FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1217

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIAMPI,
ASCANI, PICCOLI NARDELLI, FRANCESCHINI, ROSSI, DI GIORGI, ENRICO BORGHI, CANTINI, CARLA CANTONE, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FIANO, LA MARCA, NARDI, PEZZOPANE, ROTTA, SCHIRÒ, VISCOMI, ZARDINI

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di sicurezza degli edifici scolastici

Presentata il 1° ottobre 2018

  Onorevoli Colleghi! — Il tema dell'edilizia scolastica e della sua sicurezza è purtroppo di persistente attualità. Nonostante l'indiscutibile impegno profuso, specialmente dagli ultimi Governi, per destinare risorse alla ristrutturazione e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, la cronaca continua a registrare crolli e transennature di immobili.
  Nella XVII legislatura, la Commissione Cultura della Camera dei deputati ha dedicato al tema un'apposita indagine conoscitiva, che si è conclusa il 30 giugno 2016.
  In tale contesto è emerso chiaramente il problema specifico della responsabilità per gli eventuali danni alle persone. È urgente una modifica alla normativa vigente in materia, e in primo luogo all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato «Obblighi del datore di lavoro e del dirigente», per «alleviare» in qualche modo le gravi responsabilità erroneamente imposte al dirigente scolastico. Basti pensare alla vicenda del dirigente scolastico del Convitto nazionale dell'Aquila, professor Livio Bearzi, condannato a seguito del crollo dell'istituto nel tragico terremoto del 2009 in cui perirono tre ragazzi.
  A conclusione dell’iter processuale presso il tribunale dell'Aquila, la Corte di cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a quattro anni di reclusione per omicidio plurimo colposo e lesioni colpose e l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, e il professor Bearzi è stato recluso nel carcere di Udine.
  Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha concesso la grazia sulla pena accessoria e ha condonato l'interdizione dai pubblici uffici che gli era stata applicata a seguito della condanna.
  La sentenza aveva evidenziato le gravi incongruenze della normativa vigente che attribuisce ai dirigenti scolastici la responsabilità della sicurezza e della manutenzione dei fabbricati in quanto «datori di lavoro», ignorando paradossalmente che gli edifici scolastici sono di proprietà degli enti locali (comune, provincia e area metropolitana) e soltanto a loro la normativa vigente impone gli obblighi relativi alla messa a disposizione nonché ogni intervento strutturale e di manutenzione necessario al fine di garantire la sicurezza prima di tutto degli studenti e in generale di tutti gli operatori scolastici.
  Inoltre ai dirigenti scolastici non è attribuita direttamente alcuna risorsa economica per esercitare eventualmente tale responsabilità o intervenire autonomamente in via ordinaria o straordinaria sui rischi delle strutture, le cui caratteristiche, problematiche, inefficienze e inadeguatezze, ancorché sotto gli occhi di tutti, evidenziano in modo preoccupante un altissimo grado di vetustà e un elevato livello di esposizione al rischio: oltre la metà delle scuole italiane, infatti, risulta costruita prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica per le nuove costruzioni (1974), oltre 24.000 istituti sono situati in aree a elevato rischio sismico, più di 6.000 sorgono in aree a forte rischio idrogeologico e moltissimi sono sforniti finanche del certificato di collaudo e di agibilità.
  Sul tema è appena il caso di ricordare che la particolarità della situazione delle scuole è stata riconosciuta fin dall'emanazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, che all'articolo 3, comma 2, include gli «istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» nell'elenco dei settori e delle situazioni in cui le sue norme «sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative». Il medesimo articolo, peraltro, prosegue prevedendo che l'individuazione delle particolari esigenze in oggetto debba avvenire «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del (...) decreto legislativo con decreti emanati (...) dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute» e che «decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto». Purtroppo, il decreto ministeriale relativo all'applicazione differenziata delle norme nel settore scolastico non è mai stato adottato, fatto che ha contribuito a determinare l'attuale situazione di incertezza normativa.
  Siamo in presenza, dunque, di gravi e prolungate lacune della normativa e dei «Ministri competenti», che nel tempo hanno determinato situazioni aberranti come quelle ricordate a carico dei dirigenti scolastici e che con la presente proposta di legge si intendono superare. L'articolo unico, infatti, prevede di eliminare l'attuale ambiguità che attribuisce le responsabilità e gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nelle scuole e nei luoghi di lavoro esclusivamente in capo ai dirigenti o datori di lavoro, effettivi o presunti, ancorché gli stessi abbiano:

   1) redatto, rispettando la normativa vigente, il documento di valutazione dei rischi;

   2) designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e altre cosiddette «figure sensibili»;

   3) consultato e collaborato con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-ter. I dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza degli studenti o del personale scolastico o che, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti delle istituzioni scolastiche, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale»;

   b) all'articolo 28, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3.1. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici».

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