XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 131
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Modifiche agli articoli 703, 1014 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve
Presentata il 23 marzo 2018
Onorevoli Colleghi! — La legge n. 226 del 2004 (ora confluita nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. Con tale provvedimento si è voluto rispondere alla necessità di assicurare alti livelli di specializzazione ed efficienza delle Forze armate, necessità che ha portato alla decisione di accelerare i tempi di realizzazione del nuovo modello professionale. La legge citata, quindi, ha introdotto le opportune disposizioni normative per consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare, evitando pericolosi vuoti di organico. Sono state, quindi, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.
In particolare l'articolo 2199 del citato codice dell'ordinamento militare, che reca la disciplina dei concorsi, dispone, al comma 1, che ai suddetti volontari, in servizio o in congedo, e in possesso dei previsti requisiti, siano riservati i posti messi annualmente a concorso per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, determinati sulla base di un programma quinquennale, predisposto annualmente da ciascuna amministrazione e trasmesso al Ministero della difesa entro il 30 settembre.
La disposizione appena illustrata opera nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni.
L'articolo in esame, in deroga a quanto previsto dall'articolo 703 del medesimo codice dell'ordinamento militare, stabilisce una riserva di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri (nella misura del 70 per cento), del Corpo della guardia di finanza (70 per cento), nella Polizia di Stato (45 per cento), nel Corpo di polizia penitenziaria (60 per cento) e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (45 per cento).
L'articolo 1 della presente proposta di legge interviene sul comma 1 dell'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, al fine di elevare le riserve di posti che, a partire dal 31 dicembre 2020, dovranno trovare applicazione in favore di volontari in ferma prefissata.
L'articolo 2 modifica l'articolo 1014 del codice al fine di stabilire il principio in base al quale nei concorsi relativi all'accesso nella carriera iniziale della polizia municipale e provinciale una quota non inferiore al 30 per cento dei posti messi a concorso deve essere riservata ai volontari in ferma prefissata e in forma breve in servizio o in congedo e in possesso dei prescritti requisiti.
L'articolo 3 è volto a novellare il citato articolo 2199 del codice al fine di estendere la riserva di posti ivi contemplata anche ai concorsi per il reclutamento del personale nella carriera iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tal fine, anche per una migliore comprensibilità della norma, il comma 1 dell'articolo 2199 è stato riscritto indicando espressamente che la riserva in esame riguarda il reclutamento nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo militare della Croce rossa, della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, in materia di riserve di posti).
1. Il comma 1 dell'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono così determinate:
a) Arma dei carabinieri: 80 per cento;
b) Corpo della guardia di finanza: 80 per cento;
c) Corpo militare della Croce rossa: 100 per cento;
d) Polizia di Stato: 70 per cento;
e) Corpo di polizia penitenziaria: 70 per cento;
f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 70 per cento».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 1014 del codice dell'ordinamento militare, in materia di riserve di posti per l'accesso nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia municipale e provinciale).
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1014 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, recante disciplina transitoria in materia di riserva di posti).
1. Il comma 1 dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatta salva la riserva di posti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 703 del presente codice, i posti messi annualmente a concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo militare della Croce rossa, della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere».