FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1244

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VALLASCAS

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di energia

Presentata il 4 ottobre 2018

  Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si delega il Governo a emanare un testo unico delle disposizioni in materia di energia con l'obiettivo di riordinare le disposizioni di legge in vigore.
  Il riordino della materia è una necessità dettata dall'evoluzione che il settore energetico ha avuto negli ultimi decenni, che ha dato luogo a una considerevole produzione legislativa, anche su impulso dell'Unione europea, che ha reso eccessivamente dispersivo e frammentario il quadro normativo di riferimento.
  È il caso di osservare che il settore energetico ha avuto uno sviluppo esponenziale, sino a diventare un elemento strategico per le economie di tutto il mondo, con implicazioni importanti in tutti i settori della vita associativa, dalla produzione industriale, alla mobilità e ai trasporti, alla qualità della vita dei cittadini e delle comunità, alle politiche ambientali.
  Nelle società avanzate stanno acquisendo una crescente importanza, sino a diventare determinanti anche nella definizione delle politiche economiche, questioni come la decarbonizzazione, il progressivo impiego e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l'uso dell'energia pulita congiuntamente al contenimento dei consumi, all'efficientamento e al risparmio energetico.
  Come detto, la stessa Unione europea, anche nell'ambito delle misure internazionali adottate per il contenimento delle emissioni e per il contrasto dei cambiamenti climatici, ha assunto una serie di provvedimenti in materia che hanno indicato i princìpi fondamentali per le legislazioni degli Stati membri.
  Ai fini della presente proposta di legge, si citano le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio adottate nel nostro ordinamento: la direttiva 2002/91/CE (rendimento energetico nell'edilizia), attuata con il decreto legislativo n. 192 del 2005 e con la legge n. 90 del 2013, ora abrogata e sostituita dalla direttiva 2010/31/UE; la direttiva 2009/28/CE (fonti energetiche rinnovabili), attuata con il decreto legislativo n. 28 del 2011; la direttiva 2012/27/UE (efficienza energetica), attuata dai decreti legislativi n. 102 del 2014 e n. 141 del 2016.
  Questa produzione legislativa, seppure necessitata dall'evoluzione della materia, ha determinato una stratificazione di norme con una conseguente mancanza di armonia tra le diverse disposizioni e una crescente complessità interpretativa.
  Un riordino della normativa, inoltre, si rende sempre più necessario anche in considerazione degli sviluppi ulteriori che si prevedono per il settore e degli importanti obiettivi internazionali volti al contenimento delle emissioni e al contrasto dei cambiamenti climatici.
  È convinzione del proponente che la redazione, in particolare, di un testo unico omogeneo in materia di energia sia in grado di rimuovere, attraverso un processo di semplificazione, tutti quegli elementi che, a seguito di una produzione normativa che si è stratificata nel tempo, possono rappresentare un vero e proprio ostacolo verso la realizzazione di un sistema energetico coerente, sostenibile e pulito.
  L'obiettivo è realizzare un testo unico che rappresenti in maniera chiara, semplice e lineare, lo stato della normativa in materia.
  L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge conferisce la delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi al fine di riordinare, semplificare e codificare in un testo unico le normative vigenti in materia di energia.
  I commi 2 e 3 recano i princìpi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nell'adozione dei decreti legislativi. In particolare, il Governo provvede al riordino e al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti mediante l'emanazione di un testo unico in materia di energia, apportando le integrazioni e le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica.
  Il comma 4 definisce l’iter da seguire nella definizione e nell'adozione dei decreti legislativi nonché i termini di consultazione per il parere da parte delle Camere.
  Il comma 5 prevede l'adozione di decreti che riuniscano le norme regolamentari vigenti in materia di energia, raggruppate per materie omogene, apportando le modifiche necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative in materia di energia.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) riordino delle disposizioni legislative prevedendo, in particolare, la distinzione tra:

    1) disposizioni di carattere generale per la disciplina della materia;

    2) disposizioni in favore del risparmio energetico e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili a minor impatto ambientale;

    3) disposizioni di carattere sanzionatorio in caso di violazioni;

   b) raggruppamento delle disposizioni legislative secondo materie omogenee, provvedendo alla loro redazione in articoli rubricati;

   c) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative, anche apportando le integrazioni e le modifiche innovative necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

   d) adeguamento delle disposizioni legislative alla giurisprudenza della Corte costituzionale e dell'Unione europea;

   e) indicazione espressa delle disposizioni legislative abrogate.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì adottati nel rispetto dei princìpi di cui alle seguenti direttive:

   a) direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, recepita ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   b) direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepita ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

   c) direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, recepita ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e del decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141.

  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  5. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono raccolte, per materie omogenee, le norme regolamentari vigenti relative alle disposizioni legislative contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo, apportando le modifiche necessarie al fine di semplificarle e di adeguarle a quanto disposto dai medesimi decreti legislativi.

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