XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1395
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FRAGOMELI
Disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose
Presentata il 23 novembre 2018
Onorevoli Colleghi! — Con il decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, recante «Modalità tecniche di emissione della Carta di identità elettronica», è definita quale documento d'identità, sostitutivo della carta d'identità cartacea, la carta d'identità elettronica (CIE). Il nuovo documento è realizzato con le tecniche proprie della produzione delle carte valori ed è integrato con un microprocessore a radiofrequenza.
Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore sono utilizzati esclusivamente – come specificato nel citato decreto – «per verificare l'autenticità della CIE e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalità “uno a molti” a fini di identificazione» (articolo 3, comma 3). L'emissione della CIE è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione e di rilascio della CIE, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato – sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali – sono quindi state definite con il citato decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Dal 4 luglio 2016, infine, ha avuto inizio il processo di sostituzione della carta d'identità cartacea con la CIE, inizialmente operativo in 199 comuni e poi gradualmente esteso a tutto il territorio nazionale nel 2018.
In questo quadro, attraverso un puntuale e oculato procedimento di integrazione normativa, è nostra intenzione ampliare le funzionalità proprie della CIE estendendone l'uso al settore degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose, integrando i presupposti alla base della disciplina vigente in materia con due assunti a nostro parere fondamentali e imprescindibili: ci si riferisce, da una parte, al principio della certezza dell'identificazione, fisica o digitale, del cittadino e, dall'altra, a quello della massima diffusione dell'utilizzo della CIE quale strumento di accesso ai servizi pubblici e privati da parte dei cittadini.
Una maggiore facilità dei processi di riconoscimento anche nel particolare settore considerato comporterà maggiori diritti e minori disagi per il cittadino.
Le crisi delle banche, da un lato, e la congiuntura economica, dall'altro, hanno portato il cittadino a chiedere maggiori rassicurazioni sulla tutela dei propri investimenti e delle proprie risorse. È compito delle istituzioni contrastare con strumenti innovativi le frodi nel campo finanziario e assicurativo. Si pensi, ad esempio a eventuali irregolarità nell'identificazione dei clienti nel settore del money transfer, con il rischio di fenomeni di frazionamento artificioso delle operazioni di trasferimento del denaro e di utilizzo a tale fine di prestanome, nonché di lacunosità dei controlli esercitati in materia da parte degli intermediari finanziari.
La garanzia dell'identificazione del cittadino attraverso la CIE permette, inoltre, di assicurare una concreta risposta al rischio di riciclaggio di denaro. È dunque possibile utilizzare la CIE come strumento di garanzia «finanziaria».
La diffusione dell'uso della CIE permette, altresì, di fornire un ulteriore elemento di contrasto anche di altre frodi connesse con i processi di identificazione in questo settore, quali quelli legati al furto d'identità. Attraverso le funzionalità offerte dalla CIE è possibile avere un immediato riscontro sul soggetto che richiede, ad esempio, l'erogazione del credito al consumo oppure che si rivolge a un professionista, ad esempio un avvocato. Gli obblighi di legge connessi all'identificazione certa del richiedente possono essere ottemperati con l'uso della CIE e con il sistema informativo del Ministero dell'interno.
Nello specifico, la presente proposta di legge prevede che gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari, dei soggetti esercenti attività finanziaria, dei professionisti, dei revisori contabili e degli altri soggetti indicati dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nell'erogazione delle prestazioni o nello svolgimento di un'operazione di trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, devono essere assolti in via preferenziale con la CIE. A tali fini si specifica come effettuare l'accertamento dell'identità fisica del titolare del documento e che la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della CIE potrà avvenire per il tramite del medesimo documento, secondo le specifiche tecniche pubblicate nel Portale CIE istituito ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli obblighi di identificazione indicati agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, svolti dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo nonché dai professionisti e dagli altri soggetti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo 3 devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. Ai fini della presente legge, la carta d'identità elettronica di cui al comma 1 costituisce strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e il riconoscimento dell'identità fisica del soggetto può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica stessa e la verifica dei medesimi alla presenza del suo titolare. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo modalità specifiche pubblicate nel Portale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.