XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1283
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ORFINI
Abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, in materia di occupazione abusiva di immobili
Presentata il 18 ottobre 2018
Onorevoli Colleghi! – L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, prevede che chi occupa abusivamente un immobile senza titolo non possa chiedere la residenza, né l'allacciamento a pubblici servizi per il medesimo immobile e rende nulli tutti gli atti emessi in violazione di questa norma; prevede, inoltre, che i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possano partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della stessa natura per i cinque anni successivi all'accertamento dell'occupazione abusiva.
Questo ha comportato per un grande numero di persone l'impossibilità di accedere alla scuola, al Servizio sanitario nazionale e quindi alle cure mediche, oltre alle difficoltà nello svolgere le pratiche relative al soggiorno o al ricongiungimento familiare. Persone che, per effetto diretto della mancanza di una residenza o dell'impossibilità di compilare il modulo dell'ISE e dell'ISEE, non possono avere accesso ad altri servizi e agevolazioni di primaria importanza; che non possono concorrere all'assegnazione di alloggi popolari né accedere alle liste di collocamento per l'impiego. A questo si aggiunga l'impossibilità di esercitare l'elettorato passivo ed attivo e quella di chiedere la cittadinanza.
Ci sono persone che per non perdere tali diritti sono state costrette a dichiarare false residenze, producendo processi di sommersione e nuove sacche di illegalità, o a ricorrere ad allacciamenti abusivi e ad altre soluzioni simili – con i connessi rischi per la salute pubblica – a seguito del divieto di allacciamento ai pubblici servizi disposto dal citato articolo 5.
Tanto è vero che diverse amministrazioni comunali e prefetture hanno trovato degli espedienti regolamentari per aggirare di fatto una norma che non tiene conto della realtà e che priva persone con fragilità economiche e sociali di alcuni diritti costituzionalmente garantiti, provvedendo comunque all'erogazione di pubblici servizi e al rilascio della residenza, anche derogando alla norma nazionale, per non esasperare la questione sociale e i disagi per le fasce più esposte.
È anche significativo rilevare la problematica connessa all'impossibilità, in mancanza delle dichiarazioni di residenza, di effettuare censimenti puntuali degli abitanti di immobili occupati abusivamente, con le ovvie conseguenze anche in termini di pubblica sicurezza. Tra l'altro, è utile sottolineare che l'articolo 43 del codice civile afferma che «Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale». Quindi, nel caso del domicilio si fa riferimento ad una condizione giuridica, nel caso della residenza ad una condizione di fatto.
Pur riconoscendo l'impossibilità di legittimare le occupazioni illegali, è evidente che questa norma, così concepita, determina gravi conseguenze di carattere sociale, oltre che la limitazione di diritti costituzionalmente garantiti dei quali la residenza è il presupposto giuridico. Questo è vero a partire da alcuni diritti riconosciuti universalmente all'individuo, come quelli sanciti nella Costituzione agli articoli 31 («La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), 32 («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (...)»), e 34 («La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (...)»). Per arrivare, poi, agli articoli legati ad alcune libertà individuali, come quella di circolazione e di soggiorno nel territorio nazionale (articolo 16) e ai diritti di esercizio della cittadinanza, come il voto (articolo 48). Al contempo, l'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, in linea più generale, sembra in antitesi anche con il dettato costituzionale dell'articolo 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (...)») e dell'articolo 3 («È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»).
L'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014 vuole pertanto eliminare una discriminazione che colpisce in questo momento soprattutto i bambini e le persone più fragili, dei quali lo Stato ha il dovere di occuparsi, perché ce lo impone la nostra Costituzione, lo afferma la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ce lo ricorda anche l'Unione europea, a partire dalla sua Carta dei diritti fondamentali dove è scritto, tra l'altro, che «1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. (...)» e che «2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente» (articolo 24) e ancora che «1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. 2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefìci sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali» (articolo 34).
L'ultimo articolo citato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si chiude affermando che «3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali». Si tratta evidentemente di una chiara enunciazione del dovere degli Stati membri di farsi carico della questione abitativa come elemento che rientra tra i diritti fondamentali dell'individuo. Per l'Italia significa affrontare in modo complessivo le politiche dell'abitare e i diritti ad esse connessi, anche correggendo ed integrando quanto nella legislazione vigente è risultato inefficace ed abrogando quanto in essa risulta illegittimo, come appunto l'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.