FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1504

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Istituzione del Ministero del mare

Presentata il 16 gennaio 2019

Onorevoli Colleghi! – L'Italia, come è noto, è circondata da 7.456 chilometri di coste, 155.000 chilometri quadrati di acque marittime, interne e territoriali e 350.000 chilometri quadrati di acque. Un patrimonio non solo naturalistico, storico e culturale ma anche economico, oggi più che mai. Con l'80 per cento dei nostri confini bagnati dal mare, l'economia del mare costituisce, infatti, una parte molto importante del sistema produttivo nazionale, con circa 200.000 imprese impegnate nella cosiddetta «economia del mare», che va dalle attività primarie come la pesca, a quelle terziarie del turismo marino, dei trasporti marittimi e della ricerca e regolamentazione ambientale, passando per quelle secondarie quali la cantieristica.
Una forza imprenditoriale che cresce rispetto al resto dell'economia, come emerge dal VII Rapporto sull'economia del mare (2018), e che coinvolge anche giovani (dieci imprese del settore su cento sono «capitanate» da under 35), donne (venti su cento sono a guida «rosa») e stranieri (sei su cento).
L'economia del mare si sviluppa in diversi settori che vanno dalla filiera ittica (che comprende le attività connesse con la pesca, la lavorazione del pesce e la preparazione di piatti a base di pesce) a quella della cantieristica (attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, cantieri navali, fabbricazione di strumenti per navigazione, installazione di macchine e apparecchiature industriali connesse); dall'industria delle estrazioni marine (sale, petrolio, gas naturale) alla movimentazione di merci e passeggeri (attività di trasporto via acqua di merci e persone, sia marittimo che costiero, connesse attività di assicurazione e di intermediazione degli stessi trasporti e servizi logistici), ai servizi di alloggio e ristorazione, alle attività sportive e ricreative (operatori turistici, guide e accompagnatori turistici, parchi tematici, stabilimenti balneari e altri ambiti legati all'intrattenimento e al divertimento, discoteche, sale da ballo, sale giochi e altro), ma anche attività legate all'istruzione (scuole nautiche). Senza dimenticare, poi, il settore della ricerca e della tutela ambientale, che include le attività di ricerca e di sviluppo nel campo delle biotecnologie marine e delle scienze naturali legate al mare più in generale, insieme alle attività di regolamentazione per la tutela ambientale e nei settori dei trasporti e delle comunicazioni.
I settori in cui è più forte l'allargamento della base imprenditoriale, in termini percentuali, sono le attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale (+34,6 per cento) e i servizi di alloggio e ristorazione (+23 per cento), mentre, tra le diverse ripartizioni territoriali, l'incremento maggiore del numero di imprese dell'economia del mare si riscontra nel Mezzogiorno e nel centro Italia che rappresentano, appunto, le due macroripartizioni a più alta concentrazione di imprese dell'economia del mare, con un'incidenza del 4,1 per cento e del 4,2 per cento sui rispettivi totali imprenditoriali.
Parliamo, dunque, di una forza imprenditoriale che rappresenta un motore per la produzione economica, il cui valore aggiunto è arrivato, nel 2017, a 45 miliardi di euro, pari al 2,9 per cento del totale dell'economia, con un aumento di circa il 5,9 per cento, raddoppiando la variazione registrata dal resto dell'economia.
Va poi rilevato il dato attinente alla forza lavoro, che conta oltre 880.000 occupati, pari al 3,5 per cento dell'occupazione complessiva nazionale, mentre dal 2011 al 2017 il numero di lavoratori è aumentato di più 4 punti percentuali, a fronte di una crescita di solo l'1 per cento nel resto dell'economia.
Imprenditorialità, produzione e occupazione, a cui va ad aggiungersi la competitività in campo internazionale, perché l’export della cantieristica e quello del settore ittico, nel suo insieme, ha toccato nel 2017 quota 5,1 miliardi di euro.
Dati e numeri che per un effetto moltiplicatore devono aggiungersi a quelli dell'indotto relativi alle attività fornitrici, ad esempio, di beni e servizi di input (materie prime, semilavorati e altro) e a quelle che garantiscono la distribuzione commerciale, servizi di marketing, trasporti, logistica e così via, per cui ogni euro prodotto dall'economia del mare si traduce in quasi 2 euro per il resto dell'economia.
Analizzando in base alla ripartizione geografica, infine, il valore aggiunto prodotto dall'economia del mare, la sua attivazione sul resto dell'economia e il relativo moltiplicatore, emerge che nel 2016 l'intera filiera del settore ha inciso, tra valore aggiunto prodotto in modo diretto e valore aggiunto attivato, per circa l'1 per cento nell'economia del Mezzogiorno (36,3 miliardi di euro) e per il 10,1 per cento in quella del centro (33 miliardi di euro).
Un sistema che ha tenuto nonostante la crisi, che funziona, porta reddito e occupazione; una realtà, quella marittima, molto complessa e articolata, legata al sistema portuale, alla rete trasportistica terrestre, alla logistica e all'industria manifatturiera, oltre che ai servizi dedicati, che richiede un'organizzazione logistica puntuale e sistematizzata.
L'8 giugno 2017, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la dichiarazione de La Valletta sulla politica marittima dell'Unione europea, che elenca tra le priorità: maggiore competitività, decarbonizzazione e digitalizzazione, «per assicurare una connessione globale, un mercato interno efficiente e un settore marittimo di primo livello».
L'Italia su tutti questi aspetti può giocare un ruolo decisivo, ma per farlo deve presentare una seria strategia di politica dei trasporti e dell'economia marittima; è, dunque, necessario, come viene chiesto da tutta l'industria, promuovere una gestione forte e unitaria del mondo del mare, declinato in tutte le sue molteplici componenti.
Il controllo sul mare, il corretto svolgimento delle attività economiche, la tutela dell'ambiente marino, la salvaguardia del trasporto umano e la sicurezza della navigazione sono competenze attualmente ripartite in diversi Ministeri senza quella necessaria e doverosa visione comune e univoca delle problematiche legate alla vita in mare.
Con la presente proposta di legge si intendono riportare nell'ambito di un unico dicastero le funzioni e i compiti che hanno un collegamento con il mare, con la sua tutela, con le sue risorse, con il suo ecosistema e con i trasporti marittimi: un Ministero del mare deputato a valorizzare la peculiarità del sistema marittimo e la complessità delle sue articolazioni e lo sviluppo di politiche organiche per il settore.
Il futuro dell'Italia è nel mare, che rappresenta una sfida, un'opportunità e, forse, anche una missione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «in tredici» sono sostituite dalle seguenti: «in quattordici».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) al numero 8) le parole: «e del mare» sono soppresse;

2) dopo il numero 13) è aggiunto il seguente:

«14) Ministero del mare»;

b) all'articolo 41, comma 2, le parole: «opere marittime e» sono soppresse;

c) all'articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: «navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;» sono soppresse;

d) all'articolo 44, comma 4, le parole: «e dagli uffici opere marittime» sono soppresse;

e) dopo il capo IX del titolo IV è inserito il seguente:

«Capo IX-bis
Ministero del mare

Art. 44-bis. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni) – 1. È istituito il Ministero del mare.
2. Al Ministero del mare sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di protezione del mare, intesa come tutela, difesa, vigilanza e controllo dell'ecosistema marino e costiero, di navigazione marittima, pesca e acquacoltura nonché di valorizzazione e promozione dell'intero sistema marittimo nazionale.
3. Al Ministero del mare sono trasferiti, con le relative risorse finanziarie, strumentali e di personale, compresa la gestione dei residui, le funzioni e i compiti esercitati:

a) dalle divisioni III (Difesa del mare) e IV (Tutela degli ambienti costieri e marini. Supporto alle attività internazionali) della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle attività di coordinamento in materia di trasporto marittimo di merci pericolose;

d) dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Art. 44-ter. – (Aree funzionali) – 1. Il Ministero del mare svolge, per quanto di competenza, le funzioni e i compiti di competenza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione, gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle opere marittime di interesse nazionale, ad eccezione di quelle in materia di difesa, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate;

b) navigazione e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;

c) gestione integrata delle coste, gestione ambientale e sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle attività in materia di studio, valutazione, monitoraggio, protezione e ripristino della biodiversità in ambienti marini e costieri e ai rischi connessi agli incidenti marittimi e allo sversamento di idrocarburi e materie inquinanti nelle acque del mare;

d) istituzione, gestione e vigilanza delle aree protette marine, dei parchi marini e delle riserve naturali marine, in concorso con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

e) promozione dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo dell'economia del mare, in concorso con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai seguenti settori: filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e di passeggeri, servizi di alloggio e di ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative, turismo costiero e marittimo, compresi quelli crocieristico e diportistico;

f) promozione, per quanto di competenza, degli interscambi commerciali marittimi con l'estero, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e il rafforzamento del sistema logistico nonché la valorizzazione e l'incentivazione degli insediamenti produttivi e dei progetti di investimento nelle aree portuali e interportuali, in concorso con i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

g) rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo, in concorso con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di: supportare le filiere transfrontaliere della nautica, del turismo sostenibile e innovativo, delle biotecnologie blu e verdi e delle energie rinnovabili blu e verdi, come base per la crescita della competitività e dell'occupazione dell'area di cooperazione; difendere le popolazioni e il patrimonio naturale marittimo dai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dalle attività umane; migliorare la difesa e la valorizzazione in chiave sostenibile del patrimonio naturale e culturale marittimo; sviluppare le reti di connessioni marittime e le modalità di trasporto sostenibile per ridurre l'isolamento delle aree più periferiche, anche insulari, migliorando la qualità dell'ambiente;

h) recupero dai fondali marini dei beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, in concorso con il Ministero per i beni e le attività culturali;

i) promozione di sport nautici, anche agonistici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

l) predisposizione della normativa interna di recepimento di trattati e convenzioni internazionali in materia marittima, di sicurezza della navigazione e protezione e valorizzazione dell'ambiente marino e costiero conclusi dall'Italia, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

m) previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura e promozione dei rapporti con organismi internazionali, dell'Unione europea e nazionali in materia di protezione e valorizzazione del sistema marino e costiero, del trasporto marittimo, nonché di tutela della salute e della sicurezza del lavoro marittimo e portuale.

2. Il Ministero del mare elabora e promuove analisi, studi, indagini, campagne e rilevamenti interessanti il settore marittimo e adotta tutte le iniziative idonee alle esigenze e ai problemi ad esso connessi, assicurando la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente marino e costiero e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo la rilevanza istituzionale, economica e occupazionale dell'intero sistema marittimo.
Art. 44-quater. – (Capitanerie di porto) – 1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto è incardinato nell'ambito del Ministero del mare, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di competenza previsti della normativa vigente, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del mare”».

Art. 2.

1. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e la denominazione: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni dei predetti Ministeri e alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), della presente legge e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del mare provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

1. Il Ministro del mare presenta alle Camere ogni anno una relazione sull'attività svolta e sullo stato dell'ambiente marino e costiero e, in generale, dell'intero settore marittimo.

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