FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1566

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata PAITA

Disposizioni concernenti l'adozione di programmi di intervento strategico per la realizzazione di opere di interesse pubblico

Presentata il 4 febbraio 2019

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di superare la condizione di emergenzialità e di conflittualità esistente nei comprensori regionali, interregionali e nazionali interessati dalla realizzazione, o dal ripristino, di opere infrastrutturali strategiche di interesse pubblico. Spesso i tempi per la realizzazione delle opere si allungano a causa di problematiche legate alle competenze dei diversi soggetti territoriali che ne rallentano l'esecuzione e alla frammentazione del quadro normativo che ostacola l'individuazione di possibili soluzioni.
La presente proposta di legge individua i programmi di intervento strategico (PIS) quali strumenti risolutivi adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che assume il ruolo di cabina di regia per la definizione, d'intesa con le regioni, di programmi finalizzati al superamento delle problematiche connesse alla realizzazione di opere infrastrutturali; i PIS costituiscono altresì degli strumenti preventivi e di garanzia in caso di situazioni determinatesi a seguito di eventi calamitosi.
Per assicurare la composizione dei diversi interessi e comunque per tutelare le popolazioni interessate, è inoltre previsto, ai fini della redazione dei PIS, il coinvolgimento delle popolazioni e delle istituzioni locali nonché l'adozione di misure in favore dei cittadini e delle attività economiche.
La presente proposta di legge prevede, altresì, misure di ristoro per gli interventi e per i programmi di riqualificazione dei diversi ambiti territoriali. I requisiti necessari per accedere alle misure di ristoro e la relativa quantificazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni.
L'auspicio è che la presente proposta di legge possa essere rapidamente approvata dalle Camere al fine di fornire uno strumento indispensabile per il superamento di conflitti e di controversie nonché per snellire le procedure di realizzazione di importanti opere infrastrutturali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Programmi di intervento strategico)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento strategico (PIS) che individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibilità degli interventi, a risolvere le problematiche delle comunità e dei territori coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei PIS negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione o dal ripristino delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali di interesse statale, anche in caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti.
3. I PIS, quali strumenti operativi di programmazione strategica integrata, d'intesa con gli enti interessati e con i soggetti attuatori delle opere, garantiscono la riqualificazione dei contesti territoriali interessati e la sostenibilità degli interventi, attraverso la concertazione con le comunità coinvolte al fine di risolvere i problemi derivanti dalla realizzazione delle stesse opere.
4. I PIS possono, altresì, essere attivati, d'intesa con i competenti enti locali e in conformità con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, per assicurare la coesione territoriale, lo sviluppo economico e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante finanziamenti pubblici e privati.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri presenta annualmente alle Camere una relazione sui PIS attivati e sul loro stato di attuazione, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 2.
(Strumenti di comunicazione e di partecipazione)

1. Ai fini della redazione dei PIS la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento dei Ministeri e degli enti pubblici interessati, attiva specifici percorsi di comunicazione e di coinvolgimento delle comunità locali interessate, garantendo la loro partecipazione nelle scelte.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, con gli enti locali, con le istituzioni e gli enti pubblici interessati promuove e garantisce la conoscenza e la piena diffusione dei PIS attivati.

Art. 3.
(Modalità di attuazione dei PIS)

1. Ai fini di cui alla presente legge, il soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale propone un PIS recante i seguenti elementi costitutivi:

a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma;

b) analisi dei fabbisogni territoriali economici e sociali nonché ambientali e della salute pubblica, relativi agli ambiti di cui alla lettera a);

c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai conseguenti interventi;

d) individuazione dei soggetti, anche privati, partecipanti e dei relativi ruoli;

e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle misure e delle opere compensative;

f) previsione delle misure di attuazione e di gestione, compresi gli schemi- tipo di accordi tra i soggetti attuatori e i soggetti interferiti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali volti alla corresponsione delle indennità speciali previste dalla presente legge;

g) valutazione dei costi;

h) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata;

i) individuazione dei percorsi informativi e partecipativi di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Accordi di programma)

1. Per la definizione dei PIS, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e approva specifici accordi di programma fra la stessa Presidenza, le regioni, gli enti locali, i soggetti attuatori ed altri eventuali soggetti interessati, sulla base della proposta formulata ai sensi dell'articolo 3 e delle eventuali rimodulazioni e integrazioni apportate dalle regioni e dagli enti interessati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato tecnico che svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e consultive sull'attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'accordo di programma di cui al medesimo comma 1.
3. I PIS sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.
(Indennità speciale)

1. I PIS prevedono interventi per la tutela dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui ai medesimi programmi. I requisiti della residenza e della dimora devono sussistere in epoca anteriore all'approvazione del relativo PIS.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è posto a carico dei soggetti attuatori delle opere infrastrutturali l'obbligo di corresponsione di un'indennità speciale in favore dei soggetti di cui al comma 1 destinata a compensare la loro ricollocazione in immobili adibiti a prima abitazione nonché ogni altra spesa definita accessoria alla ricollocazione. L'importo dell'indennità speciale è determinato in base a parametri stabiliti dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto da emanare d'intesa con la regione interessata ed è aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. L'indennità speciale di cui al comma 2 spetta ai seguenti soggetti:

a) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione autonoma;

b) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione in una nuova abitazione.

4 Ai locatari, ai residenti e ai dimoranti negli immobili di cui al comma 1, che richiedano la ricollocazione in alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) non assegnabili in quanto in carente stato di manutenzione, non spetta l'indennità speciale di cui al comma 2; ai medesimi soggetti è corrisposta una somma pari a euro 10.000, aggiornata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, per la copertura delle spese di trasloco e di attivazione delle utenze domestiche.
5. Il comune procede all'assegnazione degli alloggi ristrutturati secondo procedure adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nel caso di ricollocazione abitativa dei soggetti di cui al comma 3, lettera b), i relativi oneri finanziari sono posti a carico dei soggetti di cui al comma 2.
7. I locatari, i residenti e i dimoranti negli immobili di cui al comma 1 possono richiedere l'assegnazione degli alloggi di ERP qualora possiedano i requisiti prescritti dalla normativa vigente. In tale caso la perdita dell'immobile è equiparata allo sfratto esecutivo.

Art. 6.
(Tutela delle attività economiche)

1. I PIS individuano gli interventi per la tutela delle attività economiche incompatibili con la realizzazione dell'opera infrastrutturale, al fine di garantirne la continuità.
2. Il titolare dell'attività economica interferita che riceve dal soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale l'indennità di cui all'articolo 7 assume l'obbligo di garantire la continuità occupazionale e produttiva per il periodo di tre anni a decorrere dall'erogazione del saldo dell'indennità.
3. Il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti a carico dei soggetti interferiti dalla realizzazione di opere infrastrutturali al fine dell'ottenimento delle indennità, comporta la restituzione dell'indennità corrisposta, comprensiva degli interessi legali nel frattempo maturati.
4. Qualora si verifichi un caso fortuito o di forza maggiore ovvero sopravvengano altri gravi motivi, il soggetto beneficiario dell'indennità di cui al comma 2, su autorizzazione del soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale, ha diritto al mantenimento della stessa indennità e all'esenzione dall'obbligo di cui al citato comma 2.
5. Alle regioni è affidato il controllo dell'attuazione del presente articolo.

Art. 7.
(Ulteriori tutele)

1. Le tutele previste dalla presente legge possono essere estese, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche a soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili o compromessi dalla realizzazione di opere infrastrutturali, individuate dai PIS di cui all'articolo 3, anche per interventi in corso di realizzazione e su richiesta dei competenti enti locali.
2. Qualora la situazione abitativa e i requisiti dei soggetti collocati in immobili incompatibili con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1 non rientrino nelle disposizioni della presente legge ma richiedano comunque un intervento di tutela, la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante le misure di attuazione e di gestione stabilite nell'accordo di programma di cui all'articolo 4, individua le necessarie soluzioni, ferma restando la possibilità di concedere, in tutto o in parte, le indennità previste dalla presente legge.
3. Nei casi di micro, piccole e medie imprese, definite in conformità a quanto stabilito nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, la cui attività sia incompatibile con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, le misure di attuazione e di gestione dei PIS prevedono la corresponsione da parte del soggetto attuatore di un'indennità compensativa delle spese di trasloco e del fermo produttivo.
4. L'erogazione dell'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per lo stesso periodo di fermo produttivo e per le stesse tipologie di spesa.
5. Ai fini di agevolare la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonché la ricollocazione dei soggetti residenti interferiti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, i comuni hanno la facoltà di adottare specifiche misure di carattere urbanistico, funzionali alla liberazione delle aree e alla tutela dei residenti e delle attività insediate, ricorrendo alle procedure acceleratorie vigenti.
6. Qualora la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1 comporti il trasferimento dei soggetti insediati nel territorio, siano essi persone fisiche o attività economiche, gli stessi possono essere ricollocati in comuni diversi a cura del soggetto attuatore delle opere, previo consenso dei comuni e a condizione che la nuova collocazione risulti conforme sotto il profilo della sicurezza e della compatibilità ambientale e paesaggistica.

Art. 8.
(PIS per rischio idrogeologico)

1. I PIS possono essere utilizzati anche per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, necessarie a prevenire eventi calamitosi o a fare fronte alle conseguenze prodotte da tali eventi.
2. I PIS possono altresì essere utilizzati per fare fronte alle conseguenze di calamità, catastrofi o altri eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza.
3. Le opere di cui al comma 1 comprendono anche la realizzazione di edifici sostitutivi utili alla ricollocazione, al di fuori delle aree a rischio, di persone fisiche e di attività economiche.

Art. 9.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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