FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1629

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
POTENTI, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FERRARI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, TATEO, TIRAMANI, TOMASI, TONELLI, TURRI, VINCI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifica all'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di armi esenti dall'obbligo di denuncia

Presentata il 26 febbraio 2019

Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si intende intervenire sull'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo testo unico e dall'articolo 45 del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in merito alla definizione del concetto di «arma» ai fini degli obblighi di denuncia alle autorità. L'intento è quello di chiarire il significato della norma ed evitare i dubbi interpretativi tuttora esistenti in merito all'esclusione dall'obbligo di sottoposizione a denuncia di tutti gli oggetti che, pur compresi nella definizione di «arma», sono ben diversi dalle comuni armi da fuoco per le quali la denuncia è invece necessaria, in quanto – sebbene nati con la destinazione naturale dell'offesa alla persona – hanno oggi un valore puramente storico. Un ulteriore obiettivo è quello di eliminare inutili e spesso deteriori vincoli burocratici a carico di privati e della pubblica amministrazione, lasciando alla libera valutazione ministeriale la necessità di specificare con un successivo intervento di natura regolamentare l'eventuale modalità con la quale i detentori potranno rendere noti agli organi di polizia, ai fini esclusivamente informativi, l'elenco dei manufatti di cui siano in possesso e l'eventuale loro cessione a terzi.
La presente proposta di legge vuole infatti garantire la più ampia e libera detenzione, anche per una migliore valorizzazione e conservazione, di quella serie di armi, quali pugnali, baionette e spade, qualificate e comprese tra i beni culturali. Sono oggetti detenuti e meticolosamente conservati da migliaia di collezionisti italiani e soggetti per la maggior parte a precise disposizioni di legge, come quelle della legge 7 marzo 2001, n. 78, sulla tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, o, genericamente, alle norme in materia di beni culturali.
Sono moltissimi, infatti, i casi di denunce e di pesanti sanzioni ai danni di collezionisti di armi storiche dovute al solo possesso di oggetti artistici o storici detenuti senza l'autorizzazione amministrativa prevista dall'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. È opportuno precisare che, in base all'attuale normativa, tale autorizzazione non è più necessaria. In virtù delle modifiche apportate al citato articolo 38 dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, che ha recepito la direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il primo comma dell'articolo 38 dispone che «Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente (...)». Ma il citato articolo 1-bis del decreto legislativo n. 527 del 1992 fa esclusivo riferimento alle sole armi da fuoco e alle loro parti. Se ne deduce, pertanto, che le cosiddette «armi bianche» sono al di fuori dell'ambito di applicazione della norma.
Al fine di agevolare i destinatari della norma e di garantire una sua applicazione uniforme, è opportuno un ulteriore intervento normativo di armonizzazione delle norme richiamate, in assenza di un consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione sul punto, di una giurisprudenza di merito univoca e di un'affermata dottrina che proponga un'esegesi chiara e puntuale delle richiamate disposizioni.
La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, apporta quindi una modifica all'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 in modo da prevedere espressamente che l'obbligo di sottoposizione a denuncia previsto dal medesimo articolo non si applica alle lame, alle baionette, alle spade, agli spadini, alle alabarde e alle mazze ferrate.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di cui al presente comma non si applicano alle lame, alle baionette, alle spade, agli spadini, alle alabarde e alle mazze ferrate».

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