FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1418

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZAN, NARDI, MIGLIORE

Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di eutanasia

Presentata il 5 dicembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – Secondo le più recenti rilevazioni statistiche, tre italiani su quattro, cioè molto più della metà della popolazione, sono a favore dell'eutanasia legale, per poter scegliere, in determinate condizioni, una morte dignitosa invece che imposta nella sofferenza.
  Oggi, chi aiuta un malato terminale a morire – magari un genitore o un figlio che implora di porre fine alla sofferenza del proprio caro – rischia molti anni di carcere. Il diritto costituzionale a non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la propria volontà è costantemente violato, anche solo per paura o per ignoranza. Infatti è necessario ricordare, in questa sede, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, che ha rimandato di un anno la decisione di merito sullo specifico caso (il cosiddetto «caso Cappato»), ma ha anche indicato chiaramente la strada che il Parlamento dovrebbe prendere: ognuno deve essere libero di decidere come morire. Ciò è confermato anche dal comunicato stampa della medesima Corte costituzionale del 24 ottobre 2018 in merito alla stessa ordinanza, che recita: «Nella camera di consiglio di oggi, la Corte costituzionale ha rilevato che l'attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un'appropriata disciplina, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell'articolo 580 codice penale all'udienza del 24 settembre 2019».
  Per rimediare a questa lacuna normativa, proponiamo poche regole chiare, che stabiliscono con precisione come ciascuno possa esigere legalmente il rispetto delle proprie decisioni in materia di trattamenti sanitari, compreso il ricorso all'eutanasia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Ogni cittadino può rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e di terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente quando essa:

   a) sia manifestata da un soggetto maggiorenne;

   b) sia manifestata da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3;

   c) sia manifestata in modo inequivocabile dall'interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea, dello stesso, da una persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura.

Art. 2.

  1. Il personale medico e sanitario che non rispetta la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati dall'articolo 1 è tenuto, ferma restando ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.

Art. 3.

  1. Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che hanno praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

   a) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia accertata in modo inequivocabile;

   b) il paziente sia maggiorenne;

   c) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4;

   d) i parenti entro il secondo grado e il coniuge, con il consenso del paziente, siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;

   e) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia che provoca gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;

   f) il paziente sia stato congruamente e adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche nonché dei prevedibili sviluppi clinici e abbia discusso di ciò con il medico;

   g) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto di tali condizioni deve essere attestato dal medico per scritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria dove sarà praticato il trattamento eutanasico.

Art. 4.

  1. Ogni persona può redigere un atto scritto, con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l'applicazione dell'eutanasia nell'ipotesi in cui essa successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera e), e sia incapace di intendere e di volere ovvero di manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall'articolo 1, un fiduciario perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.
  2. La richiesta di applicazione dell'eutanasia deve essere chiara e inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un'autodichiarazione, con la quale il richiedente attesta di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici e umani ad essa relativi.
  3. La conferma della richiesta da parte del fiduciario, ai sensi del comma 1, deve essere chiara e inequivoca, nonché espressa per scritto.
  4. Ove siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo, unitamente a quelle dell'articolo 3, comma 1, lettera g), al medico e al personale sanitario che hanno attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte del paziente, non si applicano le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale.

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