FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1350

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ASCANI

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

Presentata il 7 novembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – Nel nostro Paese la percentuale di giovani che pensano di iscriversi a un programma di studi di livello universitario durante l'arco della vita è aumentata dal 39 per cento nel 2000 al 50 per cento nel 2002 e al 56 per cento nel 2006, prima di diminuire al 48 per cento. Solo il 15 per cento degli italiani compresi nella fascia di età tra 25 e 64 anni possiede un'istruzione di livello universitario, rispetto alla media del 32 per cento dei Paesi dell'OCSE. La possibilità concessa alla maggior parte degli studenti europei di potersi iscrivere contemporaneamente a più di un corso di studio in molteplici università europee comporta, di fatto, un disallineamento dei diritti per tutti quegli studenti, italiani ed europei, che frequentano università e istituti italiani. Gli articoli 3 e 9 della Costituzione affermano che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» e che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». La presente proposta di legge muove, per l'appunto, dalla necessità di equiparare il diritto di formazione universitaria italiana a quella degli altri Paesi europei, disciplinando, altresì, le modalità di iscrizione e di conseguimento dei vari titoli universitari previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004 al fine di garantire una scelta sempre più ampia dei percorsi universitari e allineare l'offerta formativa per gli studenti italiani a quella dei colleghi europei.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)

  1. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 2.
(Disposizioni di attuazione)

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare un regolamento che stabilisce le modalità per consentire agli studenti l'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea del medesimo o di un altro livello di diverse università o di diverse facoltà della stessa università, fermo restando quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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