FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1649

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SASSO, MOLINARI, BELOTTI, BASINI, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE, LATINI, PATELLI, RACCHELLA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BISA, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLLA, COMENCINI, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MAGGIONI, MATURI, MORELLI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RAFFAELLI, RIBOLLA, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VINCI, VIVIANI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

Presentata il 7 marzo 2019

  Onorevoli Colleghi! – Nel nostro ordinamento vige ancora una disposizione, risalente addirittura al Regno d'Italia (secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), che vieta di frequentare, contemporaneamente, più di un corso di laurea presso gli atenei italiani.
  Questo divieto deve essere soppresso poiché, mai come oggi, è evidente la necessità di una interdisciplinarità del sapere per creare figure professionali che rispondano in modo più adeguato alla variabilità e alla complessità del mondo del lavoro.
  Pertanto, con la presente proposta di legge, al fine di garantire una scelta sempre più ampia dei percorsi universitari e di allineare l'offerta formativa per gli studenti italiani a quella dei colleghi europei, si dispone la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diversi corsi di laurea o di diploma mediante l'abrogazione del predetto secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, il quale prevede che «Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola».
  La presente proposta di legge non solo è conforme, ma anzi è espressione diretta dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti dagli articoli 3, secondo comma, e 9, primo comma, della Costituzione, che statuiscono rispettivamente che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» e che: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica».
  La presente proposta di legge è altresì in armonia con la maggior parte degli ordinamenti degli altri Paesi europei, che riconoscono agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studio in diverse università europee, superando, di fatto, l'attuale disallineamento dei diritti per tutti quegli studenti, italiani ed europei, che frequentano università italiane.
  Inoltre, l'intervento normativo è conforme a quanto previsto dal Comunicato di Bucarest del 2012, rilasciato dai Ministri responsabili dell'istruzione superiore nei 47 Paesi dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (European Higher Education Area – EHEA), in merito al consolidamento delle politiche sull'istruzione superiore, che recita: «Incoraggiamo le istituzioni di istruzione superiore a sviluppare ulteriormente i corsi di studio e i titoli congiunti in quanto espressione di una visione più ampia dello Spazio europeo dell'istruzione superiore».
  Sulla soppressione del divieto de qua si è espresso positivamente all'unanimità il Consiglio nazionale degli studenti universitari con la mozione presentata nell'adunanza n. 13 del 7 e 8 maggio 2015 avente ad oggetto «Mozione riguardante il divieto di iscrizione contemporanea a diversi corsi di laurea o di diploma».
  La soppressione di tale divieto consentirebbe il superamento della logica della specializzazione in un unico settore e offrirebbe la possibilità agli studenti, come avviene in altre nazioni, di rendere più flessibile la loro formazione e di sviluppare una proficua interdisciplinarietà del sapere.
  Come è noto, attualmente l'unica possibilità per gli studenti italiani di conseguire il cosiddetto «double degree» è quella offerta dalle università italiane che hanno stipulato specifici accordi con atenei stranieri. In questo modo, infatti, le università italiane permettono ai propri studenti di conseguire un titolo riconosciuto sia in Italia che nel Paese estero in cui ha sede l'università con la quale è stato stipulato l'accordo.
  Proprio in virtù del successo di tali esperienze, è ormai arrivato il momento che il nostro sistema universitario compia un ulteriore passo nel senso dell'ampliamento dell'offerta formativa, consentendo ai nostri studenti di frequentare, contestualmente, corsi di laurea diversi così da realizzare percorsi misti di formazione, quale, per fare solo un esempio, quello delle lauree in medicina e chirurgia e in ingegneria biomedica.
  Sopprimere il divieto in oggetto non solo consentirebbe agli studenti di seguire più di un corso universitario in contemporanea, ma permetterebbe altresì agli atenei di «fare squadra» allargando la loro offerta formativa.
  Infatti, eliminare il divieto di iscriversi a due corsi di laurea consentirebbe alle università di sfruttare sinergie con altre realtà di eccellenza senza duplicare l'offerta formativa, per esempio negli ambiti dell'ingegneria, della medicina ma anche del design, dell'architettura e del food, cioè il cuore pulsante del cosiddetto «Made in Italy».
  Il superamento di tale divieto permetterebbe la creazione di figure professionali funzionali alle nuove frontiere della ricerca e, come già osservato, meglio rispondenti alla variabilità e alla complessità del mondo del lavoro. Un esempio concreto è rappresentato dalle lauree in medicina e chirurgia e in ingegneria biomedica, che già attualmente hanno molti aspetti in comune ma che tuttavia non raggiungono l'80 per cento di sovrapposizione di crediti formativi e dei settori scientifici disciplinari richiesti per avviare un corso interclasse.
  A tali fini la presente proposta di legge, all'articolo 1, abroga il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933 e, all'articolo 2, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)

  1. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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