FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                Capo II
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                Capo III
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo IV
                        Articolo 13

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1224

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MURONI

Disposizioni per il riordino e la promozione delle attività
nel settore dei beni usati e del riuso dei prodotti

Presentata il 2 ottobre 2018

Onorevoli Colleghi! — La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 novembre 2008, recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che ha modificato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha definito la seguente gerarchia per la gestione dei rifiuti:

1) prevenzione;

2) preparazione per il riutilizzo; riciclaggio;

3) recupero di altro tipo (ad esempio il recupero di energia);

4) smaltimento.

All'apice della gerarchia della corretta gestione dei rifiuti è, dunque, la prevenzione, attuata mediante il riutilizzo o riuso di un bene per la stessa funzione per cui è stato ideato.
Si tratta del primo fondamentale anello della cosiddetta «economia circolare», oggetto quest'ultima, com'è noto, di un nuovo, ambizioso pacchetto di direttive recentemente approvate dal Parlamento europeo per aiutare le imprese e i consumatori europei a compiere la transizione verso un'economia più forte e più circolare, in cui le risorse siano utilizzate in modo più sostenibile. Le proposte della Commissione riguardano l'intero ciclo di vita dei prodotti: dalla produzione e dal consumo fino alla gestione dei rifiuti.
Le azioni proposte contribuiranno a «chiudere il cerchio» del ciclo di vita dei prodotti, incrementando il riciclaggio e il riutilizzo e generando vantaggi sia all'ambiente che all'economia. I piani mirano a fare il massimo uso di tutte le materie prime, i prodotti e i rifiuti e a ricavarne il massimo valore, favorendo i risparmi energetici e riducendo le emissioni di gas a effetto serra.
In questo scenario, estendere la vita dei prodotti tramite il riutilizzo è un efficace mezzo per contribuire a un uso etico, efficiente e sostenibile delle risorse, obiettivo centrale delle politiche di produzione e consumo sostenibile. A fronte della considerazione che la produzione di beni è in continua crescita, per soddisfare i fabbisogni, primari e no, di una popolazione sempre crescente, la loro produzione è fonte di numerosi impatti ambientali, dai cambiamenti climatici all'eccessivo consumo di risorse naturali, con il rilascio di sostanze tossiche nell'ecosistema. A una maggiore produzione di beni fa seguito anche un aumento della produzione di rifiuti, nonostante sia ancora alto il potenziale per un loro riuso.
Adottando un approccio di ciclo di vita, la produzione di un bene richiede che si prenda in considerazione non soltanto il processo produttivo in quanto tale ma anche i processi a monte, quali l'estrazione delle materie prime e la produzione di energia, e quelli a valle, cioè l'utilizzo del bene da parte del consumatore. Una volta che il prodotto ha esaurito la sua funzione e il suo utilizzo, considerando gli attuali scenari di fine vita, il valore creato durante il processo produttivo, economico e sociale, con la creazione di lavoro, viene distrutto.
Estendere la vita dei prodotti tramite il riutilizzo è un efficace mezzo per contribuire a sviluppare l'economia circolare, che rappresenta una concreta politica di sviluppo sostenibile, di creazione di lavoro, nonché tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.
In attuazione di quanto indicato in materia dall'Unione europea, si rende necessario normare il settore dell'usato, attivando politiche di sviluppo economico, culturale e sociale con una particolare attenzione alla salvaguardia ambientale, favorendo la partecipazione attiva dei consumatori e delle piccole e medie imprese (PMI).
Sulla base di queste considerazioni, la presente proposta di legge è volta a creare le condizioni che consentano agli operatori dell'usato di sfruttare i nuovi mercati potenziali legati all'economia circolare e a fare in modo che la base di competenze necessaria sia disponibile sul mercato del lavoro. I consumatori devono essere informati adeguatamente sulle credenziali ecologiche in modo da poter compiere scelte basate su una conoscenza complete e corretta.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) beni usati, i beni mobili materiali non registrati, di cui all'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, anche previa preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni;

b) operatori dell'usato, i soggetti che svolgono attività concernenti la distrazione, la raccolta, la selezione, la riparazione, il restauro, la preparazione per il riutilizzo e la commercializzazione per conto di terzi, all'ingrosso e al dettaglio, di beni usati, nonché l'organizzazione, sotto forma di organismi collettivi, di fiere e di mercati dell'usato.

Art. 2.
(Consorzio nazionale del riuso).

1. È istituito il Consorzio nazionale del riuso, organismo con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro composto da rappresentanti degli operatori dell'usato e da un rappresentante, con diritto di voto, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Consorzio è dotato di uno statuto approvato, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Consorzio nazionale del riuso provvede ai mezzi finanziari necessari per l'esercizio dei suoi compiti con i proventi delle attività promosse e con i contributi dei consorziati.
3. Il Consorzio nazionale del riuso ha i seguenti compiti:

a) promuovere, ai fini del riuso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la differenziazione nella gestione dei rifiuti favorendo, di concerto con le pubbliche amministrazioni interessate, la selezione e la diversificazione degli oggetti, in modo da permettere agli operatori dell'usato nonché ad altre categorie interessate un più facile accesso a beni riutilizzabili;

b) fornire pareri in materia di riuso e di mercati dell'usato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con obbligo di motivazione da parte di quest'ultimo in caso di decisione difforme dai pareri forniti;

c) partecipare al Tavolo di lavoro permanente sul riuso, di cui all'articolo 3, con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), fornendo indicazioni utili alla realizzazione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

d) predisporre e coordinare la definizione di accordi di programma con regioni, enti locali, consorzi e aziende municipalizzate operanti nel settore della gestione dei rifiuti al fine di favorire la valorizzazione dei mercati dell'usato e la creazione di un sistema integrato per la distrazione, il trasporto e lo stoccaggio dei beni destinati alla filiera del riuso;

e) garantire il necessario raccordo tra le associazioni di categoria, gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni;

f) favorire la costruzione e la ristrutturazione di filiere locali dell'usato nonché la costruzione di reti commerciali in grado di assorbire i prodotti degli impianti di preparazione per il riutilizzo o dei centri del riuso accreditati;

g) organizzare, in accordo con lo Stato, le regioni, gli enti locali e le pubbliche amministrazioni interessate, campagne dirette a diffondere la conoscenza del riuso, favorendo la corretta partecipazione dei cittadini alle attività degli operatori dell'usato;

h) predisporre accordi di programma, iniziative e azioni diretti all'orientamento professionale, alla formazione professionale e alla formazione professionale continua nonché alla comunicazione e all'educazione ambientale.

Art. 3.
(Istituzione e compiti del Tavolo di lavoro permanente sul riuso).

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo di lavoro permanente sul riuso, di seguito denominato «Tavolo», al quale partecipano rappresentanti del medesimo Ministero e dell'ISPRA nonché, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), un rappresentante designato dal Consorzio nazionale del riuso, due rappresentanti indicati dalle associazioni più rappresentative a livello nazionale del settore dell'usato e dei principali operatori del settore, distinti per categoria, e due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute.
2. Il Tavolo:

a) promuove la differenziazione nella gestione dei rifiuti favorendo, d'intesa con le pubbliche amministrazioni interessate, la selezione e la diversificazione dei beni, in modo da permettere agli operatori dell'usato un più facile accesso ai beni riutilizzabili;

b) fornisce pareri in materia di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e mercati dell'usato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) fornisce indicazioni utili per l'aggiornamento del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;

d) fornisce indicazioni su come favorire, tramite il loro riutilizzo, l'estensione della vita dei prodotti finalizzata alla:

1) creazione di nuovi posti di lavoro e alla lotta contro il lavoro minorile;

2) tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

e) fornisce indicazioni su come realizzare un modello di gestione dell'usato incentrato soprattutto sull'efficienza economica e ambientale, con accorciamento e riqualificazione della rete di fornitura;

f) fornisce indicazioni sui benefìci ambientali del riuso, quali la lotta ai cambiamenti climatici, la riduzione del consumo di risorse naturali e la riduzione dello smaltimento di rifiuti non riciclabili e dei conseguenti impatti ambientali;

g) predispone e coordina la definizione di accordi di programma per la gestione dei rifiuti con regioni, enti locali, altri consorzi e aziende municipalizzate, al fine di favorire la valorizzazione dei mercati dell'usato e la creazione di un sistema integrato per la distrazione, il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti e di beni destinati alla filiera del riuso;

h) favorisce il necessario raccordo tra le associazioni di categoria, gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni;

i) favorisce la costruzione e la ristrutturazione di filiere locali dell'usato nonché la costruzione di reti commerciali in grado di assorbire i prodotti degli impianti di preparazione per il riutilizzo o dei centri del riuso accreditati;

l) organizza, in accordo con lo Stato, le regioni, gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni interessate, campagne dirette a diffondere la conoscenza del riuso, favorendo la corretta partecipazione dei cittadini alle attività degli operatori dell'usato;

m) predispone accordi di programma, iniziative e azioni diretti all'orientamento professionale e alla formazione professionale continua nonché azioni dirette alla comunicazione e all'educazione ambientale.

Art. 4.
(Disciplina sul commercio).

1. L'attività di vendita di beni usati è libera e non necessita dell'autorizzazione prevista dall'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Rimane salva la facoltà degli operatori dell'usato di chiedere l'autorizzazione all'attività di vendita presso aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, assegnato dal comune ai sensi del citato articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
2. È istituita la figura dell'operatore dell'usato ambulante. Tale figura può operare:

a) attraverso concessioni di posteggio individuale;

b) in forma itinerante esclusiva, attraverso la partecipazione a manifestazioni e a mercati organizzati dagli enti o dagli organismi collettivi di cui al comma 4.

3. Nell'ambito degli operatori dell'usato, al fine di rimuovere le condizioni di povertà e di esclusione sociale, è istituita la figura dell'operatore dell'usato di fascia debole, individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, caratterizzata dall'esiguità del volume di affari e dallo stato di necessità che rende impossibile al soggetto di dotarsi della forma giuridica d'impresa. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, tale figura si considera coincidente con quella di lavoratore svantaggiato definito ai sensi dell'articolo 2, numero 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, con ricavi derivanti dall'attività di commercio di beni usati non superiori a 5.000 euro annui.
4. Per i mercati di nuova apertura, ai fini della valorizzazione ecologica dei mercati dell'usato, ai sensi dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, l'occupazione di suolo pubblico a scopo di commercio di beni usati può essere estesa in favore di associazioni, cooperative, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e organismi di carattere collettivo, in qualità di enti organizzatori del mercato stesso. Tali enti, in accordo con la pubblica amministrazione e con il Consorzio nazionale del riuso, s'impegnano a garantire criteri di trasparenza e di equità nell'insediare i singoli operatori. Le regioni e gli enti locali interessati stabiliscono i criteri per l'assegnazione degli spazi e le regole per l'uso degli stessi, previo accordo con il Consorzio nazionale del riuso, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. Gli operatori dell'usato hobbisti hanno diritto a partecipare fino a un massimo di dodici manifestazioni all'anno. Sono considerati tali gli operatori che hanno ricavi inferiori a 2.000 euro l'anno.

Art. 5.
(Provvedimenti fiscali).

1. In quanto di pubblica utilità il settore dei beni usati e del riuso dei prodotti beneficia di specifiche misure di agevolazione, incentivo e defiscalizzazione, ai sensi del presente articolo, anche al fine di favorire l'emersione del medesimo settore.
2. Ai fini di cui alla presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con proprio decreto, istituisce uno specifico codice ATECO, nell'ambito del codice ATECO 46.19 relativo agli intermediari del commercio di vari prodotti, per il commercio di beni usati per conto di terzi.
3. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti è applicato un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di prodotti che il produttore oppure il cittadino dimostri di aver ceduto agli operatori dell'usato. Al fine di rendere omogeneo a livello nazionale il coefficiente di riduzione di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati criteri omogenei minimi di agevolazione applicabili dagli enti locali. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente comma.
4. Le organizzazioni riconosciute come enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le farmacie e le parafarmacie, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i negozi di vendita al dettaglio, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i comitati di cui all'articolo 39 del codice civile e i comuni che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti per l'igiene o la pulizia della casa o della persona, di abbigliamento, di mobilio, di giocattoli e di farmaci, nonché gli operatori dell'usato individuati dallo specifico codice ATECO istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della presente legge sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi.
5. Gli operatori dell'usato ambulante con un reddito annuo non superiore a 15.000 euro che esercitano l'attività esclusivamente in forma itinerante hanno diritto a un regime fiscale agevolato, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Gli operatori dell'usato hobbisti sono tenuti al versamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo totale della tassa sui rifiuti (TARI) in caso di partecipazione a manifestazioni organizzate dei comuni. La somma per la TARI è versata in anticipo al comune, che provvede a devolvere la quota di competenza allo Stato e alla regione.
7. Gli operatori dell'usato ambulanti di fascia debole sono esentati dal pagamento di ogni imposta, tassa o tributo, comunque denominati, relativi alla loro attività.
8. Le azioni condotte dall'operatore dell'usato al fine di porre il bene usato nella condizione di poter essere reimmesso nel circuito commerciale sono considerate sussidiarie all'attività svolta ai fini del regime fiscale.
9. Le donazioni di beni usati, finalizzate al riutilizzo degli stessi per finalità sociali o ambientali ovvero ad attività specifiche di raccolta di fondi da parte delle organizzazioni riconosciute come enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non sono soggette al regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 6.
(Obblighi in materia di tracciabilità
dei beni usati).

1. Ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione e di riciclaggio previsti dagli articoli 648 e 648-bis del codice penale, gli operatori dell'usato sono tenuti a raccogliere i dati identificativi, costituiti dal nominativo, dalla data e dal luogo di nascita, dalla residenza e dal recapito telefonico, dei propri danti causa nelle cessioni di beni usati in conto proprio per un valore superiore a 300 euro per singola transazione e comunque per un valore di 50 euro per ogni singolo bene trattato. I dati raccolti devono essere messi a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, ove richiesto, e sono conservati per un periodo minimo di cinque anni dalla data della transazione.

Art. 7.
(Mercati dell'usato).

1. L'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-sexies. – (Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato). – 1. Il Consorzio nazionale del riuso può avviare, di concerto con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali competenti, progetti per il recupero e lo sviluppo dei mercati dell'usato, provvedendo altresì a segnalare eventuali spazi pubblici per realizzare nuovi mercati. I progetti sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali e imprenditoriali interessate e vi possono partecipare, in qualità di espositori, tutti gli operatori dell'usato.
2. Gli enti locali provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato tenendo conto dei mercati già esistenti e, al fine di favorire la nascita di nuovi mercati dell'usato, ogni comune si impegna a predisporre un'area pari a 15 metri quadrati per ogni 1.000 abitanti.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli standard minimi che i mercati dell'usato devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2. Ai fini della presente legge sono definiti mercati dell'usato:

a) i mercati storici esistenti da più di cinquanta anni e caratterizzati da una continuità merceologica dell'usato;

b) le fiere e i mercati caratterizzati da una varietà merceologica dell'usato;

c) le fiere e i mercati caratterizzati dall'unitarietà merceologica dei beni usati, quali fiere e mercati del libro, del fumetto, del disco e del design;

d) le aree di libero scambio, che hanno una finalità d'inclusione sociale e che sono realizzate per permettere l'attività degli operatori dell'usato di fascia debole.

3. Al fine di favorire l'attività e il rinnovamento dei mercati dell'usato, contribuendo a una migliore visibilità del settore, le pubbliche amministrazioni stabiliscono con apposita delibera le quote da riservare agli operatori dell'usato professionisti, hobbisti e di fascia debole, allo scopo di permettere la rotazione degli stessi, nel rispetto del fabbisogno territoriale degli stessi operatori e previo accordo con il Consorzio nazionale del riuso.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
AMBIENTALE E URBANISTICA

Art. 8.
(Modifiche alla disciplina in materia di centri di raccolta e istituzione di un sistema integrato di gestione).

1. Ai fini del presente articolo e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 183, comma 1, lettere q) e r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende per riutilizzo qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti e per preparazione per il riutilizzo si intendono le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso le quali i prodotti o i componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio del Consorzio nazionale del riuso, provvede alla definizione di un catalogo esemplificativo di prodotti e di rifiuti di prodotti sottoposti a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo, nonché all'individuazione di criteri semplificati per la preparazione per il riutilizzo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può discostarsi dal parere fornito dal citato Consorzio solo mediante adeguata motivazione.
2. Al fine di facilitare la prevenzione nella produzione dei rifiuti garantita dalla filiera degli operatori dell'usato, i rifiuti domestici classificati come urbani di cui all'articolo 184, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non perdono tale classificazione di origine se sono conferiti al sistema di raccolta dagli operatori dell'usato accreditati mediante un accordo quadro tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Consorzio nazionale del riuso. Le modalità di conferimento sono analoghe a quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte di distributori, installatori e riparatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche con il vincolo di accertamento della provenienza geografica.
3. Nei centri di raccolta, oltre alle già previste attività di raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, di trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, è previsto lo svolgimento di attività di intercettazione e differenziazione delle frazioni riutilizzabili da avviare a preparazione per il riutilizzo in appositi impianti. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, prevedendo che presso ogni centro di raccolta sia organizzata un'area destinata alla separazione delle frazioni riutilizzabili, al fine di non riciclare oggetti suscettibili di essere riutilizzati e garantendo il loro non deterioramento.
4. Le pubbliche amministrazioni possono promuovere raccolte dedicate o metodi di raccolta che, compatibilmente con le esigenze tecniche ed economiche, consentano la destinazione dei rifiuti alla preparazione al riutilizzo in attuazione dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dalla legislazione vigente. A tale scopo possono essere previsti gli adeguamenti tecnici necessari presso i centri di raccolta e l'istituzione di servizi di raccolta innovativi. I comuni e i gestori del servizio di raccolta dei rifiuti organizzano la filiera locale del riuso in accordo con le reti locali di riuso e di riparazione accreditate, che rappresentano attività commerciali, associazioni di operatori dell'usato, operatori hobbisti, organizzatori di mercati dell'usato, cooperative ed enti di solidarietà.

Art. 9.
(Insediamento degli operatori dell'usato
nel territorio urbano).

1. Ai fini urbanistici è riconosciuta la natura di pubblica utilità delle attività degli operatori dell'usato. Tali attività sono insediabili, a parità di condizioni, in spazi a destinazione urbanistica di tipo produttivo-artigianale tenuto conto della funzione primaria e prevalente di distrazione dallo smaltimento dei rifiuti, di riparazione e di trasformazione di beni usati, finalizzata al mantenimento e all'espansione delle potenzialità economico-produttive del territorio.
2. Nell'ambito dei piani regolatori generali, previo parere delle associazioni di categoria, è prevista la localizzazione di aree da destinare a parcheggi, magazzini e altri servizi indispensabili allo svolgimento dell'attività di rivendita e di intermediazione di beni usati nelle zone a matrice produttiva artigianale al fine di favorire l'espansione delle attività degli operatori dell'usato.

Capo III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE

Art. 10.
(Lavoro e formazione).

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'inserimento nei programmi dedicati all'orientamento e alla formazione professionali di adeguate informazioni sulle attività del settore dei beni usati e sul riuso dei prodotti, nonché alla promozione di tali attività mediante il sito internet istituzionale del medesimo Ministero, i servizi di orientamento al lavoro e di creazione d'impresa e ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Consorzio nazionale del riuso, individua gli strumenti necessari per favorire l'accesso da parte degli operatori dell'usato a eventuali fondi stanziati dall'Unione europea e a ulteriori forme di agevolazione in materia di lavoro e di formazione professionale.

Art. 11.
(Educazione e sensibilizzazione ambientali).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'inserimento nei programmi dedicati alla prevenzione della produzione dei rifiuti e all'educazione e alla comunicazione ambientali di azioni e di interventi sulle attività del settore dell'usato, sul riuso e sulla preparazione per il riutilizzo.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Consorzio nazionale del riuso, individua gli strumenti necessari per favorire l'accesso da parte degli operatori dell'usato a eventuali fondi stanziati dall'Unione europea e a ulteriori forme di agevolazione in materia di politiche educative e di sensibilizzazione di carattere ambientale.

Art. 12.
(Spazi per il deposito e lo scambio di merci ai fini dell'inclusione sociale).

1. Gli enti locali, d'intesa con il Consorzio nazionale del riuso e compatibilmente con gli spazi a disposizione, provvedono a mettere a disposizione zone per il deposito e per lo scambio di beni usati ai fini dell'inclusione sociale.

Capo IV
OBIETTIVI DEL RIUSO

Art. 13.
(Obiettivi del riuso).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Consorzio nazionale del riuso e in conformità alle norme dell'Unione europea, fissa obiettivi quantitativi di riuso e di preparazione per il riutilizzo, nonché di riduzione di emissioni di anidride carbonica a seguito dello sviluppo del settore dei beni usati e del riuso dei prodotti. A tali fini, le relative attività posso essere considerate quali certificati verdi o bianchi.

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