'articolo 39-ter, il quale amplia l'ambito di applicazione della procedura di sanatoria per gli interventi edilizi in difformità realizzati nelle zone dell'Italia centrale interessate dai sismi del 2009, 2012, 2016 e 2017 già prevista dall'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018, valutino le Commissioni di merito se le modalità di coinvolgimento delle regioni previste dalla norma risultino adeguate rispetto alla giurisprudenza costituzionale in materia;

   f) con riferimento all'articolo 41, valutino le Commissioni di merito, con riferimento al coordinamento con la normativa vigente, l'opportunità di inserire i valori massimi di concentrazione previsti nel predetto articolo 41, come modificato dagli emendamenti approvati, nell'allegato I B al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, del quale costituiscono implicita modificazione;

   g) con riferimento all'articolo 42, comma 2, il quale stabilisce che le economie derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica, come accertate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono attribuite agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate, specificamente, alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento degli enti territoriali;

   h) con riferimento all'articolo 42-bis, il quale, al comma 1, al fine di adeguare la normativa alle eccezioni sollevate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2018, novellando l'articolo 1, comma 85, della legge n. 232 del 2016, prevede che l'intesa in Conferenza Stato-regioni per la realizzazione delle nuove strutture scolastiche può essere raggiunta ex post rispetto al DPCM attuativo (già adottato il 27 ottobre 2017), purché anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire le modalità con cui si intendano recepire i contenuti dell'intesa intervenuta successivamente al DPCM.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

   rilevato che:

    il decreto-legge in discussione reca interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del Comune di Genova (Capo I), per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (Capo II), nonché misure per i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 (Capo III). Il provvedimento, inoltre, reca misure urgenti riguardanti gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 (Capo IV) e ulteriori interventi di carattere emergenziale (Capo V);

    tali misure sono dirette a far fronte, con immediatezza, a situazioni di emergenza condizionanti complessivamente la tutela dei diritti essenziali dei cittadini e delle imprese che operano nei territori interessati;

    in particolare, in relazione all'esigenza di affrontare tempestivamente le gravissime ed impellenti necessità derivanti dal crollo, avvenuto il 14 agosto scorso, di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 (Ponte Morandi), nel comune di Genova, l'articolo 1 del provvedimento prevede la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario;

    il comma 5 del medesimo articolo dispone che, per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge «extrapenale», fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

    al fine di scongiurare il rischio di infiltrazioni criminali nella gestione degli affidamenti connessi alle attività sopra richiamate, appare opportuno escludere da tale deroga il rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, che il Commissario straordinario per la ricostruzione, nello svolgimento delle sue attività, non possa operare in deroga a quanto previsto dalla normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La Commissione IV,

   esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

   considerato che il comma 2, dell'articolo 6, reca uno stanziamento di risorse finanziarie per fronteggiare le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale della Direzione marittima-Capitaneria di Porto di Genova, aumentate in conseguenza del tragico evento del crollo del «ponte Morandi»;

   rilevato che tali risorse sono destinate, in particolare, a coprire sia l'incremento temporaneo di personale destinato presso la Capitaneria di porto e delle ore di servizio prestato, anche al di fuori dei servizi ordinari, sia l'acquisto di mezzi necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e l'efficientamento delle strutture logistiche già presenti in ambito portuale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il decreto-legge n. 109 del 2018, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

   apprezzate le finalità del provvedimento, che è innanzitutto volto a disporre interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi, avvenuto lo scorso il 14 agosto 2018;

   evidenziato in tale ambito, per quanto di competenza della Commissione Finanze, che l'articolo 3 detta misure in materia fiscale relative agli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subìto danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero, disponendo per tali immobili, a specifiche condizioni, diverse esenzioni fiscali e sospensioni di termini;

   richiamati altresì i contenuti dell'articolo 8, che istituisce nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca, disponendo che le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subìto a causa del crollo del Ponte Morandi una riduzione del fatturato, possono richiedere alcune agevolazioni; tali esenzioni spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018;

   preso atto del disposto dell'articolo 9, che per gli anni 2018 e 2019 innalza dall'1% al 3% la quota del Fondo a favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale; ciò al fine di contenere gli effetti negativi che il crollo del ponte ha prodotto sulle attività dell'Autorità in questione in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali;

   rilevato che il provvedimento reca altresì misure relative ai comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017; in particolare, l'articolo 32 proroga ed estende l'ambito di applicazione di alcune agevolazioni fiscali già previste a favore dei comuni interessati, mentre l'articolo 35 dispone, per i medesimi comuni, la sospensione sino al 1° gennaio 2021 di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori;

   preso atto infine dei contenuti dell'articolo 43 che reca misure di sospensione dei pagamenti e di allungamento della durata dell'ammortamento per i beneficiari dei mutui agevolati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 12099,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   al fine di consentire ai comuni l'attivazione delle procedure per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 42, che definisce le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie, possa essere adottato contestualmente al decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» (C.1209 Governo);

   valutate positivamente le finalità del provvedimento soprattutto con riferimento alle norme di competenza della Commissione X;

   rilevato che, per quanto di interesse della Commissione, l'articolo 3 del testo in esame prevede misure fiscali più favorevoli anche per gli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa che, a seguito del crollo del tratto del viadotto Polcevera a Genova il 14 agosto 2018, hanno subìto danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero;

   ritenute di grande importanza le misure specifiche previste dall'articolo 4 del provvedimento a sostegno delle imprese danneggiate in conseguenza del crollo nonché dei professionisti, artigiani e commercianti operanti nella medesima zona che hanno registrato un calo del fatturato rispetto al medesimo periodo del 2017;

   rilevato che al medesimo articolo 4, comma 1, il criterio della riduzione del fatturato di imprese e liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova, non risulta attendibile per comprendere l'effettivo danno subìto se raffrontato al solo fatturato del 2017;

   riscontrato con favore che l'articolo 8 istituisce nel territorio della città metropolitana di Genova una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento del 14 agosto 2018 prevedendo nello specifico delle esenzioni fiscali e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica – sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese che hanno sede principale o operativa nella zona franca e che hanno subìto, a causa del crollo, una riduzione del fatturato nonché per i titolari di reddito di lavoro autonomo e per le imprese che avviano la loro attività all'interno della medesima zona;

   rilevato che, analogamente a quanto previsto nell'articolo 4, comma 1, sopra ricordato, all'articolo 8, comma 2, il criterio della riduzione del fatturato delle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca, non risulta attendibile per comprendere l'effettivo danno subìto se raffrontato al solo fatturato del 2017;

   preso atto che l'articolo 36 reca utili interventi volti alla ripresa economica, mediante la concessione di contributi alle imprese attive nel settore turistico e nei servizi connessi, nel settore dei pubblici esercizi, del commercio, dell'artigianato e dell'agriturismo;

   viste anche le misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati previste dall'articolo 43 e la possibilità di autorizzare, ai sensi dell'articolo 44, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale massimo di dodici mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, nei casi di cessazione aziendale nonché nel caso in cui sussistano nel caso in cui sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017», con le seguenti: «rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017»;

   2) all'articolo 8, comma 2, alinea, sostituire le parole «corrispondente periodo dell'anno 2017», con le seguenti: «valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

   preso atto che esso affronta in modo approfondito e articolato le molteplici emergenze verificatesi nell'estate di quest'anno e introduce ulteriori disposizioni per il superamento di quelle derivanti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

   considerato che, all'articolo 1, è prevista la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi crollato a Genova, per la cui struttura di supporto è previsto il reclutamento di un contingente massimo di venti unità di personale, provenienti da pubbliche amministrazioni centrali o degli enti territoriali, in possesso delle competenze e dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle funzioni commissariali;

   rilevato che l'articolo 2 dispone la possibilità per gli anni 2018 e 2019, per la regione Liguria, la Città metropolitana di Genova e il comune di Genova, di assumere, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a ulteriori 250 unità di personale con contratti di lavoro a tempo determinato con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, attingendo dalle graduatorie di concorsi pubblici ancora vigenti e, qualora non risulti individuabile personale con il profilo professionale richiesto, attraverso selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati;

   osservata, all'articolo 12, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, articolata in due distinte strutture competenti ad esercitare, rispettivamente, le funzioni in materia di sicurezza ferroviaria già svolte dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), contestualmente soppressa, e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;

   considerato che la norma, al comma 9, rinvia ad un successivo regolamento di amministrazione la determinazione delle dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui trentacinque di livello dirigenziale non generale e due uffici di livello dirigenziale generale e determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   preso atto che il comma 11 del medesimo articolo 12 dispone che i dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali;

   rilevato che, sulla base del comma 12, è assegnato all'Agenzia un ulteriore contingente di personale di centoventidue unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, e di otto posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale, mentre, come disposto dal comma 13, nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale;

   considerato che il comma 14 dispone che, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima di sessantuno unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità;

   osservato che il personale selezionato è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

   preso atto che l'articolo 15 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, duecento unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico;

   segnalato che l'articolo 32, che disciplina la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017, prevede, al comma 2, che esso si avvalga anche di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, con sede a Roma e a Napoli e nell'Isola di Ischia, composta da un contingente nel limite massimo di dodici unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche;

   apprezzata, all'articolo 44, la previsione, in via transitoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 2019, della possibilità di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo in sede governativa, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

  La XIII Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1209, di conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;

   preso atto favorevolmente che – nell'ambito delle disposizioni contenute ai Capi I, concernente gli interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, III, che dispone interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, e IV, contenente misure urgenti per gli eventi sismici verificati nell'Italia centrale negli anni 2016 e 2017 – il decreto-legge reca specifiche disposizioni volte a incentivare la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ad ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate in tutte le zone colpite dalle predette avversità;

   sottolineata, con riferimento alla disciplina contenuta all'articolo 41 – che stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, continuino a valere i limiti dell'Allegato I B del D.Lgs. 99/1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale – la necessità che, nello spandimento dei fanghi di depurazione nei terreni agricoli, sia prestata la massima attenzione a tutela del suolo, dei terreni e dei prodotti agricoli,

   ritenuto al riguardo opportuno riconoscere espressamente, nelle more di una revisione della disciplina recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, in materia di fanghi da utilizzare in agricoltura, la natura transitoria della norma in questione ed auspicato che a tale revisione si addivenga entro la fine dell'anno 2019,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   per quanto detto in premessa, prestino le Commissioni la massima attenzione alla portata applicativa dell'articolo 41 del decreto-legge.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1209 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 109 del 2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

   tenuto conto delle disposizioni aventi ad oggetto profili di diretto interesse della Commissione;

   rilevato in particolare – con riguardo alle misure urgenti per la città di Genova – che l'articolo 1 del decreto-legge n. 109 fa salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e rinvia espressamente, relativamente alle procedure di affidamento delle attività di ricostruzione, alle disposizioni dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE, recepita con decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto Codice dei contratti pubblici), ricorrendone i presupposti di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice;

   richiamati gli ulteriori articoli 3, 4, 5, 8 e 27 del decreto-legge le cui disposizioni prevedono misure da applicarsi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   ritenuto opportuno promuovere in sede europea un adeguamento della disciplina relativa alle Zone economiche speciali (ZES) che allo stato possono essere istituite nelle regioni definite dalla normativa europea come «meno sviluppate» o «in transizione», affinché il relativo riconoscimento, e i conseguenti effetti, possano essere applicati anche nei riguardi di regioni più sviluppate che abbiano subito un arretramento economico correlato a uno stato di emergenza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di adeguare le disposizioni del decreto-legge nel senso di prevedere – con specifico riguardo ai contributi riconosciuti ai sensi del decreto-legge medesimo – regimi di aiuti di Stato anche oltre i limiti del de minimis, previa approvazione della Commissione europea.

TESTO
del disegno di legge

TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Art. 1.

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

  1. Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  2. Identico.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «di seguito Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito nel presente capo: “Commissario straordinario”»;

   al comma 2:

    al primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture» sono inserite le seguenti: «e dei trasporti» e le parole: «al doppio di» sono sostituite dalla seguente: «a»;

    al secondo periodo, le parole: «di cui 19 unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e, per la restante quota, di unità di personale non dirigenziale»;

    al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che resta a carico della medesima»;

    i periodi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: «Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario»;

   al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

   al comma 5:

    il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme»;

    al terzo periodo, le parole da: «Anche nelle more di tale attività» fino a: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «Anche nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese»;

   al comma 6:

    dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis»;

    al secondo periodo, le parole: «a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali»;

    l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

   al comma 7, primo periodo, le parole: «propedeutiche e» sono soppresse e le parole da: «che non abbiano alcuna partecipazione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 1-bis. – (Misure per la tutela del diritto all'abitazione). – 1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della città di Genova, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario straordinario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.
  2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonché, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000 e l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36.000.
  3. Agli usufruttuari è corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennità di cui al medesimo comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.
  4. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
  5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
  6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.

  Art. 1-ter. – (Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali). – 1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario straordinario.
  2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia.
  3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attività di cui al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del Piano economico finanziario».

  All'articolo 2:

   al comma 1, dopo le parole: «la Regione Liguria» sono inserite le seguenti: «, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale», dopo le parole: «Comune di Genova» sono inserite le seguenti: «e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova», dopo le parole: «con ordinanza» sono inserite le seguenti: «del Capo del Dipartimento della protezione civile» e le parole: «fino a 250 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità»;

   al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «il Commissario» è inserita la seguente: «delegato»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale è autorizzata ad assumere, per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018 e di euro 500.000 per l'anno 2019»;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attività di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento».

  All'articolo 3:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dall'anno d'imposta in corso» sono inserite le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo».

  L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

  «Art. 4. – (Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento). – 1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 4-bis. – (Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento). – 1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari delle predette unità immobiliari, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione della proprietà. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.
  2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 1.300 per metro quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.
  3. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
  4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
  5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.
  6. Per assicurare la ripresa delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennità entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesta l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
  7. Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo.
  8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9.
  9. La contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennità di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla predetta contabilità speciale di quota parte delle risorse già programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);

   b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennità di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui all'articolo 45.

  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Art. 4-ter. – (Sostegno al reddito dei lavoratori). – 1. È concessa, ai sensi del comma 3, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subìto un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
  2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3, una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria.
  4. L'onere derivante dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

  All'articolo 5:

   al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno»;

   al comma 3:

    al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato»;

    al secondo periodo, le parole: «, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis”» sono soppresse;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del comune di Genova d'intesa con il Commissario delegato, di opere viarie di collegamento o comunque inerenti alla mobilità, come individuate nel piano strategico della mobilità genovese, sono attribuite al comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità sostenibile, anche attraverso l'individuazione di aree utilizzabili quali parcheggi di interscambio, è concessa a titolo gratuito, per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l'area demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele, conosciuta come “fascia di rispetto di Prà”».

   al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «18 aprile 2016, n. 50,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove applicabili,».

  All'articolo 6:

   al comma 1, secondo periodo, le parole: «Per la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esecuzione»;

   al comma 2:

    al primo periodo, dopo le parole: «del Corpo» sono inserite le seguenti: «delle capitanerie di porto»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «Ai relativi» è inserita la seguente: «oneri».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

  «Art. 6-bis. – (Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli). – 1. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del comma 4.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia medesima. Qualora nelle suddette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018. L'Agenzia trasmette, entro trenta giorni dall'assunzione del personale di cui al comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.
  4. Per lo svolgimento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, previa approvazione del competente direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 7:

   al comma 1, dopo le parole: «Rivalta Scrivia,» sono inserite le seguenti: «Arquata Scrivia,» e le parole: «Dinazzo e» sono sostituite dalle seguenti: «Dinazzano, Milano Smistamento,»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al comma 1»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio economico europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi comprese le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionano o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018, il contribuito previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in misura doppia rispetto all'importo stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-ter. Al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, è previsto, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, comma 1, lettere g) e h), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato».

  All'articolo 8:

   al comma 1, dopo le parole: «una zona franca» è inserita la seguente: «urbana»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «corrispondente periodo dell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017» e le parole: «dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle proprie attività»;

    alla lettera d), la parola: «urbana» è soppressa;

   al comma 4, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019»;

   al comma 5, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni».

  All'articolo 9:

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale è assegnato un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2018.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la Banca nazionale del lavoro Spa»;

   alla rubrica, le parole: «ricompresi nell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nell'ambito dell'Autorità».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 9-bis. – (Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale). – 1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti.

  Art. 9-ter. – (Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo). – 1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromessa dall'evento, l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata per cinque anni.
  2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova nel primo semestre dell'anno 2018.
  3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA)».

  All'articolo 10:

   al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 1 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

  All'articolo 11:

   al comma 1, le parole: «primo comma, n. 5)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 5)».

  All'articolo 12:

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «le relative risorse» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «L'Agenzia» sono inserite le seguenti: «è dotata di personalità giuridica e»;

    al terzo periodo, le parole: «, vigilanza e controllo strategico» sono sostituite dalle seguenti: «e vigilanza»;

   al comma 3, dopo le parole: «agli articoli 2 e 3,» sono inserite le seguenti: «comma 1,» e dopo le parole: «direttiva 2004/49/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,»;

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonché i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
  4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: “ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'articolo 11” sono soppresse.
  4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.
  4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   “6-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali”»;

   al comma 7:

    al primo periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

    all'ottavo periodo, le parole da: «Il collegio dei revisori dei conti esercita» fino a: «all'articolo 2403 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile»;

   al comma 10, dopo le parole: «le disposizioni del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 11, la parola: «CCNL» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»;

   al comma 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14»;

   al comma 19, le parole: «di cui ai commi 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 8 e 9»;

   al comma 21, dopo le parole: «dell'articolo 1 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

  All'articolo 13:

   al comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento»;

   al comma 3, le parole: «del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

   al comma 4, quarto periodo, le parole: «con BDAP» sono sostituite dalle seguenti: «con la BDAP»;

   al comma 5, le parole: «intesa della Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza unificata»;

   al comma 6, la parola: «operano» è sostituita dalla seguente: «esercitano»;

   dopo il comma 7 è inserito il seguente:

  «7-bis. Per le finalità di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “15 settembre 2019”»;

   al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «delle opere stesse e» sono inserite le seguenti: «la determinazione»;

   al comma 10, le parole: «Per le spese derivanti dalle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione delle disposizioni» e dopo le parole: «dall'anno 2020» sono inserite le seguenti: «, alla quale».

  All'articolo 14:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «a quelle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «alle infrastrutture» e le parole: «e che presentano» sono sostituite dalle seguenti: «, che presentano»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse» sono aggiunte le seguenti: «anche utilizzando il Building Information Modeling – BIM»;

   al comma 2, le parole: «intesa con la Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza unificata»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione 2 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

  «Art. 15-bis. – (Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia). – 1. Per far fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova nonché per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente è assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Il personale di cui è autorizzata l'assunzione ai sensi del presente comma è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova e, tra questi, in via prioritaria agli uffici giudiziari della città di Genova, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.968.980 per l'anno 2019 e di euro 2.002.776 annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

  All'articolo 16:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2»;

    dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

   «a-bis) all'articolo 37, comma 6, alinea, le parole: "Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge,";

   a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione"»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori trenta unità di personale di ruolo. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali dell'Autorità ancora in corso di validità, nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall'Autorità nell'ambito della propria autonomia organizzativa»;

   al comma 2:

    alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono aggiunte le seguenti: ", nell'ambito delle risorse non impegnate del Fondo medesimo"»;

    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025”».

  Nel capo II, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

  «Art. 16-bis. – (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). – 1. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

  “9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, nonché agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di Paderno d'Adda”».

  All'articolo 17:

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «nella misura» sono sostituite dalle seguenti: «in misura» e le parole: «n. 98 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

    al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018»;

   al comma 3, dopo le parole: «piani di delocalizzazione e trasformazione urbana» sono inserite le seguenti: «, finalizzati anche alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico,».

  All'articolo 18:

   al comma 1:

    dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

    «f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;

    f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico»;

    dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

    «i-bis) provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 agosto 2017, n. 476, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19».

  All'articolo 20:

   al comma 3, le parole: «Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,».

  All'articolo 21:

   al comma 2:

    alla lettera a), le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale»;

    alla lettera b), dopo le parole: «registrato ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale»;

   al comma 7, dopo le parole: «articoli 46 e 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

   al comma 12, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

  All'articolo 22:

   al comma 1, lettera a), le parole: «in termini di resistenza» sono sostituite dalle seguenti: «concernenti la resistenza».

  All'articolo 23:

   al comma 1, le parole: «e la valutazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «e attesti la valutazione economica»;

   al comma 5:

    alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 89 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

    alla lettera c), le parole: «del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

  All'articolo 24:

   al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia».

  All'articolo 25:

   al comma 1, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» e le parole: «legge 23 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per le medesime procedure trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003»;

   al comma 2, le parole: «conferenze dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenze di servizi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

   al comma 3, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono».

  All'articolo 26:

   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 63, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

  All'articolo 27:

   al comma 1:

    alla lettera b), le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali»;

    alla lettera h), dopo le parole: «all'articolo 35 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

  All'articolo 28:

   al comma 1, le parole: «Camera di Commercio agricoltura ed artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

   al comma 2, le parole: «generale di esenzione» sono soppresse.

  All'articolo 29:

   al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Agli atti di competenza del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  All'articolo 30:

   al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 46 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

   al comma 4, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali»;

   al comma 6, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016» e le parole: «cinque professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice».

  All'articolo 31:

   al comma 1, dopo la parola: «organizzative» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 7, lettera b), la parola: «commisurata» è sostituita dalla seguente: «commisurato».

  All'articolo 32:

   al comma 1, le parole: «calcolo ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo»;

   al comma 3, le parole: «Commissario per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario»;

   al comma 4, le parole: «e i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «; i comuni»;

   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

  «7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

  All'articolo 37:

   al comma 1:

    prima della lettera a) è inserita la seguente:

   «0a) all'articolo 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "apposita delega motivata" sono aggiunte le seguenti: ", oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'Anci regionale di riferimento"»;

    alla lettera a), dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

    «1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: “previa intesa con” sono sostituite dalla seguente: “sentiti”»;

    1-ter) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «progettazione» sono inserite le seguenti: «e realizzazione»;

    dopo la lettera b) sono inserite la seguente:

   «b-bis) all'articolo 6, comma 8, dopo la parola: “amministrative,” sono inserite le seguenti: “nonché le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,”;

   b-ter) all'articolo 14, comma 4, le parole: “dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel” sono sostituite dalle seguenti: “dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella”»;

    alla lettera c), le parole: «e importo» sono sostituite dalle seguenti: «e di importo» e dopo le parole: «all'articolo 35 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

    dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

   «c-bis) all'articolo 15, comma 3-bis:

    1) al primo periodo, le parole: “gli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “i lavori”, la parola: “intervento” è sostituita dalla seguente: “lavoro” e le parole: “ai fini della selezione dell'impresa esecutrice,” sono soppresse;

    2) le parole: “500.000 euro”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “600.000 euro”;

   c-ter) all'articolo 16, comma 3, lettera b), le parole: “approva i progetti esecutivi” sono sostituite dalle seguenti: “approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti”;

   c-quater) all'articolo 34:

    1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari”;

    2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

  “7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo”».

  All'articolo 39:

   al comma 6, le parole: «all'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore»;

  Nel capo IV, dopo l'articolo 39 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 39-bis.(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). – 1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, la dotazione organica dei comuni interessati è incrementata nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018";

   b) il quarto periodo è soppresso.

  Art. 39-ter. – (Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). – 1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  "1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta";

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  "1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione";

   c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "unitamente" sono inserite le seguenti: "al permesso di costruire o";

   d) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "è rilasciata" sono inserite le seguenti: "dal competente ufficio regionale o"».

  La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017».

  All'articolo 40:

   al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie» e le parole: «Conferenza delle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza delle regioni e delle province autonome».

  Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

  «Art. 40-bis. - (Interventi straordinari per il viadotto Sente). – 1. Al solo fine di permettere la riapertura al traffico del viadotto Sente è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 41, comma 1:

   al primo periodo, le parole: «per i quali il limite è: ≤1.000 (mg/kg tal quale)» sono sostituite dalle seguenti: «per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/Kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg ss), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno»;

   al secondo periodo, dopo le parole: «della Commissione del 16 dicembre 2008» sono aggiunte le seguenti: «, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni».

  All'articolo 42:

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse già destinate al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, le risorse disponibili, con esclusione delle somme perente, di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture».

  Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

  «Art. 42-bis. – (Scuole innovative e poli per l'infanzia). – 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 85 è inserito il seguente:

  “85-bis. Per gli interventi già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base del decreto di cui al terzo periodo del comma 85, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere raggiunta successivamente all'adozione dello stesso decreto, purché anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi stessi”.

  2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinata al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.
  3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione dei nuovi poli per l'infanzia.
  4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione non può superare il valore dell'area stimato dall'INAIL.
  5. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le parole: “da uno a tre” sono sostituite dalla seguente: “gli”».

  Dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 44-bis. – (Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile). – 1. Al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “per una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “per un massimo di due volte”.

  Art. 44-ter. – (Attività di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni). - 1. All'articolo 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti”».

Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Considerata la necessità di garantire misure urgenti a sostegno della popolazione colpita dall'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018, nonché per le attività di demolizione del viadotto e di realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilità nel Comune di Genova e nelle relative aree portuali, in termini di continuità rispetto alle iniziative intraprese dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018;

  Considerato che l'evento del crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 ha provocato, tra l'altro, l'evacuazione di nuclei familiari dalle proprie abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture stradali e ferroviarie tali da prefigurare il collasso del sistema trasportistico della città di Genova e della Regione Liguria e conseguentemente dei traffici portuali, la forzata interruzione delle attività economiche e produttive che avevano sede nelle zone colpite dall'evento;

  Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di intraprendere ogni occorrente iniziativa volta al ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dall'evento, assicurando idonei interventi di natura fiscale, anche finalizzati alla concessione di contributi per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati a seguito dell'evento, nonché il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete, accelerando e semplificando le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in relazione alle esigenze del contesto emergenziale che impongono il ricorso a poteri straordinari in deroga alla normativa vigente;

  Considerata la necessità di disporre interventi urgenti per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

  Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi in negli anni 2016 e 2017;

  Considerata l'urgenza di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione;

  Ritenuto necessario costituire anche uno specifico archivio informatico per monitorare, tra l'altro, lo stato di conservazione e manutenzione delle opere pubbliche nazionali e dei beni culturali immobili;

  Ritenuto necessario ed urgente operare il monitoraggio dinamico di quelle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità, mediante l'utilizzo di apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza nonché dettare specifiche disposizioni riguardanti la sicurezza delle infrastrutture stradali e le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

  Ritenuta l'urgenza di promuovere la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

  Ritenuto necessario stabilire misure urgenti per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi e per la continuità aziendale di imprese in difficoltà;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2018;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della salute, per i beni e le attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I
INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO E LA RIPRESA ECONOMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA

Capo I
INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO E LA RIPRESA ECONOMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA

Art. 1.
(Commissario straordinario
per la ricostruzione).

Art. 1.
(Commissario straordinario
per la ricostruzione).

  1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

  1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

  2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore al doppio di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui 19 unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il Commissario straordinario provvede a rimborsare alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale, restando a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico accessorio. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 8. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

  2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e, per la restante quota, di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 8. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

  3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

  3. Identico.

  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.

  5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more di tali attività, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree da adibire a cantiere delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

  5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

  6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

  6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

  7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

  8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento.

  8. Identico.

Art. 1-bis.
(Misure per la tutela
del diritto all'abitazione).

  1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della città di Genova, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario straordinario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.

  2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonché, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000 e l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36.000.

  3. Agli usufruttuari è corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennità di cui al medesimo comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.

  4. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.

  5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

  6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.

Art. 1-ter.
(Interventi di messa in sicurezza
e gestione delle tratte autostradali).

  1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario straordinario.

  2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia.

  3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attività di cui al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del Piano economico finanziario.

Art. 2.
(Disposizioni concernenti il personale
degli enti territoriali).

Art. 2.
(Disposizioni concernenti il personale
degli enti territoriali).

  1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, la Regione Liguria, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 250 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ivi indicati possono provvedere con risorse proprie disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresì con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle unità di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ivi indicati possono provvedere con risorse proprie disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresì con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle unità di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

  3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.

  3. Identico.

  3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale è autorizzata ad assumere, per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018 e di euro 500.000 per l'anno 2019.

  4. La contabilità speciale di cui all'ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, è integrata di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e 11 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

  4. Identico.

  4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attività di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento.

Art. 3.
(Misure in materia fiscale).

Art. 3.
(Misure in materia fiscale).

  1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

  1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

  2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

  2. Identico.

  3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

  3. Identico.

  4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

  4. Identico.

  5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

  5. Identico.

  5-bis. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

  6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 45.

  6. Identico.

Art. 4.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate
in conseguenza dell'evento).

Art. 4.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate
in conseguenza dell'evento).

  1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

  1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

  2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 539 del 20 agosto 2018, di seguito Commissario delegato, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

  2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

  3. Soppresso

Art. 4-bis.
(Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento).

  1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari delle predette unità immobiliari, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione della proprietà. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.

  2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 1.300 per metro quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.

  3. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.

  4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

  5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.

  6. Per assicurare la ripresa delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennità entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesta l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.

  7. Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo.

  8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9.

  9. La contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennità di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla predetta contabilità speciale di quota parte delle risorse già programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);

   b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennità di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui all'articolo 45.

  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4-ter.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  1. È concessa, ai sensi del comma 3, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subìto un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

  2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3, una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria.

  4. L'onere derivante dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità).

Art. 5.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità).

  1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilità cittadina e regionale, sono stanziate a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati nonché per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette finalità provvede la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 45 e quanto a euro 23 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  1. Identico.

  2. Al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, sono attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  2. Al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, sono attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 45.

  3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 45.

  3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del comune di Genova d'intesa con il Commissario delegato, di opere viarie di collegamento o comunque inerenti alla mobilità, come individuate nel piano strategico della mobilità genovese, sono attribuite al comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità sostenibile, anche attraverso l'individuazione di aree utilizzabili quali parcheggi di interscambio, è concessa a titolo gratuito, per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l'area demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele, conosciuta come «fascia di rispetto di Prà».

  4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è differito al 31 dicembre 2019.

  4. Identico.

  5. Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa a seguito dell'evento, lo stesso Commissario può autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all'accelerazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.

  5. Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa a seguito dell'evento, lo stesso Commissario può autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all'accelerazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, in deroga all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove applicabili, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.

Art. 6.
(Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici
nel porto di Genova).

Art. 6.
(Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici
nel porto di Genova).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per la realizzazione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze attribuite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per l'esecuzione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze attribuite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, alla Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova è assegnata la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in via d'urgenza, all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo secondo il principio di prossimità, all'acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all'efficientamento delle strutture logistiche presenti in ambito portuale. Ai relativi, pari ad euro 375.000 per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

  2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, alla Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova è assegnata la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in via d'urgenza, all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo delle capitanerie di porto secondo il principio di prossimità, all'acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all'efficientamento delle strutture logistiche presenti in ambito portuale. Ai relativi oneri, pari ad euro 375.000 per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

Art. 6-bis.
(Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

  1. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del comma 4.

  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia medesima. Qualora nelle suddette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

  3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018. L'Agenzia trasmette, entro trenta giorni dall'assunzione del personale di cui al comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

  4. Per lo svolgimento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento).

Art. 7.
(Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento).

  1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure.

  1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure.

  1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al comma 1.

  2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

  2. Identico.

  2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio economico europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi comprese le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionano o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018, il contribuito previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in misura doppia rispetto all'importo stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  2-ter. Al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, è previsto, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, comma 1, lettere g) e h), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Art. 8.
(Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento).

Art. 8.
(Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento).

  1. Nel territorio della Città metropolitana di Genova è istituita una zona franca il cui ambito territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  1. Nel territorio della Città metropolitana di Genova è istituita una zona franca urbana il cui ambito territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subìto a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione dell'attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefìci di cui agli articoli 3 e 4:

  2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subìto a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefìci di cui agli articoli 3 e 4:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

   a) identica;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

   b) identica;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

   c) identica;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  3. Identico.

  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019.

  5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

  5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

  6. Identico.

  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

  7. Identico.

Art. 9.
(Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale).

Art. 9.
(Incremento del gettito IVA nei porti compresi nell'ambito dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale).

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito della predetta Autorità di sistema portuale, viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.

  1. Identico.

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale è assegnato un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l'anno 2018.

  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la Banca nazionale del lavoro Spa.

Art. 9-bis.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale).

  1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti.

Art. 9-ter.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).

  1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromessa dall'evento, l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata per cinque anni.

  2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova nel primo semestre dell'anno 2018.

  3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA).

Art. 10.
(Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale).

Art. 10.
(Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale).

  1. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  1. Identico.

  2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo.

  2. Identico.

  3. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

  3. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 11.
(Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze).

Art. 11.
(Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze).

  1. Nei limiti delle risorse erogate dallo Stato ai beneficiari delle provvidenze previste ai sensi del presente capo, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari stessi nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento, ai sensi dell'articolo 1203, primo comma, n. 5), del codice civile. Restano fermi gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.

  1. Nei limiti delle risorse erogate dallo Stato ai beneficiari delle provvidenze previste ai sensi del presente capo, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari stessi nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento, ai sensi dell'articolo 1203, numero 5), del codice civile. Restano fermi gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.

Capo II
SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capo II
SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Art. 12.
(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali).

Art. 12.
(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali).

  1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

  1. Identico.

  2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, che esercita secondo le modalità previste nel presente decreto.

  2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste nel presente decreto.

  3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), del citato decreto legislativo, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE sono affidati, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale. L'Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

  3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono affidati, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale. L'Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

  4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

  4. Identico.

   a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;

   b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

   c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;

   d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;

   e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

  4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1&#176; agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonché i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio.

  4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'articolo 11» sono soppresse.

  4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.

  4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1&#176; agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali».

  5. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attività di cui al comma 4, lettere a) e c), è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.

  5. Identico.

  6. Sono organi dell'Agenzia:

  6. Identico.

   a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;

   b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;

   c) il collegio dei revisori dei conti.

  7. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

  7. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

  8. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca princìpi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.

  8. Identico.

  9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:

  9. Identico.

   a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;

   b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;

   c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

  10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

  11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal CCNL di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza.

  11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza.

  12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

  12. Identico.

  13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.

  13. Identico.

  14. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

  14. Identico.

  15. L'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.

  15. Identico.

  16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.

  16. Identico.

  17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agenzia è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13.

  17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agenzia è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13, nonché ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14.

  18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

  18. Identico.

  19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 9 e 10 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

  19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

  20. La denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA).

  20. Identico.

  21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

  21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

  22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

  22. Identico.

  23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogato.

  23. Identico.

Art. 13.
(Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP).

Art. 13.
(Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP).

  1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito – AINOP, formato dalle seguenti sezioni:

  1. Identico.

   a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;

   b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;

   c) strade – archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;

   d) ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;

   e) aeroporti;

   f) dighe e acquedotti;

   g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;

   h) porti e infrastrutture portuali;

   i) edilizia pubblica.

  2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:

  2. Identico:

   a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;

   a) identica;

   b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;

   b) identica;

   c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza;

   c) identica;

   d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;

   d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;

   e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea;

   e) identica;

   f) i finanziamenti;

   f) identica;

   g) lo stato dei lavori;

   g) identica;

   h) la documentazione fotografica aggiornata;

   h) identica;

   i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;

   i) identica;

   l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale.

   l) identica.

  3. Sulla base del principio di unicità dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i dati e le informazioni di cui al presente articolo già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalità di scambio delle informazioni tra i due sistemi.

  3. Sulla base del principio di unicità dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati e le informazioni di cui al presente articolo già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalità di scambio delle informazioni tra i due sistemi.

  4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'economia e delle finanze.

  4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'economia e delle finanze.

  5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati.

  5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati.

  6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo operano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e l'interoperabilità con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è messo a disposizione ed è e consultabile anche in formato open data, con le modalità definite con il decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera.

  7. Identico.

  7-bis. Per le finalità di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2019».

  8. L'AINOP è sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e del grado di priorità dei medesimi.

  8. L'AINOP è sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la determinazione del grado di priorità dei medesimi.

  9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è garantito l'accesso all'AINOP, tramite modalità idonee a consentire i citati lavori di istruttoria.

  9. Identico.

  10. Per le spese derivanti dalle previsioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

  10. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Art. 14.
(Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili).

Art. 14.
(Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare a quelle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto e che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto, che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.

  2. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, di durata pari a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.

  2. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, di durata pari a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.

  3. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.

  3. Identico.

  3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  4. Nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l'individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonché i necessari ordini di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili, e i sistemi di controllo strumentale da utilizzare nonché le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  4. Identico.

  5. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  5. Identico.

Art. 15.
(Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Art. 15.
(Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

  1. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività previste dal presente decreto, garantendo, altresì, l'implementazione dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, presso il predetto Ministero, di 110 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area.

  Identico.

  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  4. Agli oneri di cui al comma 1 pari a euro 7.257.000 annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

   a) quanto a 6.660.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario;

   b) quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato.

Art. 15-bis.
(Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia).

  1. Per far fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova nonché per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente è assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Il personale di cui è autorizzata l'assunzione ai sensi del presente comma è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova e, tra questi, in via prioritaria agli uffici giudiziari della città di Genova, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

  2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.968.980 per l'anno 2019 e di euro 2.002.776 annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 16.
(Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale).

Art. 16.
(Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale).

  1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 37, comma 2, lettera g), dopo le parole «nuove concessioni», sono inserite le seguenti: «nonché per quelle di cui all'articolo 43, comma 1»;

   a) all'articolo 37, comma 2, lettera g), dopo le parole «nuove concessioni», sono inserite le seguenti: «nonché per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2»;

   a-bis) all'articolo 37, comma 6, alinea, le parole: «Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge,»;

   a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione»;

   b) all'articolo 43, comma 1, le parole «sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS,» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS,»;

   b) identica;

   c) all'articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti, verifica l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa.».

   c) identica.

  1-bis. All'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori trenta unità di personale di ruolo. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali dell'Autorità ancora in corso di validità, nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall'Autorità nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

  2. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

  2. Identico:

   a) al primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di 142 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole «l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»;

   a) identica;

   b) al secondo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e a 142 milioni di euro per l'anno 2019»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e a 142 milioni di euro per l'anno 2019» e dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono aggiunte le seguenti: «, nell'ambito delle risorse non impegnate del Fondo medesimo»;

   c) le parole «58 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «108 milioni di euro»;

   c) identica;

   d) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Il CIPE provvede alla conseguente rimodulazione a valere sulle assegnazioni per interventi già programmati nell'ambito dei Patti di sviluppo sottoscritti con le regioni Abruzzo e Lazio, di cui alle delibere CIPE n. 26 del 2016 e n. 56 del 2016.».

   d) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014- 2020, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

  1. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

   «9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, nonché agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di Paderno d'Adda».

Capo III
INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017

Capo III
INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017

Art. 17.
(Ambito di applicazione e Commissario straordinario).

Art. 17.
(Ambito di applicazione e Commissario straordinario).

  1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

  1. Identico.

  2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario il cui compenso è determinato con lo stesso decreto, nella misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto è fissata la durata dell'incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018.

  2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario il cui compenso è determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto è fissata la durata dell'incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018.

  3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

  3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati anche alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

Art. 18.
(Funzioni del Commissario straordinario).

Art. 18.
(Funzioni del Commissario straordinario).

  1. Il Commissario straordinario:

  1. Identico:

   a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza;

   a) identica;

   b) vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

   b) identica;

   c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

   c) identica;

   d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26;

   d) identica;

   e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

   e) identica;

   f) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;

   f) identica;

   f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;

   f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;

   g) espleta ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti;

   g) identica;

   h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, entro il limite complessivo di euro 210.000, definendo le relative modalità e procedure di attuazione;

   h) identica;

   i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

   i) identica;

   i-bis) provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 agosto 2017, n. 476, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.

  2. Identico.

  3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi.

  3. Identico.

  4. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell'Unità tecnica – amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite.

  4. Identico.

  5. Per le attività di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19.

  5. Identico.

Art. 19.
(Contabilità speciale).

Art. 19.
(Contabilità speciale).

  1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonché le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Identico.

  2. Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui all'articolo 17 e per l'assistenza alla popolazione.

  3. La contabilità di cui al comma 1 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Art. 20.
(Ricostruzione privata).

Art. 20.
(Ricostruzione privata).

  1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 17, con gli atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettera c).

  1. Identico.

  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 17:

  2. Identico.

   a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

   b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

   c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

   d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

   e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

  4. Identico.

Art. 21.
(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata).

Art. 21.
(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata).

  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, situati nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, possono essere previsti nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19:

  1. Identico.

   a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico- sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

   b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;

   c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

  2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

  2. Identico:

   a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

   a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

   b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

   b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

   c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

   c) identica;

   d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);

   d) identica;

   e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

   e) identica.

  2-bis. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.

  3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

  3. Identico.

  4. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.

  4. Identico.

  5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 30, comma 3.

  5. Identico.

  6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

  6. Identico.

  7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

  7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

  8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

  8. Identico.

  9. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

  9. Identico.

  10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano:

  10. Identico.

   a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'articolo 17;

   b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

  11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

  11. Identico.

  12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

  12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 29, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

  13. Identico.

Art. 22.
(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti).

Art. 22.
(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti).

  1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, a:

  1. Identico:

   a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni in termini di resistenza alle azioni sismiche eventualmente emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche eventualmente emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

   b) identica;

   c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

   c) identica.

Art. 23.
(Interventi di immediata esecuzione).

Art. 23.
(Interventi di immediata esecuzione).

  1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 17, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 17 e lo stato della struttura, e la valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

  1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 17, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 17 e lo stato della struttura, e attesti la valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

  2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui allo stesso comma 1.

  2. Identico.

  3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono adottate misure operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.

  3. Identico.

  4. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni di cui all'articolo 17 dell'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 18, comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo, nonché la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.

  4. Identico.

  5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:

  5. Identico:

   a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 29, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 29, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°giugno 2015;

   b) identica;

   c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

   c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 25 fino alla definizione delle relative procedure.

  6. Identico.

Art. 24.
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi).

Art. 24.
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi).

  1. Fuori dai casi disciplinati dall'articolo 23, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 21, comma 2, ai Comuni di cui all'articolo 17 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

  1. Identico:

   a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 17, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l'ordinanza di sgombero;

   a) identica;

   b) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

   b) identica;

   b-bis) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.

  2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio.

  2. Identico.

  3. I Comuni di cui all'articolo 17, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui all'articolo 21, comma 13, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

  3. Identico.

  4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

  4. Identico.

  5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

  5. Identico.

  6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

  6. Identico.

  7. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  7. Identico.

Art. 25.
(Definizione delle procedure di condono).

Art. 25.
(Definizione delle procedure di condono).

  1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

  1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

  1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per le medesime procedure trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003.

  2. I comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  2. I comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

  3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze.

  3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

Art. 26.
(Ricostruzione pubblica).

Art. 26.
(Ricostruzione pubblica).

  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 17, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c).

  1. Identico.

  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, si provvede a:

  2. Identico.

   a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

   b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all'articolo 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 19. I piani sono predisposti sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

   c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

   d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.

  3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 29. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 29. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

  3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, costituisce presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 29. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 29. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

  4. La Regione Campania nonché gli Enti locali della medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati, previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 19, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

  4. Identico.

  5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico.

  5. Identico.

  6. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di cui all'articolo 27, comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

  6. Identico.

  7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti.

  7. Identico.

  8. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.

  8. Identico.

  9. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

  9. Identico.

  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  10. Identico.

  11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 9.

  11. Identico.

Art. 27.
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali).

Art. 27.
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali).

  1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 26, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

  1. Identico:

   a) la Regione Campania;

   a) identica;

   b) il Ministero dei beni e delle attività culturali;

   b) il Ministero per i beni e le attività culturali;

   c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   c) identica;

   d) l'Agenzia del demanio;

   d) identica;

   e) i Comuni;

   e) identica;

   f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

   f) identica;

   g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie;

   g) identica;

   h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

   h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 28.
(Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati).

Art. 28.
(Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati).

  1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attività produttiva con sede operativa nei Comuni di cui all'articolo 17, come risultante, rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017 e dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio agricoltura ed artigianato o all'albo professionale alla medesima data. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

  1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attività produttiva con sede operativa nei Comuni di cui all'articolo 17, come risultante, rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017 e dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'albo professionale alla medesima data. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.

Art. 29.
(Legalità e trasparenza).

Art. 29.
(Legalità e trasparenza).

  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; il Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato articolo 30 e dell'Anagrafe ivi prevista.

  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 17, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; il Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato articolo 30 e dell'Anagrafe ivi prevista.

  2. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  2. Identico.

  2-bis. Agli atti di competenza del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 30.
(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria).

Art. 30.
(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria).

  1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

  1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

  2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

  2. Identico.

  3. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, che vi provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

  3. Identico.

  4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione.

  4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione.

  5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 22, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

  5. Identico.

  6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse di cui all'articolo 19, del presente decreto.

  6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse di cui all'articolo 19, del presente decreto.

Art. 31.
(Struttura del Commissario straordinario).

Art. 31.
(Struttura del Commissario straordinario).

  1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.

  1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unità organizzative, con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza.

  2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unità tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia. Essa è composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  2. Identico.

  3. Il personale di cui al comma 2 è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Resta a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale mentre sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale.

  3. Identico.

  4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2 nonché alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19.

  4. Identico.

  5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonché ai componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

  5. Identico.

  6. Il Commissario straordinario può avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

  6. Identico.

  7. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:

  7. Identico:

   a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

   a) identica;

   b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

   b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17, può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurato ai giorni di effettivo impiego.

  8. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018 e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.

  8. Identico.

Art. 32.
(Proroghe e sospensioni dei termini).

Art. 32.
(Proroghe e sospensioni dei termini).

  1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole «dell'imposta sul reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai fini del calcolo ISEE» e le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2019», al secondo periodo le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020».

  1. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole «dell'imposta sul reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2019», al secondo periodo le parole «fino all'anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2020».

  1-bis. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso all'esenzione di cui al comma 1.

  2. Identico.

  3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 17 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

  3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 17 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario straordinario è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

  4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui» e dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «e i Comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».

  4. All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui» e dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «; i comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese».

  5. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

  5. Identico.

  6. All'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

  6. Identico.

   a) al primo periodo, le parole «della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque» sono soppresse;

   b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unità» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020»;

   c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,».

  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19.

  7. Identico.

  7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

Art. 33.
(Sospensione del pagamento del canone RAI).

Art. 33.
(Sospensione del pagamento del canone RAI).

  1. Nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del primo periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 mila euro per l'anno 2018 e 900 mila euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

  Identico.

Art. 34.
(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria).

Art. 34.
(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria).

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 17, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45. Agli oneri di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Identico.

Art. 35.
(Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento).

Art. 35.
(Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento).

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45.

  Identico.

Art. 36.
(Interventi volti alla ripresa economica).

Art. 36.
(Interventi volti alla ripresa economica).

  1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

  Identico.

  2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 19 nel limite massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2019.

Capo IV
MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA CENTRALE NEGLI ANNI 2016 E 2017

Capo IV
MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017

Art. 37.
(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

Art. 37.
(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   0a) all'articolo 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «apposita delega motivata» sono aggiunte le seguenti: «, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'Anci regionale di riferimento»;

   a) all'articolo 2:

   a) identico:

    1) al comma 1, la lettera l) è abrogata;

    1) identico;

    1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: «previa intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentiti»;

    1-ter) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «progettazione» sono inserite le seguenti: «e realizzazione»;

    2) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.»;

    2) identico;

   b) all'articolo 5, comma 2, lettera g), dopo le parole «al fine di garantirne la continuità;» è aggiunto, infine, il seguente periodo: «allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;»;

   b) identica;

   b-bis) all'articolo 6, comma 8, dopo la parola: «amministrative,» sono inserite le seguenti: «nonché le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,»;

   b-ter) all'articolo 14, comma 4, le parole: «dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel» sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella»;

   c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

   c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   c-bis) all'articolo 15, comma 3-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «i lavori», la parola: «intervento» è sostituita dalla seguente: «lavoro» e le parole: «ai fini della selezione dell'impresa esecutrice,» sono soppresse;

    2) le parole: «500.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «600.000 euro»;

   c-ter) all'articolo 16, comma 3, lettera b), le parole: «approva i progetti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti»;

   c-quater) all'articolo 34:

    1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari»;

    2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo».

Art. 38.
(Rimodulazione delle funzioni commissariali).

Art. 38.
(Rimodulazione delle funzioni commissariali).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.

  Identico.

  2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

  3. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.

Art. 39.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici).

Art. 39.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici).

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

  1. Identico.

   a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

   b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1&#176; agosto 2012, n. 122;

   c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  2. Identico.

  3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.

  3. Identico.

  4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano:

  4. Identico.

   a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di cui alla lettera a) del comma 1;

   b) il 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

  5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario.

  5. Identico.

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 39-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).

  1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, la dotazione organica dei comuni interessati è incrementata nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018»;

   b) il quarto periodo è soppresso.

Art. 39-ter.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione»;

   c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «unitamente» sono inserite le seguenti: «al permesso di costruire o»;

   d) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «dal competente ufficio regionale o».

Capo V
ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZIALI

Capo V
ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZIALI

Art. 40.
(Cabina di regia Strategia Italia).

Art. 40.
(Cabina di regia Strategia Italia).

  1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita, su proposta del Segretario del CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti:

  1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita, su proposta del Segretario del CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti:

   a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;

   a) identica;

   b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi.

   b) identica.

  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.

  2. Identico.

Art. 40-bis.
(Interventi straordinari per il viadotto Sente).

  1. Al solo fine di permettere la riapertura al traffico del viadotto Sente è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 41.
(Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione).

Art. 41.
(Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione).

  1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

  1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/Kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg ss), Selenio ≤10 (mg/kg SS) e Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno. Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 42.
(Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici).

Art. 42.
(Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici).

  1. Le economie disponibili di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative a interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  1. Identico.

  2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici.

  2. Identico.

  3. Le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  3. Identico.

  3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse già destinate al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, le risorse disponibili, con esclusione delle somme perente, di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture.

Art. 42-bis.
(Scuole innovative e poli per l'infanzia).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 85 è inserito il seguente:

  «85-bis. Per gli interventi già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base del decreto di cui al terzo periodo del comma 85, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere raggiunta successivamente all'adozione dello stesso decreto, purché anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi stessi».

  2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinata al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.

  3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione dei nuovi poli per l'infanzia.

  4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione non può superare il valore dell'area stimato dall'INAIL.

  5. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalla seguente: «gli».

Art. 43.
(Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati).

Art. 43.
(Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati).

  1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1&#176; ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.A., su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

  Identico.

  2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate, INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale.

Art. 44.
(Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi).

Art. 44.
(Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi).

  1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

  Identico.

Art. 44-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).

  1. Al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».

Art. 44-ter.
(Attività di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni).

  1. All'articolo 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti».

Art. 45.
(Norma di copertura).

Art. 45.
(Norma di copertura).

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, pari a 49.205.000 euro per l'anno 2018, a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020, a 42.600.000 euro per l'anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per l'anno 2018 e a 69.804.217 euro per l'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

  Identico.

   a) quanto a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3, 33 del presente decreto;

   b) quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e a 6.498.917 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

   c) quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000 euro per l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   d) quanto a 32.505.300 euro per l'anno 2019 e a 800.000 euro dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020;

   e) quanto a 49.005.000 euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

   f) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a 49.810.000 euro l'anno 2020, a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 euro l'anno 2022 e a 21.700.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 46.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 28 settembre 2018.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri.
Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Di Maio, Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.
Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Grillo, Ministro della salute.
Bonisoli, Ministro per i beni e le attività culturali.
Bussetti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Bonafede.

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